Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
È inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2008, n. 30620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30620 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 26/06/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 963
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 035091/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CUNEO;
nei confronti di:
1) ER AN, N. IL 26/06/1958;
2) NC IE PA, N. IL 12/08/1957;
3) OR AN, N. IL 24/05/1963;
4) MU IN, N. IL 08/09/1965;
avverso ORDINANZA del 31/08/2007 GIP TRIBUNALE di CUNEO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Cuneo avverso il decreto in data 31 agosto 2007 con il quale il Gip ha dichiarato inammissibile la richiesta dello stesso PM di riapertura delle indagini nei confronti di ER AN, AN IE PA, GE RO e FA ON, a suo tempo indagati in ordine al reato di bancarotta fraudolenta. Il provvedimento è stato fondato - oltre che sul rilievo del non essere stato il GE indagato formalmente, in precedenza, nel procedimento in discussione - anche e soprattutto sulla circostanza per cui non ricorrono gli estremi per l'operatività dell'art. 414 c.p.p.. Tale precetto, infatti, prevede che la riapertura delle indagini sia autorizzata dal Gip quando sia prospettata la esigenza di nuove investigazioni mentre, nella specie, il solo elemento fondante la richiesta del PM è stato il sopravvenire della sentenza dichiarativa di fallimento, a seguito del buon esito della opposizione proposta dallo stesso Ufficio contro la reiezione della istanza di fallimento pronunciata a suo tempo dal Tribunale.
Il PM impugnante osserva che la mancata registrazione del GE tra gli indagati nella fase poi conclusa con l'archiviazione sarebbe solo il frutto di un errore materiale, come si evincerebbe da atti riferibili a quella fase procedimentale. In secondo luogo il PM evidenza che in assenza della sentenza dichiarativa fallimento gli era precluso l'esercizio della azione penale, così come provvedimento di archiviazione costituisce una preclusione alla procedibilità, in assenza di nuovi provvedimenti del Gip. Ma la situazione venutasi a determinare provocherebbe una possibile violazione al precetto costituzionale sulla obbligatorietà dell'esercizio della azione penale (art. 112 Cost.). Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare, come segnalato puntualmente dal Procuratore Generale, che è inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini dopo una già disposta archiviazione (rv 184702).
La sentenza citata osserva che nel codice di rito è rimasto fermo il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, con la conseguenza che sono soggetti a ricorso per Cassazione solo quei provvedimenti per i quali è stato specificamente previsto tale rimedio, quelli concernenti la libertà personale, le sentenze diverse da quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di competenza nonché i provvedimento abnormi. Nessun rimedio è previsto contro il diniego della riapertura delle indagini dopo la precedente archiviazione.
Nè tale diniego può configurare una ipotesi di provvedimento abnorme perché se la legge subordina ad una procedura la preventiva autorizzazione è congeniale e intrinseco a tale sistema sia il provvedimento autorizzativo sia il diniego (Conforme Cass. 1 giugno 1990, Venezia;
analogamente v.Cass. 10 ottobre 2001, Cuomo). Lo stesso PM impugnante sembra aver preso atto di tale situazione processuale che non contesta specificamente, così come in maniera del tutto generica fa appello a possibili profili di incostituzionalità della norma così come interpretata: profili che, per la mancata articolazione di argomenti anche in relazione al complessivo panorama normativo che regola la materia dei rapporti tra reato e questione pregiudiziale civile, non è apprezzabile da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2008