Sentenza 24 marzo 2010
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare va adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale, previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio.
Commentario • 1
- 1. Giudice cautelare dell'estradizione è il collegio, non il delegato (Cass. 11847/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2022
L'art. 718 cod. proc. pen. prevede che sulla revoca o la sostituzione delle misure coercitive disposte per fini estradizionali ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., decide la corte di appello, previa fissazione di apposita udienza. E' principio consolidato che la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve essere esaminata con procedura "partecipata" prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. Corte di Cassazione Sez. VI penale Num. 11847 Anno 2022 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 24/03/2022 - deposito 30/03/2022 SENTENZA sul ricorso proposto da ACNJ, nato in Venezuela il */1982 avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2010, n. 16830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16830 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 24/03/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 485
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 3275/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE RZ RY;
avverso ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro resa in data 21 dicembre 2009;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Carlo Di Casola che ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio;
sentito il difensore avvocato Grisolia Gianni che ha concluso per la declaratoria di accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 21.12.2009, il consigliere delegato della Corte di Appello di Catanzaro rigettava la richiesta avanzata da LE RZ RY di sostituzione con altra meno afflittiva della misura cautelare in carcere disposta il 4 dicembre 2009 in sede di convalida dell'arresto, eseguito dalla PG in esecuzione di ordine di carcerazione internazionale emesso dal Tribunale di Lublin per la espiazione di un anno di reclusione per il delitto di furto con scasso. Riteneva che permaneva il pericolo di fuga come messo in evidenza nell'ordinanza applicativa.
Ricorre l'estradando e deduce la violazione dell'art. 715, comma 2, lett. c), non essendo stato enunciato alcun elemento ostativo;
stante la lacunosità dell'ordinanza, che integra difetto assoluto di motivazione, chiede l'annullamento del provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per un duplice ordine di motivi.
1. In via pregiudiziale, è da rilevare il difetto di competenza funzionale dell'organo che l'ha adottata.
È infatti disposto dall'art. 718 c.p.p. che la revoca o la sostituzione delle misure applicate all'estradando sono di competenza della Corte di Appello in camera di consiglio: è evidente il riferimento alla composizione collegiale dell'organo deliberante, essendo prevista la competenza di un organo monocratico, individuato nel presidente della corte o di un suo delegato solo nel caso di cui all'art. 716 c.p.p., comma 3 ed in quello previsto dall'art. 717 c.p.p.; e ciò perché la peculiarità della procedura nell'una come nell'altra ipotesi impone, secondo il giudizio del legislatore, una più agile attivazione dei meccanismi della convalida dell'arresto del catturato o dell'audizione dello stesso.
L'ordinanza in esame è dunque affetta da nullità in radice.
2. Sotto altro profilo, poi, la decisione è parimenti da annullare, atteso che non sono stati affatto rispettati i requisiti minimi motivazionali in ordine al pericolo di fuga, che giustificava il mantenimento della misura.
È principio acquisito che in tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo di allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente, 'tuttavia una tale situazione non e' da sola sufficiente a giustificare l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, in quanto la sussistenza del pericolo di fuga deve comunque essere motivatamente fondata su elementi concreti, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale (Sez. 6, sentenza n. 13939 del 17/03/2005). Ora, nel caso in esame il provvedimento si limita a considerare laconicamente che nella ordinanza applicativa era stata messa in evidenza la possibilità di fuga del LE, sottraendosi del tutto a qualsiasi spiegazione sul punto, sì da venir meno al generale obbligo esplicativo delle ragioni del decidere ed in particolare al dovere di specificità sotteso alla previsione di cui all'art. 715 c.p.p., comma 2, lett. c).
Il giudice di rinvio, in composizione collegiale, dovrà dunque adeguatamente motivare la propria delibazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010