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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/07/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1493/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1493/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Lombardo, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Cerini e CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesca Neri, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica CP_2 C.F._3
Robattini, con domicilio eletto come da procura in atti
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI pagina 1 di 26 All'udienza del 27.05.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni di seguito interamente riportate.
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
DISPORRE l'affidamento in regime super esclusivo della figlia minore , in ambito sportivo e CP_2 scolastico, alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima;
REVOCARE l'assegnazione della casa coniugale sita in SA NA (Va) – Via San Pio X, n.
53/B, a suo tempo disposta in favore del resistente signor posto che allo stato ivi non abita né la CP_1 figlia , né il rispettivo padre;
CP_2
FISSARE, adeguato palinsesto relativo alle visite e/o alle frequentazioni della figlia, con il padre resistente, secondo quanto prescritto dall'escussa ctu, e in accordo con quanto scritto anche la
Curatrice Speciale che assiste nel presente giudizio;
CP_2
FISSARE a carico del resistente padre, quale concorso al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mani della madre ricorrente, la somma di € 400,00 o in quella minore o maggiore che risulterà di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici I.S.T.A.T, oltre
l'80% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso della Corte d'Appello di Milano”;
Parte resistente:
“• la separazione dei coniugi sia addebitata, ex art. 151 c.c., alla IG.ra per tutte Parte_1 le ragioni narrate in atti con ogni conseguente condanna e statuizione di legge nei confronti della ricorrente;
• revocare l'originaria assegnazione presidenziale a favore del IG. e nulla disporsi in CP_1 ordine alla casa coniugale, sita in SA NA (VA) Via Pio X n. 53/B, già rilasciata dal IG.
e ancor prima dalla IG.ra in data 22 marzo 2022, immobile oggetto di CP_1 Parte_1 procedura di scioglimento della comunione dinanzi a Codesto Tribunale RG 1686/2024, Dott.
Cosentino;
• previa la revoca del provvedimento del 18.04.2025, disporre che la figlia sia CP_2 definitivamente affidata in via congiunta ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella di lei residenza in Via Sacra Spina n. 2 a SA NO (VA) in conformità alle indicazioni rese dalla CTU Dott.ssa nell'elaborato peritale datato 13.03.2025; Persona_1
• sia calendarizzata la frequentazione tra la minore ed il padre secondo le indicazioni CP_2 rese dalla CTU Dott.ssa nell'elaborato peritale datato 13.03.2025; Persona_1
pagina 2 di 26 • disporre un concorso al mantenimento di da parte del padre nella misura di Euro CP_2
400,00 mensili, con versamento a favore della IG.ra da corrispondersi mediante Parte_1 bonifico entro il giorno 5 di ogni mese;
statuire altresì un concorso genitoriale nella misura di Euro
500,00 a carico di ciascun genitore a favore del figlio maggiorenne, ma non Persona_2 economicamente autosufficiente ed ora in stato di detenzione con ogni conseguente necessità di assistenza/supporto medico-psicologico e difesa legale;
il tutto oltre al 50% a carico di ciascun genitore di tutte le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli e Per_2 CP_2 secondo il protocollo della C.d.A. di Milano oltreché, quanto a relative al necessario Persona_2 pagamento di medico/psicologo di fiducia ovvero al pagamento delle spese del legale di fiducia ed il mantenimento successivo alla scarcerazione, anche in ordine agli oneri di mantenimento presso comunità pubbliche e/o private (nel caso di mancata tempestiva possibilità di collocamento di
preso idonee strutture pubbliche) previa la costituzione di un libretto al portatore, con Per_2 custodia presso il difensore Avv. Ermanno Talamone, vincolato alle spese di cura e custodia;
• assegno unico familiare a favore di entrambi i genitori e detrazioni per i figli a carico in ragione del
50% in capo a ciascun coniuge;
- In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese legali ex D.M. 55/2014 e seguenti modifiche.
- In via istruttoria: Si chiede la prova orale sui seguenti capitoli di prova per interpello e testi:
1)“Vero che in data 22 marzo 2022, la ricorrente ha lasciato spontaneamente e senza preavviso la casa coniugale”; 2)“Vero che la ricorrente aveva già manifestato la volontà di lasciare la casa coniugale in data 26 febbraio 2022”; 3)“Vero che, in data 26 febbraio 2022, allorché il IG. CP_1 come ogni anno, proponeva l'organizzazione delle vacanze estive da trascorrere come sempre in famiglia, la IG.ra dichiarava di “non provare più sentimenti per lui e di volersi Parte_1 separare”; 4)“Vero che subito dopo tale intenzione della IG.ra veniva dalla stessa Parte_1 ribadito in un messaggio vocale inviato dalla IG.ra al marito”; 5)“Vero che dal gennaio Parte_1
2022 la IG.ra ostentava atteggiamenti di disinteresse e mal sopportazione della vita Parte_1 familiare, che si manifestavano con episodi di incuria nella gestione domestica e trascuratezza nei confronti dei figli”; 6)“Vero che in data 26 febbraio 2022 in preda ad un attacco d'ira, la IG.ra Pt_1
, durante il pranzo del sabato, prima di iniziarlo, sbatteva sulla tavola, rompendola, una pirofila
[...] di vetro fumante che si infrangeva dinanzi ai figli”; 7)“Vero che nell'occasione di cui sopra, la IG.ra
dichiarava di essere in ritardo per andare dal parrucchiere e si allontanava da casa senza Parte_1 curarsi del desinare dei suoi familiari”; 8) “Vero che dalla fine dell'anno 2021 la IG.ra Parte_1 coltiva una relazione extraconiugale con il IG. , coniugato con la IG.ra Parte_2 Parte_3
”; 9) “Vero che il IG. era frequentato dalla famiglia per questioni
[...] Parte_2 CP_1
pagina 3 di 26 lavorative, giacché la IG.ra si recava, nell'esercizio dell'impresa familiare denominata Parte_1
“Polvere di RO MA presso l'azienda dello stesso presso la ditta Digital Motors, sedente a
Cavaria con EZ (VA) in Via Scipione Ronchetti n. 1084 nonché dalla di lui madre per lo svolgimento delle pulizie”; 10) “Vero che la IG.ra senza dare spiegazioni faceva Parte_1 recapitare via mail al IG. la missiva datata 10 marzo 2022 con cui l'Avv. Gaetano Lombardo CP_1 comunicava la volontà della IG.ra di separarsi (doc. 6); 11) “Vero che, in particolare, Parte_1 martedì 22 marzo 2022, alle ore 7.30 circa, in procinto di accompagnare i figli a scuola, la IG.ra
, manifestava fretta di uscire di casa”; 12) “Vero che, in quell'occasione, allorché marito Parte_1
e figlio chiedevano spiegazioni alla IG.ra sulla sua destinazione, la stessa li insultava Parte_1 ripetutamente e, riavvicinandosi all'uscio coniugale, prendeva a calci e spintoni marito e figlio”;
13)“Vero che nell'occasione di cui sopra, il IG. si doveva occupare dell'accompagnamento a CP_1 scuola di in luogo della madre”. 14)“Vero che dopo l'abbandono della casa coniugale da CP_2 parte della in data 22 marzo 2022, la stessa decideva di non rientrarvi”; 15)“Vero che la Parte_1
IG.ra dal 22 marzo 2022 trasferiva il proprio domicilio presso la casa materna in Parte_1
SA NO (VA) alla Via Sacra Spina n. 2, dove iniziava a convivere con il IG. ; Parte_2
16)“Vero che successivamente la IG.ra trasferiva ivi la propria residenza (docc. 12 e 13)
Parte_1 in SA NA, Via Sacra Spina n. 2 dall'8.07.2022”; 17)“Vero che l'immobile dove si trasferiva la IG.ra è di proprietà della di lei madre, IG.ra , la quale a far
Parte_1 Testimone_1 tempo dal giugno 2021 è ricoverata in una casa di riposo dopo essere stata colpita da ictus in data 28 giugno 2021 (doc. 4); 18)“Vero che già in data 6 marzo 2022 la IG.ra , subito dopo
Parte_1 pranzo, dinanzi a marito e figlia, preparava dei sacchi contenenti abbigliamento, li caricava in auto dichiarando di volersene andare da casa”; 19) “Vero che in quell'occasione, la IG.ra
Parte_1 disfava i sacchi di abbigliamento di cui al capitolo precedente dietro insistenza del marito”; 20) “Vero che la IG.ra è rimasta in possesso delle proprie chiavi della casa coniugale sino alla fine
Parte_1 del mese di giugno 2022”; 21) “Vero che da almeno due anni la IG.ra intrattiene una
Parte_1 relazione amorosa extraconiugale con il IG. ” (doc 12); 22) “Vero che la IG.ra Parte_2 Pt_1
confessava successivamente al marzo 2022 la propria relazione, anche a mezzo di vocali, al
[...] marito”; 23) “Vero che tale confessione seguiva al fatto che il figlio aveva visto la madre a Per_2 fine febbraio 2022 in atteggiamenti inequivocabili con il IG. ”; 24) “Vero che anche la IG.ra Pt_2
, moglie del IG. , riceveva da quest'ultimo conferma di una relazione Parte_3 Pt_2 extraconiugale tra il medesimo e la IG.ra ”; 25) “Vero che la coppia - Parte_1 Parte_1 CP_1 ha sempre vissuto un ménage sereno ed equilibrato, che contemplava oltre alla condivisione e all'affiatamento nel lavoro”; 26) Vero che la coppia -MA aveva trascorso anche Parte_1
pagina 4 di 26 nell'anno 2021 a Locorotondo un periodo di vacanze condivisa con altri parenti (che potranno ben darne atto) per lo più in Puglia;
27) “Vero che la IG.ra , ebbe conferma in esito a Parte_3 incarico ad agenzia investigativa della consolidata relazione tra il marito e la IG.ra Parte_2
”; 28) “Vero che è pendente dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, sezione Prima, Parte_1 procedimento di separazione giudiziale RG 5997/2022, G.I. Dott.ssa Palvarini, tra i coniugi Pt_2
e IG.ra ”; 29) “Vero che in esito all'udienza presidenziale del 2.02.2023 nel
[...] Parte_3 suddetto procedimento di separazione giudiziale pendente ante il Tribunale di Busto Arsizio, Prima
Sezione Civile, RG 5997/2022, la casa coniugale è stata assegnata alla IG.ra che ci Parte_3 vive con i due figli minori della coppia”; 30) “Vero che il report investigativo richiesto dalla IG.ra
attestante la relazione tra il di lei marito e la IG.ra Parte_3 Parte_2 Parte_1
è stato prodotto nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Prima Sezione Civile, RG
5997/2022, ora assegnata al G.I. Dott.ssa Palvarini”; 31) “Vero che dall'estate del 2022 i IGnori
e hanno trascorso le vacanze insieme e convivono stabilmente Parte_1 Parte_2 nell'immobile di in SA NA Via Sacra Spina n. 2, già abitazione della madre della IG.ra
” (docc. 13, 13 A, 4 e 12); 32) “Vero che, dal 22 marzo 2022, il IG. si Parte_1 CP_1 occupa in via esclusiva dei figli, anche sotto il profilo economico”; 33) “Vero che entrambi i figli della coppia convivono con il padre nella casa coniugale”; 34) “Vero che frequenta la classe terza CP_2 media con profitto e svolge attività pallavolistica a livello agonistico”; 35) “Vero che è il IG. CP_1 ad accompagnare a scuola e alle attività sportive in via esclusiva quanto meno fino al
[...] CP_2 marzo 2023 (da quando la madre ha ripreso a ripreso a vedere la figlia in esito all'intervento della curatrice speciale nominata dal Giudice)”; 36) “Vero che la IG.ra ha ripetutamente Parte_1 operato prelievi, nei mesi di febbraio e marzo 2023, dal conto corrente cointestato tra i coniugi su cui non versa alcunché, trasferendosi anche gli stipendi ivi accreditati a favore del figlio dal di Per_2 lui datore di lavoro” (doc 14); 37) “Vero che il figlio ha ripetutamente chiesto alla Persona_2 madre - ma inutilmente - la restituzione dei suoi stipendi di febbraio e marzo 2023” (doc. 14 e 15); 38)
“Vero che è titolare al momento di un contratto di lavoro subordinato a tempo Persona_2 determinato”; 39) “Vero che la sig.ra svolge attività lavorativa manuale di pulizie presso
Parte_1 condomini e privati” (cfr doc. 12); 40) “Vero che la sig.ra per lo svolgimento della sua
Parte_1 autonoma attività lavorativa utilizza il furgone Volkswagen Caddi targato FP452XF intestato all'impresa familiare “Polvere di RO MA” da cui la IG.ra si è dimessa nel
Parte_1 gennaio 2021 (doc. 11)”; 41) “Vero che la IG.ra si reca per svolgere le attività di cui al
Parte_1 superiore punto anche presso le abitazioni dei IGnori e residenti in [...]
Cardano al Campo (VA) alla via del Dosso n. 8” (testi IGnori e ); Tes_2 Testimone_3
pagina 5 di 26 42) “Vero che in data 27 marzo 2023 riferivo al IG. che la moglie IG.ra CP_1 Parte_1
si recava per lo svolgimento delle pulizie presso il bar l'esercizio “Crossing Café” sito a
[...]
SA NA in Via Redipuglia n. 6” (teste IG. ). 43) “Vero che dal mese di Tes_4 agosto 2022 la IG.ra si è astenuta dal prestare attività lavorativa presso l'impresa Parte_1 familiare “Polvere di RO MA lamentando dolori al ginocchio”; 44) “Vero quanto indicato nella relazione investigativa Europol del 14.04.2023 allegata sub doc 12 e report fotografici sub docc Con 12 in quanto a mia diretta e personale conoscenza” ( Dott. ). Persona_3
In via istruttoria: Si indicano a testimoni: IG.ra , residente in [...]; IG. con domicilio presso la ditta Digital Motors, sedente a Persona_4
Cavaria con EZ (VA) in Via Scipione Ronchetti n. 1084; IG.ra , residente a [...]
LE (MI) in Via Padre Giuliani n. 25; IG. residente a [...]; IG.ra residente a [...]; Testimone_5
IG. con domicilio presso il negozio M Studio Parrucchiere di AB CI sito a Tes_4
SA NO (VA) Via Novara n. 4; IGnori e residenti in [...]
Cardano al Campo (VA) alla via del Dosso n. 8”; Dott. presso Europol di Persona_3
LI AN S. & C. S.a.s. con sede a 28100 Novara in Via Negroni n.
4. Si chiede l'acquisizione da parte del Giudicante del fascicolo RG 5997/2022, Tribunale di Busto Arsizio, Prima Sezione Civile,
Tribunale di Busto Arsizio relativo alla separazione giudiziale dei coniugi e Parte_3 Pt_2
e, in particolare, della relazione investigativa ivi allegata. Si chiede da ultimo autorizzazione
[...] all'Ill.mo G.I. alla produzione, se del caso, dei nn. 3 video in data 6.04.20223, dei 3 video in data
7.04.2023 tutti allegati e richiamati al report prodotto sub doc. 12”;
Curatrice Speciale:
“[…] Lo scrivente C.S. condivide, come condivise in udienza, le disposizioni oggi assunte dell'A.G. procedente.
Lo scrivente C.S., rispettosamente domanda all'A.G. che sia disposto l'affido esclusivo alla madre anche con riguardo alla salute di , poiché la salute di un minore è questione di delicatezza CP_2 estrema che non può sottostare a dinamiche conflittuali e di incomunicabilità dei genitori […]”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio in SA NA (VA) in data 28.08.1999 adottando il regime patrimoniale della comunione legale dei beni e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in
SA NA, Via San Pio X n. 53/B, di proprietà di entrambi e non gravata da mutuo. pagina 6 di 26 Dalla loro unione nascevano i figli (il 10.02.2003) e (il 24.02.2009). Per_2 CP_2
Con ricorso depositato in data 29.03.2022 la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Parte_1
l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale (invero già cessata il 22.03.2022). Domandava, inoltre, di disporre l'affido condiviso di con CP_2 collocamento prevalente presso la madre, di assegnare a sé la casa coniugale, di regolamentare la frequentazione padre/figlia e di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle, per il mantenimento della prole, l'importo mensile di € 400,00 per ciascun figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie.
In data 02.05.2022 si costituiva il IG. mediante comparsa di costituzione con la quale aderiva CP_1 alla domanda sullo status, ma formulava autonome richieste in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva l'addebito della separazione alla ricorrente (per violazione, in particolare, del dovere di fedeltà coniugale), l'affido condiviso di con CP_2 collocamento prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dei rapporti madre/figlia, la ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere per e , l'integrale percezione dell'SE NI da parte del padre e il CP_2 Per_2 godimento delle detrazioni fiscali spettanti per i figli nella misura del 50% ciascuno.
All'esito dell'udienza del 09.06.2022, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra coniugi e le difficoltà nei rapporti madre/figlia, il Presidente nominava quale Giudice Istruttore il
Dottor Radici e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento CP_2 preferenziale presso il padre;
3. il coniuge non collocatario salvo diverso accordo tra i coniugi, terrà con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato mattina, ore 10,00, sino alla domenica, ore 21.00, riaccompagnandolo presso il genitore collocatario;
due pomeriggi la settimana dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 20,30; nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, la madre potrà tenere con sé la prole per un periodo continuativo di venti giorni da concordarsi tra i coniugi e, in mancanza, nel mese di agosto;
4. dispone che la madre, per entrambi i figli, contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50 % come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
5. assegna l'abitazione familiare al coniuge collocatario”.
All'udienza del 13.07.2022 le parti concordavano di intraprendere un percorso di terapia sistemica.
pagina 7 di 26 Con ordinanza collegiale del 06.12.2022, rilevate l'incomunicabilità tra i genitori, “le difficoltà di
, che si rapporta solo con la figura paterna e non con quella materna” e l'intenzione CP_2 manifestata dalla ricorrente di interrompere la terapia sistemica, veniva nominato l'Avv. Enrica
Robattini quale Curatore Speciale della minore.
In data 01.02.2023 la Curatrice Speciale riportava di aver concordato con un calendario per la CP_2 graduale ripresa dei rapporti con la madre (v. pagg. 6-7), di fatto interrotti sin dal precedente periodo estivo, e concludeva, tra l'altro, per la necessità che i genitori intraprendessero un percorso di Co.ge e che proseguisse il percorso di sostegno psicologico intrapreso. CP_2
All'udienza del 15.02.2023 le parti aderivano al programma di riavvicinamento madre/figlia proposto dalla . Parte_4
Con memoria del 16.03.2023 il resistente chiedeva per la prima volta di porre a carico della ricorrente un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento di ed € 200,00 per quello di ). CP_2 Per_2
Tuttavia, contraddicendosi, in data 17.04.2023 sosteneva che “Quanto a , come emerge Per_2 anche per tabulas (docc 14 e 15) detto figlio maggiorenne della coppia risulta al momento economicamente autosufficiente - come ben noto anche alla ricorrente - e, per l'effetto, non si comprende davvero la domanda di concorso al mantenimento per lo stesso ex adverso formulata”.
Alla successiva udienza del 07.06.2023 i coniugi si accordavano per avviare un percorso di Co.ge.
In data 09.01.2024 il presente fascicolo veniva riassegnato allo Scrivente Giudice Estensore.
Con relazione del 09.02.2024, le Co.ge con cui le parti avevano avviato un percorso il 18.07.2023, riferivano il permanere di un'elevata conflittualità tra i genitori ma altresì il miglioramento dei rapporti madre/figlia (doc. ricorrente del 09.02.2024 e doc. resistente del 12.02.2024).
All'udienza del 21.02.2024 le parti concordavano che l'SE NI venisse percepito integralmente dal padre.
Successivamente, con sentenza parziale n. 302/2024 (recante data 21.02.2024 e pubblicata il
26.02.2024) veniva dichiarata la separazione tra le parti.
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande, non venivano ammessi i capitoli di prova formulati dalle parti e veniva quantificato il contributo materno al mantenimento di nell'importo mensile di € 200,00. CP_2
Verificata l'indisponibilità di ad essere ascoltata dal Giudice, il 24.07.2024 la causa veniva CP_2 rimessa in decisione al Collegio previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 14.10.2024, il Curatore Speciale riportava il permanere di un'accesa conflittualità tra le parti come “emerso da un confronto avuto dallo Scrivente con i Coordinatori
Genitoriali ed, altresì, da richieste di aiuto di per episodi di conflitto e scontro verificatisi con CP_2
pagina 8 di 26 il Padre” ma altresì un ulteriore miglioramento dei rapporti madre/figlia. In particolare, la minore le avrebbe manifestato la volontà di incontrare maggiormente la madre, pur mantenendo il collocamento presso il padre.
Successivamente, in data 30.10.2024, la ricorrente depositava istanza di rimessione della causa in istruttoria e di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 709 c.p.c. allegando un grave peggioramento delle condizioni psicofisiche di , culminato in data 14.10.2024 in atti Per_2 autolesionistici che sarebbero avvenuti (peraltro, alla presenza anche di successivamente a CP_2
“difficoltà di comunicazione con il padre e a sovraccarico lavorativo” (v. doc. 17, verbale di Pronto
Soccorso). Dichiarava, inoltre, che la figlia si trovava da qualche settimana collocata presso di sé e rifiutava di incontrare il padre. Domandava, quindi, l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale e la quantificazione del contributo paterno per il mantenimento della figlia nell'importo mensile di € 500,00 oltre all'80% delle spese straordinarie “risultando il figlio di maggiore età ed economicamente indipendente”. Per_2
Con ordinanza del 05.11.2024, osservato che “- nel corso del presente giudizio la minore ha sempre riferito alla CS di voler essere collocata presso il padre, come ribadito dalla CS nella comparsa conclusionale. Inoltre, riferiva al CS di non voler essere sentita dal Giudice (si vedano le note
CP_2 depositate ad aprile 2024); - la stessa madre nel foglio di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale prendeva atto del volere della minore di rimanere collocata, almeno all'attualità, presso il padre;
- nelle memorie di replica sia il CS che la madre deducevano che
CP_2 voleva essere collocata presso la madre e che il fratello di , maggiorenne ma
CP_2 Persona_2 convivente con la minore, aveva tentato il suicidio. Inoltre il CS comunicava che voleva essere
CP_2 ascoltata dal Giudice”, la causa veniva rimessa sul ruolo.
All'udienza del 20.11.2024, in sede di audizione, la minore dichiarava di voler incontrare il padre “un weekend al mese oltre ad un giorno alla settimana, ad esempio il mercoledì per cena”, le parti ribadivano la volontà di proseguire il percorso di Co.ge e parte ricorrente chiedeva di disporre CTU sulle capacità genitoriali del resistente. Pertanto, con ordinanza del 25.11.2024 si disponeva procedersi a CTU sulle capacità genitoriali delle parti, si evidenziava la necessità che i genitori proseguissero il percorso di Co.ge, si disponeva il collocamento prevalente di presso la madre, si quantificava il CP_2 contributo paterno per il suo mantenimento nell'importo mensile di € 450,00 oltre al 60% delle spese straordinarie, si disponeva che la minore incontrasse il padre “una sera in settimana (salvi diversi accordi fra le parti, il mercoledì) e a week end alterni il sabato o la domenica. Nei week end di competenza della madre, starà con il padre anche un'ulteriore sera in settimana, che viene CP_2 individuata nel giovedì salvi diversi accordi fra le parti” mentre non si adottava alcun provvedimento pagina 9 di 26 sull'assegnazione della casa coniugale “dovendosi previamente verificare la stabilità dell'attuale situazione”.
In data 01.04.2025 la ricorrente depositava ricorso ex art. 709 c.p.c. chiedendo l'affido super esclusivo di Riferiva, inoltre, che si trovava “detenuto per reati gravi presso il carcere di CP_2 Per_2
Pavia” e che rifiutava di incontrare il padre. CP_2
In data 03.04.2025 la CTU depositava l'elaborato peritale definitivo, nell'ambito del quale così concludeva: “1) La genitorialità materna risulta capace di attenzione e cura, potendo contare su risorse di accettazione e accoglienza. Gli aspetti di dipendenza e di una certa rassegnazione, che si esprimono in una possibile mancanza di reazione in ambito relazionale, caratterizzano un funzionamento capace di adeguamento, ma talora poco incisivo. La mentalizzazione è semplificata e le emozioni proprie e altrui sono codificate in maniera non particolarmente approfondita. L'accesso al padre della figlia appare considerato e non ostacolato, nella considerazione che abbia l'età CP_2 per scegliere i modi e i tempi della frequentazione con il padre. 2) La genitorialità paterna è pragmatica ed essenziale, spesso non sufficientemente in grado di esprimere attenzione e continuità. Si
è costruita sulla base di vuoti affettivi originari e di trascuratezza affettiva precoce tali da poter motivare le espressioni di rabbia e la difficoltà di contatto rispetto alla dimensione emotiva, Il padre non è in grado di aprire un canale comunicativo emotivo tale da saper accogliere le difficoltà emotive della figlia e non l'ha saputa accompagnare nell'affronto delle difficoltà post separative. Mostra tratti di riserbo e autoreferenzialità, la capacità di entrare in risonanza può essere condizionata dalla necessità di essere riconosciuto e confermato nel suo ruolo e nella sua capacità di affronto delle difficoltà e può renderlo meno propositivo e autorevole, limitando la capacità di riconoscere nelle figlia i bisogni e rispettarne gli stati emotivi. 3) Le capacità di comunicazione ed integrazione genitoriale sono tuttora limitate e la loro consistenza precaria, nonostante i percorsi di terapia sistemica e di coordinazione genitoriale, della durata di oltre un anno. Permangono scarse capacità di mediazione delle scelte che spesso risultano in stallo. 4) Non si individuano ragioni per modificare
l'FF condiviso. 5) Il collocamento di , è indicato presso la madre, sia per le considerazioni CP_2 di maggior accoglienza e accettazione materne, sia per la indicazione della stessa ragazza. 6) In considerazione dell'età di e delle caratteristiche della relazione padre e figlia, si indicano CP_2 frequentazioni libere, ma mantenimento di incontri almeno una volta alla settimana, nell' occasione di una cena o aperitivo, o eventualmente accompagnare/ presenziare agli allenamenti di pallavolo ecc. I messaggi che attualmente intercorrono tra padre e figlia non sono particolarmente contraddistinti da reciprocità e da desiderio di scambio, si ritiene opportuno che vengano utilizzati per regolare e organizzare gli accessi e gli accompagnamenti. 7)Interventi di supporto: Nella considerazione che, pagina 10 di 26 malgrado la conflittualità, una buona relazione tra genitori potrebbe evitare nella minore responsabilizzazione o rischio di schieramento, si suggerisce l' opportunità che i genitori aderiscano ad un breve periodo di coordinazione genitoriale, (non più di sei mesi), funzionale all'assunzione di decisioni condivise dal punto di vista educativo e genitoriale, in particolare finalizzato a: -favorire lo scambio di comunicazioni tra i genitori, - supportare i genitori nelle decisioni a favore di entrambi i figli, -fornire ai genitori l' individuazione di una narrazione comune che salvaguardi agli occhi dei figli la validità di entrambe le figure genitoriali” (pagg. 15-17). Inoltre, accoglieva il suggerimento di parte ricorrente che il padre aderisse ad un percorso di sostegno alla genitorialità (pag. 18).
All'udienza del 16.04.2025, la CTU rilevava il peggioramento della situazione successivamente alla trasmissione della bozza dell'elaborato peritale (recante data 13.03.2025), in particolare a seguito dell'arresto di , e propendeva per l'affido esclusivo di alla madre con riguardo ad Per_2 CP_2 alcune specifiche materie quali sport, scuola e salute, a causa della grave incomunicabilità tra le parti.
Con ordinanza del 18.04.2025 veniva disposto l'affido esclusivo di alla madre limitatamente CP_2 all'ambito scolastico e a quello sportivo.
Esaurita l'istruttoria, il 28.05.2025 la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, ribadita la non ammissibilità delle istanze di istruttoria orale per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 21.02.2024, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) IT
Sin dalla propria comparsa di costituzione, il resistente chiedeva di addebitare la separazione alla ricorrente per violazione, in particolare, del dovere di fedeltà coniugale.
Tale domanda risulta meritevole di accoglimento.
Sul punto, consolidata giurisprudenza anche di Legittimità ha chiarito che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa
Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la
pagina 11 di 26 sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018)”1. Tuttavia, la Suprema Corte ha altresì costantemente affermato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, in grado di determinare normalmente l'intollerabilità della convivenza e, quindi, costituire di regola circostanza sufficiente a determinare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. In tali casi “in punto di riparto dell'onere probatorio [la Corte] ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”, cosicché “laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” (Cass.
2059/2012; Cass. 3923/2018)”2.
In applicazione di detti principi, deve essere accolta la domanda di addebito formulata dal resistente.
Nel caso di specie, infatti, si ritiene che il resistente abbia adempiuto all'onere della prova su di lui gravante e che la ricorrente, invece, abbia dedotto ma non provato l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte di infedeltà coniugale a lei ascritte, con necessario conseguente accoglimento della domanda di addebito avanzata dal resistente.
Infatti, il resistente, sin dalla propria comparsa costituzione, deduceva che “la coppia – Parte_1 ha sempre vissuto un ménage sereno ed equilibrato, che contemplava oltre alla condivisione e CP_1 all'affiatamento nel lavoro, anche sereni periodi di vacanze condivise con altri parenti (che potranno ben darne atto) per lo più in Puglia, come, da ultimo, nell'anno 2021 a Locorotondo” e che in data
22.03.2022 la moglie si allontanava dalla casa coniugale dopo avergli già manifestato la volontà di separarsi, prima personalmente in data 26.02.2022 e successivamente a mezzo del proprio procuratore in data 10.03.2022 (v. doc. 6 resistente). Il in particolare, sosteneva che le ragioni CP_1 dell'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale risiedevano non in una pregressa crisi coniugale, bensì in una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con il IG. Parte_2 cliente dell'impresa familiare al tempo gestita dai coniugi e con il quale la moglie avrebbe iniziato ad intrattenere una convivenza successivamente al rilascio della casa coniugale.
Orbene, la ricorrente non contestava tempestivamente e specificamente le deduzioni avversarie, limitandosi in data 08.07.2022, successivamente alla costituzione del resistente, a dichiarare, con mera formula di stile, che “si contestano tutte le gravi affermazioni ex adverso articolate”.
Inoltre, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 17.04.2023, il resistente formulava, tra gli altri, il capitolo di prova n. 8, dal seguente tenore: “Vero che dalla fine dell'anno 2021 la IG.ra Pt_1
coltiva una relazione extraconiugale con il IG. , coniugato con la IG.ra
[...] Parte_2 Parte_3
”. Con ordinanza del 21.02.2024, il Giudice Istruttore non ammetteva la prova su tale capitolo in
[...] quanto avente ad oggetto circostanze non contestate. Si ritiene così pacifica l'instaurazione di una relazione extraconiugale della ricorrente con il IG. già dal 2021 (peraltro, quest'ultimo è Pt_2
l'attuale compagno convivente della . Il infatti, dichiarava alla CTU di convivere Parte_1 Pt_2 con la ricorrente sin da settembre 2022).
Inoltre, la ricorrente non provava l'anteriorità della crisi familiare rispetto alle condotte a lei ascritte, né
l'esistenza di elementi idonei a recidere il nesso di causalità tra le stesse e l'intollerabilità della convivenza.
Infatti, sin dal ricorso introduttivo la IG.ra deduceva che “purtroppo negli ultimi anni la Parte_1 comunione materiale e spirituale spirava e sempre più accesi risultavano i conflitti endofamiliari;
i coniugi oramai vivono una separazione di fatto, residuando come meri collaboratori d'impresa” ma nel corso del presente giudizio non forniva adeguate prove scritte, né articolava istanze di prova orale ammissibili per dimostrare che prima dell'anno 2022 vi fossero fra i coniugi non semplici dissapori, bensì che la convivenza fosse già intollerabile. Tra l'altro, neppure l'ammissione dei capitoli di prova contraria articolati con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. dell'08.05.2023 sarebbe stata idonea a dimostrare una pregressa intollerabilità della convivenza, vertendo gli stessi capitoli su circostanze ascrivibili ad ordinarie criticità e disaccordi di coppia (quali, a titolo esemplificativo, l'imposizione da parte del marito “in occasione delle sporadiche uscite a cena […] a munirsi di bottiglietta d'acqua” al fine di “ridurre i costi del ristorante, perchè impiegata occultamente nel corso della cena”, o, ancora,
l'assunzione lavorativa della IG.ra e il disatteso desiderio della moglie “di poter Testimone_5 effettuare le vacanze estive con la famiglia anche in luoghi alternativi alla regione Puglia”). Si ricordi, infatti, che, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dalla preesistenza di criticità e disaccordi, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa pagina 13 di 26 dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione3.
2) Assegnazione della casa coniugale
Nulla quaestio circa la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al resistente, richiesta da entrambe le parti. Infatti, tanto la ricorrente quanto il resistente dichiaravano, da ultimo, che l'immobile non era più abitato dai medesimi, né dai figli.
Inoltre, il resistente specificava che la casa coniugale era oggetto di separato giudizio di scioglimento della comunione legale de residuo tra i coniugi introdotto proprio dalla ricorrente (R.G. 1686/2024 di questo Tribunale).
Parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni domandava solo la revoca dell'assegnazione della casa familiare. Successivamente, nella comparsa conclusionale chiedeva l'assegnazione della casa familiare per l'eventuale occupazione da parte della ricorrente con CP_2
“subordinata alla verifica positiva, che non vi siano turbamenti psicologici in capo alla minore, connessi a tali ambienti: scenari di violenza e di gravi manipolazioni subite, dalla minore medesima, vuoi direttamente vuoi per violenza c.d. assistita”.
Ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per l'assegnazione della casa alla madre, posto che da circa un anno ha lasciato la casa e si è trasferita presso la casa della madre (di proprietà di CP_2 quest'ultima) e ha manifestato sia al GI nel corso dell'audizione che al CTU di stare bene in detta casa.
L'assegnazione della casa familiare, non risulta, quindi, funzionale all'interesse di tanto che la CP_2 stessa madre chiedeva l'assegnazione pur parlando di occupazione solo eventuale e senza mai rappresentare la volontà o necessità della minore di tornare nell'immobile.
3) Affidamento, collocamento di e frequentazione con il genitore non collocatario CP_2
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente chiedeva di disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre in ambito sportivo e scolastico, mentre parte resistente domandava l'affido condiviso e la Curatrice Speciale propendeva per estendere l'affido esclusivo materno anche all'ambito sanitario.
Giova premettere che la scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337-quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'inidoneità genitoriale di uno o di entrambi
i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi 3 Cass., Sez. I, n. 11631 del 30.04.2024 pagina 14 di 26 brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”4, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Nel caso di specie, dati gli esiti dell'istruttoria, ritiene il Collegio di disporre l'affido esclusivo di alla madre con riguardo alle sole decisioni in ambito scolastico, medico e sportivo restando la CP_2 minore, per il resto, affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, come condiviso dalla CTU.
Tale decisione si impone in quanto, allo stato, non si ravvisano i presupposti per il ripristino, nei predetti ambiti, dell'affido condiviso, né per disporre un affido super esclusivo alla madre.
Di regola, la mera conflittualità tra i genitori che vivono separati non preclude di per sé il ricorso al regime preferenziale dell'affido condiviso. Tuttavia, ciò purché tale conflitto “si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, non dovendo quindi porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, pregiudicandone l'interesse”5.
Nel caso di specie, l'affido esclusivo alla madre in ambito sportivo, medico e scolastico veniva disposto non per la carenza di capacità genitoriali nel padre, bensì a causa della grave conflittualità tra le parti che, nonostante gli oltre tre anni di giudizio, l'esperimento di un tentativo di terapia sistemica
(interrotta dalla IG.ra in quanto ritenuta improduttiva), nonché di un percorso di Co.ge Parte_1
(interrotto dal IG. per il venir meno della necessaria fiducia nei confronti delle professioniste CP_1 incaricate) e di una CTU, risultava essersi acuita in modo tale da rischiare di paralizzare le decisioni riguardanti CP_2
La delimitazione dell'affido esclusivo materno ai predetti ambiti si impone in ragione dell'importanza degli stessi nella vita di e delle necessità che non si verifichi uno stallo. Come sostenuto dalla CP_2
Curatrice Speciale in sede di precisazione delle conclusioni, infatti, “Nella vita di , la pallavolo CP_2 continua ad avere importanza che merita di essere vissuta con assoluta serenità dai genitori ai quali è chiesto di evitare che questa attività sia considerata merce di scambio a seconda del comportamento e risultati scolastici della Minore. Si ribadisce: le fragilità di , dovute principalmente alla CP_2 situazione familiare creatasi impongono che i genitori si adoperino per ingenerare serenità nella figlia che, tra l'altro, ha bisogno di essere accompagnata con attenzione nel percorso scolastico e di vita”. Risulta, quindi, necessario, nell'esclusivo interesse della minore, che le decisioni in ambito sportivo, medico e scolastico possano essere adottate repentinamente ed efficientemente e, allo stato, ciò non potrebbe avvenire qualora venisse ripristinato un regime di affido condiviso, a causa dell'incomunicabilità tra le parti.
In tali materie, peraltro, già in data 14.10.2024 il Curatore Speciale riferiva che le aveva rivolto CP_2 richieste di aiuto a seguito di conflitti con il padre – presso cui era al tempo collocata – “sulle proprie richieste economiche, di svago, scolastiche e di frequentazione degli allenamenti di pallavolo rispetto ai quali tutto viene sempre messo in discussione nel confronto con gli esiti scolastici, lo studio ed eventuali assenze scolastiche dovute anche a malessere”.
Il padre, inoltre, manifestava difficoltà nell'esercizio della bigenitorialità e nella facilitazione dell'accesso di alla madre (specialmente nel periodo di collocamento di presso di sé). CP_2 CP_2
Infatti, in sede di audizione dichiarava che “Mi sono stancata dei tentativi di mio papà di CP_2 mettermi in testa cose non vere anche nei confronti di mia mamma […] Mia mamma non mi chiede di scrivere cose al papà come invece faceva lui. Prima volevo stare dal papà perché lui ci aveva messo cose in testa, ci diceva di dire o fare cose in cambio di acquisti. Ci diceva che la mamma non ci voleva bene […] Quando abbiamo iniziato a vedere la mamma di più, il papà ci ha detto che potevamo morire”. Anche la CTU riferiva che “Ricostruisce la storia della sua relazione con i genitori CP_2 dopo l' evento della separazione, ricorda di essere rimasta con il padre che era stato per un certo periodo molto disponibile: la accompagnava a pallavolo, andava a prenderla a scuola, uscivano insieme e avevano anche una confidenza molto aperta, ma la situazione si è deteriorata e quello che lei ha vissuto come un iniziale interessamento paterno si è trasformato in un disinteresse […] conferma di aver mantenuto il desiderio di avere rapporti sia con il padre che con la madre […] Riferisce che il papà chiedeva come condizione che i figli “si mettessero contro la madre” perché ormai è una guerra”, facendo intendere che non ci sarebbe stato uno spazio per avere un rapporto con l'uno e anche con l'altro genitore”.
Tali difficoltà non sono state invece riscontrate nella madre successivamente al trasferimento di presso di lei, avendo la CTU concluso che “L'accesso al padre della figlia appare considerato CP_2
e non ostacolato, nella considerazione che abbia l'età per scegliere i modi e i tempi della CP_2 frequentazione con il padre” (v. pag. 16 dell'elaborato peritale).
Inoltre, allo stato, i rapporti padre/Martina risultano, per volontà della minore, assai limitati, e in sede di precisazione delle conclusioni la Curatrice Speciale riportava che “Attualmente, la Minore si affida totalmente alla madre con la quale ha instaurato un rapporto adeguato, affrontando con serenità la drammaticità dei fatti vissuti ed il precedente distacco”. Pertanto, la madre risulta il genitore che, anche pagina 16 di 26 per vicinanza alla quotidianità della minore, è al momento il più indicato ad assumere le necessarie decisioni in ambito sportivo e scolastico.
Si ricorda che, trattandosi di affido esclusivo (e non super esclusivo), nei predetti ambiti le decisioni di maggior importanza per la figlia continueranno ad essere prese in comune dai due genitori.
Non può, invece, essere disposto l'affido super esclusivo, chiesto solo dalla madre, in quanto questo avrebbe l'effetto di escludere definitivamente il padre dalla vita della minore.
Si osserva che, mentre il ha iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità e dichiarato la CP_1 propria disponibilità ad intraprendere un nuovo percorso Co.Ge., sebbene con professionisti diversi
(necessità riconosciuta anche dalla CTU), non altrettanta disponibilità è stata manifestata dalla madre.
La richiesta di affido super esclusivo, allo stato, pare formulata più nell'interesse della madre che di in quanto avallerebbe questa situazione di incomunicabilità fra i genitori venutasi a creare, in CP_2 quanto consentirebbe alla di assumere qualsivoglia decisione senza nemmeno confrontarsi Parte_1 con il padre.
Invece, come dichiarato dal CTU all'udienza del 16.4.2025: ha bisogno del padre, ma il CP_2 va guidato nell'approccio alla figlia. Vi è un fondo affettivo, ma non è capace di farlo”. CP_1
La ricorrente, invece, al momento non pare voler riprendere alcun percorso con il marito, ma senza un intervento esterno i coniugi allo stato non sembrano in condizione di superare la loro conflittualità.
Si invitano, quindi, i coniugi ad intraprendere un percorso Co.Ge.
Deve essere altresì confermato il collocamento prevalente di presso la madre come richiesto, CP_2 da ultimo, da entrambe le parti e dalla Curatrice Speciale, oltre che dalla minore, ormai sedicenne.
Quanto alle modalità di frequentazione di con il padre, si ritiene di condividere le conclusioni CP_2 della CTU, in quanto le considerazioni svolte dalla professionista sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi a propria disposizione e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche.
Successivamente al mese di ottobre 2024, infatti, passava dall'essere collocata CP_2 prevalentemente presso il padre ad interrompere quasi totalmente i rapporti con lo stesso. Infatti, in sede di audizione, in data 20.11.2024, riferiva inizialmente “Vorrei stare da mia mamma e vedere mio papà un weekend al mese oltre ad un giorno alla settimana, ad esempio il mercoledì per cena” e, tuttavia, in corso di CTU emergeva che, per quanto la minore manifestasse la volontà di “avere sia un padre che una madre”, gli incontri con il padre rimanevano di fatto sospesi, limitandosi perlopiù a sporadici contatti telefonici. Tale circostanza veniva poi confermata sia dal Curatore Speciale in sede di precisazione delle conclusioni, sia dal nella propria comparsa conclusionale. CP_1
pagina 17 di 26 Ciò premesso, considerata anche l'età di e le conclusioni rassegnate dalla CTU in relazione CP_2 alla maturità dimostrata dalla minore (v. pag. 13 dell'elaborato peritale), ritiene il Collegio di non poter imporre un calendario di frequentazione padre/figlia. Pertanto, la frequentazione tra e il padre CP_2 sarà rimessa alla volontà della stessa, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, extrascolastici e sportivi.
Appare necessario, tuttavia, che entrambi i genitori si impegnino al fine di favorire il riavvicinamento tra il e non ostacolando la relazione della minore con l'altro genitore e non CP_1 CP_2 coinvolgendo la stessa nelle loro dinamiche conflittuali, né in quelle relative a . Ciò, anche al Per_2 fine di evitare che nella minore si ingeneri un conflitto di lealtà con l'uno o con l'altro genitore.
L'obiettivo sarà, inizialmente, quello di garantire che il padre e la figlia si incontrino “almeno una volta alla settimana, nell' occasione di una cena o aperitivo, o eventualmente accompagnare/ presenziare agli allenamenti di pallavolo ecc.” (v. pag. 16 dell'elaborato peritale).
Anche a tal fine, si ribadisce è indispensabile che, come suggerito dalla CTU, le parti avviino un nuovo percorso di Co.ge di durata almeno semestrale con un professionista in cui entrambi possano godere fiducia.
Appare altresì opportuno che il padre prosegua il percorso di sostegno alla genitorialità che ha allegato di aver già intrapreso con il Dott. (doc. d del 01.07.2025), e ciò al fine di meglio CP_5 comprendere come relazionarsi con e come ricostituire il suo rapporto con la stessa. CP_2
Si ritiene, inoltre, che anche la madre – che all'udienza del 16.04.2025 manifestava la propria indisponibilità ad intraprendere un nuovo percorso di Co.ge in assenza dell'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del marito – valuti l'opportunità di intraprendere un analogo percorso individuale al fine di meglio comprendere eventuali conseguenze che il precedente distacco da e le difficoltà di potrebbero aver avuto sull'attuale rapporto madre/figlia. CP_2 Per_2
È doveroso sottolineare che l'Autorità Giudiziaria non può imporre di attuare tali percorsi ma che, tuttavia, essi appaiono necessari al fine di permettere ai genitori di acquisire la necessaria capacità di esercitare la bigenitorialità a tutela del benessere dei figli.
4) Mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente chiedeva, sul presupposto dell'autosufficienza economica di , di quantificare il contributo paterno per il mantenimento di nella Per_2 CP_2 somma mensile di €400,00 “o in quella minore o maggiore che risulterà di giustizia”
(successivamente, in sede di comparse conclusionali, asseriva che tale importo avrebbe dovuto essere pari ad almeno € 500,00 in ragione della scarsa frequentazione padre/figlia e dell'età di e di CP_2
pagina 18 di 26 porre le spese straordinarie da sostenere per la stessa nella misura dell'80% a carico del padre e del
20% a carico della madre. Chiedeva, inoltre, di percepire l'intero SE NI.
Parte resistente, invece, chiedeva di quantificare il proprio contributo per il mantenimento della minore nell'importo mensile di € 400,00 e di ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenere per la stessa. Inoltre, sul presupposto della non autosufficienza economica di “ora Per_2 in stato di detenzione con ogni conseguente necessità di assistenza/supporto medico-psicologico e difesa legale”, domandava di porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di versare l'importo mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e quelle “relative al necessario pagamento di medico/psicologo di fiducia ovvero al pagamento delle spese del legale di fiducia ed il mantenimento successivo alla scarcerazione, anche in ordine agli oneri di mantenimento presso comunità pubbliche
e/o private (nel caso di mancata tempestiva possibilità di collocamento di preso idonee Per_2 strutture pubbliche) previa la costituzione di un libretto al portatore, con custodia presso il difensore
Avv. Ermanno Talamone, vincolato alle spese di cura e custodia”. Chiedeva, inoltre, di percepire il
50% dell'SE NI e di ripartire nella misura del 50% ciascuno le detrazioni fiscali spettanti per i figli.
Ai fini della verifica della debenza e dell'ammontare dei contributi dovuti dai genitori per il mantenimento dei figli e si rendono necessarie alcune premesse. Per_2 CP_2
Il dovere di entrambi i genitori di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, permane anche nella fase di disgregazione dell'unione familiare. La principale modalità di adempimento di tale obbligo da parte di ciascun genitore è quella del mantenimento diretto. Tuttavia, la disgregazione della famiglia può far sorgere la necessità di ristabilire, attraverso la previsione di un assegno di mantenimento, la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole.
Con riguardo ai figli minorenni, ai fini dell'individuazione della misura dell'assegno al cui versamento uno dei genitori – di regola, quello non collocatario – è tenuto, l'art. 337-ter c.c. indica una serie di parametri (i.e. “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”). Peraltro, si tenga conto che tra i parametri da prendere in considerazione, vi è, come espressamente precisato anche dall'art. 337-sexies c.c., anche quello relativo all'assegnazione della casa familiare, in quanto essa costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, trovando il suo godimento da parte del genitore collocatario fonte non nella proprietà dell'immobile bensì nel provvedimento giudiziale, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge – nel caso pagina 19 di 26 di specie, la ricorrente, comproprietaria dell'abitazione insieme al resistente, cui è stata sino ad ora assegnata l'abitazione familiare in cui ha vissuto fino al mese di ottobre 2024 e fino CP_2 Per_2 al mese di marzo 2025 – di disporre della proprietà e si traduce in un pregiudizio economico astrattamente valutabile ai fini che qui ci occupano6.
Orbene, tutto ciò premesso, con riguardo a tenuto conto delle diverse condizioni economiche CP_2 delle parti, delle crescenti esigenze della minore, delle differenti modalità di mantenimento diretto della stessa, della suddivisione delle attività di cura e del soddisfacimento esigenze abitative di (oggi CP_2
a carico della madre in via esclusiva) ritiene il Collegio che l'assegno da porre a carico del padre debba essere quantificato nell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 450,00, da corrispondersi a far data dal mese di ottobre 2024, considerato che in precedenza era collocata presso il padre nella CP_2 casa coniugale. Per il periodo antecedente si confermano i provvedimenti assunti in data 21.02.2024 (id est: contributo materno dell'importo mensile di € 200,00 dal mese di febbraio 2024 al mese di settembre 2024, considerato che la madre era fino al mese di giugno 2023 priva di regolare occupazione e, in ogni caso, soddisfaceva parzialmente le esigenze abitative della figlia in quanto comproprietaria della casa coniugale).
Per le medesime ragioni, inoltre, dal mese di ottobre 2024 l'SE NI per dovrà essere CP_2 percepito integralmente dalla madre, mentre per il periodo antecedente, a far data dal deposito del ricorso, sarà percepito dal padre (si veda, sul punto, Cass. n. 4672/2025). Si precisa, inoltre, che l'importo del contributo per il mantenimento di viene determinato tenendo conto anche CP_2 dell'attribuzione dell'SE NI (precedentemente al padre e successivamente alla madre).
Quanto alle spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte di Appello di Milano, le stesse resteranno a carico del padre per la misura del 60% e a carico della madre per il restante 40% da ottobre 2024. Ciò in ragione delle diverse capacità economiche delle parti. Per il periodo precedente, si conferma la ripartizione al 50%, considerato che la madre dapprima non versava alcun assegno per il concorso alle spese ordinarie di poi un assegno di € 200. CP_2
Con riferimento a , maggiorenne, occorre invece preliminarmente valutare se lo stesso possa Per_2 considerarsi economicamente autosufficiente.
Sul punto, l'art. 337-septies c.c. sancisce, al primo comma, che il giudice possa, valutate le circostanze, disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. A riguardo, per costante giurisprudenza, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con 6 Cass. Sez. I, Ordinanza n. 20858 del 21.07.2021 pagina 20 di 26 pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne ("...salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli.") e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, "le attuali esigenze del figlio". Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, "valutate le circostanze", può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tali "circostanze" impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo”7.
Orbene, in applicazione di detti principi, ritiene il Collegio che non possa considerarsi Per_2 economicamente indipendente. Lo stesso, infatti, nel 2022 interrompeva il proprio percorso scolastico 7 Cass., Sez. I, ordinanza n. 24391 del 11.09.2024 pagina 21 di 26 ma non restava inerte e sin da subito si adoperava per affacciarsi al mondo del lavoro, tanto da reperire un'occupazione lavorativa che lo impegnava come “buttafuori” almeno fino al mese di ottobre 2024 (v. doc 17 ricorrente del 30.10.2024, Verbale di Pronto Soccorso). Tuttavia, tale occupazione, a tempo parziale e/o a chiamata, anche in considerazione della sua giovane età, non gli consentiva di rendersi autosufficiente. In particolare, dagli estratti del conto cointestato tra i coniugi sul quale venivano accreditate le somme percepite da dal mese di maggio 2022 fino al mese di marzo 2023, si Per_2 evince che in tale arco di tempo il ragazzo percepiva da “Asgard Group” l'importo complessivo di circa
€ 7.565,00, pari ad uno stipendio mensile medio netto di circa € 690,00 (v. docc.
9-10 resistente del
26.03.2024). Peraltro, allo stato, dal 20.03.2025 (v. resistente del 15.04.2025) si trova Per_2 detenuto in stato di custodia cautelare presso il carcere di Pavia a seguito di “varie vicissitudini giudiziarie di natura penale” (v. comparsa conclusionale del resistente). Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, il padre rappresentava che a favore del figlio, anche in ragione delle sue
“problematiche di natura psicologica e psichiatrica”, erano stati avviati dei percorsi di cura e sarebbe stato necessario un suo ricovero presso idonee comunità terapeutiche pubbliche o private.
Tutto quanto ciò premesso, ritiene il Collegio di porre le spese straordinarie sostenute e/o da sostenere per (ivi comprese quelle legali e mediche) come da Protocollo della Corte d'Appello di Per_2
Milano a carico del padre per la misura del 60% e a carico della madre per il restante 40%, con decorrenza da marzo 2025. Per il periodo precedente deve essere confermata la ripartizione delle spese al 50%, considerato che il padre di si faceva carico anche del mantenimento diretto. Per_2
Quanto al mantenimento ordinario di , invece, non si ritiene di porre a carico della madre Per_2
l'obbligo di versare al padre un assegno mensile. Con riguardo al periodo intercorrente tra il deposito del ricorso e il marzo 2025, ciò si impone in considerazione tanto dell'assegnazione della casa coniugale al resistente quanto dell'attività lavorativa prestata da . Per_2
Per il periodo successivo, non può, invece, essere disposto che i genitori versino alcun contributo direttamente in favore del figlio considerato che non proponeva alcuna domanda sul punto. Per_2
L'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale da parte del figlio e non viene perciò meno al principio della domanda ex art. 99 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27308; Corte appello Palermo sez. I, 25/09/2023, ud. 08/09/2023, dep.
25/09/2023, n.1650).
Né il contributo può essere chiesto da uno dei due genitori, considerato che nessuno dei due vive con
. Si ricorda, infatti, che anche il si trasferiva dalla casa coniugale, al cui piano terra Per_2 CP_1 viveva . Per_2
pagina 22 di 26 Quanto alle condizioni economiche delle parti, premesso che nella presente sede non si impongono rigorosi calcoli matematici, dalla documentazione in atti versata (peraltro, incompleta) si evince quanto segue.
Anzitutto, è necessario premettere che, per tabulas, in corso di convivenza le parti gestivano dal 1999
l'impresa familiare “Polvere di RO MA”, con ricavi complessivi lordi di circa € 130.00,00 nel
2020, € 125.000,00 nel 2021 ed € 130.000,00 nel 2022 (v. docc. 6-7-8 resistente del 26.03.2024).
A fronte dell'attività prestata nell'impresa familiare, la ricorrente percepiva un reddito imponibile di €
30.411 nell'anno 2020, € 28.347,00 nell'anno 2021 ed € 7.852,00 nell'anno 2022, anno della cessazione della convivenza e, di fatto, della collaborazione lavorativa (v. docc. 24-25-26 ricorrente del
27.03.2024).
All'esito del procedimento di scioglimento dell'impresa familiare (R.G. 645/2022 di questo Tribunale, definito con sentenza n. 59/2024), inoltre, in data 01.02.2024 veniva accreditato sul conto corrente personale della ricorrente, dal conto corrente aziendale della ex impresa familiare, l'importo di €
26.300,00 circa (v. doc. 23 ricorrente del 27.03.2024). Oltre a ciò, all'esito del procedimento di sequestro giudiziario recante R.G. 4251/2023 di questo Tribunale, definito su accordo tra le parti, in data 25.01.2024 veniva versato dal alla l'importo di € 36.000,00 (v. doc. 23 CP_1 Parte_1 ricorrente del 27.03.2024).
Successivamente alla cessazione della collaborazione lavorativa con il resistente e dopo aver per alcuni mesi svolto attività di pulizia “in nero” (v. doc. 12 resistente del 17.04.2023), in data 16.03.2023 la
IG.ra avviava un'impresa individuale esercente attività di “pulizia generale (non Parte_1 specializzata” di edifici” (doc. 17 ricorrente del 27.03.2024). Tuttavia, con riferimento ai redditi percepiti successivamente all'avvio di tale attività, la ricorrente non forniva adeguate informazioni in sede di disclosure, né documentazione completa. Infatti, si limitava ad allegare gli estratti del conto Cont corrente “aziendale” con riferimento ai mesi di settembre-dicembre 2023, nei quali gli unici accrediti sono rappresentati da versamenti di contante per complessivi € 850,00, giroconti dal conto corrente personale della ricorrente per complessivi € 1.000,00, e solo € 604,00 riconducibili direttamente a versamenti provenienti da clienti dell'impresa.
Inoltre, per l'intero anno 2023, le uniche entrate sul conto corrente personale della ricorrente sono rappresentate dall'importo di € 9.400,00 versato nel mese di febbraio a titolo di giroconto dal conto corrente cointestato (doc. 21 ricorrente del 27.03.2024) successivamente al rimborso di quote di titoli
“Eurizon” e “ECSGR TOP SELECTION” (v. doc. 9 resistente del 26.03.2024).
Dal tipo di attività svolta (pulizia non specializzata di edifici), dall'esperienza e dalla rete di conoscenze raccolte nel corso di circa 25 anni di attività nel settore, nonché dalla documentazione pagina 23 di 26 prodotta dal resistente in data 17.04.2023, risulta ragionevole desumere che la ricorrente sia titolare di ulteriori redditi da lavoro non dichiarati nella presente sede, il che rappresenta un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
La IG.ra , inoltre, non sostiene costi abitativi in quanto è comproprietaria – con la sorella – Parte_1 della casa sita in SA NA (VA), Via Sacra Spina n. 2, in cui vive con e con il CP_2 compagno, IG. il quale nell'anno 2022 avrebbe percepito redditi da lavoro dipendente e Parte_2 assimilati per l'importo complessivo di € 9.508,00.
Peraltro, la convivenza con il IG. negata dalla ricorrente almeno sino alla prima comparsa Pt_2 conclusionale del 14.10.2024, risulta ampiamente provata (sul punto, a titolo meramente esemplificativo, si vedano doc. resistente del 17.04.2023, verbale di audizione di del CP_2
20.11.2024, nonché pag. 14 dell'elaborato peritale depositato il 03.04.2025).
Per contro, per l'attività svolta nell'impresa familiare il resistente percepiva un reddito imponibile di €
37.107,00 nel 2020, € 35.095 nel 2021 ed € 50.638 nel 2022 (v. docc. 6-7-8 resistente del 26.03.2024).
Per l'anno 2023, nemmeno il resistente riferiva in sede di disclosure l'importo complessivo dei propri redditi da lavoro. Tuttavia, dall'allegato estratto conto aziendale ” si evidenziano per Parte_5
l'anno 2023 entrate complessive per € 198.000,00 circa (dei quali circa € 55.400,00 a titolo di riscatto titoli in data 18.01.2023, € 25.400,00 da “Enercom” ed € 10,850,00 da “G.E.I. Gestione Energetica”), a fronte di una giacenza media di circa € 49.700,00 e di un saldo finale al 31.12.2023 di circa €
38.250,00. Inoltre, dall'analisi del medesimo estratto conto si ricava che nel 2023 venivano effettuati versamenti sul conto corrente personale del resistente – non allegato – per l'importo complessivo di €
21.000,00 con causale “stipendi” (v. doc. 14 resistente del 26.03.2024).
Peraltro, al 31.12.2023 “Polvere di RO MA” risultava titolare di titoli ” del Parte_5 valore complessivo di € 100.000,00 circa (a fronte del valore di circa € 150.000,00 nel 2022 e
165.000,00 nel 2021: v. doc. 15 resistente del 26.03.2024)
Inoltre, al 31.12.2021 il resistente risultava intestatario di polizze “Intesa Sanpaolo” del valore complessivo di € 105.000,00 e i coniugi erano titolari di un portafoglio fondi comuni “Intesa Sanpaolo” del valore complessivo di € 26.600,00. Al 31.12.2023, invece, i fondi comuni risultavano essere stati riscattati e il resistente risultava titolare di polizze “Intesa Sanpaolo” del valore complessivo di €
74.000,00 circa. In seguito al riscatto di ulteriori somme avvenuto in data 16.01.2024, il valore complessivo delle polizze era di circa € 60.000,00 (v. doc. 11 resistente del 26.03.2024).
Il resistente, inoltre, non allegava di sostenere costi abitativi successivamente al rilascio della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e oggetto principale del pendente procedimento di scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi (R.G. 1686/2024). pagina 24 di 26
5) Spese di lite e pronunce accessorie
In ragione della natura della controversia, dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale tenuto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate. Entrambe le parti, infatti, risultano parzialmente soccombenti nel merito. Inoltre la ricorrente ripetutamente e fino al 2024 negava la convivenza con il nonostante questa fosse già in corso nel 2022, e per tale ragione Pt_2 disattendeva il primo ordine di produzione documentale del Giudice.
Inoltre, le spese di CTU e del Curatore Speciale devono essere poste definitivamente a carico solidale dei genitori, posto che la loro nomina veniva resa necessaria dalla conflittualità delle parti ed era funzionale all'interesse della minore.
In particolare, le parti devono versare il compenso direttamente alla CS considerato che questi non risulta avere proposto domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (non venivano allegate agli atti la domanda e l'ammissione, né veniva mai riferito che la minore era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
Infine, devono essere respinte le domande di cancellazione delle espressioni offensive e di risarcimento Co formulate dal nella memoria di replica. Gli unici incisi indicati con precisione, infatti, non sono suscettibili di cancellazione.
La ratio della norma è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all'oggetto della causa le quali finirebbero, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti.
La giurisprudenza è univoca nel configurare la violazione dell'art. 89 c.p.c. tutte le volte in cui le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, così da additare un intento dello scrivente meramente offensivo.
Dagli atti non emerge che le locuzioni concretamente utilizzate siano ingiustificatamente offensive, fungendo da elemento esplicativo e chiarificatore della posizione del a prescindere, ovviamente, CP_1 dalla fondatezza delle sue difese ed allegazioni.
Per il resto, non può essere accolta la domanda di cancellazione di espressioni non individuate dalle parti.
Per le medesime ragioni, deve essere respinta la domanda risarcitoria connessa all'impiego delle suddette locuzioni.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) addebita la separazione personale dei coniugi alla ricorrente;
pagina 25 di 26 2) revoca l'assegnazione della casa coniugale al resistente e rigetta la domanda di ulteriore assegnazione;
3) affida la minore in via esclusiva alla madre per le decisioni in ambito scolastico, CP_2 medico, sportivo e, per il resto, in via condivisa ad entrambi i genitori;
4) dispone che la minore sia collocata prevalentemente presso la madre;
CP_2
5) disciplina la frequentazione padre/figlia come in parte motiva;
6) dispone che, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT costo vita, di €
450,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di . Per il periodo CP_2 precedente conferma i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa;
7) dispone che l'SE NI venga percepito interamente dalla madre dal mese di ottobre 2024 e, per il periodo antecedente, dal padre a far data dal deposito del ricorso;
8) dispone che, da ottobre 2024, le spese straordinarie per vengano sostenute nella misura del CP_2
60% dal padre e del 40% dalla madre come da Protocollo della Corte d'appello di Milano. Per il periodo precedente, le spese devono essere ripartite al 50%;
9) dispone che, da marzo 2025, il resistente sostenga nella misura del 60% e la ricorrente nella misura del 40% le spese ordinarie per il mantenimento di in carcere e presso un'eventuale Per_2 comunità terapeutica e le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano. Per il periodo precedente, le spese straordinarie devono essere ripartite al 50%;
10) rigetta la domanda di cancellazione di espressioni offensive e di risarcimento;
11) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale;
12) condanna la ricorrente e il resistente, in solido tra loro, a rifondere al Curatore Speciale di CP_2
Avv. Enrica Robattini, le spese di lite che liquida in complessivi € 5.900,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
13) compensa le spese di lite fra i coniugi.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 23284 del 18.09.2019 2 Cass., Sez. I, Ordinanza n. 10489 del 18.04.2024 pagina 12 di 26 4 Cass. Sez. I, n. 35253 del 18.12.2023, nonché, ex multis, Cass. n. 21425 del 06.07.2022 e Cass n. 4056 del 09.02.2023 5 Cass., sez. I, n. 9691 del 24.03.2022, nonché, ex multis, Cass., Sez. I, n. 6535 del 06.03.2019 pagina 15 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1493/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Lombardo, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Cerini e CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesca Neri, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica CP_2 C.F._3
Robattini, con domicilio eletto come da procura in atti
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI pagina 1 di 26 All'udienza del 27.05.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni di seguito interamente riportate.
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
DISPORRE l'affidamento in regime super esclusivo della figlia minore , in ambito sportivo e CP_2 scolastico, alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima;
REVOCARE l'assegnazione della casa coniugale sita in SA NA (Va) – Via San Pio X, n.
53/B, a suo tempo disposta in favore del resistente signor posto che allo stato ivi non abita né la CP_1 figlia , né il rispettivo padre;
CP_2
FISSARE, adeguato palinsesto relativo alle visite e/o alle frequentazioni della figlia, con il padre resistente, secondo quanto prescritto dall'escussa ctu, e in accordo con quanto scritto anche la
Curatrice Speciale che assiste nel presente giudizio;
CP_2
FISSARE a carico del resistente padre, quale concorso al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mani della madre ricorrente, la somma di € 400,00 o in quella minore o maggiore che risulterà di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici I.S.T.A.T, oltre
l'80% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso della Corte d'Appello di Milano”;
Parte resistente:
“• la separazione dei coniugi sia addebitata, ex art. 151 c.c., alla IG.ra per tutte Parte_1 le ragioni narrate in atti con ogni conseguente condanna e statuizione di legge nei confronti della ricorrente;
• revocare l'originaria assegnazione presidenziale a favore del IG. e nulla disporsi in CP_1 ordine alla casa coniugale, sita in SA NA (VA) Via Pio X n. 53/B, già rilasciata dal IG.
e ancor prima dalla IG.ra in data 22 marzo 2022, immobile oggetto di CP_1 Parte_1 procedura di scioglimento della comunione dinanzi a Codesto Tribunale RG 1686/2024, Dott.
Cosentino;
• previa la revoca del provvedimento del 18.04.2025, disporre che la figlia sia CP_2 definitivamente affidata in via congiunta ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella di lei residenza in Via Sacra Spina n. 2 a SA NO (VA) in conformità alle indicazioni rese dalla CTU Dott.ssa nell'elaborato peritale datato 13.03.2025; Persona_1
• sia calendarizzata la frequentazione tra la minore ed il padre secondo le indicazioni CP_2 rese dalla CTU Dott.ssa nell'elaborato peritale datato 13.03.2025; Persona_1
pagina 2 di 26 • disporre un concorso al mantenimento di da parte del padre nella misura di Euro CP_2
400,00 mensili, con versamento a favore della IG.ra da corrispondersi mediante Parte_1 bonifico entro il giorno 5 di ogni mese;
statuire altresì un concorso genitoriale nella misura di Euro
500,00 a carico di ciascun genitore a favore del figlio maggiorenne, ma non Persona_2 economicamente autosufficiente ed ora in stato di detenzione con ogni conseguente necessità di assistenza/supporto medico-psicologico e difesa legale;
il tutto oltre al 50% a carico di ciascun genitore di tutte le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli e Per_2 CP_2 secondo il protocollo della C.d.A. di Milano oltreché, quanto a relative al necessario Persona_2 pagamento di medico/psicologo di fiducia ovvero al pagamento delle spese del legale di fiducia ed il mantenimento successivo alla scarcerazione, anche in ordine agli oneri di mantenimento presso comunità pubbliche e/o private (nel caso di mancata tempestiva possibilità di collocamento di
preso idonee strutture pubbliche) previa la costituzione di un libretto al portatore, con Per_2 custodia presso il difensore Avv. Ermanno Talamone, vincolato alle spese di cura e custodia;
• assegno unico familiare a favore di entrambi i genitori e detrazioni per i figli a carico in ragione del
50% in capo a ciascun coniuge;
- In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese legali ex D.M. 55/2014 e seguenti modifiche.
- In via istruttoria: Si chiede la prova orale sui seguenti capitoli di prova per interpello e testi:
1)“Vero che in data 22 marzo 2022, la ricorrente ha lasciato spontaneamente e senza preavviso la casa coniugale”; 2)“Vero che la ricorrente aveva già manifestato la volontà di lasciare la casa coniugale in data 26 febbraio 2022”; 3)“Vero che, in data 26 febbraio 2022, allorché il IG. CP_1 come ogni anno, proponeva l'organizzazione delle vacanze estive da trascorrere come sempre in famiglia, la IG.ra dichiarava di “non provare più sentimenti per lui e di volersi Parte_1 separare”; 4)“Vero che subito dopo tale intenzione della IG.ra veniva dalla stessa Parte_1 ribadito in un messaggio vocale inviato dalla IG.ra al marito”; 5)“Vero che dal gennaio Parte_1
2022 la IG.ra ostentava atteggiamenti di disinteresse e mal sopportazione della vita Parte_1 familiare, che si manifestavano con episodi di incuria nella gestione domestica e trascuratezza nei confronti dei figli”; 6)“Vero che in data 26 febbraio 2022 in preda ad un attacco d'ira, la IG.ra Pt_1
, durante il pranzo del sabato, prima di iniziarlo, sbatteva sulla tavola, rompendola, una pirofila
[...] di vetro fumante che si infrangeva dinanzi ai figli”; 7)“Vero che nell'occasione di cui sopra, la IG.ra
dichiarava di essere in ritardo per andare dal parrucchiere e si allontanava da casa senza Parte_1 curarsi del desinare dei suoi familiari”; 8) “Vero che dalla fine dell'anno 2021 la IG.ra Parte_1 coltiva una relazione extraconiugale con il IG. , coniugato con la IG.ra Parte_2 Parte_3
”; 9) “Vero che il IG. era frequentato dalla famiglia per questioni
[...] Parte_2 CP_1
pagina 3 di 26 lavorative, giacché la IG.ra si recava, nell'esercizio dell'impresa familiare denominata Parte_1
“Polvere di RO MA presso l'azienda dello stesso presso la ditta Digital Motors, sedente a
Cavaria con EZ (VA) in Via Scipione Ronchetti n. 1084 nonché dalla di lui madre per lo svolgimento delle pulizie”; 10) “Vero che la IG.ra senza dare spiegazioni faceva Parte_1 recapitare via mail al IG. la missiva datata 10 marzo 2022 con cui l'Avv. Gaetano Lombardo CP_1 comunicava la volontà della IG.ra di separarsi (doc. 6); 11) “Vero che, in particolare, Parte_1 martedì 22 marzo 2022, alle ore 7.30 circa, in procinto di accompagnare i figli a scuola, la IG.ra
, manifestava fretta di uscire di casa”; 12) “Vero che, in quell'occasione, allorché marito Parte_1
e figlio chiedevano spiegazioni alla IG.ra sulla sua destinazione, la stessa li insultava Parte_1 ripetutamente e, riavvicinandosi all'uscio coniugale, prendeva a calci e spintoni marito e figlio”;
13)“Vero che nell'occasione di cui sopra, il IG. si doveva occupare dell'accompagnamento a CP_1 scuola di in luogo della madre”. 14)“Vero che dopo l'abbandono della casa coniugale da CP_2 parte della in data 22 marzo 2022, la stessa decideva di non rientrarvi”; 15)“Vero che la Parte_1
IG.ra dal 22 marzo 2022 trasferiva il proprio domicilio presso la casa materna in Parte_1
SA NO (VA) alla Via Sacra Spina n. 2, dove iniziava a convivere con il IG. ; Parte_2
16)“Vero che successivamente la IG.ra trasferiva ivi la propria residenza (docc. 12 e 13)
Parte_1 in SA NA, Via Sacra Spina n. 2 dall'8.07.2022”; 17)“Vero che l'immobile dove si trasferiva la IG.ra è di proprietà della di lei madre, IG.ra , la quale a far
Parte_1 Testimone_1 tempo dal giugno 2021 è ricoverata in una casa di riposo dopo essere stata colpita da ictus in data 28 giugno 2021 (doc. 4); 18)“Vero che già in data 6 marzo 2022 la IG.ra , subito dopo
Parte_1 pranzo, dinanzi a marito e figlia, preparava dei sacchi contenenti abbigliamento, li caricava in auto dichiarando di volersene andare da casa”; 19) “Vero che in quell'occasione, la IG.ra
Parte_1 disfava i sacchi di abbigliamento di cui al capitolo precedente dietro insistenza del marito”; 20) “Vero che la IG.ra è rimasta in possesso delle proprie chiavi della casa coniugale sino alla fine
Parte_1 del mese di giugno 2022”; 21) “Vero che da almeno due anni la IG.ra intrattiene una
Parte_1 relazione amorosa extraconiugale con il IG. ” (doc 12); 22) “Vero che la IG.ra Parte_2 Pt_1
confessava successivamente al marzo 2022 la propria relazione, anche a mezzo di vocali, al
[...] marito”; 23) “Vero che tale confessione seguiva al fatto che il figlio aveva visto la madre a Per_2 fine febbraio 2022 in atteggiamenti inequivocabili con il IG. ”; 24) “Vero che anche la IG.ra Pt_2
, moglie del IG. , riceveva da quest'ultimo conferma di una relazione Parte_3 Pt_2 extraconiugale tra il medesimo e la IG.ra ”; 25) “Vero che la coppia - Parte_1 Parte_1 CP_1 ha sempre vissuto un ménage sereno ed equilibrato, che contemplava oltre alla condivisione e all'affiatamento nel lavoro”; 26) Vero che la coppia -MA aveva trascorso anche Parte_1
pagina 4 di 26 nell'anno 2021 a Locorotondo un periodo di vacanze condivisa con altri parenti (che potranno ben darne atto) per lo più in Puglia;
27) “Vero che la IG.ra , ebbe conferma in esito a Parte_3 incarico ad agenzia investigativa della consolidata relazione tra il marito e la IG.ra Parte_2
”; 28) “Vero che è pendente dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, sezione Prima, Parte_1 procedimento di separazione giudiziale RG 5997/2022, G.I. Dott.ssa Palvarini, tra i coniugi Pt_2
e IG.ra ”; 29) “Vero che in esito all'udienza presidenziale del 2.02.2023 nel
[...] Parte_3 suddetto procedimento di separazione giudiziale pendente ante il Tribunale di Busto Arsizio, Prima
Sezione Civile, RG 5997/2022, la casa coniugale è stata assegnata alla IG.ra che ci Parte_3 vive con i due figli minori della coppia”; 30) “Vero che il report investigativo richiesto dalla IG.ra
attestante la relazione tra il di lei marito e la IG.ra Parte_3 Parte_2 Parte_1
è stato prodotto nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Prima Sezione Civile, RG
5997/2022, ora assegnata al G.I. Dott.ssa Palvarini”; 31) “Vero che dall'estate del 2022 i IGnori
e hanno trascorso le vacanze insieme e convivono stabilmente Parte_1 Parte_2 nell'immobile di in SA NA Via Sacra Spina n. 2, già abitazione della madre della IG.ra
” (docc. 13, 13 A, 4 e 12); 32) “Vero che, dal 22 marzo 2022, il IG. si Parte_1 CP_1 occupa in via esclusiva dei figli, anche sotto il profilo economico”; 33) “Vero che entrambi i figli della coppia convivono con il padre nella casa coniugale”; 34) “Vero che frequenta la classe terza CP_2 media con profitto e svolge attività pallavolistica a livello agonistico”; 35) “Vero che è il IG. CP_1 ad accompagnare a scuola e alle attività sportive in via esclusiva quanto meno fino al
[...] CP_2 marzo 2023 (da quando la madre ha ripreso a ripreso a vedere la figlia in esito all'intervento della curatrice speciale nominata dal Giudice)”; 36) “Vero che la IG.ra ha ripetutamente Parte_1 operato prelievi, nei mesi di febbraio e marzo 2023, dal conto corrente cointestato tra i coniugi su cui non versa alcunché, trasferendosi anche gli stipendi ivi accreditati a favore del figlio dal di Per_2 lui datore di lavoro” (doc 14); 37) “Vero che il figlio ha ripetutamente chiesto alla Persona_2 madre - ma inutilmente - la restituzione dei suoi stipendi di febbraio e marzo 2023” (doc. 14 e 15); 38)
“Vero che è titolare al momento di un contratto di lavoro subordinato a tempo Persona_2 determinato”; 39) “Vero che la sig.ra svolge attività lavorativa manuale di pulizie presso
Parte_1 condomini e privati” (cfr doc. 12); 40) “Vero che la sig.ra per lo svolgimento della sua
Parte_1 autonoma attività lavorativa utilizza il furgone Volkswagen Caddi targato FP452XF intestato all'impresa familiare “Polvere di RO MA” da cui la IG.ra si è dimessa nel
Parte_1 gennaio 2021 (doc. 11)”; 41) “Vero che la IG.ra si reca per svolgere le attività di cui al
Parte_1 superiore punto anche presso le abitazioni dei IGnori e residenti in [...]
Cardano al Campo (VA) alla via del Dosso n. 8” (testi IGnori e ); Tes_2 Testimone_3
pagina 5 di 26 42) “Vero che in data 27 marzo 2023 riferivo al IG. che la moglie IG.ra CP_1 Parte_1
si recava per lo svolgimento delle pulizie presso il bar l'esercizio “Crossing Café” sito a
[...]
SA NA in Via Redipuglia n. 6” (teste IG. ). 43) “Vero che dal mese di Tes_4 agosto 2022 la IG.ra si è astenuta dal prestare attività lavorativa presso l'impresa Parte_1 familiare “Polvere di RO MA lamentando dolori al ginocchio”; 44) “Vero quanto indicato nella relazione investigativa Europol del 14.04.2023 allegata sub doc 12 e report fotografici sub docc Con 12 in quanto a mia diretta e personale conoscenza” ( Dott. ). Persona_3
In via istruttoria: Si indicano a testimoni: IG.ra , residente in [...]; IG. con domicilio presso la ditta Digital Motors, sedente a Persona_4
Cavaria con EZ (VA) in Via Scipione Ronchetti n. 1084; IG.ra , residente a [...]
LE (MI) in Via Padre Giuliani n. 25; IG. residente a [...]; IG.ra residente a [...]; Testimone_5
IG. con domicilio presso il negozio M Studio Parrucchiere di AB CI sito a Tes_4
SA NO (VA) Via Novara n. 4; IGnori e residenti in [...]
Cardano al Campo (VA) alla via del Dosso n. 8”; Dott. presso Europol di Persona_3
LI AN S. & C. S.a.s. con sede a 28100 Novara in Via Negroni n.
4. Si chiede l'acquisizione da parte del Giudicante del fascicolo RG 5997/2022, Tribunale di Busto Arsizio, Prima Sezione Civile,
Tribunale di Busto Arsizio relativo alla separazione giudiziale dei coniugi e Parte_3 Pt_2
e, in particolare, della relazione investigativa ivi allegata. Si chiede da ultimo autorizzazione
[...] all'Ill.mo G.I. alla produzione, se del caso, dei nn. 3 video in data 6.04.20223, dei 3 video in data
7.04.2023 tutti allegati e richiamati al report prodotto sub doc. 12”;
Curatrice Speciale:
“[…] Lo scrivente C.S. condivide, come condivise in udienza, le disposizioni oggi assunte dell'A.G. procedente.
Lo scrivente C.S., rispettosamente domanda all'A.G. che sia disposto l'affido esclusivo alla madre anche con riguardo alla salute di , poiché la salute di un minore è questione di delicatezza CP_2 estrema che non può sottostare a dinamiche conflittuali e di incomunicabilità dei genitori […]”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio in SA NA (VA) in data 28.08.1999 adottando il regime patrimoniale della comunione legale dei beni e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in
SA NA, Via San Pio X n. 53/B, di proprietà di entrambi e non gravata da mutuo. pagina 6 di 26 Dalla loro unione nascevano i figli (il 10.02.2003) e (il 24.02.2009). Per_2 CP_2
Con ricorso depositato in data 29.03.2022 la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Parte_1
l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale (invero già cessata il 22.03.2022). Domandava, inoltre, di disporre l'affido condiviso di con CP_2 collocamento prevalente presso la madre, di assegnare a sé la casa coniugale, di regolamentare la frequentazione padre/figlia e di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle, per il mantenimento della prole, l'importo mensile di € 400,00 per ciascun figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie.
In data 02.05.2022 si costituiva il IG. mediante comparsa di costituzione con la quale aderiva CP_1 alla domanda sullo status, ma formulava autonome richieste in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva l'addebito della separazione alla ricorrente (per violazione, in particolare, del dovere di fedeltà coniugale), l'affido condiviso di con CP_2 collocamento prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dei rapporti madre/figlia, la ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere per e , l'integrale percezione dell'SE NI da parte del padre e il CP_2 Per_2 godimento delle detrazioni fiscali spettanti per i figli nella misura del 50% ciascuno.
All'esito dell'udienza del 09.06.2022, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra coniugi e le difficoltà nei rapporti madre/figlia, il Presidente nominava quale Giudice Istruttore il
Dottor Radici e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento CP_2 preferenziale presso il padre;
3. il coniuge non collocatario salvo diverso accordo tra i coniugi, terrà con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato mattina, ore 10,00, sino alla domenica, ore 21.00, riaccompagnandolo presso il genitore collocatario;
due pomeriggi la settimana dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 20,30; nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, la madre potrà tenere con sé la prole per un periodo continuativo di venti giorni da concordarsi tra i coniugi e, in mancanza, nel mese di agosto;
4. dispone che la madre, per entrambi i figli, contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50 % come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
5. assegna l'abitazione familiare al coniuge collocatario”.
All'udienza del 13.07.2022 le parti concordavano di intraprendere un percorso di terapia sistemica.
pagina 7 di 26 Con ordinanza collegiale del 06.12.2022, rilevate l'incomunicabilità tra i genitori, “le difficoltà di
, che si rapporta solo con la figura paterna e non con quella materna” e l'intenzione CP_2 manifestata dalla ricorrente di interrompere la terapia sistemica, veniva nominato l'Avv. Enrica
Robattini quale Curatore Speciale della minore.
In data 01.02.2023 la Curatrice Speciale riportava di aver concordato con un calendario per la CP_2 graduale ripresa dei rapporti con la madre (v. pagg. 6-7), di fatto interrotti sin dal precedente periodo estivo, e concludeva, tra l'altro, per la necessità che i genitori intraprendessero un percorso di Co.ge e che proseguisse il percorso di sostegno psicologico intrapreso. CP_2
All'udienza del 15.02.2023 le parti aderivano al programma di riavvicinamento madre/figlia proposto dalla . Parte_4
Con memoria del 16.03.2023 il resistente chiedeva per la prima volta di porre a carico della ricorrente un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento di ed € 200,00 per quello di ). CP_2 Per_2
Tuttavia, contraddicendosi, in data 17.04.2023 sosteneva che “Quanto a , come emerge Per_2 anche per tabulas (docc 14 e 15) detto figlio maggiorenne della coppia risulta al momento economicamente autosufficiente - come ben noto anche alla ricorrente - e, per l'effetto, non si comprende davvero la domanda di concorso al mantenimento per lo stesso ex adverso formulata”.
Alla successiva udienza del 07.06.2023 i coniugi si accordavano per avviare un percorso di Co.ge.
In data 09.01.2024 il presente fascicolo veniva riassegnato allo Scrivente Giudice Estensore.
Con relazione del 09.02.2024, le Co.ge con cui le parti avevano avviato un percorso il 18.07.2023, riferivano il permanere di un'elevata conflittualità tra i genitori ma altresì il miglioramento dei rapporti madre/figlia (doc. ricorrente del 09.02.2024 e doc. resistente del 12.02.2024).
All'udienza del 21.02.2024 le parti concordavano che l'SE NI venisse percepito integralmente dal padre.
Successivamente, con sentenza parziale n. 302/2024 (recante data 21.02.2024 e pubblicata il
26.02.2024) veniva dichiarata la separazione tra le parti.
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande, non venivano ammessi i capitoli di prova formulati dalle parti e veniva quantificato il contributo materno al mantenimento di nell'importo mensile di € 200,00. CP_2
Verificata l'indisponibilità di ad essere ascoltata dal Giudice, il 24.07.2024 la causa veniva CP_2 rimessa in decisione al Collegio previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 14.10.2024, il Curatore Speciale riportava il permanere di un'accesa conflittualità tra le parti come “emerso da un confronto avuto dallo Scrivente con i Coordinatori
Genitoriali ed, altresì, da richieste di aiuto di per episodi di conflitto e scontro verificatisi con CP_2
pagina 8 di 26 il Padre” ma altresì un ulteriore miglioramento dei rapporti madre/figlia. In particolare, la minore le avrebbe manifestato la volontà di incontrare maggiormente la madre, pur mantenendo il collocamento presso il padre.
Successivamente, in data 30.10.2024, la ricorrente depositava istanza di rimessione della causa in istruttoria e di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 709 c.p.c. allegando un grave peggioramento delle condizioni psicofisiche di , culminato in data 14.10.2024 in atti Per_2 autolesionistici che sarebbero avvenuti (peraltro, alla presenza anche di successivamente a CP_2
“difficoltà di comunicazione con il padre e a sovraccarico lavorativo” (v. doc. 17, verbale di Pronto
Soccorso). Dichiarava, inoltre, che la figlia si trovava da qualche settimana collocata presso di sé e rifiutava di incontrare il padre. Domandava, quindi, l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale e la quantificazione del contributo paterno per il mantenimento della figlia nell'importo mensile di € 500,00 oltre all'80% delle spese straordinarie “risultando il figlio di maggiore età ed economicamente indipendente”. Per_2
Con ordinanza del 05.11.2024, osservato che “- nel corso del presente giudizio la minore ha sempre riferito alla CS di voler essere collocata presso il padre, come ribadito dalla CS nella comparsa conclusionale. Inoltre, riferiva al CS di non voler essere sentita dal Giudice (si vedano le note
CP_2 depositate ad aprile 2024); - la stessa madre nel foglio di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale prendeva atto del volere della minore di rimanere collocata, almeno all'attualità, presso il padre;
- nelle memorie di replica sia il CS che la madre deducevano che
CP_2 voleva essere collocata presso la madre e che il fratello di , maggiorenne ma
CP_2 Persona_2 convivente con la minore, aveva tentato il suicidio. Inoltre il CS comunicava che voleva essere
CP_2 ascoltata dal Giudice”, la causa veniva rimessa sul ruolo.
All'udienza del 20.11.2024, in sede di audizione, la minore dichiarava di voler incontrare il padre “un weekend al mese oltre ad un giorno alla settimana, ad esempio il mercoledì per cena”, le parti ribadivano la volontà di proseguire il percorso di Co.ge e parte ricorrente chiedeva di disporre CTU sulle capacità genitoriali del resistente. Pertanto, con ordinanza del 25.11.2024 si disponeva procedersi a CTU sulle capacità genitoriali delle parti, si evidenziava la necessità che i genitori proseguissero il percorso di Co.ge, si disponeva il collocamento prevalente di presso la madre, si quantificava il CP_2 contributo paterno per il suo mantenimento nell'importo mensile di € 450,00 oltre al 60% delle spese straordinarie, si disponeva che la minore incontrasse il padre “una sera in settimana (salvi diversi accordi fra le parti, il mercoledì) e a week end alterni il sabato o la domenica. Nei week end di competenza della madre, starà con il padre anche un'ulteriore sera in settimana, che viene CP_2 individuata nel giovedì salvi diversi accordi fra le parti” mentre non si adottava alcun provvedimento pagina 9 di 26 sull'assegnazione della casa coniugale “dovendosi previamente verificare la stabilità dell'attuale situazione”.
In data 01.04.2025 la ricorrente depositava ricorso ex art. 709 c.p.c. chiedendo l'affido super esclusivo di Riferiva, inoltre, che si trovava “detenuto per reati gravi presso il carcere di CP_2 Per_2
Pavia” e che rifiutava di incontrare il padre. CP_2
In data 03.04.2025 la CTU depositava l'elaborato peritale definitivo, nell'ambito del quale così concludeva: “1) La genitorialità materna risulta capace di attenzione e cura, potendo contare su risorse di accettazione e accoglienza. Gli aspetti di dipendenza e di una certa rassegnazione, che si esprimono in una possibile mancanza di reazione in ambito relazionale, caratterizzano un funzionamento capace di adeguamento, ma talora poco incisivo. La mentalizzazione è semplificata e le emozioni proprie e altrui sono codificate in maniera non particolarmente approfondita. L'accesso al padre della figlia appare considerato e non ostacolato, nella considerazione che abbia l'età CP_2 per scegliere i modi e i tempi della frequentazione con il padre. 2) La genitorialità paterna è pragmatica ed essenziale, spesso non sufficientemente in grado di esprimere attenzione e continuità. Si
è costruita sulla base di vuoti affettivi originari e di trascuratezza affettiva precoce tali da poter motivare le espressioni di rabbia e la difficoltà di contatto rispetto alla dimensione emotiva, Il padre non è in grado di aprire un canale comunicativo emotivo tale da saper accogliere le difficoltà emotive della figlia e non l'ha saputa accompagnare nell'affronto delle difficoltà post separative. Mostra tratti di riserbo e autoreferenzialità, la capacità di entrare in risonanza può essere condizionata dalla necessità di essere riconosciuto e confermato nel suo ruolo e nella sua capacità di affronto delle difficoltà e può renderlo meno propositivo e autorevole, limitando la capacità di riconoscere nelle figlia i bisogni e rispettarne gli stati emotivi. 3) Le capacità di comunicazione ed integrazione genitoriale sono tuttora limitate e la loro consistenza precaria, nonostante i percorsi di terapia sistemica e di coordinazione genitoriale, della durata di oltre un anno. Permangono scarse capacità di mediazione delle scelte che spesso risultano in stallo. 4) Non si individuano ragioni per modificare
l'FF condiviso. 5) Il collocamento di , è indicato presso la madre, sia per le considerazioni CP_2 di maggior accoglienza e accettazione materne, sia per la indicazione della stessa ragazza. 6) In considerazione dell'età di e delle caratteristiche della relazione padre e figlia, si indicano CP_2 frequentazioni libere, ma mantenimento di incontri almeno una volta alla settimana, nell' occasione di una cena o aperitivo, o eventualmente accompagnare/ presenziare agli allenamenti di pallavolo ecc. I messaggi che attualmente intercorrono tra padre e figlia non sono particolarmente contraddistinti da reciprocità e da desiderio di scambio, si ritiene opportuno che vengano utilizzati per regolare e organizzare gli accessi e gli accompagnamenti. 7)Interventi di supporto: Nella considerazione che, pagina 10 di 26 malgrado la conflittualità, una buona relazione tra genitori potrebbe evitare nella minore responsabilizzazione o rischio di schieramento, si suggerisce l' opportunità che i genitori aderiscano ad un breve periodo di coordinazione genitoriale, (non più di sei mesi), funzionale all'assunzione di decisioni condivise dal punto di vista educativo e genitoriale, in particolare finalizzato a: -favorire lo scambio di comunicazioni tra i genitori, - supportare i genitori nelle decisioni a favore di entrambi i figli, -fornire ai genitori l' individuazione di una narrazione comune che salvaguardi agli occhi dei figli la validità di entrambe le figure genitoriali” (pagg. 15-17). Inoltre, accoglieva il suggerimento di parte ricorrente che il padre aderisse ad un percorso di sostegno alla genitorialità (pag. 18).
All'udienza del 16.04.2025, la CTU rilevava il peggioramento della situazione successivamente alla trasmissione della bozza dell'elaborato peritale (recante data 13.03.2025), in particolare a seguito dell'arresto di , e propendeva per l'affido esclusivo di alla madre con riguardo ad Per_2 CP_2 alcune specifiche materie quali sport, scuola e salute, a causa della grave incomunicabilità tra le parti.
Con ordinanza del 18.04.2025 veniva disposto l'affido esclusivo di alla madre limitatamente CP_2 all'ambito scolastico e a quello sportivo.
Esaurita l'istruttoria, il 28.05.2025 la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, ribadita la non ammissibilità delle istanze di istruttoria orale per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 21.02.2024, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) IT
Sin dalla propria comparsa di costituzione, il resistente chiedeva di addebitare la separazione alla ricorrente per violazione, in particolare, del dovere di fedeltà coniugale.
Tale domanda risulta meritevole di accoglimento.
Sul punto, consolidata giurisprudenza anche di Legittimità ha chiarito che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa
Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la
pagina 11 di 26 sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018)”1. Tuttavia, la Suprema Corte ha altresì costantemente affermato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, in grado di determinare normalmente l'intollerabilità della convivenza e, quindi, costituire di regola circostanza sufficiente a determinare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. In tali casi “in punto di riparto dell'onere probatorio [la Corte] ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”, cosicché “laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” (Cass.
2059/2012; Cass. 3923/2018)”2.
In applicazione di detti principi, deve essere accolta la domanda di addebito formulata dal resistente.
Nel caso di specie, infatti, si ritiene che il resistente abbia adempiuto all'onere della prova su di lui gravante e che la ricorrente, invece, abbia dedotto ma non provato l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte di infedeltà coniugale a lei ascritte, con necessario conseguente accoglimento della domanda di addebito avanzata dal resistente.
Infatti, il resistente, sin dalla propria comparsa costituzione, deduceva che “la coppia – Parte_1 ha sempre vissuto un ménage sereno ed equilibrato, che contemplava oltre alla condivisione e CP_1 all'affiatamento nel lavoro, anche sereni periodi di vacanze condivise con altri parenti (che potranno ben darne atto) per lo più in Puglia, come, da ultimo, nell'anno 2021 a Locorotondo” e che in data
22.03.2022 la moglie si allontanava dalla casa coniugale dopo avergli già manifestato la volontà di separarsi, prima personalmente in data 26.02.2022 e successivamente a mezzo del proprio procuratore in data 10.03.2022 (v. doc. 6 resistente). Il in particolare, sosteneva che le ragioni CP_1 dell'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale risiedevano non in una pregressa crisi coniugale, bensì in una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con il IG. Parte_2 cliente dell'impresa familiare al tempo gestita dai coniugi e con il quale la moglie avrebbe iniziato ad intrattenere una convivenza successivamente al rilascio della casa coniugale.
Orbene, la ricorrente non contestava tempestivamente e specificamente le deduzioni avversarie, limitandosi in data 08.07.2022, successivamente alla costituzione del resistente, a dichiarare, con mera formula di stile, che “si contestano tutte le gravi affermazioni ex adverso articolate”.
Inoltre, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 17.04.2023, il resistente formulava, tra gli altri, il capitolo di prova n. 8, dal seguente tenore: “Vero che dalla fine dell'anno 2021 la IG.ra Pt_1
coltiva una relazione extraconiugale con il IG. , coniugato con la IG.ra
[...] Parte_2 Parte_3
”. Con ordinanza del 21.02.2024, il Giudice Istruttore non ammetteva la prova su tale capitolo in
[...] quanto avente ad oggetto circostanze non contestate. Si ritiene così pacifica l'instaurazione di una relazione extraconiugale della ricorrente con il IG. già dal 2021 (peraltro, quest'ultimo è Pt_2
l'attuale compagno convivente della . Il infatti, dichiarava alla CTU di convivere Parte_1 Pt_2 con la ricorrente sin da settembre 2022).
Inoltre, la ricorrente non provava l'anteriorità della crisi familiare rispetto alle condotte a lei ascritte, né
l'esistenza di elementi idonei a recidere il nesso di causalità tra le stesse e l'intollerabilità della convivenza.
Infatti, sin dal ricorso introduttivo la IG.ra deduceva che “purtroppo negli ultimi anni la Parte_1 comunione materiale e spirituale spirava e sempre più accesi risultavano i conflitti endofamiliari;
i coniugi oramai vivono una separazione di fatto, residuando come meri collaboratori d'impresa” ma nel corso del presente giudizio non forniva adeguate prove scritte, né articolava istanze di prova orale ammissibili per dimostrare che prima dell'anno 2022 vi fossero fra i coniugi non semplici dissapori, bensì che la convivenza fosse già intollerabile. Tra l'altro, neppure l'ammissione dei capitoli di prova contraria articolati con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. dell'08.05.2023 sarebbe stata idonea a dimostrare una pregressa intollerabilità della convivenza, vertendo gli stessi capitoli su circostanze ascrivibili ad ordinarie criticità e disaccordi di coppia (quali, a titolo esemplificativo, l'imposizione da parte del marito “in occasione delle sporadiche uscite a cena […] a munirsi di bottiglietta d'acqua” al fine di “ridurre i costi del ristorante, perchè impiegata occultamente nel corso della cena”, o, ancora,
l'assunzione lavorativa della IG.ra e il disatteso desiderio della moglie “di poter Testimone_5 effettuare le vacanze estive con la famiglia anche in luoghi alternativi alla regione Puglia”). Si ricordi, infatti, che, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dalla preesistenza di criticità e disaccordi, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa pagina 13 di 26 dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione3.
2) Assegnazione della casa coniugale
Nulla quaestio circa la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al resistente, richiesta da entrambe le parti. Infatti, tanto la ricorrente quanto il resistente dichiaravano, da ultimo, che l'immobile non era più abitato dai medesimi, né dai figli.
Inoltre, il resistente specificava che la casa coniugale era oggetto di separato giudizio di scioglimento della comunione legale de residuo tra i coniugi introdotto proprio dalla ricorrente (R.G. 1686/2024 di questo Tribunale).
Parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni domandava solo la revoca dell'assegnazione della casa familiare. Successivamente, nella comparsa conclusionale chiedeva l'assegnazione della casa familiare per l'eventuale occupazione da parte della ricorrente con CP_2
“subordinata alla verifica positiva, che non vi siano turbamenti psicologici in capo alla minore, connessi a tali ambienti: scenari di violenza e di gravi manipolazioni subite, dalla minore medesima, vuoi direttamente vuoi per violenza c.d. assistita”.
Ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per l'assegnazione della casa alla madre, posto che da circa un anno ha lasciato la casa e si è trasferita presso la casa della madre (di proprietà di CP_2 quest'ultima) e ha manifestato sia al GI nel corso dell'audizione che al CTU di stare bene in detta casa.
L'assegnazione della casa familiare, non risulta, quindi, funzionale all'interesse di tanto che la CP_2 stessa madre chiedeva l'assegnazione pur parlando di occupazione solo eventuale e senza mai rappresentare la volontà o necessità della minore di tornare nell'immobile.
3) Affidamento, collocamento di e frequentazione con il genitore non collocatario CP_2
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente chiedeva di disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre in ambito sportivo e scolastico, mentre parte resistente domandava l'affido condiviso e la Curatrice Speciale propendeva per estendere l'affido esclusivo materno anche all'ambito sanitario.
Giova premettere che la scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337-quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'inidoneità genitoriale di uno o di entrambi
i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi 3 Cass., Sez. I, n. 11631 del 30.04.2024 pagina 14 di 26 brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”4, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Nel caso di specie, dati gli esiti dell'istruttoria, ritiene il Collegio di disporre l'affido esclusivo di alla madre con riguardo alle sole decisioni in ambito scolastico, medico e sportivo restando la CP_2 minore, per il resto, affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, come condiviso dalla CTU.
Tale decisione si impone in quanto, allo stato, non si ravvisano i presupposti per il ripristino, nei predetti ambiti, dell'affido condiviso, né per disporre un affido super esclusivo alla madre.
Di regola, la mera conflittualità tra i genitori che vivono separati non preclude di per sé il ricorso al regime preferenziale dell'affido condiviso. Tuttavia, ciò purché tale conflitto “si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, non dovendo quindi porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, pregiudicandone l'interesse”5.
Nel caso di specie, l'affido esclusivo alla madre in ambito sportivo, medico e scolastico veniva disposto non per la carenza di capacità genitoriali nel padre, bensì a causa della grave conflittualità tra le parti che, nonostante gli oltre tre anni di giudizio, l'esperimento di un tentativo di terapia sistemica
(interrotta dalla IG.ra in quanto ritenuta improduttiva), nonché di un percorso di Co.ge Parte_1
(interrotto dal IG. per il venir meno della necessaria fiducia nei confronti delle professioniste CP_1 incaricate) e di una CTU, risultava essersi acuita in modo tale da rischiare di paralizzare le decisioni riguardanti CP_2
La delimitazione dell'affido esclusivo materno ai predetti ambiti si impone in ragione dell'importanza degli stessi nella vita di e delle necessità che non si verifichi uno stallo. Come sostenuto dalla CP_2
Curatrice Speciale in sede di precisazione delle conclusioni, infatti, “Nella vita di , la pallavolo CP_2 continua ad avere importanza che merita di essere vissuta con assoluta serenità dai genitori ai quali è chiesto di evitare che questa attività sia considerata merce di scambio a seconda del comportamento e risultati scolastici della Minore. Si ribadisce: le fragilità di , dovute principalmente alla CP_2 situazione familiare creatasi impongono che i genitori si adoperino per ingenerare serenità nella figlia che, tra l'altro, ha bisogno di essere accompagnata con attenzione nel percorso scolastico e di vita”. Risulta, quindi, necessario, nell'esclusivo interesse della minore, che le decisioni in ambito sportivo, medico e scolastico possano essere adottate repentinamente ed efficientemente e, allo stato, ciò non potrebbe avvenire qualora venisse ripristinato un regime di affido condiviso, a causa dell'incomunicabilità tra le parti.
In tali materie, peraltro, già in data 14.10.2024 il Curatore Speciale riferiva che le aveva rivolto CP_2 richieste di aiuto a seguito di conflitti con il padre – presso cui era al tempo collocata – “sulle proprie richieste economiche, di svago, scolastiche e di frequentazione degli allenamenti di pallavolo rispetto ai quali tutto viene sempre messo in discussione nel confronto con gli esiti scolastici, lo studio ed eventuali assenze scolastiche dovute anche a malessere”.
Il padre, inoltre, manifestava difficoltà nell'esercizio della bigenitorialità e nella facilitazione dell'accesso di alla madre (specialmente nel periodo di collocamento di presso di sé). CP_2 CP_2
Infatti, in sede di audizione dichiarava che “Mi sono stancata dei tentativi di mio papà di CP_2 mettermi in testa cose non vere anche nei confronti di mia mamma […] Mia mamma non mi chiede di scrivere cose al papà come invece faceva lui. Prima volevo stare dal papà perché lui ci aveva messo cose in testa, ci diceva di dire o fare cose in cambio di acquisti. Ci diceva che la mamma non ci voleva bene […] Quando abbiamo iniziato a vedere la mamma di più, il papà ci ha detto che potevamo morire”. Anche la CTU riferiva che “Ricostruisce la storia della sua relazione con i genitori CP_2 dopo l' evento della separazione, ricorda di essere rimasta con il padre che era stato per un certo periodo molto disponibile: la accompagnava a pallavolo, andava a prenderla a scuola, uscivano insieme e avevano anche una confidenza molto aperta, ma la situazione si è deteriorata e quello che lei ha vissuto come un iniziale interessamento paterno si è trasformato in un disinteresse […] conferma di aver mantenuto il desiderio di avere rapporti sia con il padre che con la madre […] Riferisce che il papà chiedeva come condizione che i figli “si mettessero contro la madre” perché ormai è una guerra”, facendo intendere che non ci sarebbe stato uno spazio per avere un rapporto con l'uno e anche con l'altro genitore”.
Tali difficoltà non sono state invece riscontrate nella madre successivamente al trasferimento di presso di lei, avendo la CTU concluso che “L'accesso al padre della figlia appare considerato CP_2
e non ostacolato, nella considerazione che abbia l'età per scegliere i modi e i tempi della CP_2 frequentazione con il padre” (v. pag. 16 dell'elaborato peritale).
Inoltre, allo stato, i rapporti padre/Martina risultano, per volontà della minore, assai limitati, e in sede di precisazione delle conclusioni la Curatrice Speciale riportava che “Attualmente, la Minore si affida totalmente alla madre con la quale ha instaurato un rapporto adeguato, affrontando con serenità la drammaticità dei fatti vissuti ed il precedente distacco”. Pertanto, la madre risulta il genitore che, anche pagina 16 di 26 per vicinanza alla quotidianità della minore, è al momento il più indicato ad assumere le necessarie decisioni in ambito sportivo e scolastico.
Si ricorda che, trattandosi di affido esclusivo (e non super esclusivo), nei predetti ambiti le decisioni di maggior importanza per la figlia continueranno ad essere prese in comune dai due genitori.
Non può, invece, essere disposto l'affido super esclusivo, chiesto solo dalla madre, in quanto questo avrebbe l'effetto di escludere definitivamente il padre dalla vita della minore.
Si osserva che, mentre il ha iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità e dichiarato la CP_1 propria disponibilità ad intraprendere un nuovo percorso Co.Ge., sebbene con professionisti diversi
(necessità riconosciuta anche dalla CTU), non altrettanta disponibilità è stata manifestata dalla madre.
La richiesta di affido super esclusivo, allo stato, pare formulata più nell'interesse della madre che di in quanto avallerebbe questa situazione di incomunicabilità fra i genitori venutasi a creare, in CP_2 quanto consentirebbe alla di assumere qualsivoglia decisione senza nemmeno confrontarsi Parte_1 con il padre.
Invece, come dichiarato dal CTU all'udienza del 16.4.2025: ha bisogno del padre, ma il CP_2 va guidato nell'approccio alla figlia. Vi è un fondo affettivo, ma non è capace di farlo”. CP_1
La ricorrente, invece, al momento non pare voler riprendere alcun percorso con il marito, ma senza un intervento esterno i coniugi allo stato non sembrano in condizione di superare la loro conflittualità.
Si invitano, quindi, i coniugi ad intraprendere un percorso Co.Ge.
Deve essere altresì confermato il collocamento prevalente di presso la madre come richiesto, CP_2 da ultimo, da entrambe le parti e dalla Curatrice Speciale, oltre che dalla minore, ormai sedicenne.
Quanto alle modalità di frequentazione di con il padre, si ritiene di condividere le conclusioni CP_2 della CTU, in quanto le considerazioni svolte dalla professionista sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi a propria disposizione e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche.
Successivamente al mese di ottobre 2024, infatti, passava dall'essere collocata CP_2 prevalentemente presso il padre ad interrompere quasi totalmente i rapporti con lo stesso. Infatti, in sede di audizione, in data 20.11.2024, riferiva inizialmente “Vorrei stare da mia mamma e vedere mio papà un weekend al mese oltre ad un giorno alla settimana, ad esempio il mercoledì per cena” e, tuttavia, in corso di CTU emergeva che, per quanto la minore manifestasse la volontà di “avere sia un padre che una madre”, gli incontri con il padre rimanevano di fatto sospesi, limitandosi perlopiù a sporadici contatti telefonici. Tale circostanza veniva poi confermata sia dal Curatore Speciale in sede di precisazione delle conclusioni, sia dal nella propria comparsa conclusionale. CP_1
pagina 17 di 26 Ciò premesso, considerata anche l'età di e le conclusioni rassegnate dalla CTU in relazione CP_2 alla maturità dimostrata dalla minore (v. pag. 13 dell'elaborato peritale), ritiene il Collegio di non poter imporre un calendario di frequentazione padre/figlia. Pertanto, la frequentazione tra e il padre CP_2 sarà rimessa alla volontà della stessa, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, extrascolastici e sportivi.
Appare necessario, tuttavia, che entrambi i genitori si impegnino al fine di favorire il riavvicinamento tra il e non ostacolando la relazione della minore con l'altro genitore e non CP_1 CP_2 coinvolgendo la stessa nelle loro dinamiche conflittuali, né in quelle relative a . Ciò, anche al Per_2 fine di evitare che nella minore si ingeneri un conflitto di lealtà con l'uno o con l'altro genitore.
L'obiettivo sarà, inizialmente, quello di garantire che il padre e la figlia si incontrino “almeno una volta alla settimana, nell' occasione di una cena o aperitivo, o eventualmente accompagnare/ presenziare agli allenamenti di pallavolo ecc.” (v. pag. 16 dell'elaborato peritale).
Anche a tal fine, si ribadisce è indispensabile che, come suggerito dalla CTU, le parti avviino un nuovo percorso di Co.ge di durata almeno semestrale con un professionista in cui entrambi possano godere fiducia.
Appare altresì opportuno che il padre prosegua il percorso di sostegno alla genitorialità che ha allegato di aver già intrapreso con il Dott. (doc. d del 01.07.2025), e ciò al fine di meglio CP_5 comprendere come relazionarsi con e come ricostituire il suo rapporto con la stessa. CP_2
Si ritiene, inoltre, che anche la madre – che all'udienza del 16.04.2025 manifestava la propria indisponibilità ad intraprendere un nuovo percorso di Co.ge in assenza dell'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del marito – valuti l'opportunità di intraprendere un analogo percorso individuale al fine di meglio comprendere eventuali conseguenze che il precedente distacco da e le difficoltà di potrebbero aver avuto sull'attuale rapporto madre/figlia. CP_2 Per_2
È doveroso sottolineare che l'Autorità Giudiziaria non può imporre di attuare tali percorsi ma che, tuttavia, essi appaiono necessari al fine di permettere ai genitori di acquisire la necessaria capacità di esercitare la bigenitorialità a tutela del benessere dei figli.
4) Mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente chiedeva, sul presupposto dell'autosufficienza economica di , di quantificare il contributo paterno per il mantenimento di nella Per_2 CP_2 somma mensile di €400,00 “o in quella minore o maggiore che risulterà di giustizia”
(successivamente, in sede di comparse conclusionali, asseriva che tale importo avrebbe dovuto essere pari ad almeno € 500,00 in ragione della scarsa frequentazione padre/figlia e dell'età di e di CP_2
pagina 18 di 26 porre le spese straordinarie da sostenere per la stessa nella misura dell'80% a carico del padre e del
20% a carico della madre. Chiedeva, inoltre, di percepire l'intero SE NI.
Parte resistente, invece, chiedeva di quantificare il proprio contributo per il mantenimento della minore nell'importo mensile di € 400,00 e di ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenere per la stessa. Inoltre, sul presupposto della non autosufficienza economica di “ora Per_2 in stato di detenzione con ogni conseguente necessità di assistenza/supporto medico-psicologico e difesa legale”, domandava di porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di versare l'importo mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e quelle “relative al necessario pagamento di medico/psicologo di fiducia ovvero al pagamento delle spese del legale di fiducia ed il mantenimento successivo alla scarcerazione, anche in ordine agli oneri di mantenimento presso comunità pubbliche
e/o private (nel caso di mancata tempestiva possibilità di collocamento di preso idonee Per_2 strutture pubbliche) previa la costituzione di un libretto al portatore, con custodia presso il difensore
Avv. Ermanno Talamone, vincolato alle spese di cura e custodia”. Chiedeva, inoltre, di percepire il
50% dell'SE NI e di ripartire nella misura del 50% ciascuno le detrazioni fiscali spettanti per i figli.
Ai fini della verifica della debenza e dell'ammontare dei contributi dovuti dai genitori per il mantenimento dei figli e si rendono necessarie alcune premesse. Per_2 CP_2
Il dovere di entrambi i genitori di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, permane anche nella fase di disgregazione dell'unione familiare. La principale modalità di adempimento di tale obbligo da parte di ciascun genitore è quella del mantenimento diretto. Tuttavia, la disgregazione della famiglia può far sorgere la necessità di ristabilire, attraverso la previsione di un assegno di mantenimento, la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole.
Con riguardo ai figli minorenni, ai fini dell'individuazione della misura dell'assegno al cui versamento uno dei genitori – di regola, quello non collocatario – è tenuto, l'art. 337-ter c.c. indica una serie di parametri (i.e. “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”). Peraltro, si tenga conto che tra i parametri da prendere in considerazione, vi è, come espressamente precisato anche dall'art. 337-sexies c.c., anche quello relativo all'assegnazione della casa familiare, in quanto essa costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, trovando il suo godimento da parte del genitore collocatario fonte non nella proprietà dell'immobile bensì nel provvedimento giudiziale, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge – nel caso pagina 19 di 26 di specie, la ricorrente, comproprietaria dell'abitazione insieme al resistente, cui è stata sino ad ora assegnata l'abitazione familiare in cui ha vissuto fino al mese di ottobre 2024 e fino CP_2 Per_2 al mese di marzo 2025 – di disporre della proprietà e si traduce in un pregiudizio economico astrattamente valutabile ai fini che qui ci occupano6.
Orbene, tutto ciò premesso, con riguardo a tenuto conto delle diverse condizioni economiche CP_2 delle parti, delle crescenti esigenze della minore, delle differenti modalità di mantenimento diretto della stessa, della suddivisione delle attività di cura e del soddisfacimento esigenze abitative di (oggi CP_2
a carico della madre in via esclusiva) ritiene il Collegio che l'assegno da porre a carico del padre debba essere quantificato nell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 450,00, da corrispondersi a far data dal mese di ottobre 2024, considerato che in precedenza era collocata presso il padre nella CP_2 casa coniugale. Per il periodo antecedente si confermano i provvedimenti assunti in data 21.02.2024 (id est: contributo materno dell'importo mensile di € 200,00 dal mese di febbraio 2024 al mese di settembre 2024, considerato che la madre era fino al mese di giugno 2023 priva di regolare occupazione e, in ogni caso, soddisfaceva parzialmente le esigenze abitative della figlia in quanto comproprietaria della casa coniugale).
Per le medesime ragioni, inoltre, dal mese di ottobre 2024 l'SE NI per dovrà essere CP_2 percepito integralmente dalla madre, mentre per il periodo antecedente, a far data dal deposito del ricorso, sarà percepito dal padre (si veda, sul punto, Cass. n. 4672/2025). Si precisa, inoltre, che l'importo del contributo per il mantenimento di viene determinato tenendo conto anche CP_2 dell'attribuzione dell'SE NI (precedentemente al padre e successivamente alla madre).
Quanto alle spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte di Appello di Milano, le stesse resteranno a carico del padre per la misura del 60% e a carico della madre per il restante 40% da ottobre 2024. Ciò in ragione delle diverse capacità economiche delle parti. Per il periodo precedente, si conferma la ripartizione al 50%, considerato che la madre dapprima non versava alcun assegno per il concorso alle spese ordinarie di poi un assegno di € 200. CP_2
Con riferimento a , maggiorenne, occorre invece preliminarmente valutare se lo stesso possa Per_2 considerarsi economicamente autosufficiente.
Sul punto, l'art. 337-septies c.c. sancisce, al primo comma, che il giudice possa, valutate le circostanze, disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. A riguardo, per costante giurisprudenza, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con 6 Cass. Sez. I, Ordinanza n. 20858 del 21.07.2021 pagina 20 di 26 pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne ("...salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli.") e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, "le attuali esigenze del figlio". Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, "valutate le circostanze", può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tali "circostanze" impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo”7.
Orbene, in applicazione di detti principi, ritiene il Collegio che non possa considerarsi Per_2 economicamente indipendente. Lo stesso, infatti, nel 2022 interrompeva il proprio percorso scolastico 7 Cass., Sez. I, ordinanza n. 24391 del 11.09.2024 pagina 21 di 26 ma non restava inerte e sin da subito si adoperava per affacciarsi al mondo del lavoro, tanto da reperire un'occupazione lavorativa che lo impegnava come “buttafuori” almeno fino al mese di ottobre 2024 (v. doc 17 ricorrente del 30.10.2024, Verbale di Pronto Soccorso). Tuttavia, tale occupazione, a tempo parziale e/o a chiamata, anche in considerazione della sua giovane età, non gli consentiva di rendersi autosufficiente. In particolare, dagli estratti del conto cointestato tra i coniugi sul quale venivano accreditate le somme percepite da dal mese di maggio 2022 fino al mese di marzo 2023, si Per_2 evince che in tale arco di tempo il ragazzo percepiva da “Asgard Group” l'importo complessivo di circa
€ 7.565,00, pari ad uno stipendio mensile medio netto di circa € 690,00 (v. docc.
9-10 resistente del
26.03.2024). Peraltro, allo stato, dal 20.03.2025 (v. resistente del 15.04.2025) si trova Per_2 detenuto in stato di custodia cautelare presso il carcere di Pavia a seguito di “varie vicissitudini giudiziarie di natura penale” (v. comparsa conclusionale del resistente). Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, il padre rappresentava che a favore del figlio, anche in ragione delle sue
“problematiche di natura psicologica e psichiatrica”, erano stati avviati dei percorsi di cura e sarebbe stato necessario un suo ricovero presso idonee comunità terapeutiche pubbliche o private.
Tutto quanto ciò premesso, ritiene il Collegio di porre le spese straordinarie sostenute e/o da sostenere per (ivi comprese quelle legali e mediche) come da Protocollo della Corte d'Appello di Per_2
Milano a carico del padre per la misura del 60% e a carico della madre per il restante 40%, con decorrenza da marzo 2025. Per il periodo precedente deve essere confermata la ripartizione delle spese al 50%, considerato che il padre di si faceva carico anche del mantenimento diretto. Per_2
Quanto al mantenimento ordinario di , invece, non si ritiene di porre a carico della madre Per_2
l'obbligo di versare al padre un assegno mensile. Con riguardo al periodo intercorrente tra il deposito del ricorso e il marzo 2025, ciò si impone in considerazione tanto dell'assegnazione della casa coniugale al resistente quanto dell'attività lavorativa prestata da . Per_2
Per il periodo successivo, non può, invece, essere disposto che i genitori versino alcun contributo direttamente in favore del figlio considerato che non proponeva alcuna domanda sul punto. Per_2
L'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale da parte del figlio e non viene perciò meno al principio della domanda ex art. 99 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27308; Corte appello Palermo sez. I, 25/09/2023, ud. 08/09/2023, dep.
25/09/2023, n.1650).
Né il contributo può essere chiesto da uno dei due genitori, considerato che nessuno dei due vive con
. Si ricorda, infatti, che anche il si trasferiva dalla casa coniugale, al cui piano terra Per_2 CP_1 viveva . Per_2
pagina 22 di 26 Quanto alle condizioni economiche delle parti, premesso che nella presente sede non si impongono rigorosi calcoli matematici, dalla documentazione in atti versata (peraltro, incompleta) si evince quanto segue.
Anzitutto, è necessario premettere che, per tabulas, in corso di convivenza le parti gestivano dal 1999
l'impresa familiare “Polvere di RO MA”, con ricavi complessivi lordi di circa € 130.00,00 nel
2020, € 125.000,00 nel 2021 ed € 130.000,00 nel 2022 (v. docc. 6-7-8 resistente del 26.03.2024).
A fronte dell'attività prestata nell'impresa familiare, la ricorrente percepiva un reddito imponibile di €
30.411 nell'anno 2020, € 28.347,00 nell'anno 2021 ed € 7.852,00 nell'anno 2022, anno della cessazione della convivenza e, di fatto, della collaborazione lavorativa (v. docc. 24-25-26 ricorrente del
27.03.2024).
All'esito del procedimento di scioglimento dell'impresa familiare (R.G. 645/2022 di questo Tribunale, definito con sentenza n. 59/2024), inoltre, in data 01.02.2024 veniva accreditato sul conto corrente personale della ricorrente, dal conto corrente aziendale della ex impresa familiare, l'importo di €
26.300,00 circa (v. doc. 23 ricorrente del 27.03.2024). Oltre a ciò, all'esito del procedimento di sequestro giudiziario recante R.G. 4251/2023 di questo Tribunale, definito su accordo tra le parti, in data 25.01.2024 veniva versato dal alla l'importo di € 36.000,00 (v. doc. 23 CP_1 Parte_1 ricorrente del 27.03.2024).
Successivamente alla cessazione della collaborazione lavorativa con il resistente e dopo aver per alcuni mesi svolto attività di pulizia “in nero” (v. doc. 12 resistente del 17.04.2023), in data 16.03.2023 la
IG.ra avviava un'impresa individuale esercente attività di “pulizia generale (non Parte_1 specializzata” di edifici” (doc. 17 ricorrente del 27.03.2024). Tuttavia, con riferimento ai redditi percepiti successivamente all'avvio di tale attività, la ricorrente non forniva adeguate informazioni in sede di disclosure, né documentazione completa. Infatti, si limitava ad allegare gli estratti del conto Cont corrente “aziendale” con riferimento ai mesi di settembre-dicembre 2023, nei quali gli unici accrediti sono rappresentati da versamenti di contante per complessivi € 850,00, giroconti dal conto corrente personale della ricorrente per complessivi € 1.000,00, e solo € 604,00 riconducibili direttamente a versamenti provenienti da clienti dell'impresa.
Inoltre, per l'intero anno 2023, le uniche entrate sul conto corrente personale della ricorrente sono rappresentate dall'importo di € 9.400,00 versato nel mese di febbraio a titolo di giroconto dal conto corrente cointestato (doc. 21 ricorrente del 27.03.2024) successivamente al rimborso di quote di titoli
“Eurizon” e “ECSGR TOP SELECTION” (v. doc. 9 resistente del 26.03.2024).
Dal tipo di attività svolta (pulizia non specializzata di edifici), dall'esperienza e dalla rete di conoscenze raccolte nel corso di circa 25 anni di attività nel settore, nonché dalla documentazione pagina 23 di 26 prodotta dal resistente in data 17.04.2023, risulta ragionevole desumere che la ricorrente sia titolare di ulteriori redditi da lavoro non dichiarati nella presente sede, il che rappresenta un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
La IG.ra , inoltre, non sostiene costi abitativi in quanto è comproprietaria – con la sorella – Parte_1 della casa sita in SA NA (VA), Via Sacra Spina n. 2, in cui vive con e con il CP_2 compagno, IG. il quale nell'anno 2022 avrebbe percepito redditi da lavoro dipendente e Parte_2 assimilati per l'importo complessivo di € 9.508,00.
Peraltro, la convivenza con il IG. negata dalla ricorrente almeno sino alla prima comparsa Pt_2 conclusionale del 14.10.2024, risulta ampiamente provata (sul punto, a titolo meramente esemplificativo, si vedano doc. resistente del 17.04.2023, verbale di audizione di del CP_2
20.11.2024, nonché pag. 14 dell'elaborato peritale depositato il 03.04.2025).
Per contro, per l'attività svolta nell'impresa familiare il resistente percepiva un reddito imponibile di €
37.107,00 nel 2020, € 35.095 nel 2021 ed € 50.638 nel 2022 (v. docc. 6-7-8 resistente del 26.03.2024).
Per l'anno 2023, nemmeno il resistente riferiva in sede di disclosure l'importo complessivo dei propri redditi da lavoro. Tuttavia, dall'allegato estratto conto aziendale ” si evidenziano per Parte_5
l'anno 2023 entrate complessive per € 198.000,00 circa (dei quali circa € 55.400,00 a titolo di riscatto titoli in data 18.01.2023, € 25.400,00 da “Enercom” ed € 10,850,00 da “G.E.I. Gestione Energetica”), a fronte di una giacenza media di circa € 49.700,00 e di un saldo finale al 31.12.2023 di circa €
38.250,00. Inoltre, dall'analisi del medesimo estratto conto si ricava che nel 2023 venivano effettuati versamenti sul conto corrente personale del resistente – non allegato – per l'importo complessivo di €
21.000,00 con causale “stipendi” (v. doc. 14 resistente del 26.03.2024).
Peraltro, al 31.12.2023 “Polvere di RO MA” risultava titolare di titoli ” del Parte_5 valore complessivo di € 100.000,00 circa (a fronte del valore di circa € 150.000,00 nel 2022 e
165.000,00 nel 2021: v. doc. 15 resistente del 26.03.2024)
Inoltre, al 31.12.2021 il resistente risultava intestatario di polizze “Intesa Sanpaolo” del valore complessivo di € 105.000,00 e i coniugi erano titolari di un portafoglio fondi comuni “Intesa Sanpaolo” del valore complessivo di € 26.600,00. Al 31.12.2023, invece, i fondi comuni risultavano essere stati riscattati e il resistente risultava titolare di polizze “Intesa Sanpaolo” del valore complessivo di €
74.000,00 circa. In seguito al riscatto di ulteriori somme avvenuto in data 16.01.2024, il valore complessivo delle polizze era di circa € 60.000,00 (v. doc. 11 resistente del 26.03.2024).
Il resistente, inoltre, non allegava di sostenere costi abitativi successivamente al rilascio della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e oggetto principale del pendente procedimento di scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi (R.G. 1686/2024). pagina 24 di 26
5) Spese di lite e pronunce accessorie
In ragione della natura della controversia, dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale tenuto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate. Entrambe le parti, infatti, risultano parzialmente soccombenti nel merito. Inoltre la ricorrente ripetutamente e fino al 2024 negava la convivenza con il nonostante questa fosse già in corso nel 2022, e per tale ragione Pt_2 disattendeva il primo ordine di produzione documentale del Giudice.
Inoltre, le spese di CTU e del Curatore Speciale devono essere poste definitivamente a carico solidale dei genitori, posto che la loro nomina veniva resa necessaria dalla conflittualità delle parti ed era funzionale all'interesse della minore.
In particolare, le parti devono versare il compenso direttamente alla CS considerato che questi non risulta avere proposto domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (non venivano allegate agli atti la domanda e l'ammissione, né veniva mai riferito che la minore era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
Infine, devono essere respinte le domande di cancellazione delle espressioni offensive e di risarcimento Co formulate dal nella memoria di replica. Gli unici incisi indicati con precisione, infatti, non sono suscettibili di cancellazione.
La ratio della norma è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all'oggetto della causa le quali finirebbero, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti.
La giurisprudenza è univoca nel configurare la violazione dell'art. 89 c.p.c. tutte le volte in cui le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, così da additare un intento dello scrivente meramente offensivo.
Dagli atti non emerge che le locuzioni concretamente utilizzate siano ingiustificatamente offensive, fungendo da elemento esplicativo e chiarificatore della posizione del a prescindere, ovviamente, CP_1 dalla fondatezza delle sue difese ed allegazioni.
Per il resto, non può essere accolta la domanda di cancellazione di espressioni non individuate dalle parti.
Per le medesime ragioni, deve essere respinta la domanda risarcitoria connessa all'impiego delle suddette locuzioni.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) addebita la separazione personale dei coniugi alla ricorrente;
pagina 25 di 26 2) revoca l'assegnazione della casa coniugale al resistente e rigetta la domanda di ulteriore assegnazione;
3) affida la minore in via esclusiva alla madre per le decisioni in ambito scolastico, CP_2 medico, sportivo e, per il resto, in via condivisa ad entrambi i genitori;
4) dispone che la minore sia collocata prevalentemente presso la madre;
CP_2
5) disciplina la frequentazione padre/figlia come in parte motiva;
6) dispone che, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT costo vita, di €
450,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di . Per il periodo CP_2 precedente conferma i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa;
7) dispone che l'SE NI venga percepito interamente dalla madre dal mese di ottobre 2024 e, per il periodo antecedente, dal padre a far data dal deposito del ricorso;
8) dispone che, da ottobre 2024, le spese straordinarie per vengano sostenute nella misura del CP_2
60% dal padre e del 40% dalla madre come da Protocollo della Corte d'appello di Milano. Per il periodo precedente, le spese devono essere ripartite al 50%;
9) dispone che, da marzo 2025, il resistente sostenga nella misura del 60% e la ricorrente nella misura del 40% le spese ordinarie per il mantenimento di in carcere e presso un'eventuale Per_2 comunità terapeutica e le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano. Per il periodo precedente, le spese straordinarie devono essere ripartite al 50%;
10) rigetta la domanda di cancellazione di espressioni offensive e di risarcimento;
11) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale;
12) condanna la ricorrente e il resistente, in solido tra loro, a rifondere al Curatore Speciale di CP_2
Avv. Enrica Robattini, le spese di lite che liquida in complessivi € 5.900,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
13) compensa le spese di lite fra i coniugi.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 23284 del 18.09.2019 2 Cass., Sez. I, Ordinanza n. 10489 del 18.04.2024 pagina 12 di 26 4 Cass. Sez. I, n. 35253 del 18.12.2023, nonché, ex multis, Cass. n. 21425 del 06.07.2022 e Cass n. 4056 del 09.02.2023 5 Cass., sez. I, n. 9691 del 24.03.2022, nonché, ex multis, Cass., Sez. I, n. 6535 del 06.03.2019 pagina 15 di 26