Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2010, n. 16830
CASS
Sentenza 24 marzo 2010

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In tema di estradizione per l'estero, la decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare va adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale, previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio.

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  • 1Giudice cautelare dell'estradizione è il collegio, non il delegato (Cass. 11847/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2022

    L'art. 718 cod. proc. pen. prevede che sulla revoca o la sostituzione delle misure coercitive disposte per fini estradizionali ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., decide la corte di appello, previa fissazione di apposita udienza. E' principio consolidato che la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve essere esaminata con procedura "partecipata" prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. Corte di Cassazione Sez. VI penale Num. 11847 Anno 2022 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 24/03/2022 - deposito 30/03/2022 SENTENZA sul ricorso proposto da ACNJ, nato in Venezuela il */1982 avverso la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2010, n. 16830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16830
Data del deposito : 24 marzo 2010

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