Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2026
Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 26/03/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00426/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01396/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2025, proposto da
S.K.Z. Service S.R.O., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra LV KA, rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Repetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di VE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 173 del Registro delle Ordinanze del 10.10.2025, notificata in data 13.10.2025, con la quale è stato ordinato alla sig.ra KA LV, nella sua qualità di amministratore unico dalla S.K.Z. Service S.R.O., di ripristinare entro 90 giorni dalla notifica, a sua cura e spese, lo stato dei luoghi come erano prima della messa in opera dei manufatti abusivi ivi indicati (all.1);
- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. BE IN EL, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, nessuno presente per l’Amministrazione intimata.
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato .
1.1. La società ricorrente, con sede in OM (Slovacchia), è proprietaria del terreno sito a VE (BG) in via Due Giugno n. 5 (in Catasto al foglio 6, mappale 831, subalterno 704), ricompreso in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 lettere c) e d) d. lgs. n. 42/2004 e a vincolo idrogeologico del P.A.I., quale area a rischio molto elevato in ambito collinare e montano.
1.2. In occasione di un sopralluogo svolto in data 25 agosto 2025, l’amministrazione comunale ha accertato l’avvenuta realizzazione sul predetto terreno, in assenza di titoli autorizzativi, di due “nuove costruzioni” consistenti in due pensiline per il ricovero di veicoli, ciascuna delle quali costituita da un telaio metallico di colore scuro, fissato a basamenti in cemento con bullonatura a piastra, e da un telo di copertura in materiale plastico di colore panna.
1.3. Con ordinanza n. 173 del 10 ottobre 2025, notificata il 13 ottobre successivo, l’amministrazione comunale ha ordinato alla signora KA LV, nella sua qualità di amministratore unico della società proprietaria del terreno, di provvedere entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento al ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle strutture abusive, in quanto realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica e di titolo edilizio e senza aver depositato la denuncia strutturale obbligatoria ai sensi dell’art. 64 e seguenti del DPR n. 380 del 2001.
2. Il ricorso .
Con ricorso notificato il 20 novembre 2025 e ritualmente depositato, la società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di tre motivi, con i quali ha dedotto, in sintesi:
1) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che l’ordinanza impugnata non sarebbe stata notificata alla società ricorrente, proprietaria del terreno su cui insistono i due manufatti per cui è causa, ma soltanto al suo amministratore unico, neppure individuato nell’atto quale responsabile dell’abuso;
2) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto l’ordinanza impugnata non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, in assenza di ragioni di urgenza legate a particolari esigenze di celerità del procedimento; nel caso di specie, l’avvio del procedimento sarebbe stato opportuno in quanto avrebbe consentito alla ricorrente di dedurre – e all’amministrazione di approfondire – le recenti novità introdotte dal c.d. Decreto Salva AS (D.L. n. 69/2024), con particolare riferimento alla inclusione delle pergotende nell’ambito della c.d. edilizia libera;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, motivazione irragionevole, motivazione apparente, ingiustizia manifesta; ciò in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza prima operare alcuna valutazione circa la compatibilità paesaggistica dei manufatti sanzionati, i quali avrebbero una minima e irrilevante incidenza sul paesaggio; sotto il profilo edilizio, i due manufatti costituirebbero semplici pergotende, le quali, alla luce di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettera b-ter del DPR 380/2001 (introdotto dal Decreto Salva AS del 2024) sono state incluse tra gli interventi di edilizia libera, e come tali non necessitanti di titoli edilizi.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Il Comune di VE, ritualmente intimato con pec del 20 novembre 2025, non si è costituito.
3.2. In corso di causa sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione intimata.
3.3. L’Amministrazione ha adempiuto ai predetti incombenti depositando relazione del responsabile del procedimento sui fatti di causa, corredata dalla pertinente documentazione, in particolare evidenziando quanto segue:
- il procedimento ha preso le mosse dall’esposto del proprietario confinante;
- l’area in questione è sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico, quale zona a rischio notevole di dissesto idrogeologico, e per tale motivo classificata in Zona 1 all’interno del PGT (zona a più alto rischio di dissesto e grado di pericolosità), all’interno della quale, in base alle norme di attuazione del PAI, non sono ammesse nuove costruzioni;
- i due manufatti consistono in due tettoie per il ricovero di veicoli, delle quali l’una, identificata come pensilina A, è fissata con sistema di tassellaggio ad un grande contrappeso di cemento armato posizionato sul terreno addossato a muro di confine esistente; la seconda, identificata come pensilina B, risulta ancorata al terreno con piastre e sistema di fissaggio direttamente al suolo sempre con tassellatura (in giudizio sono state allegate le fotografie attinte in occasione del sopralluogo);
- la realizzazione delle due pensiline ha comportato il posizionamento di nuovi carichi statici con aumento di carico permanente sul terreno di circa Kg 4.800 per realizzare il contrappeso in cemento armato, mentre per quanto riguarda le strutture in metallo delle tettoie si stima un peso di circa Kg. 200 per ogni struttura installata:
- i due manufatti, costituenti nuove costruzioni, sono state realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire.
3.4. All’udienza camerale del 4 marzo 2026, in prossimità della quale la difesa di parte ricorrente ha depositato istanza scritta di passaggio in decisione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, dando atto a verbale dell’intenzione di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.
4. Decisione .
Ciò posto, il ricorso è manifestamente infondato.
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha correttamente sanzionato con l’ordine di demolizione e ripristino due nuove costruzioni realizzate in assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio (sia di carattere edilizio che di carattere paesaggistico) in area sottoposta a vincolo paesaggistico e qualificata a rischio elevato di dissesto idrogeologico
4.1. L’ordinanza è stata correttamente notificata alla società proprietaria dell’area sulla quale sono state realizzate le due costruzioni abusive, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 2 TUE, in forza del quale “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso (…), ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione (…)” . La norma, nell’individuare nel proprietario del bene, oltre che nel responsabile dell’abuso, il soggetto onerato di eseguire la demolizione e il ripristino dello stato di luoghi, prescinde da ogni indagine circa l’effettiva responsabilità del proprietario nella commissione dell’illecito, ma risponde alla diversa finalità di addossare l’ordine ripristinatorio in capo al soggetto che, in virtù della propria relazione qualificata con il bene, sia concretamente in grado di eseguirlo. In sostanza, la demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all'attuale proprietario dell'immobile non a titolo di responsabilità effettiva, bensì per il suo rapporto materiale con il manufatto, essendo finalizzata a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, nonché a ripristinare l'ordine urbanistico violato. Va aggiunto, peraltro, che nel caso di specie il soggetto proprietario dell’area è anche, con ogni verosimiglianza, il soggetto responsabile dell’abuso, non risultando dagli atti di causa – né essendo stato dedotto dalla parte ricorrente - che l’immobile sia posseduto o detenuto da terzi.
4.2. L’ordinanza impugnata non richiedeva la previa comunicazione di avvio del procedimento, venendo in considerazione un atto di natura vincolata, a fronte della mancanza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire, sicchè la partecipazione del privato al procedimento non avrebbe comunque potuto influire sull’esito della decisione (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 03/11/2025, n.8537). L’ordinanza avrebbe natura vincolata anche nel caso in cui l’opera rientrasse, ipoteticamente, nel novero degli interventi di edilizia libera, dal momento che, anche in tal caso, sarebbe stata comunque necessaria l’autorizzazione paesaggistica in ragione del vincolo gravante sull’area. Né l’ordinanza avrebbe dovuto essere preceduta da alcuna verifica dell’amministrazione circa l’eventuale compatibilità paesaggistica dei due manufatti sanzionati, trattandosi di atto dovuto per legge a fronte della mera constatazione dell’avvenuta realizzazione dell’intervento in assenza di titolo paesaggistico. Del resto, nessuna istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica risulta essere stata presentata dalla ricorrente.
4.3. Dal punto di vista prettamente edilizio, è parimenti infondato il tentativo di parte ricorrente di qualificare i due manufatti quali “pergotende” al fine di poterli inquadrare all’interno degli interventi di c.d. edilizia libera, non necessitanti di alcun titolo edilizio.
4.3.1. La ricorrente fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettera b-ter del TUE (norma inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a, n. 2 del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105). La norma prevede che “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (…) b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche” .
4.3.2. La norma, osserva il Collegio, non giova alla ricorrente atteso che:
(i) fa salve “le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme (…) di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; il che comporta che i due manufatti di cui si discute resterebbero abusivi e soggetti a demolizione anche nel caso in cui fossero qualificati come pergotende, essendo stati realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della relativa autorizzazione, nonché in zona a rischio notevole di dissesto idrogeologico, nella quale il PGT non ammette la realizzazione di nuove costruzioni;
(ii) esenta i predetti manufatti dal conseguimento del titolo edilizio soltanto nel caso in cui la “ struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e in ogni caso prescrive che le opere in questione “ non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche” . Nel caso di specie, come è possibile evincere dalla documentazione fotografica prodotta in atti e dalla stessa relazione tecnica redatta dalla ditta che ha eseguito i lavori, non si tratta di pergotende, ma di pensiline composte da una struttura in ferro stabilmente ancorata con bulloni ad un basamento in cemento armato o direttamente al suolo e da una copertura in plastica sovrastante; esse creano uno spazio stabilmente chiuso e impattante a livello visivo; non si tratta, quindi, di strutture precarie, né dal punto di vista strutturale né da quello funzionale, essendo destinate ad assicurare il ricovero dei veicoli dagli agenti atmosferici in via certamente duratura e tendenzialmente permanente.
5. Conclusioni .
5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ON, Presidente
BE IN EL, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE IN EL | RO ON |
IL SEGRETARIO