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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/07/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3352/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3352/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Corso Sandro Pertini elettVAmente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Iozzia e Salvatore Maltese che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
già P.VA , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Funzionario Procuratore Dott. con sede in Bologna, Via Stalingrado Persona_1
n.45 elettVAmente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv.
Pierangelo Olivieri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
e con la chiamata in causa di:
C.F. in persona dell'Avv. Andrea Pepe con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Piazza Durante n.11 rappresentata e difesa dagli aAvv.ti Marcello Giustiniani, Manuela CP_2
Malvasi e Giovanni Molè giusta procura alle liti in atti , elettVAmente domiciliata, ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Giovanni Molè;
TERZA CHIAMATA
C.F con sede legale in Piazza Gae Aulenti n.3, Controparte_4 P.IVA_3 CP_2 elettVAmente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Molè, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti prodotta in atti;
TERZA CHIAMATA
C.F in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4 tempore Dott.ssa , con sede legale in Castellammare del Golfo, Via Enna n. 1, Controparte_6 elettVAmente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Zangara e Angela Maria Zangara, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA
Posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
(siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 9.07.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 931/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 31.05.2017 con cui gli venVA ingiunto di pagare alla la somma di € 23.606,27 oltre interessi come Controparte_1 da domanda e oltre spese e compensi.
L'opponente fondava le sue difese su quattro motivi.
Con il primo motivo eccepVA l'inopponibilità della convenzione assicuratVA sull'assunto che la convenzione assicuratVA n.6733 non risultava sottoscritta dalle parti e che non poteva riguardare la cessione del V° per cui il finanziamento era stato erogato dalla “Idea Finanziaria s.p.a”, deducendo inoltre che la ditta Agesp s.p.a presso cui lavorava era un'impresa di pulizia e come tale esclusa ai sensi dell'art. 1 della convenzione assicuratVA di cui sopra per la concessione del prestito della stessa tipologia stipulata dal . Con il secondo motivo di opposizione rilevava la carenza di Pt_1 legittimazione attVA della in quanto con la cessione del credito Controparte_1 intercorsa tra la Idea Finanziaria s.p.a e la non era stata trasferita anche la polizza CP_7 individuale stipulata tra la società finanziatrice e la , non rientrando Controparte_1 dunque tra gli accessori del finanziamento di cui all'art. 1263 c.c.
Con il terzo motivo deduceva che la aveva esercitato Parte_1 Controparte_8 la surroga solo il 09.03.2017 con la diffida di pagamento dell'intero importo residuo e per tale ragione riteneva prescritte le rate rimaste insolute oltre il quinquennio e/o il decennio antecedente al
09.03.2017. Infine, con l'ultimo motivo rilevava che con la risoluzione del rapporto di lavoro alla cessionaria venVA attribuito il TFR, da quest'ultima richiesto alla Agesp s.p.a in data 06.02.2008, senza tuttavia ricevere risposta. Pertanto, deduceva che vi era stata una negligenza della cessionaria nella conservazione del credito. CP_7
Conseguentemente chiedeva dichiarare infondata la pretesa azione surrogatoria della
[...]
, in via subordinata dichiarare prescritte le somme dovute con le rateizzazioni in Controparte_1 scadenza nel periodo antecedente al quinquennio e/o al decennio dalla richiesta di pagamento, dichiarare l'infondatezza dell'azione monitoria in surroga almeno con riferimento all'ammontare del TFR ceduto dall'opponente ad estinzione del debito da finanziamenti;
ai sensi dell'art. 269 c.c. autorizzare a chiamare in causa la Agesp s.p.a quale datore di lavoro obbligato alla corresponsione dell'ammontare del TFR, oltre interessi e rVAlutazione dal 31.12.2006 al soddisfo, la Idea
Finanziaria s.p.a e la al fine di sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità per CP_7
l'eventuale mancata riscossione e/o conservazione del credito da TFR loro ceduto in estinzione del finanziamento e dichiarare essi cessionari tenuti a manlevare per il relativo importo l'odierno opponente nei rapporti con l'opposta. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituVA in giudizio in data 07.11.2017 la contestando tutto Controparte_1 quanto eccepito dall'opponente nel suo atto introduttivo. In particolare sosteneva che l'eccezione di inopponibilità della polizza assicuratVA per essere l'Agesp s.p.a un'impresa di pulizia, doveva essere sollevata unicamente dall'Assicurazione nei confronti della beneficiaria, tuttavia superata nel momento in cui l'indennizzo è stato pagato. Contestava la carenza di legittimazione attVA sostenendo che l'allora successVAmente al pagamento dell'indennizzo, si era Controparte_9 surrogata ex art. 1916 in ogni diritto e azione nei confronti dell'opponente, risultando quindi incontrovertibile che quest'ultimo fosse debitore nei confronti della Controparte_1
Infine, insisteva sulla concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché
l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Conseguentemente chiedeva, preliminarmente disporre la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e confermare il decreto ingiuntivo n.931/17, condannare al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 23.606,27 o quella somma Controparte_1 che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi di mora nella misura convenzionata dovuta al saldo, il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese del presente procedimento.
All'udienza del 01.12.2017 il Giudice rigettava la richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata in causa dei terzi Agesp s.p.a e Idea
Finanziaria s.p.a.
Si costituVA in giudizio in data la Agesp s.p.a, ex datrice di lavoro dell'odierno opponente, la quale preliminarmente chiedeva la sospensione del giudizio per consentire l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, eccepVA la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine di comparizione ex art.164 co.1 e l'inesistenza e/o nullità della procura in quanto nella missVA telematica ricevuta era contenuto solo l'atto di citazione senza una valida procura. Nel merito rilevava che la richiesta dell'opponente di vedersi corrisposto il TFR era prescritta ex art.2948 c.c. essendo decorso il termine di cinque anni, in quanto la prima rivendicazione delle pretese creditorie da parte dell'opponente si era verificata solo con la notifica dell'atto di citazione il 29.12.2017.
Sosteneva che la Agesp aveva provveduto con regolarità al pagamento di tutte le rate mensili in favore della finanziaria fino alla data di risoluzione del rapporto 01.01.2007 e infatti con nota del
13.12.2007 comunicava alla Finanziaria che aveva accantonato a titolo di TFR la somma di CP_7
€ 8.067,52. EccepVA, dunque, la carenza di legittimazione passVA atteso che prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio non aveva mai ricevuto alcuna richiesta di restituzione e/o pagamento del TFR né dall'opponente, né dalla Compagnia di Assicurazione.
Conseguentemente chiedeva, preliminarmente sospendere il giudizio per consentire l'esperimento del tentativo di mediazione, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire e ritenere l'insussistenza e/o nullità della procura e dichiarare, per l'effetto,
l'inesistenza dell'atto di citazione. Nel merito ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale essendo decorso ex art.2948 c.c. il termine di cinque anni dalla prima rivendicazione del TFR o comunque la prescrizione ordinaria, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passVA in capo alla Agesp s.p.a e per l'effetto disporne l'estromissione dal giudizio, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e comunque rigettare tutte le domande formulate nei confronti della Agesp s.p.a. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 9.03.2018 parte opponente rappresentava che la Idea Finanziaria era fallita e che per tale ragione rinunciava alla relatVA chiamata in causa, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Controparte_10
Si costituVA in giudizio in data 15.02.2018 la la quale eccepVA preliminarmente Controparte_10 la carenza di legittimazione passVA in quanto il credito oggetto di contestazione era stato ceduto alla in data 27.12.2007, circostanza nota all'opponente in quanto risultava dai CP_11 documenti a lui pervenuti. Nel merito sosteneva che non sussisteva in capo alla CP_11 nessun obbligo di richiedere al datore di lavoro la somma corrispondente al TFR e che la cessionaria ha agito in modo conforme alle disposizioni previste dalla convenzione inviando al debitore una tempestVA richiesta stragiudiziale. Inoltre, affermava che l'importo del TFR maturato dall'opponente era pari ad € 8.067,52, di gran lunga inferiore a quella dovuta per la restituzione del finanziamento.
Conseguentemente, chiedeva, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passVA di e per l'effetto rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili;
nel merito in CP_7 via principale respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 20.07.2018 parte opponente, alla luce delle difese svolte dalla , venVA CP_7 autorizzata dal Giudice a chiamare in causa l' Controparte_4
Si costituVA in giudizio in data la quale, rivendicando la sua legittimazione passVA Controparte_4 in luogo della , ribadVA le difese di quest'ultima. CP_7
Conseguentemente chiedeva dare atto che la era legittimata passVAmente nel presente CP_4 giudizio e che invece era carente di legittimazione passVA, dare atto che nel presente CP_7 giudizio non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, rigettare perché infondate le domande tutte svolte dalla parte chiamante in causa nei confronti di , con Controparte_4 vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 01.02.2019 il Giudice, rilevato che nella causa in esame andava esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della relatVA domanda e fissava l'udienza del 10.05.2019 per verificare la procedibilità dell'opposizione e provvedere sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 10.05.2019 venVA depositato verbale negativo di mediazione e il Giudice concedeva i termini ex art. 183 cpc.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa venVA posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'11.06.2025.
Considerato.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta pacifico e non contestato che ha stipulato in data 14.03.2006 con la Idea Parte_1
Finanziaria s.p.a un contratto di finanziamento, in atti allegato, con la cessione pro-solvendo del quinto dello stipendio intesa come “uno strumento creditizio fruibile da tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere della natura del rapporto e dal datore di lavoro;
la disciplina speciale che ne regola il funzionamento è contenuta nel D.P.R 5 gennaio 1950 n.180, come modificato dall'art. 13-bis della L. n.80/2005 ed integrato dal D.M n. 313 del 27.12.2006. L'istituto si basa, come è noto, sulla struttura contrattuale della cessione del credito (in particolare, di crediti futuri) disciplinata dagli artt. 1260 e segg. Cc: il creditore, in questo caso il lavoratore cedente modifica il rapporto obbligatorio con il datore di lavoro ceduto sostituendo a sé un soggetto terzo, il finanziatore cessionario.” (Tribunale di Alessandria, sez. lavoro, n.83/2020).
La pretesa creditoria di € 23.606,27 avanzata dalla trova titolo su Controparte_1 quanto previsto dall'art. 13 del contratto stipulato dalla opposta con la Idea Finanziaria s.p.a, sul potere di surroga, basato su quanto a sua volta previsto dall'art. 34 del D.P.R 180/1950 che dispone l'obbligo per l'ente finanziatore di stipulare una polizza assicuratVA “vita e impiego” che lo indennizzi nel caso di premorienza del debitore/lavoratore o nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Ed invero nella convenzione prodotta in atti è possibile leggere “l'assicuratore che liquida
l'indennizzo al Contraente/Beneficiario ai sensi dell'art. 2, rimane surrogato, ex art. 1916 del codice civile, nei diritti e nei privilegi del Contraente Beneficiario verso il Cedente…”.
Dagli atti di causa è emerso che il rapporto di lavoro che ha intrattenuto con la Parte_1
Agesp s.p.a è cessato a far data dal 01.01.2007, mentre a maggio 2006 è intervenuta la cessione del credito che la Idea Finanziaria s.p.a vantava nei confronti dell'odierno opponente alla , CP_7 la quale è, dunque, subentrata nel diritto a riscuoterlo.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attVA della Controparte_1
sollevata dall'odierno opponente, in quanto è da ritenersi che ai sensi dell'art. 1263 c.c.,
[...] unitamente alla cessione del credito, sia stata trasferita anche la relatVA garanzia costituita dalla convenzione assicuratVA stipulata dalla cedente Idea Finanziaria s.p.a., con la allora
[...]
Controparte_12
Deve essere invece accolta e ritenuta meritevole di approfondimento la doglianza avanzata dall'opponente circa la negligenza nella conservazione e gestione del credito riferito alla garanzia accessoria, lamentando che non sono state curate le azioni di recupero e di interruzione della prescrizione del TFR nei confronti della datrice di lavoro, odierna terza chiamata, Agesp s.p.a incorrendosi allora nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1267 c.c.
In primo luogo, giova rilevare che l'art. 5 rubricato “ Le modalità del rimborso in caso di cessazione del rapporto di lavoro” del contratto di finanziamento concluso tra la società erogante
Idea Finanziaria s.p.a e l'odierno opponete, richiamando la disciplina speciale che regola la particolarità della cessione dello stipendio, in particolare l'art. 43 del D.P.R. 180/50 prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, l'efficacia della cessione si estende automaticamente ad ogni importo che venga liquidato al lavoratore, puntualizzando però che nel caso in cui il lavoratore avesse avuto diritto alla corresponsione una tantum a titolo di indennità di fine rapporto (TFR), questa sarebbe dovuta essere corrisposta come credito pro-solvendo in un'unica soluzione alla cessionaria fino alla concorrenza dell'intero debito residuo.
In applicazione dell'art. 5 del contratto, dunque, nel momento in cui il rapporto di lavoro dell'odierno opponente è cessato, è sorto in capo all'Agesp s.p.a l'obbligo di corrispondere al creditore il TFR maturato dal lavoratore opponente, tanto è vero che la stessa Agesp s.p.a nel proprio atto di costituzione ha affermato di aver ha comunicato in data 13.12.2007 alla cessionaria che l'indennità di fine rapporto del Lero ammontava ad € 8.067,52 ma che non CP_13 avrebbe potuto corrisponderla in quanto in attesa di crediti maturati con il con Controparte_14 la rassicurazione di provvedere non appena avrebbe ricevuto i sopra detti pagamenti. Tuttavia, la
, in data 06.02.2008, ha inteso attVAre la garanzia assicuratVA stipulata dalla cedente CP_7 Idea Finanziaria s.p.a., comunicando che il non aveva percepito regolare retribuzione per Pt_1 cessazione dal servizio, e in forza di un decreto ingiuntivo emesso per tale causale dal Tribunale di
Roma, la ha corrisposto alla in data 20/03/2009 la Controparte_1 CP_7 somma di € 23.606,27, corrispondenti alle rate mancanti a saldo del concesso finanziamento e non saldate, maturando al contempo il diritto di surrogarsi in tutte le posizioni della ex art. CP_7
1916 c.c. così come previsto dalla convenzione stipulata.
Da ciò discende che la avrebbe dovuto porre in essere tutte le azioni Controparte_1 che residuavano in capo alla al fine di recuperare il credito vantato nei confronti CP_7 dell'odierno opponente.
Al riguardo, va, preliminarmente, precisato che la cessione pro-solvendo del TFR va inquadrata nell'istituto disciplinato dall'art. 1198 c.c. che prevede la cessione di un credito in luogo dell'adempimento, statuendo che l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato come la cessione del credito pro solvendo non ha efficacia novatVA, in quanto a norma dell'art. 1198 c.c., il debitore cedente non viene liberato ma, salva diversa volontà delle parti, la sua obbligazione verso il cessionario si estingue con la riscossione del credito (Cass. Civile n. 340/1975), e che “comporta
l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi immediatamente mediante la realizzazione di quest'ultimo credito;
all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario” (
Cass. civile n.6558/2005).
Alla luce dei superiori principi la avrebbe dovuto iniziare la procedura di Controparte_1 recupero del credito rivolgendosi, in primo luogo, al datore di lavoro per la corresponsione del TFR
e, successVAmente, in caso di infruttuosità o parziale insufficienza delle somme recuperate, al debitore/lavoratore per quanto dovuto anche in ottemperanza dell'ormai consolidato orientamento della Cassazione secondo cui “a norma dell'art.1198 c.c., in ipotesi di cessio pro solvendo, grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente, provare l'esigibilità del credito e l'insolvenza del debitore ceduto, e cioè che vi è stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e contemporaneamente la circostanza che la mancata realizzazione del credito per insolvenza (totale
o parziale) del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto.” (Cass. Civile n.3469/2007).
Epperò, nel caso che ci occupa, nel momento in cui la il 20.03.2009 Controparte_1 ha liquidato la somma assicurata di € 23.606,27, vi erano tutte le condizioni per poter attVAre la garanzia di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento, in quanto il TFR era esigibile;
infatti, il diritto a riscuoterlo si prescrive ai sensi dell'art. 2948 c.c. in cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e quindi, nella fattispecie in esame, a partire dal 01.01.2007.
La negligenza che in questa sede si contesta all'odierna opposta risiede nell'aver chiesto a
[...]
l'intera somma liquidata alla solo con la diffida del 08.03.2017, non Pt_1 Controparte_10 ravvisandosi nell'odierno giudizio atti idonei ad interrompere la prescrizione del diritto a riscuotere il TFR dal 2009 al 2017.
Da ciò discende che la è incorsa nella perdita della garanzia ai sensi Controparte_1 dell'art. 1267 c.c. e, di conseguenza, anche del diritto di vedersi corrisposto dall'opponente la somma di € 8.067,52 cioè pari al credito maturato dal , a titolo di indennità di fine rapporto di Pt_1 lavoro.
Pertanto, rimane obbligato nei confronti della della residua Parte_1 Controparte_1 somma di € 15.538,75 oltre interessi come richiesti nel procedimento monitorio. In questo senso va quindi rigettata l'eccezione di prescrizione dei ratei antecedenti al 09.03.2017 sollevata dall'odierno opponente, in quanto la normatVA già citata prevede che, in caso di licenziamento, viene meno la possibilità di beneficiare della rate ed il credito diventa immediatamente esigibile per l'intero residuo.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione proposta da va parzialmente accolta, con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 931/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa il 31 maggio 2017.
Da quanto finora svolto in ordine alla intervenuta surroga nei diritti e nei Controparte_15 privilegi del Contraente Beneficiario verso il Cedente, ne consegue de plano come da quel momento faccia difetto qualsiasi legittimazione passVA dei terzi chiamati e CP_7 CP_4
,.
[...]
Deve invece rigettarsi per infondatezza la domanda avanzata nei confronti della Agesp s.p.a, non ricorrendo alcuna responsabilità del debitore di somme nel caso di prescrizione del diritto per inerzia del creditore.
Le spese di lite tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione possono, tra
[...]
e compensarsi per un terzo e i restanti due terzi vanno poste Pt_1 Controparte_16
a carico dell'opponente, mentre vanno interamente a carico dell'opponente relatVAmente alle altre parti chiamate in causa dal e si liquidano come in dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitVAmente pronunciando nella causa iscritta al n.
3352/2017 R.G., così statuisce: In parziale accoglimento dell'opposizione avanzata da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
931/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 31.05.2017 e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento di € 15.538,75 oltre interessi moratori convenzionali dell'1,5% mensili nel Pt_1 limite di legge, dal giorno del pagamento della somma richiesta fino al soddisfo;
Condanna al pagamento in favore della società dei due Parte_1 Controparte_1 terzi delle spese di lite già in questa misura si liquidano in euro 2.450,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, compensandole per la restante metà;
Dichiara il difetto di legittimazione passVA dei terzi chiamati in causa;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati Agesp s.p.a, Parte_1
e , che, per ognuno, liquida in € 2.5.40,00, oltre IVA, CPA e rimborso CP_7 Controparte_4 spese forfettarie al 15%, come per legge.
Così deciso in Ragusa in data 10.07.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3352/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Corso Sandro Pertini elettVAmente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Iozzia e Salvatore Maltese che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
già P.VA , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Funzionario Procuratore Dott. con sede in Bologna, Via Stalingrado Persona_1
n.45 elettVAmente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv.
Pierangelo Olivieri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
e con la chiamata in causa di:
C.F. in persona dell'Avv. Andrea Pepe con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Piazza Durante n.11 rappresentata e difesa dagli aAvv.ti Marcello Giustiniani, Manuela CP_2
Malvasi e Giovanni Molè giusta procura alle liti in atti , elettVAmente domiciliata, ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Giovanni Molè;
TERZA CHIAMATA
C.F con sede legale in Piazza Gae Aulenti n.3, Controparte_4 P.IVA_3 CP_2 elettVAmente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Molè, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti prodotta in atti;
TERZA CHIAMATA
C.F in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4 tempore Dott.ssa , con sede legale in Castellammare del Golfo, Via Enna n. 1, Controparte_6 elettVAmente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Zangara e Angela Maria Zangara, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA
Posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
(siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 9.07.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 931/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 31.05.2017 con cui gli venVA ingiunto di pagare alla la somma di € 23.606,27 oltre interessi come Controparte_1 da domanda e oltre spese e compensi.
L'opponente fondava le sue difese su quattro motivi.
Con il primo motivo eccepVA l'inopponibilità della convenzione assicuratVA sull'assunto che la convenzione assicuratVA n.6733 non risultava sottoscritta dalle parti e che non poteva riguardare la cessione del V° per cui il finanziamento era stato erogato dalla “Idea Finanziaria s.p.a”, deducendo inoltre che la ditta Agesp s.p.a presso cui lavorava era un'impresa di pulizia e come tale esclusa ai sensi dell'art. 1 della convenzione assicuratVA di cui sopra per la concessione del prestito della stessa tipologia stipulata dal . Con il secondo motivo di opposizione rilevava la carenza di Pt_1 legittimazione attVA della in quanto con la cessione del credito Controparte_1 intercorsa tra la Idea Finanziaria s.p.a e la non era stata trasferita anche la polizza CP_7 individuale stipulata tra la società finanziatrice e la , non rientrando Controparte_1 dunque tra gli accessori del finanziamento di cui all'art. 1263 c.c.
Con il terzo motivo deduceva che la aveva esercitato Parte_1 Controparte_8 la surroga solo il 09.03.2017 con la diffida di pagamento dell'intero importo residuo e per tale ragione riteneva prescritte le rate rimaste insolute oltre il quinquennio e/o il decennio antecedente al
09.03.2017. Infine, con l'ultimo motivo rilevava che con la risoluzione del rapporto di lavoro alla cessionaria venVA attribuito il TFR, da quest'ultima richiesto alla Agesp s.p.a in data 06.02.2008, senza tuttavia ricevere risposta. Pertanto, deduceva che vi era stata una negligenza della cessionaria nella conservazione del credito. CP_7
Conseguentemente chiedeva dichiarare infondata la pretesa azione surrogatoria della
[...]
, in via subordinata dichiarare prescritte le somme dovute con le rateizzazioni in Controparte_1 scadenza nel periodo antecedente al quinquennio e/o al decennio dalla richiesta di pagamento, dichiarare l'infondatezza dell'azione monitoria in surroga almeno con riferimento all'ammontare del TFR ceduto dall'opponente ad estinzione del debito da finanziamenti;
ai sensi dell'art. 269 c.c. autorizzare a chiamare in causa la Agesp s.p.a quale datore di lavoro obbligato alla corresponsione dell'ammontare del TFR, oltre interessi e rVAlutazione dal 31.12.2006 al soddisfo, la Idea
Finanziaria s.p.a e la al fine di sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità per CP_7
l'eventuale mancata riscossione e/o conservazione del credito da TFR loro ceduto in estinzione del finanziamento e dichiarare essi cessionari tenuti a manlevare per il relativo importo l'odierno opponente nei rapporti con l'opposta. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituVA in giudizio in data 07.11.2017 la contestando tutto Controparte_1 quanto eccepito dall'opponente nel suo atto introduttivo. In particolare sosteneva che l'eccezione di inopponibilità della polizza assicuratVA per essere l'Agesp s.p.a un'impresa di pulizia, doveva essere sollevata unicamente dall'Assicurazione nei confronti della beneficiaria, tuttavia superata nel momento in cui l'indennizzo è stato pagato. Contestava la carenza di legittimazione attVA sostenendo che l'allora successVAmente al pagamento dell'indennizzo, si era Controparte_9 surrogata ex art. 1916 in ogni diritto e azione nei confronti dell'opponente, risultando quindi incontrovertibile che quest'ultimo fosse debitore nei confronti della Controparte_1
Infine, insisteva sulla concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché
l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Conseguentemente chiedeva, preliminarmente disporre la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e confermare il decreto ingiuntivo n.931/17, condannare al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 23.606,27 o quella somma Controparte_1 che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi di mora nella misura convenzionata dovuta al saldo, il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese del presente procedimento.
All'udienza del 01.12.2017 il Giudice rigettava la richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata in causa dei terzi Agesp s.p.a e Idea
Finanziaria s.p.a.
Si costituVA in giudizio in data la Agesp s.p.a, ex datrice di lavoro dell'odierno opponente, la quale preliminarmente chiedeva la sospensione del giudizio per consentire l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, eccepVA la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine di comparizione ex art.164 co.1 e l'inesistenza e/o nullità della procura in quanto nella missVA telematica ricevuta era contenuto solo l'atto di citazione senza una valida procura. Nel merito rilevava che la richiesta dell'opponente di vedersi corrisposto il TFR era prescritta ex art.2948 c.c. essendo decorso il termine di cinque anni, in quanto la prima rivendicazione delle pretese creditorie da parte dell'opponente si era verificata solo con la notifica dell'atto di citazione il 29.12.2017.
Sosteneva che la Agesp aveva provveduto con regolarità al pagamento di tutte le rate mensili in favore della finanziaria fino alla data di risoluzione del rapporto 01.01.2007 e infatti con nota del
13.12.2007 comunicava alla Finanziaria che aveva accantonato a titolo di TFR la somma di CP_7
€ 8.067,52. EccepVA, dunque, la carenza di legittimazione passVA atteso che prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio non aveva mai ricevuto alcuna richiesta di restituzione e/o pagamento del TFR né dall'opponente, né dalla Compagnia di Assicurazione.
Conseguentemente chiedeva, preliminarmente sospendere il giudizio per consentire l'esperimento del tentativo di mediazione, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire e ritenere l'insussistenza e/o nullità della procura e dichiarare, per l'effetto,
l'inesistenza dell'atto di citazione. Nel merito ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale essendo decorso ex art.2948 c.c. il termine di cinque anni dalla prima rivendicazione del TFR o comunque la prescrizione ordinaria, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passVA in capo alla Agesp s.p.a e per l'effetto disporne l'estromissione dal giudizio, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e comunque rigettare tutte le domande formulate nei confronti della Agesp s.p.a. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 9.03.2018 parte opponente rappresentava che la Idea Finanziaria era fallita e che per tale ragione rinunciava alla relatVA chiamata in causa, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Controparte_10
Si costituVA in giudizio in data 15.02.2018 la la quale eccepVA preliminarmente Controparte_10 la carenza di legittimazione passVA in quanto il credito oggetto di contestazione era stato ceduto alla in data 27.12.2007, circostanza nota all'opponente in quanto risultava dai CP_11 documenti a lui pervenuti. Nel merito sosteneva che non sussisteva in capo alla CP_11 nessun obbligo di richiedere al datore di lavoro la somma corrispondente al TFR e che la cessionaria ha agito in modo conforme alle disposizioni previste dalla convenzione inviando al debitore una tempestVA richiesta stragiudiziale. Inoltre, affermava che l'importo del TFR maturato dall'opponente era pari ad € 8.067,52, di gran lunga inferiore a quella dovuta per la restituzione del finanziamento.
Conseguentemente, chiedeva, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passVA di e per l'effetto rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili;
nel merito in CP_7 via principale respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 20.07.2018 parte opponente, alla luce delle difese svolte dalla , venVA CP_7 autorizzata dal Giudice a chiamare in causa l' Controparte_4
Si costituVA in giudizio in data la quale, rivendicando la sua legittimazione passVA Controparte_4 in luogo della , ribadVA le difese di quest'ultima. CP_7
Conseguentemente chiedeva dare atto che la era legittimata passVAmente nel presente CP_4 giudizio e che invece era carente di legittimazione passVA, dare atto che nel presente CP_7 giudizio non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, rigettare perché infondate le domande tutte svolte dalla parte chiamante in causa nei confronti di , con Controparte_4 vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 01.02.2019 il Giudice, rilevato che nella causa in esame andava esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della relatVA domanda e fissava l'udienza del 10.05.2019 per verificare la procedibilità dell'opposizione e provvedere sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 10.05.2019 venVA depositato verbale negativo di mediazione e il Giudice concedeva i termini ex art. 183 cpc.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa venVA posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'11.06.2025.
Considerato.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta pacifico e non contestato che ha stipulato in data 14.03.2006 con la Idea Parte_1
Finanziaria s.p.a un contratto di finanziamento, in atti allegato, con la cessione pro-solvendo del quinto dello stipendio intesa come “uno strumento creditizio fruibile da tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere della natura del rapporto e dal datore di lavoro;
la disciplina speciale che ne regola il funzionamento è contenuta nel D.P.R 5 gennaio 1950 n.180, come modificato dall'art. 13-bis della L. n.80/2005 ed integrato dal D.M n. 313 del 27.12.2006. L'istituto si basa, come è noto, sulla struttura contrattuale della cessione del credito (in particolare, di crediti futuri) disciplinata dagli artt. 1260 e segg. Cc: il creditore, in questo caso il lavoratore cedente modifica il rapporto obbligatorio con il datore di lavoro ceduto sostituendo a sé un soggetto terzo, il finanziatore cessionario.” (Tribunale di Alessandria, sez. lavoro, n.83/2020).
La pretesa creditoria di € 23.606,27 avanzata dalla trova titolo su Controparte_1 quanto previsto dall'art. 13 del contratto stipulato dalla opposta con la Idea Finanziaria s.p.a, sul potere di surroga, basato su quanto a sua volta previsto dall'art. 34 del D.P.R 180/1950 che dispone l'obbligo per l'ente finanziatore di stipulare una polizza assicuratVA “vita e impiego” che lo indennizzi nel caso di premorienza del debitore/lavoratore o nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Ed invero nella convenzione prodotta in atti è possibile leggere “l'assicuratore che liquida
l'indennizzo al Contraente/Beneficiario ai sensi dell'art. 2, rimane surrogato, ex art. 1916 del codice civile, nei diritti e nei privilegi del Contraente Beneficiario verso il Cedente…”.
Dagli atti di causa è emerso che il rapporto di lavoro che ha intrattenuto con la Parte_1
Agesp s.p.a è cessato a far data dal 01.01.2007, mentre a maggio 2006 è intervenuta la cessione del credito che la Idea Finanziaria s.p.a vantava nei confronti dell'odierno opponente alla , CP_7 la quale è, dunque, subentrata nel diritto a riscuoterlo.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attVA della Controparte_1
sollevata dall'odierno opponente, in quanto è da ritenersi che ai sensi dell'art. 1263 c.c.,
[...] unitamente alla cessione del credito, sia stata trasferita anche la relatVA garanzia costituita dalla convenzione assicuratVA stipulata dalla cedente Idea Finanziaria s.p.a., con la allora
[...]
Controparte_12
Deve essere invece accolta e ritenuta meritevole di approfondimento la doglianza avanzata dall'opponente circa la negligenza nella conservazione e gestione del credito riferito alla garanzia accessoria, lamentando che non sono state curate le azioni di recupero e di interruzione della prescrizione del TFR nei confronti della datrice di lavoro, odierna terza chiamata, Agesp s.p.a incorrendosi allora nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1267 c.c.
In primo luogo, giova rilevare che l'art. 5 rubricato “ Le modalità del rimborso in caso di cessazione del rapporto di lavoro” del contratto di finanziamento concluso tra la società erogante
Idea Finanziaria s.p.a e l'odierno opponete, richiamando la disciplina speciale che regola la particolarità della cessione dello stipendio, in particolare l'art. 43 del D.P.R. 180/50 prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, l'efficacia della cessione si estende automaticamente ad ogni importo che venga liquidato al lavoratore, puntualizzando però che nel caso in cui il lavoratore avesse avuto diritto alla corresponsione una tantum a titolo di indennità di fine rapporto (TFR), questa sarebbe dovuta essere corrisposta come credito pro-solvendo in un'unica soluzione alla cessionaria fino alla concorrenza dell'intero debito residuo.
In applicazione dell'art. 5 del contratto, dunque, nel momento in cui il rapporto di lavoro dell'odierno opponente è cessato, è sorto in capo all'Agesp s.p.a l'obbligo di corrispondere al creditore il TFR maturato dal lavoratore opponente, tanto è vero che la stessa Agesp s.p.a nel proprio atto di costituzione ha affermato di aver ha comunicato in data 13.12.2007 alla cessionaria che l'indennità di fine rapporto del Lero ammontava ad € 8.067,52 ma che non CP_13 avrebbe potuto corrisponderla in quanto in attesa di crediti maturati con il con Controparte_14 la rassicurazione di provvedere non appena avrebbe ricevuto i sopra detti pagamenti. Tuttavia, la
, in data 06.02.2008, ha inteso attVAre la garanzia assicuratVA stipulata dalla cedente CP_7 Idea Finanziaria s.p.a., comunicando che il non aveva percepito regolare retribuzione per Pt_1 cessazione dal servizio, e in forza di un decreto ingiuntivo emesso per tale causale dal Tribunale di
Roma, la ha corrisposto alla in data 20/03/2009 la Controparte_1 CP_7 somma di € 23.606,27, corrispondenti alle rate mancanti a saldo del concesso finanziamento e non saldate, maturando al contempo il diritto di surrogarsi in tutte le posizioni della ex art. CP_7
1916 c.c. così come previsto dalla convenzione stipulata.
Da ciò discende che la avrebbe dovuto porre in essere tutte le azioni Controparte_1 che residuavano in capo alla al fine di recuperare il credito vantato nei confronti CP_7 dell'odierno opponente.
Al riguardo, va, preliminarmente, precisato che la cessione pro-solvendo del TFR va inquadrata nell'istituto disciplinato dall'art. 1198 c.c. che prevede la cessione di un credito in luogo dell'adempimento, statuendo che l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato come la cessione del credito pro solvendo non ha efficacia novatVA, in quanto a norma dell'art. 1198 c.c., il debitore cedente non viene liberato ma, salva diversa volontà delle parti, la sua obbligazione verso il cessionario si estingue con la riscossione del credito (Cass. Civile n. 340/1975), e che “comporta
l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi immediatamente mediante la realizzazione di quest'ultimo credito;
all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario” (
Cass. civile n.6558/2005).
Alla luce dei superiori principi la avrebbe dovuto iniziare la procedura di Controparte_1 recupero del credito rivolgendosi, in primo luogo, al datore di lavoro per la corresponsione del TFR
e, successVAmente, in caso di infruttuosità o parziale insufficienza delle somme recuperate, al debitore/lavoratore per quanto dovuto anche in ottemperanza dell'ormai consolidato orientamento della Cassazione secondo cui “a norma dell'art.1198 c.c., in ipotesi di cessio pro solvendo, grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente, provare l'esigibilità del credito e l'insolvenza del debitore ceduto, e cioè che vi è stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e contemporaneamente la circostanza che la mancata realizzazione del credito per insolvenza (totale
o parziale) del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto.” (Cass. Civile n.3469/2007).
Epperò, nel caso che ci occupa, nel momento in cui la il 20.03.2009 Controparte_1 ha liquidato la somma assicurata di € 23.606,27, vi erano tutte le condizioni per poter attVAre la garanzia di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento, in quanto il TFR era esigibile;
infatti, il diritto a riscuoterlo si prescrive ai sensi dell'art. 2948 c.c. in cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e quindi, nella fattispecie in esame, a partire dal 01.01.2007.
La negligenza che in questa sede si contesta all'odierna opposta risiede nell'aver chiesto a
[...]
l'intera somma liquidata alla solo con la diffida del 08.03.2017, non Pt_1 Controparte_10 ravvisandosi nell'odierno giudizio atti idonei ad interrompere la prescrizione del diritto a riscuotere il TFR dal 2009 al 2017.
Da ciò discende che la è incorsa nella perdita della garanzia ai sensi Controparte_1 dell'art. 1267 c.c. e, di conseguenza, anche del diritto di vedersi corrisposto dall'opponente la somma di € 8.067,52 cioè pari al credito maturato dal , a titolo di indennità di fine rapporto di Pt_1 lavoro.
Pertanto, rimane obbligato nei confronti della della residua Parte_1 Controparte_1 somma di € 15.538,75 oltre interessi come richiesti nel procedimento monitorio. In questo senso va quindi rigettata l'eccezione di prescrizione dei ratei antecedenti al 09.03.2017 sollevata dall'odierno opponente, in quanto la normatVA già citata prevede che, in caso di licenziamento, viene meno la possibilità di beneficiare della rate ed il credito diventa immediatamente esigibile per l'intero residuo.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione proposta da va parzialmente accolta, con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 931/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa il 31 maggio 2017.
Da quanto finora svolto in ordine alla intervenuta surroga nei diritti e nei Controparte_15 privilegi del Contraente Beneficiario verso il Cedente, ne consegue de plano come da quel momento faccia difetto qualsiasi legittimazione passVA dei terzi chiamati e CP_7 CP_4
,.
[...]
Deve invece rigettarsi per infondatezza la domanda avanzata nei confronti della Agesp s.p.a, non ricorrendo alcuna responsabilità del debitore di somme nel caso di prescrizione del diritto per inerzia del creditore.
Le spese di lite tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione possono, tra
[...]
e compensarsi per un terzo e i restanti due terzi vanno poste Pt_1 Controparte_16
a carico dell'opponente, mentre vanno interamente a carico dell'opponente relatVAmente alle altre parti chiamate in causa dal e si liquidano come in dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitVAmente pronunciando nella causa iscritta al n.
3352/2017 R.G., così statuisce: In parziale accoglimento dell'opposizione avanzata da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
931/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 31.05.2017 e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento di € 15.538,75 oltre interessi moratori convenzionali dell'1,5% mensili nel Pt_1 limite di legge, dal giorno del pagamento della somma richiesta fino al soddisfo;
Condanna al pagamento in favore della società dei due Parte_1 Controparte_1 terzi delle spese di lite già in questa misura si liquidano in euro 2.450,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, compensandole per la restante metà;
Dichiara il difetto di legittimazione passVA dei terzi chiamati in causa;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati Agesp s.p.a, Parte_1
e , che, per ognuno, liquida in € 2.5.40,00, oltre IVA, CPA e rimborso CP_7 Controparte_4 spese forfettarie al 15%, come per legge.
Così deciso in Ragusa in data 10.07.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti