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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9780 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19278/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19278/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi mediante collegamento da remoto:
Per essuno compare Parte_1
Per l'avv. STAMERRA NC ANTONIO nonché la parte Controparte_1 personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni come da note conclusive depositate telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19278/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1 MARO BIAGIO ed elettivamente domiciliata in VIA SANTA TECLA, 4 20122 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STAMERRA CP_1 C.F._1 NC ANTONIO e dell'avv. CANAL MARTINO ed elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI, 22 20121 MILANO presso i difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta ha precisato le conclusioni in udienza come da note conclusive depositate telematicamente da intendersi qui richiamate e trascritte. Si richiamano le conclusioni di parte attrice in atto di citazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del
D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data
14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella pagina 2 di 7 circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione.... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n.
17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano Parte_2 chiedeva ed otteneva il D.I. n. 4755/2024 pubblicato in data 04.04.2024 per l'importo complessivo di
€ 20.000,00 (oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di atteso che, come da contratto di Business Investiment del 22 aprile Parte_1
2021 all'art.
3.4 ne era prevista la restituzione al termine della collaborazione.
Proponeva opposizione l'attrice sostenendo che aveva aderito al business propostogli, Persona_1 rappresentato dall'acquisto di merce, ovvero partita di guanti in notrile, che doveva essere rivenduta con un margine di guadagno e, per cause non imputabili alla tale Parte_1 vendita non si perfezionava, concretizzando il fallimento dell'investimento, circostanza che è insita nell'alea dell'operazione.
Allegava che il convenuto aveva sporto denuncia per truffa ma il procedimento veniva archiviato.
Trattandosi di un investimento non andato a buon fine per rientrare della somma messa a disposizione, aveva proposto, senza successo, a il ritiro della suddetta Parte_1 CP_1 merce. Concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto con vittoria di spese , diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il convenuto precisando che nel marzo 2021, veniva avvicinato da CP_1 Per_2
legale rappresentante di il quale presentava un'opportunità di
[...] Parte_1 investimento, descrivendola come assolutamente priva di rischi e altamente remunerativa, chiedendo il versamento di Euro 20.000,00. Sottoscrivevano a tal fine un contratto in data 22.04.2021 dove convenivano che l'attrice avrebbe acquistato una partita di guanti in nitrile che, rivenduti, avrebbero fruttato al convenuto una fee del 33% (“Fee”) “dei guadagni su un lotto complessivo di 8.000 boxes”
(art. 3.1., primo paragrafo), consegnava “a titolo di garanzia”, un Parte_1
“assegno di €20.000 con scadenza la fine della durata degli accordi” e si impegnava alla restituzione del “budget investito pari a €20.000” al Sig. “al termine della collaborazione” (art. 3.4.) alla CP_1 scadenza pattuita per il 31.10.2021. Riferiva che il convenuto non solo non riceveva alcuna fee ma neppure la restituzione di € 20.000,00 e, messo all'incasso l'assegno ricevuto in garanzia, questo non pagina 3 di 7 veniva pagato per mancanza parziale o totale di fondi. Concludeva chiedendo nel merito: Rigettare tutte le domande formulate da assolvendo il Sig. Parte_1 CP_1 da ogni conseguenza pregiudizievole;
Accertare e dichiarare che il Sig. è
[...] Controparte_1 creditore di della somma di Euro 20.000,00 e, per l'effetto, Parte_1
a pagare al Sig. la somma di Euro Parte_3 CP_1
20.000,00 o la diversa somma che dovesse risultare dovuta, oltre interessi moratori al tasso legale ex art. 1284, c. 1, c.c. dal 1° novembre 2021 al 30 gennaio 2024 (data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) e interessi moratori al tasso maggiorato (D. Lgs. 231/2002) ex art. 1284, c. 4, c.c., dal 31 gennaio 2024 al saldo;
II. In ogni caso: Condannare ai sensi Parte_1 dell'art. 12-bis, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
Condannare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, D. Lgs. n. Parte_1
28/2010, al pagamento in favore del Sig. di una somma pari al massimo delle spese del CP_1 giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, o ad altra somma equitativamente determinata;
Condannare al risarcimento dei Parte_1 danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio e della fase monitoria.
Il Giudice designato Dott. ssa Forlenza con ordinanza 17.09.2024 delegava sino alla decisione la scrivente che, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, trattandosi di causa documentale, fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
La pretesa creditoria di si fonda su un obbligo di restituzione contenuto nell'accordo CP_1 sottoscritto fra le parti in data 22.04.2021 "Contratto di Business Investment". Nell'accordo si prevedeva che il convenuto avrebbe versato € 20.000,00 a per Parte_1 consentirle di acquistare una partita di guanti in nitrile che, rivenduti, gli avrebbe fruttato una fee del
33% (“Fee”) “dei guadagni su un lotto complessivo di 8.000 boxes” (art. 3.1., primo paragrafo), ricevendo “a titolo di garanzia”, un “assegno di €20.000 con scadenza la fine della durata degli accordi” oltre l'impegno alla restituzione del “budget investito pari a €20.000” al Sig. “al CP_1 termine della collaborazione” (art. 3.4.) alla scadenza pattuita per il 31.10.2021 (art.5).
pagina 4 di 7 Parte attrice ha convenuto in ordine alla sottoscrizione dell'accordo datato 22.04.2021, di avere ricevuto € 20.000,00 e di non avere restituito tale importo affermando di avere messo a disposizione la merce per ripianare la debenza.
Non solo, parte convenuta ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 cc documentalmente sin dalla fase monitoria, mentre parte attrice non ha ritenuto di richiedere alcuna prova in ordine alle affermazioni contenute nella citazione in opposizione, rimasto l'unico atto depositato.
ha allegato di avere ricevuto da contestualmente Persona_1 Parte_1 alla sottoscrizione della scrittura per cui è causa, a garanzia, l'assegno bancario n. 0943334567
(datato 1° novembre 2021), tratto su Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena e di importo pari ad
Euro 20.000,00 (ventimila/00), a firma del Sig. (“Assegno”) e che il titolo, messo Persona_2 all'incasso allo spirare del termine pattuito contrattualmente (doc. 3), rimaneva impagato per mancanza totale o parziale di fondi (doc.4).
E' conclamato l'inadempimento contrattuale: ai sensi dell'art.
3.4 del Contratto, Parte_1 si è impegnata a restituire il denaro ricevuto da e non lo ha fatto.
[...] CP_1
Conseguentemente ai sensi dell'art. 1453 c.c. EF ha dunque diritto di richiedere a Parte_1
il corretto adempimento dell'obbligazione di restituzione contenuta nel Contratto a
[...] maggior ragione se si considera che consegnava a titolo di garanzia un assegno bancario posdatato di pari importo.
Tale titolo, per giurisprudenza univoca, ancorchè posdatato, ha natura di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. : l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione, ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute nel R.D. n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2, vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., o come titolo pagabile a vista“ (ex plurimis, Cass., sez. VI, 17/01/2022, ud. 22/10/2021, dep. 17/01/2022,
n. 1202/2022; Cass. 19051/2021; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1437).
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
L'attrice va condannata altresì ex art.96 cpc.
Questo Giudice ritiene, inoltre, di dover riconoscere alla odierna parte opposta il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. così come richiesto dalla stessa. L'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o pagina 5 di 7 rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo
(cfr., ex multis, Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487 : “in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato” nonché Trib. Udine, 22 agosto 2018, n. 1039 “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa”).
Ai fini della quantificazione del danno è opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, Cass., 20 novembre 2020, n. 26435: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex art. 91 cpc, come in dispositivo, ex
DM.55/14 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in ragione del valore della controversia e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 A) Rigetta le domande di parte attrice e per l'effetto CONFERMA il D.I. n. 4755/2024 emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 4.04.2024.
B) Condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
€ 3.500,00 ex art. 96 cpc.
[...]
C) Condanna altresì a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00
[...]
% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19278/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi mediante collegamento da remoto:
Per essuno compare Parte_1
Per l'avv. STAMERRA NC ANTONIO nonché la parte Controparte_1 personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni come da note conclusive depositate telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19278/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1 MARO BIAGIO ed elettivamente domiciliata in VIA SANTA TECLA, 4 20122 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STAMERRA CP_1 C.F._1 NC ANTONIO e dell'avv. CANAL MARTINO ed elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI, 22 20121 MILANO presso i difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta ha precisato le conclusioni in udienza come da note conclusive depositate telematicamente da intendersi qui richiamate e trascritte. Si richiamano le conclusioni di parte attrice in atto di citazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del
D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data
14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella pagina 2 di 7 circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione.... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n.
17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano Parte_2 chiedeva ed otteneva il D.I. n. 4755/2024 pubblicato in data 04.04.2024 per l'importo complessivo di
€ 20.000,00 (oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di atteso che, come da contratto di Business Investiment del 22 aprile Parte_1
2021 all'art.
3.4 ne era prevista la restituzione al termine della collaborazione.
Proponeva opposizione l'attrice sostenendo che aveva aderito al business propostogli, Persona_1 rappresentato dall'acquisto di merce, ovvero partita di guanti in notrile, che doveva essere rivenduta con un margine di guadagno e, per cause non imputabili alla tale Parte_1 vendita non si perfezionava, concretizzando il fallimento dell'investimento, circostanza che è insita nell'alea dell'operazione.
Allegava che il convenuto aveva sporto denuncia per truffa ma il procedimento veniva archiviato.
Trattandosi di un investimento non andato a buon fine per rientrare della somma messa a disposizione, aveva proposto, senza successo, a il ritiro della suddetta Parte_1 CP_1 merce. Concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto con vittoria di spese , diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il convenuto precisando che nel marzo 2021, veniva avvicinato da CP_1 Per_2
legale rappresentante di il quale presentava un'opportunità di
[...] Parte_1 investimento, descrivendola come assolutamente priva di rischi e altamente remunerativa, chiedendo il versamento di Euro 20.000,00. Sottoscrivevano a tal fine un contratto in data 22.04.2021 dove convenivano che l'attrice avrebbe acquistato una partita di guanti in nitrile che, rivenduti, avrebbero fruttato al convenuto una fee del 33% (“Fee”) “dei guadagni su un lotto complessivo di 8.000 boxes”
(art. 3.1., primo paragrafo), consegnava “a titolo di garanzia”, un Parte_1
“assegno di €20.000 con scadenza la fine della durata degli accordi” e si impegnava alla restituzione del “budget investito pari a €20.000” al Sig. “al termine della collaborazione” (art. 3.4.) alla CP_1 scadenza pattuita per il 31.10.2021. Riferiva che il convenuto non solo non riceveva alcuna fee ma neppure la restituzione di € 20.000,00 e, messo all'incasso l'assegno ricevuto in garanzia, questo non pagina 3 di 7 veniva pagato per mancanza parziale o totale di fondi. Concludeva chiedendo nel merito: Rigettare tutte le domande formulate da assolvendo il Sig. Parte_1 CP_1 da ogni conseguenza pregiudizievole;
Accertare e dichiarare che il Sig. è
[...] Controparte_1 creditore di della somma di Euro 20.000,00 e, per l'effetto, Parte_1
a pagare al Sig. la somma di Euro Parte_3 CP_1
20.000,00 o la diversa somma che dovesse risultare dovuta, oltre interessi moratori al tasso legale ex art. 1284, c. 1, c.c. dal 1° novembre 2021 al 30 gennaio 2024 (data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) e interessi moratori al tasso maggiorato (D. Lgs. 231/2002) ex art. 1284, c. 4, c.c., dal 31 gennaio 2024 al saldo;
II. In ogni caso: Condannare ai sensi Parte_1 dell'art. 12-bis, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
Condannare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, D. Lgs. n. Parte_1
28/2010, al pagamento in favore del Sig. di una somma pari al massimo delle spese del CP_1 giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, o ad altra somma equitativamente determinata;
Condannare al risarcimento dei Parte_1 danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio e della fase monitoria.
Il Giudice designato Dott. ssa Forlenza con ordinanza 17.09.2024 delegava sino alla decisione la scrivente che, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, trattandosi di causa documentale, fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
La pretesa creditoria di si fonda su un obbligo di restituzione contenuto nell'accordo CP_1 sottoscritto fra le parti in data 22.04.2021 "Contratto di Business Investment". Nell'accordo si prevedeva che il convenuto avrebbe versato € 20.000,00 a per Parte_1 consentirle di acquistare una partita di guanti in nitrile che, rivenduti, gli avrebbe fruttato una fee del
33% (“Fee”) “dei guadagni su un lotto complessivo di 8.000 boxes” (art. 3.1., primo paragrafo), ricevendo “a titolo di garanzia”, un “assegno di €20.000 con scadenza la fine della durata degli accordi” oltre l'impegno alla restituzione del “budget investito pari a €20.000” al Sig. “al CP_1 termine della collaborazione” (art. 3.4.) alla scadenza pattuita per il 31.10.2021 (art.5).
pagina 4 di 7 Parte attrice ha convenuto in ordine alla sottoscrizione dell'accordo datato 22.04.2021, di avere ricevuto € 20.000,00 e di non avere restituito tale importo affermando di avere messo a disposizione la merce per ripianare la debenza.
Non solo, parte convenuta ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 cc documentalmente sin dalla fase monitoria, mentre parte attrice non ha ritenuto di richiedere alcuna prova in ordine alle affermazioni contenute nella citazione in opposizione, rimasto l'unico atto depositato.
ha allegato di avere ricevuto da contestualmente Persona_1 Parte_1 alla sottoscrizione della scrittura per cui è causa, a garanzia, l'assegno bancario n. 0943334567
(datato 1° novembre 2021), tratto su Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena e di importo pari ad
Euro 20.000,00 (ventimila/00), a firma del Sig. (“Assegno”) e che il titolo, messo Persona_2 all'incasso allo spirare del termine pattuito contrattualmente (doc. 3), rimaneva impagato per mancanza totale o parziale di fondi (doc.4).
E' conclamato l'inadempimento contrattuale: ai sensi dell'art.
3.4 del Contratto, Parte_1 si è impegnata a restituire il denaro ricevuto da e non lo ha fatto.
[...] CP_1
Conseguentemente ai sensi dell'art. 1453 c.c. EF ha dunque diritto di richiedere a Parte_1
il corretto adempimento dell'obbligazione di restituzione contenuta nel Contratto a
[...] maggior ragione se si considera che consegnava a titolo di garanzia un assegno bancario posdatato di pari importo.
Tale titolo, per giurisprudenza univoca, ancorchè posdatato, ha natura di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. : l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione, ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute nel R.D. n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2, vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., o come titolo pagabile a vista“ (ex plurimis, Cass., sez. VI, 17/01/2022, ud. 22/10/2021, dep. 17/01/2022,
n. 1202/2022; Cass. 19051/2021; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1437).
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
L'attrice va condannata altresì ex art.96 cpc.
Questo Giudice ritiene, inoltre, di dover riconoscere alla odierna parte opposta il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. così come richiesto dalla stessa. L'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o pagina 5 di 7 rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo
(cfr., ex multis, Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487 : “in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato” nonché Trib. Udine, 22 agosto 2018, n. 1039 “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa”).
Ai fini della quantificazione del danno è opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, Cass., 20 novembre 2020, n. 26435: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex art. 91 cpc, come in dispositivo, ex
DM.55/14 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in ragione del valore della controversia e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 A) Rigetta le domande di parte attrice e per l'effetto CONFERMA il D.I. n. 4755/2024 emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 4.04.2024.
B) Condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
€ 3.500,00 ex art. 96 cpc.
[...]
C) Condanna altresì a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00
[...]
% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
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