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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2170/2017 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti D'Agnelli Giuseppe e Marinelli Parte_1
Vincenzo, attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Antonucci Francesco,
, con il patrocinio dell'avv. Laforgia Luca, Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Digirolamo Roberto, Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. Berloco Gianfranco, Controparte_4
convenuti nonché contro
, con il patrocinio dell'avv. Micunco Maria, Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_6
patrocinio degli avv.ti Terranova Francesco, Panni Francesco e Visentin Elisa, terzi chiamati
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 29.01.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
il prof. , la ed il dott. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, “per ivi, previo accertamento di responsabilità contrattuale ed occorrendo
[...]
extracontrattuale, della del prof. , della e del dott. , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nella produzione delle lesioni personali, con postumi invalidanti permanenti, a danno della sig.ra sentirli condannare, in via solidale o, in Pt_1
subordine, nella misura di rispettiva colpa e responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati e derivanti per i titoli indicati, nella misura complessiva di euro 68.610,00 o in quella che risulterà provata o ritenuta equa a seguito di istruttoria e c.t.u. medica, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dell'evento alla data del soddisfo” l'attrice ha, inoltre, chiesto: “ex art. 8 d.lgs. 28/2010 condannare il convenuto dott. , che ometteva di Controparte_2
partecipare, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio”
A sostegno della domanda l'attrice ha allegato che, il 05.05.2009, a seguito di riscontrata “coxalgia destra con limitazione funzionale antalgica della coxofemorale”, veniva ricoverata presso l'Unità
Operativa di Ortopedia della Casa di Cura 'Santa Rita' di per ivi sottoporsi ad intervento CP_1
chirurgico di artroprotesi totale d'anca destra. Detto intervento era eseguito, in data 06.05.2009, dal dott. , previa acquisizione del duplice consenso informato all'anestesia e Controparte_2 all'operazione, sebbene, quest'ultimo, privo di specificazione dei rischi connessi all'intervento stesso e senza la firma del medico che lo avrebbe raccolto. In data 14.05.2009 veniva dimessa, previa indicazione da parte del dott. della terapia farmacologica e del trattamento riabilitativo CP_2
intensivo post-acuto da eseguirsi. La terapia riabilitativa era svolta in regime di ricovero presso il
Centro di Riabilitazione 'Maugeri' di Cassano delle Murge dal 14.05.2009 al 22.06.2009. Nonostante le cure e le terapie post-operatorie indicate, la non ravvisava miglioramenti nel recupero Pt_1 funzionale dell'arto inferiore, accusando, al contrario, persistente dolore e gonfiore in corrispondenza dell'articolazione protesizzata. A distanza di circa due mesi dall'intervento, nel corso del primo controllo post-operatorio, ella denunciava allo stesso dott. i riferiti sintomi. Quest'ultimo, CP_2
genericamente, suggeriva di contrastare il malessere acquistando una bicicletta da camera per la rieducazione motoria. Nel frattempo, lo stato di salute della non pareva migliorare;
quindi, Pt_1
in sede di secondo controllo post-operatorio (all'incirca un anno dopo l'intervento), il prof. CP_2
prescriveva alla paziente un'ulteriore TAC di approfondimento, riscontrando un'effettiva anomalia nel processo di recupero. Dall'esame radiologico del 08.06.2010 emergeva la seguente diagnosi: “presenza di endoartoprotesi metallica d'anca destra, con cotile lievemente retroverso. In asse la componente femorale ed acetabolare”. A seguito di detta indagine, il dott. riconosceva di CP_2
non aver posizionato in modo corretto la protesi impiantata, evidenziando la necessità di nuovo intervento. A tal punto, la sconfortata dalle lungaggini post-operatorie, decideva di Pt_1
rivolgersi ad altra struttura sanitaria quindi ad altro chirurgo per il secondo intervento. Previa acquisizione del duplice consenso informato all'anestesia ed al trattamento chirurgico, il 03.11.2010, la signora veniva ricoverata presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia del Presidio
Ospedaliero 'Madonna delle Grazie' di ove veniva sottoposta ad intervento di 'revisione e CP_3
sostituzione testina e inserto polietilenico'. L'intervento veniva eseguito in data 04.11.2010 dal dott.
. Da verbale operatorio risulta: “[…] Appena incisa la capsula si constata Controparte_4
fuoriuscita di abbondante materiale liquido e di materiale simil-caseoso. […] Si giunge alla conclusione che la causa della sindrome dolorosa e della presenza del materiale sopra descritto possa essere una allergia all'inserto metallico […]”. In data 10.11.2010, la paziente veniva dimessa con indicazione del trattamento riabilitativo da eseguirsi e rinvio per il successivo controllo a distanza di cinque settimane dalla dimissione.
La scintigrafia corporea totale, eseguita il 26.10.2011 presso l''Alliance Medical di rivelava la CP_1
presenza di flogosi settica della regione intertrocanterica del femore di destra che, sottoposta all'attenzione del dott. nel corso della visita ortopedica del 02.11.2011, veniva da questo CP_4
contrastata mediante cura farmacologica. Dopo un ulteriore periodo di malattia causato dalla suddetta infiammazione, il processo infettivo gradualmente e progressivamente rientrava, con definitiva guarigione avvenuta il 24.01.2013, come da esito della visita reumatologica eseguita presso l' CP_7
di Con lettera raccomandata del 07.02.2011, rimasta priva di riscontro, venivano diffidati al CP_3 risarcimento di tutti i danni subiti la Casa di Cura 'Santa Rita' ed il medico operatore, dott. . CP_2
Seguiva, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, invito rivolto ai diffidati medesimi a partecipare al procedimento di mediazione;
il tentativo di composizione rimaneva inesitato per mancata comparizione delle parti invitate. Le attuali lesioni a carattere algodisfunzionale dell'arto inferiore destro della impeditive dello svolgimento regolare di attività quotidiane, sarebbero da Pt_1
ricondursi agli errori medici del dott. e del dott. . Come evidenziato nel parere CP_2 CP_4 medico-legale del dott. , il primo medico errava nel posizionamento dell'elemento Persona_1
protesico del cotile (c.d. coppa), che, impedendo una corretta integrazione tra gli altri elementi protesici, determinava una collisione tra gli stessi, causando l'insorgenza degli episodi di lussazione, dolore e gonfiore lamentati dalla Sulla base della stessa consulenza medico-legale di parte, Pt_1
errava anche il secondo medico nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di riprotesizzazione, a causa del quale la paziente contraeva infezione in sede periprotesica, che costringeva la stessa ad un ulteriore periodo di malattia e a nuove cure.
I postumi algodisfunzionali, consistenti in dolore e zoppia, deficit articolare ed eterometria di oltre 2 cm, determinerebbero, in capo alla un danno biologico temporaneo addebitabile alla ' Pt_1 [...]
articolato in inabilità totale di giorni 7 ed in inabilità parziale al 75% di giorni 40; un Parte_2
danno biologico temporaneo addebitabile alla , articolato in inabilità parziale al Controparte_8
50% di giorni 765; un danno biologico permanente addebitabile ad entrambe le strutture pari al 10%.
Tutto ciò oltre al danno patrimoniale patito per esborsi, cure mediche, terapie, riabilitazione, indagini, acquisto di farmaci, attrezzature ed alla maggior gravosità nell'espletamento del lavoro di casalinga.
La quantificazione del complessivo danno ammonterebbe ad euro 68.610,00, o alla diversa somma dovuta secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il dott. , Controparte_2
il quale ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia dell'
[...]
Il convenuto ha domandato, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata Controparte_6
in fatto ed in diritto per assenza di responsabilità. In punto di fatto, il prof. ha contestato gli CP_2
addebiti mossi nei propri confronti, ipotizzando l'intervento di cause interruttive del nesso di causalità, e contestato la quantificazione risarcitoria operata da parte attrice.
Il convenuto ha, infine, confutato le doglianze afferenti alla mancata acquisizione del consenso informato.
Con provvedimento del 27.04.2017 è stata autorizzata la chiamata della compagnia assicuratrice.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il dott. Controparte_4
, il quale ha previamente chiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della Lloyd's di
[...]
Londra ed eccepito la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di CP_3
Nel merito ha eccepito la intervenuta prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio e, contestando la ricorrenza di responsabilità a sé addebitabili nella causazione dell'occorso ha chiesto, nel merito, rigettarsi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via gradata, il dott. CP_4 ha contestato la quantificazione del danno operata dall'attrice.
Con provvedimento del 09.05.2017 è stata autorizzata la chiamata in causa della compagnia.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la che Controparte_3 ha eccepito l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata, per essere completamente rientrato lo stato infettivo post-operatorio; nella denegata ipotesi di accoglimento la riduzione del dovuto nei limiti del giusto e dell'equo. Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la Controparte_1
che ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia, oltre
[...]
che del prof. , anche del dott. nonché della CP_2 Controparte_5 [...]
Ha domandato, nel merito ed in via principale, il rigetto Controparte_9
della domanda perché infondata e non provata;
in via gradata, il riconoscimento del risarcimento nella misura provanda ed eventualmente dovuta secondo le specifiche colpe e responsabilità; nel caso di accoglimento della domanda, accertata la responsabilità esclusiva o in subordine concorrente del dott.
e del dott. , la condanna di questi ultimi a tenerla Controparte_2 Controparte_5
indenne da quanto dovuto all'attrice, spese legali incluse, ovvero, ai sensi dell'art. 2055 c.c., secondo la misura determinata dal grado delle colpe e dalla entità delle conseguenze derivate. La convenuta, infine, ha chiesto di essere tenuta indenne dalla Compagnia terza chiamata da ogni obbligazione risarcitoria nei confronti dell'attrice.
La convenuta ha dedotto che la revisione della protesi non era stata causata dallo scorretto posizionamento del cotile, in sede di primo intervento;
peraltro, la revisione si era limitata alla rimozione del cotile infiammato in quanto le componenti femorali ed acetabolari presentavano “una ottima stabilità ed osteo-integrazione” testimoniando la corretta esecuzione chirurgica. Inoltre, ha contestato l'intervenuto riconoscimento di una qualche responsabilità ad opera del dott. ; i CP_2
fatti infiammatori caratterizzanti il decorso post-operatorio e la coxalgia sarebbero da attribuirsi, secondo la prospettazione della convenuta, ad intolleranza ed allergia all'inserto metallico, costituente rara complicanza propria dell'intervento di artoprotesi, non prevenibile e non dipendente da colpa dell'operatore. Circa le avverse pretese carenze del consenso informato, in disparte la relativa infondatezza nel merito, dette lacune non si sarebbero tradotte in apposita domanda;
in ordine alla quantificazione del danno subito, è stata contestata l'attribuzione cumulativa di postumi pari al 10%.
Questa non troverebbe giustificazione non solo rispetto alla riuscita del secondo intervento dopo la guarigione dal processo infettivo, ma nemmeno nelle separate esecuzioni chirurgiche e responsabilità delle due strutture sanitarie, non associabili nelle conclusioni. La C.B.H., quindi, potrebbe essere chiamata a rispondere solo del danno provocato dalla necessità della revisione, in assenza di coinvolgimento in ordine alle conseguenze della stessa, in quanto la sostituzione del cotile sarebbe stata idonea a risolvere definitivamente la patologia senza alcun apprezzabile maggior danno.
Parimenti, la convenuta ha contestato la richiesta di ristoro del danno patrimoniale derivante dall'espletamento della attività di casalinga in quanto non provata.
Con provvedimento del 15.05.2017 è stata autorizzata la richiesta estensione del contraddittorio.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il dott.
[...] , il quale ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia Controparte_5 dell' Nel merito, ha domandato il rigetto della domanda attorea nonché Controparte_6
di quella di rivalsa avanzata dalla in quanto infondate in fatto e diritto per assenza di CP_1
qualsivoglia responsabilità a sé addebitabile avendo rivestito, in occasione dell'intervento chirurgico del 06.05.2009, il ruolo di secondo operatore. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il ha chiesto accertarsi, comunque, il grado di responsabilità di ciascuna CP_5 delle parti nella causazione dell'evento; quindi, in caso di accoglimento anche della domanda di rivalsa avanzata dalla ha domandato dichiararsi l' tenuta a tenerlo CP_1 Controparte_6
indenne da tutto quanto (spese di lite incluse) condannato a corrispondere all'attrice, a e a CP_1
tutte le parti in causa, con conseguente statuizione di condanna.
In punto di fatto, il dott. ha dedotto che l'intervento di revisione della protesi non era stato CP_5
determinato dalla particolare posizione del cotile quanto, piuttosto, dal dolore e gonfiore lamentato dalla paziente e causato da una probabile intolleranza ed allergia alla protesi;
complicanza rara, non prevenibile, non evitabile e dunque non dipendente da colpa dell'operatore. A dimostrazione della corretta esecuzione dell'intervento, invero, le componenti femorali e acetabolari presentavano
“un'ottima stabilità ed osteo-integrazione”. Pertanto, alcun inadempimento si sarebbe potuto ravvisare nell'esecuzione del primo intervento.
Il dott. ha, peraltro, contestato la sussistenza dei presupposti per la manleva azionata dalla CP_5
ei propri confronti e la quantificazione del danno operata da parte attrice. CP_1
Con provvedimento del 14.11.2017 è stata autorizzata la chiamata della compagnia assicuratrice.
Con distinte comparse depositate il 01.03.2018 ed il 21.03.2018, si è costituita in giudizio l' quale terza chiamata dai dott.ri e . Ha Controparte_6 CP_5 CP_2
rappresentato, relativamente alle azioni di manleva proposte dai medici, l'operatività delle polizze
“in secondo rischio”; inoltre, ha eccepito la decadenza dal diritto all'indennizzo ex artt. 1914 e 1915
c.c. e richiamato i limiti previsti dalle condizioni generali di polizza.
Quanto alle domande di manleva avanzate dalla nei confronti dei propri ausiliari, la CP_1 compagnia deducente ne ha lamentato l'inammissibilità.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di c.t.u. medico-legale.
All'udienza del 17.09.2020, è stata formulata, sulla scorta delle conclusioni di cui alla relazione peritale proposta ex art. 185 bis c.p.c; le parti sono state, dunque, invitate a definire la controversia, mediante assunzione da parte dell' dell'impegno alla Controparte_10
corresponsione, nei confronti dell'attrice, dell'importo da calcolare in applicazione dei parametri di cui alle Tabelle in relazione al punto di invalidità determinato dal c.t.u. (4,5%) e del danno CP_6
temporaneo oltre ad euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali (oltre accessori ex d.m. 55/2014 ss.mm.ii.) con abbandono del giudizio;
nei rapporti tra attrice ed altre parti in causa è stata proposta la compensazione delle spese di lite.
Hanno dato riscontro positivo alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., vieppiù interamente eseguita dalla di tutte le parti ad eccezione del dott. . Quest'ultimo ha insistito per il CP_3 CP_3 CP_4
recupero degli esborsi, pari ad euro 830,00, sostenuti per la richiesta di chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, concludendo, più in generale, per la rifusione delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito della udienza celebrata il
29.01.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive aventi ad oggetto anche l'accettazione ed attuazione della proposta conciliativa precedentemente formulata.
In via preliminare, la procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è stata disposta ed esperita all'esito della prima udienza di comparizione celebrata il 22.3.2018.
In via preliminare, nel merito, non è fondata la eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal dott. (cfr. C. n. 28994/2019). CP_4
Scendendo alle ulteriori questioni, si osserva quanto segue.
, in relazione ad un quadro clinico connotato da una persistente coxalgia Parte_1
destra, si sottopose nel 2009 a rx di controllo che mostrò una condizione di coxartrosi. Pertanto, si recò presso l'ambulatorio del dott. , il quale consigliò intervento chirurgico di Controparte_2 protesizzazione dell'anca. In particolare, dalla documentazione in atti, si evince che la paziente fu ricoverata dal 05 al 14.05.2009 presso l'Unità Operativa di Ortopedia della Casa di Cura 'Santa Rita' di Il 06.05.2009, la fu, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi e, CP_1 Pt_1
stante regolare decorso post-operatorio, in data 14.05.2009, la paziente fu dimessa con consiglio di trattamento riabilitativo intensivo post-acuto in regime di ricovero, che effettuò sino al 22.06.2009 presso la Clinica di Cassano delle Murge. Dal foglio di Controparte_11 dimissioni emerge “ la […] ha raggiunto buoni risultati sia per quanto riguarda la motilità Pt_1 dell'anca sia per il recupero del tono-trofismo muscolare degli arti inferiori sia per il grado di autonomia nei passaggi posturali. Ha acquisito un buon controllo posturale nella stazione eretta e riesce a deambulare autonomamente ed in maniera discretamente armonica e sicura con uso di appoggio monolaterale (bastone canadese) che utilizzerà per altri 15 giorni per poi abbandonarlo gradatamente […]”. A suffragio di tale quadro clinico, anche i successivi esami di rx del 06.07.2009
e del 10.05.2010 confermarono la “presenza di artroprotesi a destra i cui elementi non presentano segni di mobilizzazione”. Tuttavia, stante la persistente coxalgia destra, ed eseguiti, il 08.06.2010, TC bacino [“[…] Presenza di endoartroprotesi metallica d'anca a destra, con cotile lievemente retroverso. In asse la componente femorale ed acetabolare”] e, il 05.08.2010, scintigrafia globale scheletrica [“[…] non si evidenziano aree di abnorme fissazione e distribuzione del radiofarmaco. Nella fase tardiva si osserva un'irregolare iperfissazione della radioattività in sede periprotesica”], alla fu consigliato Pt_1
reintervento chirurgico. Quest'ultimo ella preferì eseguire, anche su indicazione del dott.
[...]
, presso la S.C. di Ortopedia dell'Ospedale di (03-10.11.2010). Il Controparte_4 CP_3
04.11.2010, la paziente fu, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di “revisione e sostituzione testina e inserto polietilenico” così descritto: “[…] all'atto dell'anestesia si somministra la profilassi antibiotica. Incisione cutanea longitudinale anca destra centrata sul grande trocantere. Dieresi sottocute. Fasciotomia. Accesso nell'interstizio tra il medio gluteo ed il tensore della fascia lata. Si espone il versante anteriore della capsula articolare. Capsulotomia. Appena incisa la capsula si constata fuoriuscita di abbondante materiale liquido e di materiale simil-caseoso. Con difficoltà si procede alla lussazione anteriore della coxo-femorale e si constata una modesta retroversione del cotile che in flessione massima ed intrarotazione si manifesta in una sublussazione senza tradursi in lussazione franca. Si saggiano le componenti acetabolare e femorale constatando una ottima stabilità ed osteointegrazione. Si giunge alla conclusione che la causa della sindrome dolorosa e della presenza del materiale sopra descritto (di cui si procede all'esame colturale) possa essere una allergia all'inserto metallico e, in considerazione della evidente osteointegrazione, si procede alla rimozione della testa e dell'inserto metallico e si posiziona inserto in polietilene pinnacle (dePuy) 50/28 mm con spalletta antilussazione posteriore. Si posiziona testina in ceramica Biolox delta (dePuy) da 28 mm/+5. Si riduce la protesi. Ottima la stabilità e l'articolarità della protesi.” Il controllo radiografico post-operatorio indicò una “artroprotesi anca destra ben posizionata”. L'esame colturale del materiale prelevato non produsse risultati positivi. Seguì, dunque, trattamento riabilitativo.
Dopo il secondo intervento, la accusò nuovamente sintomatologia dolorosa, che indusse ad Pt_1
espletare scintigrafia corporea totale con anticorpi antigranulociti. Quest'ultima, eseguita in data
26.10.2011, consentì il riscontro di “patologica iperfissazione del radiofarmaco a carico dell'osso periprotesico della regione intertrocanterica del femore di destra. […] Il quadro scintigrafico depone per flogosi settica della regione anatomica sopra descritta”. Sulla scorta di tali evidenze (in aggiunta ematochimiche v. VES e PCR sino al 27.06.2012), il dott. , in data 02.11.2011, certificò la CP_4
“presenza di una infezione protesica”, che regredì, sotto il profilo flogistico, con il protocollo terapeutico prescritto ed adottato.
Alla luce della ricostruzione di cui sopra, il c.t.u., dott. ha concluso nel Persona_2 senso che l'intervento effettuato nel 2009 presso la fu corretto sia nelle Controparte_12 indicazioni che nelle modalità di espletamento;
le successive complicanze non sono, dunque, addebitabili né all'operato dei sanitari né alla C.B.H.
Diversamente, quanto al secondo intervento effettuato presso la U.O. Controparte_13
– e ferma restando la correttezza dell'atto chirurgico - questo fu gravato da una “flogosi
[...]
settica della regione anatomica”, addebitabile alla struttura ospedaliera. “Alla luce di tanto dovrà configurarsi una responsabilità della struttura ospedaliera della di che ad oggi CP_3 CP_3
comporta, in relazione agli attendibili fenomeni aderenziali post-flogistici, un maggior danno biologico del 4-5%, atteso che ad un residuo funzionale del 20%, credibile in assenza dell'infezione detta, le condizioni cliniche abituali risultano di contro espressive di un pregiudizio biologico del 24-
25%. (…) Accanto a tale componente del danno, andrà riconosciuta anche una incapacità temporanea, legata alla infezione periprotesica che dovrà essere articolata in giorni 360 di parziale al 50%.”
Ora, tra la e parte attorea è intervenuta accettazione ed esecuzione della proposta CP_3
conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c.; da tanto consegue la cessazione della materia del contendere. Tutte le ulteriori parti in causa, ad eccezione del dott. , hanno reiteratamente CP_4
ribadito di accettare detta proposta nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite con abbandono del giudizio.
In particolare, il dott. ha insistito per la refusione degli esborsi sostenuti per la chiamata in CP_4
causa della compagnia assicuratrice, non costituita nel presente giudizio e di cui, invero, non risulta documentata la evocazione.
Orbene, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa distinte da quelle che hanno accettato ed attuato la proposta conciliativa avanzata ai sensi del disposto di cui all'art. 185 bis c.p.c. In via di prima approssimazione non può aderirsi alla tesi del dott. CP_4 il quale ha dedotto “l'attrice se solo avesse proceduto, prima di intraprendere il giudizio, a sottoporsi ad una consulenza tecnica di parte avrebbe scoperto che alcun errore tecnico era stato commesso dal Dott. ” (cfr. pag. 1 delle note conclusive del 29.10.2024). CP_4
La ha prodotto in atti consulenza medica di parte (all. n. 11) a firma del dott. , Pt_1 Persona_1
specialista in medicina legale, che ravviava la responsabilità in ordine a quanto occorso sia in capo al prof. che in capo al dott. . Sul punto, peraltro, deve evidenziarsi la complessità CP_2 CP_4 dell'iter clinico a cui era sottoposta parte attorea e non trascurarsi quanto accertato dalla CTU eseguita in corso di causa;
l'ausiliario ha, difatti, concluso che, in disparte la corretta esecuzione del secondo intervento ad opera del dott. , questo fu “fu gravato da una flogosi settica della regione CP_4 anatomica” a cui conseguivano i danni liquidati, dalla in esecuzione della citata CP_3
proposta.
Ne consegue che solo la CTU espletata nel presente giudizio abbia consentito di individuare, in maniera compiuta, l'origine del danno patito dalla attrice che, in ogni caso, è stato riconosciuto dall'ausiliario.
Quanto premesso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa ad
Cont eccezione che nei rapporti tra la di e in relazione alle quali va CP_3 Parte_1
dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti fra e la Parte_1 [...]
; CP_3
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti degli ulteriori convenuti e dei terzi Parte_1
chiamati in causa;
- compensa integralmente, nei rapporti tra parte attorea, Controparte_14
, , e l
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
le spese di lite, comprese quelle di CTU.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 29.01.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2170/2017 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti D'Agnelli Giuseppe e Marinelli Parte_1
Vincenzo, attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Antonucci Francesco,
, con il patrocinio dell'avv. Laforgia Luca, Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Digirolamo Roberto, Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. Berloco Gianfranco, Controparte_4
convenuti nonché contro
, con il patrocinio dell'avv. Micunco Maria, Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_6
patrocinio degli avv.ti Terranova Francesco, Panni Francesco e Visentin Elisa, terzi chiamati
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 29.01.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
il prof. , la ed il dott. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, “per ivi, previo accertamento di responsabilità contrattuale ed occorrendo
[...]
extracontrattuale, della del prof. , della e del dott. , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nella produzione delle lesioni personali, con postumi invalidanti permanenti, a danno della sig.ra sentirli condannare, in via solidale o, in Pt_1
subordine, nella misura di rispettiva colpa e responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati e derivanti per i titoli indicati, nella misura complessiva di euro 68.610,00 o in quella che risulterà provata o ritenuta equa a seguito di istruttoria e c.t.u. medica, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dell'evento alla data del soddisfo” l'attrice ha, inoltre, chiesto: “ex art. 8 d.lgs. 28/2010 condannare il convenuto dott. , che ometteva di Controparte_2
partecipare, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio”
A sostegno della domanda l'attrice ha allegato che, il 05.05.2009, a seguito di riscontrata “coxalgia destra con limitazione funzionale antalgica della coxofemorale”, veniva ricoverata presso l'Unità
Operativa di Ortopedia della Casa di Cura 'Santa Rita' di per ivi sottoporsi ad intervento CP_1
chirurgico di artroprotesi totale d'anca destra. Detto intervento era eseguito, in data 06.05.2009, dal dott. , previa acquisizione del duplice consenso informato all'anestesia e Controparte_2 all'operazione, sebbene, quest'ultimo, privo di specificazione dei rischi connessi all'intervento stesso e senza la firma del medico che lo avrebbe raccolto. In data 14.05.2009 veniva dimessa, previa indicazione da parte del dott. della terapia farmacologica e del trattamento riabilitativo CP_2
intensivo post-acuto da eseguirsi. La terapia riabilitativa era svolta in regime di ricovero presso il
Centro di Riabilitazione 'Maugeri' di Cassano delle Murge dal 14.05.2009 al 22.06.2009. Nonostante le cure e le terapie post-operatorie indicate, la non ravvisava miglioramenti nel recupero Pt_1 funzionale dell'arto inferiore, accusando, al contrario, persistente dolore e gonfiore in corrispondenza dell'articolazione protesizzata. A distanza di circa due mesi dall'intervento, nel corso del primo controllo post-operatorio, ella denunciava allo stesso dott. i riferiti sintomi. Quest'ultimo, CP_2
genericamente, suggeriva di contrastare il malessere acquistando una bicicletta da camera per la rieducazione motoria. Nel frattempo, lo stato di salute della non pareva migliorare;
quindi, Pt_1
in sede di secondo controllo post-operatorio (all'incirca un anno dopo l'intervento), il prof. CP_2
prescriveva alla paziente un'ulteriore TAC di approfondimento, riscontrando un'effettiva anomalia nel processo di recupero. Dall'esame radiologico del 08.06.2010 emergeva la seguente diagnosi: “presenza di endoartoprotesi metallica d'anca destra, con cotile lievemente retroverso. In asse la componente femorale ed acetabolare”. A seguito di detta indagine, il dott. riconosceva di CP_2
non aver posizionato in modo corretto la protesi impiantata, evidenziando la necessità di nuovo intervento. A tal punto, la sconfortata dalle lungaggini post-operatorie, decideva di Pt_1
rivolgersi ad altra struttura sanitaria quindi ad altro chirurgo per il secondo intervento. Previa acquisizione del duplice consenso informato all'anestesia ed al trattamento chirurgico, il 03.11.2010, la signora veniva ricoverata presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia del Presidio
Ospedaliero 'Madonna delle Grazie' di ove veniva sottoposta ad intervento di 'revisione e CP_3
sostituzione testina e inserto polietilenico'. L'intervento veniva eseguito in data 04.11.2010 dal dott.
. Da verbale operatorio risulta: “[…] Appena incisa la capsula si constata Controparte_4
fuoriuscita di abbondante materiale liquido e di materiale simil-caseoso. […] Si giunge alla conclusione che la causa della sindrome dolorosa e della presenza del materiale sopra descritto possa essere una allergia all'inserto metallico […]”. In data 10.11.2010, la paziente veniva dimessa con indicazione del trattamento riabilitativo da eseguirsi e rinvio per il successivo controllo a distanza di cinque settimane dalla dimissione.
La scintigrafia corporea totale, eseguita il 26.10.2011 presso l''Alliance Medical di rivelava la CP_1
presenza di flogosi settica della regione intertrocanterica del femore di destra che, sottoposta all'attenzione del dott. nel corso della visita ortopedica del 02.11.2011, veniva da questo CP_4
contrastata mediante cura farmacologica. Dopo un ulteriore periodo di malattia causato dalla suddetta infiammazione, il processo infettivo gradualmente e progressivamente rientrava, con definitiva guarigione avvenuta il 24.01.2013, come da esito della visita reumatologica eseguita presso l' CP_7
di Con lettera raccomandata del 07.02.2011, rimasta priva di riscontro, venivano diffidati al CP_3 risarcimento di tutti i danni subiti la Casa di Cura 'Santa Rita' ed il medico operatore, dott. . CP_2
Seguiva, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, invito rivolto ai diffidati medesimi a partecipare al procedimento di mediazione;
il tentativo di composizione rimaneva inesitato per mancata comparizione delle parti invitate. Le attuali lesioni a carattere algodisfunzionale dell'arto inferiore destro della impeditive dello svolgimento regolare di attività quotidiane, sarebbero da Pt_1
ricondursi agli errori medici del dott. e del dott. . Come evidenziato nel parere CP_2 CP_4 medico-legale del dott. , il primo medico errava nel posizionamento dell'elemento Persona_1
protesico del cotile (c.d. coppa), che, impedendo una corretta integrazione tra gli altri elementi protesici, determinava una collisione tra gli stessi, causando l'insorgenza degli episodi di lussazione, dolore e gonfiore lamentati dalla Sulla base della stessa consulenza medico-legale di parte, Pt_1
errava anche il secondo medico nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di riprotesizzazione, a causa del quale la paziente contraeva infezione in sede periprotesica, che costringeva la stessa ad un ulteriore periodo di malattia e a nuove cure.
I postumi algodisfunzionali, consistenti in dolore e zoppia, deficit articolare ed eterometria di oltre 2 cm, determinerebbero, in capo alla un danno biologico temporaneo addebitabile alla ' Pt_1 [...]
articolato in inabilità totale di giorni 7 ed in inabilità parziale al 75% di giorni 40; un Parte_2
danno biologico temporaneo addebitabile alla , articolato in inabilità parziale al Controparte_8
50% di giorni 765; un danno biologico permanente addebitabile ad entrambe le strutture pari al 10%.
Tutto ciò oltre al danno patrimoniale patito per esborsi, cure mediche, terapie, riabilitazione, indagini, acquisto di farmaci, attrezzature ed alla maggior gravosità nell'espletamento del lavoro di casalinga.
La quantificazione del complessivo danno ammonterebbe ad euro 68.610,00, o alla diversa somma dovuta secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il dott. , Controparte_2
il quale ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia dell'
[...]
Il convenuto ha domandato, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata Controparte_6
in fatto ed in diritto per assenza di responsabilità. In punto di fatto, il prof. ha contestato gli CP_2
addebiti mossi nei propri confronti, ipotizzando l'intervento di cause interruttive del nesso di causalità, e contestato la quantificazione risarcitoria operata da parte attrice.
Il convenuto ha, infine, confutato le doglianze afferenti alla mancata acquisizione del consenso informato.
Con provvedimento del 27.04.2017 è stata autorizzata la chiamata della compagnia assicuratrice.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il dott. Controparte_4
, il quale ha previamente chiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della Lloyd's di
[...]
Londra ed eccepito la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di CP_3
Nel merito ha eccepito la intervenuta prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio e, contestando la ricorrenza di responsabilità a sé addebitabili nella causazione dell'occorso ha chiesto, nel merito, rigettarsi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via gradata, il dott. CP_4 ha contestato la quantificazione del danno operata dall'attrice.
Con provvedimento del 09.05.2017 è stata autorizzata la chiamata in causa della compagnia.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la che Controparte_3 ha eccepito l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata, per essere completamente rientrato lo stato infettivo post-operatorio; nella denegata ipotesi di accoglimento la riduzione del dovuto nei limiti del giusto e dell'equo. Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la Controparte_1
che ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia, oltre
[...]
che del prof. , anche del dott. nonché della CP_2 Controparte_5 [...]
Ha domandato, nel merito ed in via principale, il rigetto Controparte_9
della domanda perché infondata e non provata;
in via gradata, il riconoscimento del risarcimento nella misura provanda ed eventualmente dovuta secondo le specifiche colpe e responsabilità; nel caso di accoglimento della domanda, accertata la responsabilità esclusiva o in subordine concorrente del dott.
e del dott. , la condanna di questi ultimi a tenerla Controparte_2 Controparte_5
indenne da quanto dovuto all'attrice, spese legali incluse, ovvero, ai sensi dell'art. 2055 c.c., secondo la misura determinata dal grado delle colpe e dalla entità delle conseguenze derivate. La convenuta, infine, ha chiesto di essere tenuta indenne dalla Compagnia terza chiamata da ogni obbligazione risarcitoria nei confronti dell'attrice.
La convenuta ha dedotto che la revisione della protesi non era stata causata dallo scorretto posizionamento del cotile, in sede di primo intervento;
peraltro, la revisione si era limitata alla rimozione del cotile infiammato in quanto le componenti femorali ed acetabolari presentavano “una ottima stabilità ed osteo-integrazione” testimoniando la corretta esecuzione chirurgica. Inoltre, ha contestato l'intervenuto riconoscimento di una qualche responsabilità ad opera del dott. ; i CP_2
fatti infiammatori caratterizzanti il decorso post-operatorio e la coxalgia sarebbero da attribuirsi, secondo la prospettazione della convenuta, ad intolleranza ed allergia all'inserto metallico, costituente rara complicanza propria dell'intervento di artoprotesi, non prevenibile e non dipendente da colpa dell'operatore. Circa le avverse pretese carenze del consenso informato, in disparte la relativa infondatezza nel merito, dette lacune non si sarebbero tradotte in apposita domanda;
in ordine alla quantificazione del danno subito, è stata contestata l'attribuzione cumulativa di postumi pari al 10%.
Questa non troverebbe giustificazione non solo rispetto alla riuscita del secondo intervento dopo la guarigione dal processo infettivo, ma nemmeno nelle separate esecuzioni chirurgiche e responsabilità delle due strutture sanitarie, non associabili nelle conclusioni. La C.B.H., quindi, potrebbe essere chiamata a rispondere solo del danno provocato dalla necessità della revisione, in assenza di coinvolgimento in ordine alle conseguenze della stessa, in quanto la sostituzione del cotile sarebbe stata idonea a risolvere definitivamente la patologia senza alcun apprezzabile maggior danno.
Parimenti, la convenuta ha contestato la richiesta di ristoro del danno patrimoniale derivante dall'espletamento della attività di casalinga in quanto non provata.
Con provvedimento del 15.05.2017 è stata autorizzata la richiesta estensione del contraddittorio.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il dott.
[...] , il quale ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia Controparte_5 dell' Nel merito, ha domandato il rigetto della domanda attorea nonché Controparte_6
di quella di rivalsa avanzata dalla in quanto infondate in fatto e diritto per assenza di CP_1
qualsivoglia responsabilità a sé addebitabile avendo rivestito, in occasione dell'intervento chirurgico del 06.05.2009, il ruolo di secondo operatore. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il ha chiesto accertarsi, comunque, il grado di responsabilità di ciascuna CP_5 delle parti nella causazione dell'evento; quindi, in caso di accoglimento anche della domanda di rivalsa avanzata dalla ha domandato dichiararsi l' tenuta a tenerlo CP_1 Controparte_6
indenne da tutto quanto (spese di lite incluse) condannato a corrispondere all'attrice, a e a CP_1
tutte le parti in causa, con conseguente statuizione di condanna.
In punto di fatto, il dott. ha dedotto che l'intervento di revisione della protesi non era stato CP_5
determinato dalla particolare posizione del cotile quanto, piuttosto, dal dolore e gonfiore lamentato dalla paziente e causato da una probabile intolleranza ed allergia alla protesi;
complicanza rara, non prevenibile, non evitabile e dunque non dipendente da colpa dell'operatore. A dimostrazione della corretta esecuzione dell'intervento, invero, le componenti femorali e acetabolari presentavano
“un'ottima stabilità ed osteo-integrazione”. Pertanto, alcun inadempimento si sarebbe potuto ravvisare nell'esecuzione del primo intervento.
Il dott. ha, peraltro, contestato la sussistenza dei presupposti per la manleva azionata dalla CP_5
ei propri confronti e la quantificazione del danno operata da parte attrice. CP_1
Con provvedimento del 14.11.2017 è stata autorizzata la chiamata della compagnia assicuratrice.
Con distinte comparse depositate il 01.03.2018 ed il 21.03.2018, si è costituita in giudizio l' quale terza chiamata dai dott.ri e . Ha Controparte_6 CP_5 CP_2
rappresentato, relativamente alle azioni di manleva proposte dai medici, l'operatività delle polizze
“in secondo rischio”; inoltre, ha eccepito la decadenza dal diritto all'indennizzo ex artt. 1914 e 1915
c.c. e richiamato i limiti previsti dalle condizioni generali di polizza.
Quanto alle domande di manleva avanzate dalla nei confronti dei propri ausiliari, la CP_1 compagnia deducente ne ha lamentato l'inammissibilità.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di c.t.u. medico-legale.
All'udienza del 17.09.2020, è stata formulata, sulla scorta delle conclusioni di cui alla relazione peritale proposta ex art. 185 bis c.p.c; le parti sono state, dunque, invitate a definire la controversia, mediante assunzione da parte dell' dell'impegno alla Controparte_10
corresponsione, nei confronti dell'attrice, dell'importo da calcolare in applicazione dei parametri di cui alle Tabelle in relazione al punto di invalidità determinato dal c.t.u. (4,5%) e del danno CP_6
temporaneo oltre ad euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali (oltre accessori ex d.m. 55/2014 ss.mm.ii.) con abbandono del giudizio;
nei rapporti tra attrice ed altre parti in causa è stata proposta la compensazione delle spese di lite.
Hanno dato riscontro positivo alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., vieppiù interamente eseguita dalla di tutte le parti ad eccezione del dott. . Quest'ultimo ha insistito per il CP_3 CP_3 CP_4
recupero degli esborsi, pari ad euro 830,00, sostenuti per la richiesta di chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, concludendo, più in generale, per la rifusione delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito della udienza celebrata il
29.01.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive aventi ad oggetto anche l'accettazione ed attuazione della proposta conciliativa precedentemente formulata.
In via preliminare, la procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è stata disposta ed esperita all'esito della prima udienza di comparizione celebrata il 22.3.2018.
In via preliminare, nel merito, non è fondata la eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal dott. (cfr. C. n. 28994/2019). CP_4
Scendendo alle ulteriori questioni, si osserva quanto segue.
, in relazione ad un quadro clinico connotato da una persistente coxalgia Parte_1
destra, si sottopose nel 2009 a rx di controllo che mostrò una condizione di coxartrosi. Pertanto, si recò presso l'ambulatorio del dott. , il quale consigliò intervento chirurgico di Controparte_2 protesizzazione dell'anca. In particolare, dalla documentazione in atti, si evince che la paziente fu ricoverata dal 05 al 14.05.2009 presso l'Unità Operativa di Ortopedia della Casa di Cura 'Santa Rita' di Il 06.05.2009, la fu, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi e, CP_1 Pt_1
stante regolare decorso post-operatorio, in data 14.05.2009, la paziente fu dimessa con consiglio di trattamento riabilitativo intensivo post-acuto in regime di ricovero, che effettuò sino al 22.06.2009 presso la Clinica di Cassano delle Murge. Dal foglio di Controparte_11 dimissioni emerge “ la […] ha raggiunto buoni risultati sia per quanto riguarda la motilità Pt_1 dell'anca sia per il recupero del tono-trofismo muscolare degli arti inferiori sia per il grado di autonomia nei passaggi posturali. Ha acquisito un buon controllo posturale nella stazione eretta e riesce a deambulare autonomamente ed in maniera discretamente armonica e sicura con uso di appoggio monolaterale (bastone canadese) che utilizzerà per altri 15 giorni per poi abbandonarlo gradatamente […]”. A suffragio di tale quadro clinico, anche i successivi esami di rx del 06.07.2009
e del 10.05.2010 confermarono la “presenza di artroprotesi a destra i cui elementi non presentano segni di mobilizzazione”. Tuttavia, stante la persistente coxalgia destra, ed eseguiti, il 08.06.2010, TC bacino [“[…] Presenza di endoartroprotesi metallica d'anca a destra, con cotile lievemente retroverso. In asse la componente femorale ed acetabolare”] e, il 05.08.2010, scintigrafia globale scheletrica [“[…] non si evidenziano aree di abnorme fissazione e distribuzione del radiofarmaco. Nella fase tardiva si osserva un'irregolare iperfissazione della radioattività in sede periprotesica”], alla fu consigliato Pt_1
reintervento chirurgico. Quest'ultimo ella preferì eseguire, anche su indicazione del dott.
[...]
, presso la S.C. di Ortopedia dell'Ospedale di (03-10.11.2010). Il Controparte_4 CP_3
04.11.2010, la paziente fu, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di “revisione e sostituzione testina e inserto polietilenico” così descritto: “[…] all'atto dell'anestesia si somministra la profilassi antibiotica. Incisione cutanea longitudinale anca destra centrata sul grande trocantere. Dieresi sottocute. Fasciotomia. Accesso nell'interstizio tra il medio gluteo ed il tensore della fascia lata. Si espone il versante anteriore della capsula articolare. Capsulotomia. Appena incisa la capsula si constata fuoriuscita di abbondante materiale liquido e di materiale simil-caseoso. Con difficoltà si procede alla lussazione anteriore della coxo-femorale e si constata una modesta retroversione del cotile che in flessione massima ed intrarotazione si manifesta in una sublussazione senza tradursi in lussazione franca. Si saggiano le componenti acetabolare e femorale constatando una ottima stabilità ed osteointegrazione. Si giunge alla conclusione che la causa della sindrome dolorosa e della presenza del materiale sopra descritto (di cui si procede all'esame colturale) possa essere una allergia all'inserto metallico e, in considerazione della evidente osteointegrazione, si procede alla rimozione della testa e dell'inserto metallico e si posiziona inserto in polietilene pinnacle (dePuy) 50/28 mm con spalletta antilussazione posteriore. Si posiziona testina in ceramica Biolox delta (dePuy) da 28 mm/+5. Si riduce la protesi. Ottima la stabilità e l'articolarità della protesi.” Il controllo radiografico post-operatorio indicò una “artroprotesi anca destra ben posizionata”. L'esame colturale del materiale prelevato non produsse risultati positivi. Seguì, dunque, trattamento riabilitativo.
Dopo il secondo intervento, la accusò nuovamente sintomatologia dolorosa, che indusse ad Pt_1
espletare scintigrafia corporea totale con anticorpi antigranulociti. Quest'ultima, eseguita in data
26.10.2011, consentì il riscontro di “patologica iperfissazione del radiofarmaco a carico dell'osso periprotesico della regione intertrocanterica del femore di destra. […] Il quadro scintigrafico depone per flogosi settica della regione anatomica sopra descritta”. Sulla scorta di tali evidenze (in aggiunta ematochimiche v. VES e PCR sino al 27.06.2012), il dott. , in data 02.11.2011, certificò la CP_4
“presenza di una infezione protesica”, che regredì, sotto il profilo flogistico, con il protocollo terapeutico prescritto ed adottato.
Alla luce della ricostruzione di cui sopra, il c.t.u., dott. ha concluso nel Persona_2 senso che l'intervento effettuato nel 2009 presso la fu corretto sia nelle Controparte_12 indicazioni che nelle modalità di espletamento;
le successive complicanze non sono, dunque, addebitabili né all'operato dei sanitari né alla C.B.H.
Diversamente, quanto al secondo intervento effettuato presso la U.O. Controparte_13
– e ferma restando la correttezza dell'atto chirurgico - questo fu gravato da una “flogosi
[...]
settica della regione anatomica”, addebitabile alla struttura ospedaliera. “Alla luce di tanto dovrà configurarsi una responsabilità della struttura ospedaliera della di che ad oggi CP_3 CP_3
comporta, in relazione agli attendibili fenomeni aderenziali post-flogistici, un maggior danno biologico del 4-5%, atteso che ad un residuo funzionale del 20%, credibile in assenza dell'infezione detta, le condizioni cliniche abituali risultano di contro espressive di un pregiudizio biologico del 24-
25%. (…) Accanto a tale componente del danno, andrà riconosciuta anche una incapacità temporanea, legata alla infezione periprotesica che dovrà essere articolata in giorni 360 di parziale al 50%.”
Ora, tra la e parte attorea è intervenuta accettazione ed esecuzione della proposta CP_3
conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c.; da tanto consegue la cessazione della materia del contendere. Tutte le ulteriori parti in causa, ad eccezione del dott. , hanno reiteratamente CP_4
ribadito di accettare detta proposta nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite con abbandono del giudizio.
In particolare, il dott. ha insistito per la refusione degli esborsi sostenuti per la chiamata in CP_4
causa della compagnia assicuratrice, non costituita nel presente giudizio e di cui, invero, non risulta documentata la evocazione.
Orbene, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa distinte da quelle che hanno accettato ed attuato la proposta conciliativa avanzata ai sensi del disposto di cui all'art. 185 bis c.p.c. In via di prima approssimazione non può aderirsi alla tesi del dott. CP_4 il quale ha dedotto “l'attrice se solo avesse proceduto, prima di intraprendere il giudizio, a sottoporsi ad una consulenza tecnica di parte avrebbe scoperto che alcun errore tecnico era stato commesso dal Dott. ” (cfr. pag. 1 delle note conclusive del 29.10.2024). CP_4
La ha prodotto in atti consulenza medica di parte (all. n. 11) a firma del dott. , Pt_1 Persona_1
specialista in medicina legale, che ravviava la responsabilità in ordine a quanto occorso sia in capo al prof. che in capo al dott. . Sul punto, peraltro, deve evidenziarsi la complessità CP_2 CP_4 dell'iter clinico a cui era sottoposta parte attorea e non trascurarsi quanto accertato dalla CTU eseguita in corso di causa;
l'ausiliario ha, difatti, concluso che, in disparte la corretta esecuzione del secondo intervento ad opera del dott. , questo fu “fu gravato da una flogosi settica della regione CP_4 anatomica” a cui conseguivano i danni liquidati, dalla in esecuzione della citata CP_3
proposta.
Ne consegue che solo la CTU espletata nel presente giudizio abbia consentito di individuare, in maniera compiuta, l'origine del danno patito dalla attrice che, in ogni caso, è stato riconosciuto dall'ausiliario.
Quanto premesso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa ad
Cont eccezione che nei rapporti tra la di e in relazione alle quali va CP_3 Parte_1
dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti fra e la Parte_1 [...]
; CP_3
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti degli ulteriori convenuti e dei terzi Parte_1
chiamati in causa;
- compensa integralmente, nei rapporti tra parte attorea, Controparte_14
, , e l
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
le spese di lite, comprese quelle di CTU.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 29.01.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco