Sentenza 6 maggio 2023
Decreto cautelare 26 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 15 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/03/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02450/2025REG.PROV.COLL.
N. 02864/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2864 del 2024, proposto da
VI CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale delle Stato ed ivi domiciliate.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il UL ZI LI (Sezione Prima) n. 281/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - A seguito della pronuncia di questo Consiglio del 12 dicembre 2022, n. 10880, che ha annullato con rinvio la sentenza del Tar per il UL ZI LI n. 148/2022, VI CC, con atto ex art. 105, comma 3, c.p.a., ha riassunto avanti lo stesso Tar la domanda di annullamento dell’atto di intimazione emesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 , con il quale gli è stato sollecitato l’adempimento della cartella di pagamento n. 30020150000008136000, riguardante il prelievo supplementare in relazione alle campagne lattiere 2007 e 2008, per un importo complessivo di € 39.948,89.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
Nello specifico: a) dichiarava l’infondatezza del motivo del ricorso con il quale il ricorrente eccepiva la mancata allegazione delle cartelle di pagamento cui faceva riferimento l’intimazione di pagamento notificata al ricorrente; b) dichiarava l’infondatezza del motivo del ricorso con il quale il ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione della pretesa fatta valere da Agea e relativa al versamento del prelievo supplementare sulle consegne di latte per gli anni indicati nelle intimazioni di pagamento alla luce della documentazione prodotta da Agea in sede di riassunzione; c) dichiarava infondato il motivo attinente i criteri di computo degli interessi; d) dichiarava l’inammissibilità del motivo con il quale si eccepiva l’illegittimità dei provvedimenti per incompatibilità con il Diritto UE dei criteri nazionali di ripartizione del prelievo supplementare, sancita dalla Corte di Giustizia; f) rigettava il quinto e ultimo motivo, volto a dedurre l’invalidità delle intimazioni per difetto di motivazione circa i recuperi effettuati nel corso degli anni da parte di AGEA.
3 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4 – Con il primo motivo l’appellante deduce l’inammissibilità di tutte le nuove produzioni documentali e, in genere, di ogni ulteriore richiesta istruttoria nella fase in riassunzione, a fronte delle preclusioni processuali e per effetto del dettato normativo di cui all’art. 104 comma 2 c.p.a.
L’appellante eccepisce inoltre la violazione del diritto di difesa anche a mente della norma dell’art. 105 c.p.a. per effetto delle nuove produzioni e per effetto della loro ammissione da parte del Collegio.
4.1 – Con il secondo motivo, l’appellante osserva che un eventuale giudicato interno formatosi sui decreti di perenzione o sentenza di rigetto dei ricorsi inerenti le imputazioni di prelievo quale atto presupposto, o quanto meno pregresso negli anni rispetto all’atto conseguente attuativo impugnato, è sì suscettivo di sussumibilità nell’ambito dell’alveo della norma sostanziale di cui all’art. 2909 cc., ma esso è altresì suscettivo di rescissione anche dopo la sua formazione vuoi come giudicato formale, vuoi come giudicato sostanziale, allorquando esso per fatti sopravvenuti rispetto al momento del suo consolidamento, divenga illegittimo o incostituzionale per contrasto manifesto con il diritto unionale.
4.2 – Con il terzo motivo, l’appellante ripropone l’eccezione di prescrizione della pretesa di pagamento e di riscossione dell’amministrazione, insistendo sul fatto che la sentenza è meritevole di riforma perché nel giudizio di primo grado non era stata fornita prova della notifica degli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti alla cartella di pagamento, tenuto conto che le produzioni documentali effettuate tardivamente solo in fase di riassunzione devono dirsi inammissibili.
4.3 – Con il quarto motivo, eccepisce la prescrizione anche degli interessi, per inutile decorso del termine di 5 (cinque) anni di cui all’art. 2948.
4.4 – Con il quinto motivo, l’appellante deduce che la sentenza impugnata è nulla e/o annullabile ed è viziata da manifesta illegittimità per palese contrasto con il diritto unionale, dal momento che la Corte di Giustizia ha imposto il cosiddetto ‘ricalcolo’ dei prelievi malamente comminati agli allevatori.
4.5 – Con il sesto motivo, l’appellante rileva che a far data dall’Adunanza Plenaria del 07.09.2019, all’indomani dell’ordinanza del Gup AO Di OL e delle prime due pronunce della CGE, il Consiglio di Stato aveva sancito il principio secondo il quale l’atto di imputazione del prelievo annullato o dichiarato annullabile dalle pronunce della CGE, così come ogni altro atto presupposto ma, soprattutto, conseguente attuativo o di mera esecuzione della pretesa sostanziale sottesa al prelievo imputato, deve essere disapplicato in primo luogo dalla pubblica amministrazione, nella fattispecie Agea, senza possibilità alcuna di reiterare atti amministrativi palesemente e dichiaratamente illegittimi per violazione di legge e di diritto unionale.
5 – In via preliminare, va rilevato che il Consiglio di Stato aveva rimesso la causa al medesimo Tar ai sensi dell’art. 105 c.p.a., rilevando l’impossibilità di definire il giudizio in sede cautelare in assenza della completezza della documentazione. Risulta pertanto conforme a tale decisione la successiva produzione in giudizio della documentazione di cui l’appellante deduce l’inammissibilità.
Per tale ragione, va disatteso il primo motivo di appello, dovendosi peraltro precisare che nel caso in esame non viene in considerazione l’applicazione dell’art. 104, comma 2, del c.p.a. che si riferisce alle prove prodotte in secondo grado.
6 - Le ulteriori censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
Al riguardo risulta dirimente rispetto ad ogni rilievo il fatto che l’intimazione di pagamento oggetto del presente processo è stata preceduta dalla rituale notifica degli atti di accertamento del credito, divenuti inoppugnabili.
Siccome oggetto dell’impugnazione è una intimazione di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, questa è impugnabile unicamente per vizi propri ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316); ne deriva l’impossibilità di dedurre censure che avrebbero dovuto essere rivolte all’originario atto di accertamento del credito.
6.1 – Anche in riferimento all’eccezione di prescrizione deve essere ribadito che, nel caso di impugnazione di un atto, che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, questo è sindacabile in giudizio soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.
In senso analogo, la giurisprudenza tributaria si è espressa nel senso che “ qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Corte Cass. n. 37259/2021).
Ne deriva che ogni questione afferente all’eventuale prescrizione del credito vantato da AGEA verificatasi antecedentemente all’emissione della cartella esattoriale di cui viene intimato il pagamento avrebbe dovuto essere fatta valere dal ricorrente, al più tardi, in sede di impugnazione della cartella stessa.
6.2 – In fatto, ogni prospettazione dell’appellante circa il termine di prescrizione applicabile e l’idoneità di eventuali atti interruttivi risulta irrilevante alla luce dell’avvenuta rituale notifica della cartella di pagamento cui si riferisce l’intimazione gravata, perfezionatasi in data 16 marzo 2015.
Invero, indipendentemente dal termine di prescrizione applicabile, la tempestività della detta intimazione, notificata al ricorrente in data 29 ottobre 2021, appare pacifica, avuto riguardo al fatto che la notifica della cartella di pagamento che qui rileva si è appunto perfezionata nei confronti dell’interessato in data 16 marzo 2015, dovendosi altresì considerare che a norma dell’art. 68, comma 4-bis, lett. b) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i. per i carichi affidati all’agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (nel caso di specie la consegna all’esattore per la riscossione è avvenuta in data 23 dicembre 2020) i termini di decadenza e di prescrizione sono stati prorogati.
6.3 – Il rilievo per cui il giudizio ha ad oggetto un’intimazione di pagamento preceduta da una serie di atti prodromici che si sono comunque consolidati preclude altresì la possibilità di poter far valere in questa sede l’eventuale contrasto con il diritto comunitario.
La violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità. Con l’assorbente conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio (proprio in riferimento ad un caso similare cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 luglio 2021, n. 5041: “ ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nelle cause C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa "diretta" (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa "indiretta" come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell'Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento. Sotto tutti i profili considerati, pertanto, non si può che registrare la definitiva decadenza della parte dalla possibilità di far valere i motivi di doglianza qui azionati ”; cfr. anche Cons. St. n. 6335 del 2022: “ la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale … o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. St. 2580/22; 2194/22; 1920/22), a maggior ragione quando – come nella specie – il contrasto col diritto UE non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere; tali considerazioni rilevano sia quando la cartella di pagamento non sia stata a suo tempo impugnata (Cons. St., III, n. 3910/22) sia, a maggior ragione, quando essa sia stata impugnata e si sia formato un giudicato …”).
In definitiva, per la giurisprudenza, la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr . Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “ la definitività dell’imputazione del prelievo preclude la possibilità per il ricorrente di avvalersi degli effetti degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite non valicabile nella formazione della inoppugnabilità dell’atto. Note e plurime sono, infatti, le prese di posizione del giudice comunitario volte a ribadire la necessità che - nell’ottica di una stabilità del diritto e dei rapporti giuridici - le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione (Corte giustizia UE sez. X, 6 novembre 2014, n.42; Corte giustizia UE sez. VI, 16 luglio 2020, n. 424) e lo stesso principio riguarda i rapporti esauriti per conseguita inoppugnabilità di un provvedimento autoritativo. Altrettanto chiara è l’affermazione contenuta in tali pronunce secondo cui il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto. Le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano, infatti, nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi ” ( cfr . Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910).
6.4 – Fermo il dato oggettivo per cui nel caso di specie non è mai stata formulata alcuna domanda di intervento in autotutela in ragione delle sopravvenute pronunce della Corte di Giustizia, esulando pertanto dal perimetro del presente giudizio ogni disquisizione sul dovere di provvedere su un’ipotetica istanza di autotutela, va in ogni caso precisato che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo ( cfr . Corte Giust. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea ( cfr . le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann La Roche del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
7 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO