Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2010, n. 17269
CASS
Sentenza 22 aprile 2010

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In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità di cui all'art. 26 della L. n. 69 del 2005 non trova applicazione quando la persona ricercata abbia acconsentito alla propria consegna all'autorità giudiziaria italiana ed abbia rinunciato ad avvalersi del predetto principio, a nulla rilevando la mancata acquisizione del verbale di udienza durante la quale sono stati raccolti il consenso e la rinuncia dinanzi all'autorità giudiziaria straniera. (Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità italiana e posto in esecuzione da quella spagnola, la cui ordinanza di consegna dava chiaramente atto dell'avvenuta manifestazione del consenso e della rinuncia al principio di specialità, nel rispetto delle garanzie previste dalla pertinente normativa estera).

In tema di misure cautelari personali, costituisce un fatto nuovo, idoneo a superare l'effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare, in ordine alle questioni ivi esplicitamente o implicitamente dedotte, l'acquisizione agli atti dell'ordinanza di consegna adottata dall'autorità giudiziaria straniera in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità italiana, contenente l'attestazione della rinuncia da parte del consegnato all'applicazione del principio di specialità. (Fattispecie relativa ad una nuova ordinanza cautelare emessa per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, precedentemente rimesso in libertà per violazione del principio di specialità, nella quale si dava atto che l'operatività del principio era venuta meno a seguito della nuova acquisizione probatoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2010, n. 17269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17269
    Data del deposito : 22 aprile 2010

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