Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice è tenuto a valutare l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio solo quando tali fatti siano prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l'amministrazione dello Stato convenuta in giudizio non può disinteressarsi del procedimento (nella specie: omettendo di depositare gli atti difensivi e addirittura omettendo di partecipare all'udienza) per poi prospettare con il ricorso per cassazione, per la prima volta, le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto decidere diversamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2004, n. 32131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32131 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 21/04/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 781
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 021473/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
contro
ES LV N. IL 18/11/1954;
avverso ORDINANZA del 03/04/2003 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. HINNA DANESI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 3 aprile 2003 della Corte d'Appello di Bari che, in accoglimento della domanda di riparazione proposta da ES LV per l'ingiusta detenzione subita, dall'11 settembre al 9 ottobre 1993, a seguito di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di peculato, dal quale era stato successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva, ha liquidato in favore dell'istante la somma complessiva di euro 25.000,00.
A fondamento del ricorso si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di merito avrebbe omesso di prendere in considerazione la circostanza che ES - all'epoca dei fatti segretario amministrativo dell'Assocer di Bari che custodiva un ingente quantitativo di grano di proprietà dell'AIMA - aveva dato luogo alla detenzione perché aveva disposto il trasferimento del grano in magazzini nella disponibilità di un soggetto privato, per evitarne il deterioramento, senza informare l'AIMA di questa decisione. Questo comportamento, secondo l'Avvocatura ricorrente, costituirebbe colpa grave idonea a precludere il diritto alla riparazione.
Ha replicato con memoria il difensore dell'istante che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'amministrazione ricorrente alla rifusione delle spese tra le parti.
Ciò premesso si osserva che l'esame dei motivi contenuti nel ricorso ripropone il problema degli oneri probatori delle parti nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione. È vero infatti - come hanno riconosciuto le sezioni unite di questa Corte con la sentenza 9 luglio 2003 n. 35760, Azgejui - che la disciplina del procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione deve essere ricercata nell'ambito dell'ordinamento processuale penale. Ma questo condivisibile principio trova gravi ostacoli alla sua applicazione per gli aspetti del procedimento che non sono in alcun modo riconducibili al processo penale e, soprattutto, per quelli che con queste regole appaiono incompatibili.
È infatti evidente che i principi processualpenalistici sono di più difficile utilizzazione per la soluzione dei problemi che riguardano aspetti del procedimento estranei alla pretesa punitiva dello Stato ed in particolare i criteri che riguardano l'iniziativa delle parti, i criteri di ripartizione dell'onere della prova, i poteri officiosi del giudice e i suoi limiti, la disciplina sulla valutazione della prova.
Pur accedendo alla tesi delle sezioni unite - che hanno qualificato l'azione in questione non un'azione costitutiva, ex art. 2908 cod. civ., come riteneva il prevalente precedente orientamento, ma una
"azione penale complementare" caratterizzata dal potere delle parti di iniziare un procedimento con la richiesta di decisione su un oggetto diverso dall'accertamento della fondatezza della notizia di reato - non per questo si potrebbero, per esempio, ritenere applicabili al procedimento per la riparazione le regole di valutazione della prova previste dall'art. 192 c.p.p.. Considerando invece che, pur essendo disciplinato dal codice di procedura penale, questo procedimento ha prevalente natura civilistica può ragionevolmente sostenersi che - laddove dove i non esista alcuna regola applicabile ovvero la disciplina del codice di rito penale appaia incompatibile con la natura del procedimento per la riparazione debbano applicarsi i principi del processo civile. Le conclusioni delle Sezioni Unite quindi non possono che riferirsi agli aspetti strettamente processuali del procedimento per i quali può essere rinvenuta nella disciplina del codice la soluzione dei problemi che si pongono (il caso esaminato dalle sezioni unite riguardava le l conseguenze dell'omessa notificazione della domanda all'amministrazione convenuta e si è ritenuto che la soluzione del problema andasse ricercata nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 127 c.p.p. e che la conseguenza dell'omessa notificazione della domanda fosse costituita da una nullità di ordine generale a regime intermedio).
Ciò premesso e rilevata l'incompatibilità tra il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione e la disciplina;
sugli oneri probatori contenuta nel codice di rito penale va i rilevato che nel processo civile, cui deve farsi riferimento per le ragioni indicate, è onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della domanda proposta;
incombe invece sul convenuto l'onere di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo e il convenuto intenda resistere alla domanda) i fatti estintivi o modificativi della domanda.
Per la soluzione di questi problemi non sembra quindi improprio far riferimento (anche) ai principi del processo civile tenendo però presente la specifica natura del procedimento che, riguardando un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, non può non avere incidenza anche sul principio civilistico della disponibilità delle prove in capo alle parti.
Ciò impone al giudice della riparazione per un verso di invitare le parti ad adempiere all'onere probatorio su di loro incombente, con riferimento particolare alla prova dei fatti costitutivi della domanda (il convenuto può anche decidere di non opporsi all'accoglimento della richiesta), e, per altro verso, di esercitare i poteri officiosi di cui il giudice è dotato ponendo eventualmente a fondamento della domanda anche atti che le parti non hanno prodotto e richiamato. Su questi principi cons. Cass., sez. 4^, 24 maggio 2000 n. 3042, Iannino;
11 maggio 2000 n. 2815, Salamone;
29 aprile 1997 n. 1163, Fuentes;
18 dicembre 1993 n. 1574, Limardo;
11 maggio 1993 n. 621, Alvoni.
D'altro canto anche nel processo civile il giudice è dotato (art. 115 c.p.c.) di ampi poteri officiosi nella disponibilità delle prove, sia pure nei soli casi previsti dalla legge, peraltro numerosi ed incisivi (interrogatorio non formale delle parti: art. 117;
ispezione di persone e di cose: art. 118; nomina di consulente tecnico: art. 191; richiesta d'informazioni alla p.a.: art. 213;
assunzione di testi de relato: art. 257 ecc.); poteri che potrà esercitare anche per colmare eventuali lacune nell'accertamento dei fatti costitutivi ove la parte incontri particolari difficoltà nel procurarsi la documentazione necessaria (per es. l'accertamento dell'epoca del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione). Ma se anche dovessero integralmente applicarsi al procedimento per l'ingiusta riparazione i principi del processo civile che riguardano i temi indicati non per questo sarebbe sottratto al giudice ogni potere al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda una volta provati o allegati i fatti costitutivi della medesima (custodia cautelare ed assoluzione) e sempre che si sia adempiuto all'eventuale invito del giudice. Si pensi, in particolare, al potere di richiedere d'ufficio informazioni alla pubblica amministrazione per comprendere come, al di là dell'iniziativa delle parti, il giudice della riparazione disponga di ampi poteri per acquisire tutte le informazioni e la documentazione necessari al fine di decidere.
Ma i poteri officiosi del giudice della riparazione non possono integralmente sovrapporsi all'onere che incombe sulle parti, se non di provare i fatti costitutivi o quelli estintivi (o modificativi), quanto meno di allegare le circostanze idonee a contrastare la contrapposta tesi;
allegazioni sulle quali potranno poi esercitarsi i poteri di accertamento attribuiti al giudice.
Insomma, per venire all'esame del caso di specie, il giudice può anche accertare di sua iniziativa l'esistenza della colpa grave nel comportamento dell'istante e ritenere che questa condotta abbia dato luogo all'ingiusta detenzione ma se la parte intende che questo accertamento venga effettivamente compiuto dal giudice deve quanto meno allegare le circostanze poste a fondamento della sua tesi. Ne consegue che il giudice della riparazione sarà tenuto a valutare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio solo quando l'esistenza di questo fatto venga prospettata dalla parte con la conclusione che non può, l'amministrazione dello Stato convenuta, disinteressarsi del procedimento e poi prospettare per la prima volta alla Corte di Cassazione l'esistenza delle ragioni ostative che avrebbe potuto e dovuto dedurre nella fase di merito.
Nel caso di specie il Ministero dell'economia e delle finanze, malgrado fosse stata regolarmente notificata la domanda e malgrado sia stata comunicata la data di discussione in Camera di consiglio davanti alla Corte d'Appello (l'esistenza di questi adempimenti non è contestata dal ricorrente Ministero), non solo non ha depositato alcun atto difensivo ma neppure ha partecipato alla medesima udienza (nella quale tra l'altro il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento della domanda per quanto di ragione) rimanendo assente. Non può quindi prospettare per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, per le ragioni già indicate e per la natura del giudizio di legittimità, le ragioni ostative, secondo il suo assunto, all'accoglimento della domanda. Tra l'altro la mancata opposizione alla domanda è stata posta a fondamento della compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese di giudizio mentre sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali. Spese del grado compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2004