TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 26/03/2026, n. 426
TAR
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2026
>
TAR
Sentenza breve 26 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 31 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 per mancata notifica alla società proprietaria

    L'ordinanza è stata correttamente notificata alla società proprietaria nella persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore. La norma addossa l'ordine ripristinatorio al proprietario per il suo rapporto materiale con il bene, al fine di ripristinare l'ordine urbanistico violato, indipendentemente dalla sua effettiva responsabilità nella commissione dell'illecito. Nel caso di specie, non risultano terzi possessori o detentori del bene.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento

    L'ordinanza impugnata è un atto di natura vincolata, in quanto adottata a fronte della mancanza di titoli autorizzativi. La partecipazione del privato non avrebbe potuto influire sull'esito. L'ordinanza avrebbe natura vincolata anche se l'opera rientrasse nell'edilizia libera, poiché in area vincolata sarebbe comunque necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Non era necessaria alcuna verifica di compatibilità paesaggistica, trattandosi di atto dovuto per la mera constatazione dell'assenza di titolo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, motivazione irragionevole, motivazione apparente, ingiustizia manifesta

    Dal punto di vista edilizio, i manufatti non sono pergotende ma pensiline con struttura in ferro stabilmente ancorata a basamenti in cemento o al suolo, con copertura in plastica. Creano uno spazio stabilmente chiuso e impattante visivamente, non sono strutture precarie e sono destinate a un uso duraturo. Inoltre, anche se fossero pergotende, la loro realizzazione in area vincolata paesaggisticamente e a rischio idrogeologico, senza autorizzazione, li rende comunque abusivi. Il PGT non ammette nuove costruzioni in zona a rischio dissesto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 26/03/2026, n. 426
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 426
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo