Sentenza 4 febbraio 2010
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il pubblico ministero disponga l'acquisizione del contenuto della corrispondenza del detenuto, al quale sia inoltrata dopo le operazioni di fotocopiatura, in quanto adottato in violazione delle norme dell'ordinamento penitenziario - che prevedono che detta acquisizione sia preceduta da un provvedimento del magistrato di sorveglianza e che il detenuto sia immediatamente informato in ordine al 'trattenimentò di detta corrispondenza. Ne deriva che detto provvedimento realizza una forma atipica di intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni probatorie.
Commentari • 2
- 1. Le Sezioni unite escludono la legittimità di controlli occultiGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Poche note essenziali di presentazione, data l'urgenza di mettere a disposizione dei lettori il testo dell'importante sentenza qui pubblicata. 2. Com'è noto il sequestro della corrispondenza epistolare, il cui carattere di riservatezza è tutelato dall'art. 15 Cost. (oltre che dall'art. 8 della Convenzione e.d.u.), è disciplinato in guisa da assicurare la riserva di giurisdizione, specialmente quando interviene presso gli agenti del servizio di recapito (art. 254 e 353, comma 3, c.p.p.). Garanzie particolari, anche a seguito di ripetuti e notori provvedimenti di condanna assunti dalla Corte e.d.u. nei confronti dell'Italia, sono previste per il controllo sulla corrispondenza dei …
Leggi di più… - 2. La disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non è applicabile alla corrispondenza dei detenutihttps://www.filodiritto.com/ · 1 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2010, n. 16575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16575 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 04/02/2010
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 264
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA FA - Consigliere - N. 8873/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO SI N. IL 08/08/1958;
2) NA UM N. IL 12/06/1949;
3) RI SA N. IL 25/07/1952;
avverso la sentenza n, 61/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 23/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS Silvana;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al motivo di impugnazione concernente l'acquisizione della corrispondenza (del detenuto) con rigetto degli altri motivi, concernenti l'utilizzabilità delle intercettazioni - in subordine ritrasmettersi gli atti alle Sezioni unite;
Uditi i difensori Avv.ti Filippi e Bruni che chiedono l'accoglimento dei motivi di impugnazione e avv. Rizzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Tempio Pausania con sentenza 21.5.2007 dichiarava la responsabilità di AY ON, NA MB e OR US in ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art.74), condannandoli, rispettivamente, alla pena di anni 24 di reclusione, anni 21 di reclusione ed anni 6 e mesi 8 di reclusione. La Corte d'appello di Cagliari - sez.dist. di Sassari - con sentenza 23.5.2008 confermava la decisione del primo giudice con riguardo alle posizione dell'AY e della OR;
ritenendo, quindi, configurabile, nella condotta posta in essere dal NA, l'ipotesi partecipativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, in luogo di quella di organizzatore e promotore, riduceva la pena inflitta allo stesso alla misura di anni 12 di reclusione. Il procedimento a carico dei predetti traeva origine dall'attività di indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Milano che, nell'ambito del procedimento n. 3221/99 D.D.A., aveva portato al sequestro, il 17.11.1999, di 20 Kg. di eroina, riconducibili alla condotta delittuosa di tal Al EH EF, cittadino giordano che operava stabilmente in Turchia. Nello sviluppo dell'azione investigativa erano state, quindi, sottoposte ad intercettazione (con la tecnica dell'istradamelo) diverse utenze telefoniche in uso al predetto;
si accertava, così, che tra le conversazioni intercettate alcune erano intercorse tra Al EH e la cittadina britannica OR US, sentimentalmente legata ad AY ON. In particolare dal contenuto delle intercettazioni del 5 marzo e del 24 aprile 2000 emergeva che la donna aveva segnalato ad Al EH il nominativo di un detenuto del carcere di Alessandria - tal EL RA - al quale dovevano esser indirizzate lettere e comunicazioni destinate ad AY ON, ristretto nella stessa struttura penitenziaria, che Al EH aveva interesse a contattare segretamente. Inoltre il 10.7.2000 veniva intercettata una conversazione tra un soggetto che parlava con marcato accento sardo (RU GO) e si definiva come "l'amico di MB" (cioè il NA) e l'anzidetto Al EH. Il dialogo - dopo il riconoscimento di MB da parte di Al EH, che aveva fatto cenno ad un'informazione ricevuta dalla "zia" (termine usato per indicare la OR) - riguardava il finanziamento di un'operazione alla quale era interessato l'amico di MB e che, secondo gli investigatori, concerneva una partita di stupefacenti. In tale contesto il P.M. di Milano disponeva, con Decreto 14 luglio 2000, l'acquisizione, presso la Casa Circondariale di Alessandria, della corrispondenza indirizzata al detenuto EL RA o spedita dal predetto - che era stata aperta, fotocopiata, richiusa ed inoltrata, quindi, al destinatario - ritenendosi che, in realtà, le missive fossero destinate all'AY o da costui spedite. Le numerose lettere così acquisite si intercalavano temporalmente con altrettanto numerose conversazioni via via intercettate. I giudici di merito - nel valutare congiuntamente il materiale probatorio così acquisito - tenevano a sottolineare alcuni elementi particolarmente significativi.
Al riguardo basterà qui segnalare che il 30 luglio 2000 il NA inviava una lettera all'AY accreditando il RU come persona fidata.
Il 31 luglio 2000 l'UL con una lettera al RU faceva sapere di essere al corrente dei contatti tra questi ed Al Masalmmeh. Il 17 agosto 2000 veniva intercettata una prima conversazione tra la OR (chiamante) ed Al EH il quale chiedeva alla donna di informare l'AY del risultato degli incontri avvenuti in Turchia da parte degli emissari del RU;
in una seconda telefonata, effettuata dalla stessa OR, questa - uscita dal carcere, dove aveva avuto un colloquio con l'UL - confermava ad Al EH d'aver riferito il messaggio all'AY. L'8 agosto 2000 il RU informava per lettera l'UL sulle trattative svolte da alcuni emissari in Turchia.
Il 6 settembre 2000 l'AY con lettera informava il NA dell'andamento delle trattative in corso tra il RU ed Al EH.
Con lettera del 22 ottobre 2000 l'UL rassicurava il NA del buon risultato dei rapporti tra il RU ed Al EH. Il 29 ottobre 2000 AY scriveva alla OR per tenerla al corrente dei rapporti con il RU, sollecitandola a riferire al cugino, cioè ad Al EH.
Da alcune conversazioni, intercettate nel dicembre 2000, emergeva, poi, il chiaro riferimento ad una partita di stupefacenti, occultata all'interno di un pullman sotto sequestro a Brindisi. Al EH ne proponeva l'acquisto al RU, segnalando, però - con evidente riferimento al sequestro del mezzo - che c'era un problema ed era necessaria l'opera di un avvocato.
La polizia giudiziaria, procedeva, quindi, ad attenta ispezione del mezzo e così rinveniva - celati tra le pareti - circa 45 Kg. di eroina, suddivisa in pani. A giudizio dei giudici di merito la sostanza stupefacente sequestrata dimostrava la natura ed il contenuto degli accordi e dei traffici tra gli imputati. Inoltre verso la metà del marzo 2001 venivano intercettate diverse conversazioni nel corso delle quali Al EH comunicava al RU d'aver concluso - evidentemente con i suoi fornitori - le trattative, tanto che la consegna sarebbe stata possibile per fine mese.
La sostanza stupefacente veniva caricata su un'imbarcazione, che, però, a causa del malore di uno dei membri dell'equipaggio, doveva attraccare nel porto di Milazzo. A seguito di perquisizione, a bordo del mezzo venivano rinvenuti venti pani di eroina per un peso complessivo di 21 Kg.
Il tribunale argomentava che, dai molteplici fatti accertati nel corso della lunga attività investigativa, emergeva l'esistenza di un vincolo associativo permanente tra più di tre persone;
l'esistenza di un'organizzazione con predisposizione di mezzi e strumenti per il perseguimento di un fine comune;
la previsione e la volontà di commettere reati fine in materia di stupefacenti;
il contributo, cosciente e volontario, da parte di ciascun associato, per il raggiungimento dei fini proposti e programmati.
La Corte territoriale, in aderenza alle argomentazioni dei primi giudici, sottolineava che "le fondamenta e la struttura portante dell'impianto accusatorio e probatorio a carico dei tre imputati" erano costituite dalle inconfutabili risultanze processuali, relative ai due sequestri di sostanze stupefacenti per complessivi 66 Kg. di eroina e tale dato dimostrava, senza possibilità di prova contraria, che, per lungo tempo, il vero oggetto dei contatti, degli accordi, degli incontri, dello scrivere e del parlare tra i coimputati (spesso con linguaggio figurato e/o ermetico o criptico) era l'accurata predisposizione e realizzazione di un illegale traffico internazionale di sostanze stupefacenti in quantità decisamente considerevoli".
Aggiungeva, inoltre - dopo puntuale indicazione delle varie acquisizioni processuali - che "il quadro riassuntivo descritto" doveva integrarsi con il contenuto delle numerosissime conversazioni intercettate, conversazioni che costituivano, per un verso "e di per sè stesse, la prova dell'esistenza dell'associazione delittuosa e del ruolo svolto dalle persone coinvolte" e, per altro verso, il "tessuto connettivo" che collegava e rendeva esplicita l'attività criminale degli imputati.
Evidenziava, infine, che, in ordine alla sussistenza dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 ed all'appartenenza al sodalizio criminoso in questione (anche) di SC FA, LI EN, OR VA, RU GO, ed Al EH erano intervenute due pronunce irrevocabili di condanna: la prima del G.U.P presso il tribunale di Cagliari nei confronti dei primi tre;
la seconda contro il RU e l'Al EH - latitante - pronunciata dalla Corte d'appello di Sassari e passata in giudicato il 15.11.2007.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del NA e della OR, nonché, con motivi personali, l'AY, Nell'interesse di NA MB il difensore, avvocato Filippi, sostiene, nel primo motivo, l'inutilizzabilità delle missive acquisite presso la Casa Circondariale di Alessandria. Premette che la corrispondenza in questione - utilizzata in sentenza per fondare la condanna dell'imputato NA - è stata acquisita a seguito di un provvedimento emesso, in data 14.7.2000 dal Procuratore della Repubblica della D.D.A. di Milano, ai sensi dell'art. 353 c.p.p.. Deduce, quindi, che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il provvedimento fosse da qualificare come sequestro probatorio;
nella specie, infatti, le lettere di pertinenza dell'AY non erano "mai state sequestrate ma solo ed esclusivamente fotocopiate (con un intervento invasivo sulle buste)....".
Nella specie, invece, si verteva - come affermato, in un caso analogo, nella sentenza Cass. Sez. 2, 23.5.2006 n. 20228 - in una forma atipica di intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare, al di fuori di qualsiasi previsione normativa, eventualmente riconducibile nella categoria delle intercettazioni delle comunicazioni ma in ogni caso inutilizzabile perché priva dell'autorizzazione del giudice. La L. n. 354 del 1975, art. 18, comma 7 (Ordinamento penitenziario) all'epoca vigente, stabiliva, al riguardo, che la corrispondenza dei singoli condannati od internati poteva essere sottoposta, con provvedimento del giudice, a visto di controllo, mentre, nella specie, un provvedimento di controllo della corrispondenza dell'UL non era mai stato assunto con le garanzie e modalità prescritte dalla legge.
Nel secondo motivo sostiene, anzitutto, la tardività del primo decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche e la conseguente inutilizzabilità del contenuto di tutte le intercettazioni compiute dopo la scadenza del primo periodo.
Premette che il P.M. aveva disposto, con decreto d'urgenza, l'intercettazione in data 4 aprile 2000 per la durata di giorni 40 ed il G.I.P. aveva convalidato il decreto il successivo giorno 5. Sostiene, quindi, che, siccome la prima proroga era intervenuta in data 15 maggio 2000, era ormai scaduto il giorno precedente (14 maggio) il termine stabilito di giorni 40.
Assume, inoltre, che tutti i decreti di intercettazione erano, comunque, inutilizzabili. Essendo stata disposta l'intercettazione di un'utenza telefonica straniera - quella in uso ad Al EH YO - si sarebbe dovuto ricorrere ad una rogatoria internazionale.
Lamenta, nel terzo motivo, violazione della disposizione di cui all'art. 238 c.p.p., comma 2 bis, con riguardo all'acquisizione dei verbali di udienza, delle perizie e delle consulenze del procedimento a carico del coimputato RU GO - relativamente ai quali la difesa del NA aveva manifestato più volte la propria opposizione all'utilizzazione - e conseguente inutilizzabilità degli stessi.
Nel quarto motivo deduce illogicità di motivazione con riguardo alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale circa il contenuto della lettera del 30 luglio 2000, spedita dal NA all'UL, nella quale lo scrivente forniva garanzie di affidabilità in ordine al coimputato RU.
Aggiunge che ulteriore vizio motivazionale, per travisamento della prova, è rilevabile con riguardo alla lettera datata 8.1.2001 (allegato 187 della produzione del P.M.). Erroneamente, infatti, la Corte affermava - pag. 3 della sentenza - che detta missiva era stata spedita dal NA all'UL quando, invece, essa era stata inviata dall'UL al RU.
E tale errore si rifletteva - stante i collegamenti operati - sulle considerazioni che i giudici d'appello avevano svolto circa il significato della lettera acquisita l'11.12.2000, inviata dall'UL al RU.
Il secondo difensore del NA, avvocato Bruni, denuncia vizio di motivazione con riguardo al contenuto della conversazione telefonica intercorsa il 10.7.2000 tra Al EH EF e RU GO.
Deduce, sostanzialmente, che nel detto colloquio si fa solo un fugace accenno al NA;
contesta, poi, l'interpretazione fornita nella sentenza, lamentando che i giudici del gravame non avevano considerato "le articolate doglianze difensive esposte nell'atto d'appello".
Assume, inoltre, che la sentenza ha segnalato "....i diversi, specifici contatti epistolari con l'UL" - che dimostrerebbero "il consapevole inserimento del NA che era, a pieno titolo, partecipe dell'associazione delittuosa..." (pag. 19 della sentenza) - senza tener conto delle spiegazioni alternative del contenuto della corrispondenza in questione, offerte dalla difesa, secondo cui nella stessa si faceva riferimento alla commercializzazione di "falsi brillanti".
Lamenta, infine, la misura del trattamento sanzionatorio, con riguardo all'aumento di pena stabilito dai giudici di secondo grado, per la recidiva, in misura maggiore rispetto a quello determinato dal tribunale. Il difensore della OR denuncia, nei motivi di ricorso, variamente articolati, vizio di motivazione con riguardo "alla generale consapevolezza" della stessa "circa l'esistenza dell'associazione per delinquere", censurando la decisione che avrebbe "ignorato" "la linea difensiva quale ribadita nei motivi d'appello".
In tale quadro viene riproposta la tesi secondo cui la donna aveva agito solo perché sentimentalmente legata all'AY, senza alcuna coscienza in ordine ai traffici portati avanti dal predetto e dagli altri imputati. Sostiene, quindi, il ricorrente che l'esame delle numerose telefonate intercettate - molte delle quali riportate per esteso - dimostravano che la OR non aveva "mai trattato traffici illeciti e chi questi traffici trattava nulla le aveva riferito", aggiungendo che il contenuto della corrispondenza tra la OR ed AY appariva "complementare e coerente con quello delle telefonate".
AY ON denuncia, nel primo motivo di ricorso, la "grave violazione dell'art. 15 Cost. della Repubblica italiana", per il fatto che, "senza alcuna autorizzazione di un giudice", per anni era stata intercettata la corrispondenza epistolare dell'imputato detenuto. Richiama, anch'egli, la decisione della Corte di cassazione Sez. 2, n. 20228/2006, sottolineando che, in un caso analogo, il giudice di legittimità aveva stabilito l'inutilizzabilità probatoria della corrispondenza in tal modo acquisita;
sollecita, quindi, la declaratoria "di nullità della sentenza d'appello, con rinvio per un nuovo esame senza l'utilizzo della corrispondenza intercettata".
Nel secondo motivo denuncia violazione dell'art. 358 c.p.p. e art.415 bis c.p.p., commi 4 e 5.
Premette che egli - avvisato della chiusura delle indagini preliminari -aveva chiesto un supplemento di indagini "su specifici dati ed elementi....che davano informazioni di natura familiare e sociale", oltre che sulle circostanze nelle quali aveva "conosciuto alcuni coimputati" ma che il P.M. non aveva dato seguito alla sollecitazione.
Deduce, quindi, la violazione delle disposizioni indicate in quanto il P.M. aveva l'obbligo di raccogliere elementi di prova a favore dell'imputato. Sostiene, infine, l'insussistenza dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, non emergendo, a carico del ricorrente, sicuri elementi circa il ruolo "attivo e costante di comprimario ed organizzatore della societas sceleris...". MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che - essendo stata ritenuta controversa l'assimilabilità del controllo della corrispondenza (di un detenuto o di una persona in stato di libertà) sia ad un sequestro, sia ad un'intercettazione di comunicazione, i ricorsi in esame erano stati rimessi, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Veniva al riguardo osservato che, in base alle decisioni: Cass. Sez. 1, 7.11.2007, TT, m. 238488; Cass. Sez. 5, 18.10.2007, TA, m. 238902 e Cass. Sez. 2, 23.5.2006, Rescigno, m. 234652, risultava incerto nella giurisprudenza:
a) se il provvedimento che disponga l'acquisizione di copia della corrispondenza possa essere equiparato a un sequestro;
b) se a un tale provvedimento debbano estendersi le garanzie previste per le intercettazioni di comunicazioni telefoniche, telematiche o informatiche;
c) se la sottoposizione a controllo della corrispondenza del detenuto, disposta a norma dell'Ordinamento penitenziario, escluda, di per sè, l'applicabilità delle disposizioni in tema di intercettazioni di comunicazioni telefoniche, telematiche o informatiche.
Con provvedimento 24.7.2009 il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione rilevava che gli orientamenti giurisprudenziali riportati nell'ordinanza non evidenziavano un contrasto interpretativo sulla questione relativa all'acquisizione, da parte del P.M., della corrispondenza di un detenuto e dell'apertura della stessa ex art.353 c.p.p.. Invero le sentenze TT e TA attenevano all'individuazione della natura giuridica dell'attività in questione, sulla base di un precedente provvedimento di sottoposizione di corrispondenza di un detenuto a visto di controllo disposto dal giudice ai sensi dell'art. 18 ter ord. pen., mentre la sentenza Rescigno, senza esprimere affermazioni contrastanti con le due dette predette pronunce, prendeva in esame il caso - assimilabile a quello riportato nell'ordinanza di rimessione - di un provvedimento di acquisizione della corrispondenza del detenuto emesso direttamente dal P.M., del quale era stata ritenuta l'illegittimità. Pertanto il ricorso veniva restituito alla sezione di competenza. Ciò premesso, va osservato che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore del NA, avvocato Filippi ed il primo motivo presentato dall'AY - relativi all'utilizzabilità del contenuto della corrispondenza, spedita dall'AY o diretta allo stesso, intercettata nel carcere dove lo stesso era ristretto - risultano fondati e la sentenza, limitatamente a tale questione, deve essere annullata. Va rilevato che il provvedimento del P.M., intestato "Decreto di acquisizione di corrispondenza", era stato disposto ai sensi dell'art. 353 c.p.p. e prevedeva l'acquisizione e l'apertura della corrispondenza in oggetto, "il cui contenuto andrà fotocopiato e se necessario fotografato"; l'esecuzione era stata affidata agli Ufficiali di P.G. del GOA della Guardia di finanza, incaricati, anche, della notifica del provvedimento al direttore della casa circondariale di Alessandria. La Corte territoriale - premesso che l'art. 353 c.p.p. "consente alla polizia giudiziaria di acquisire plichi sigillati e di trasmetterli al pubblico ministero per l'eventuale sequestro ex art. 253 c.p.p." e che nella specie la corrispondenza in questione, costituendo "cosa pertinente al reato", era stata aperta, richiusa e consegnata al destinatario per "fini essenziali alle indagini e per assicurare fonti di prova" - ha affermato la legittimità del provvedimento del P.M., qualificandolo come "sequestro probatorio". Trattasi di considerazioni sotto vari profili errate.
Anzitutto nella specie non sono stati acquisiti plichi sigillati o altrimenti chiusi, poi sottoposti a sequestro, ai sensi dell'art. 353 c.p.p. ma, al contrario, le missive di pertinenza dell'AY,
dopo le operazioni di fotocopiatura, sono state fatte avere allo stesso o inoltrate ai diversi destinatari.
Ed in tale contesto il provvedimento del P.M. (lungi dal rientrare nelle ipotesi previste dagli artt. 253, 254 e 353 c.p.p.) configura - come affermato da Cass. Sez. 2, 23.5.2006 n. 20228 in un caso analogo - una forma atipica di intercettazione del contenuto di corrispondenza epistolare, con conseguente inutilizzabilità probatoria della stessa per mancanza dell'autorizzazione del giudice. Deve, infatti, rilevarsi che la segretezza e la libertà di corrispondenza sono tutelate dall'arti 5 della Carta costituzionale che ne prescrive l'inviolabilità, prevedendo la loro limitazione "soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".
Essendo corrispondenza anche quella che transita per le strutture carcerarie, spedita verso l'esterno dal detenuto o a lui indirizzata, la ragione di particolare protezione in questi casi si rinviene, non solo in forza del richiamato precetto costituzionale ma anche in ragione della condizione di costrizione del soggetto che intrattiene carteggio con soggetti liberi, potendo egli, per i propri contatti epistolari, affidarsi solo all'amministrazione penitenziaria. Pertanto proprio in base a tale speciale condizione del detenuto, cui deve esser assicurato il rispetto dei diritti fondamentali, i poteri di intrusione dell'A.G. nella corrispondenza che passa per gli istituti penitenziari ricevono attualmente apposita regolamentazione ad opera dell'art. 18 ter ord. pen., introdotto con L. 8 aprile 2004, n. 95. Nella specie l'attività investigativa sui carteggi di AY ON è stata, però, espletata in un periodo precedente all'entrata in vigore di detta legge, ma già allora la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 (Ordinamento penitenziario) prevedeva che la corrispondenza del detenuto potesse esser sottoposta, "con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore...", non diversamente, cioè, da quanto previsto attualmente dall'art. 18 ter ord. pen., comma 3, lett. a). Pertanto, solo dopo il provvedimento del giudice, il pubblico ministero avrebbe potuto acquisire copia della corrispondenza, ove ritenuta probatoriamente rilevante in relazione alle indagini in corso (Cass. Sez 5, 18.10.2007, TA;
Cass. Sez. 1, 7.11.2007, TT).
Inoltre, ciò che ne' prima ne' dopo le novità introdotte dall'art. 18 ter ord. pen. con la L. n. 95 del 2004 poteva e può esser disposto dall'A.G. è una forma occulta di apprensione del contenuto della corrispondenza dei detenuti (Cass. Sez. 6, 13.10.2009 n. 47009, Giacalone).
Invero, in forza del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 38, comma 10 (Regolamento penitenziario) - anteriormente, quindi, alle modifiche apportate dalla L. n. 95 del 2004 - il detenuto doveva esser immediatamente informato che la corrispondenza era stata "trattenuta", così come ora stabilisce l'art. 18 ter ord. pen., comma 5.
Ed in tale contesto erroneamente la Corte territoriale - al fine di sostenere la legittimità del provvedimento del P.M. - ha affermato che la condizione della persona in stato di detenzione comporta, oltre la privazione della libertà, "anche una sorta di compressione, a volte di affievolimento di altri diritti e facoltà". Conclusivamente - in conformità alle decisioni Cass. Sez. 2, 23.5.2006 n. 20228 e Cass. Sez. 6, 13.10.2009 n. 47009 - deve affermarsi che il provvedimento del P.M. con il quale era stata disposta l'acquisizione della corrispondenza del detenuto AY è illegittimo, essendo stato adottato violando le norme dell'ordinamento penitenziario in materia di forme e garanzie in ordine al "visto di controllo". Da ciò deriva - a norma dei precetti di cui all'art. 191 c.p.p. - l'inutilizzabilità delle relative acquisizioni probatorie.
Trattandosi di elementi di prova su cui era in parte basata l'affermazione di responsabilità degli imputati, si impone, su tale punto - con le precisazioni che si faranno in prosieguo - l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. I restanti motivi come proposti dai tre ricorrenti sono destituiti di fondamento e devono esser rigettati.
Con riguardo alle ragioni di doglianza avanzate, in favore del NA, dal difensore avvocato Filippi va osservato quanto segue:
Relativamente al secondo motivo - concernente la tardività del primo decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche - correttamente la sentenza ha sottolineato che la proroga era, invece, intervenuta tempestivamente.
Il termine di durata delle intercettazioni decorre infatti - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - non già dalla data del provvedimento del pubblico ministero, bensì dalla data dell'effettivo inizio delle operazioni di intercettazione e cioè dal momento iniziale dell'esecuzione, avvenuta, secondo gli accertamenti dei giudici di merito, successivamente al Decreto 4 aprile 2000. Erroneamente, inoltre, si assume che - essendo stata disposta intercettazione su un'utenza telefonica straniera - tutti i decreti di intercettazione risultavano inutilizzabili, dovendo farsi ricorso a rogatoria internazionale.
Al contrario l'art. 266 c.p.p consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere.
Nè il ricorso alla procedura del cd. "istradamento" - convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia - comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione viene completamente svolta in territorio italiano (Cass. Sez. 5, 2.7.1998 n. 441; Cass. Sez. 4, 14.5.2004 n. 32924;
Cass. Sez. 6, 2.11.2004 n. 7258). Va aggiunto, per completezza, che è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero (Cass. Sez. 1, 4.3.2009 n. 13972). Quanto al terzo motivo è sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato che la censura concernente la violazione dell'art. 238 c.p.p., comma 2 bis (relativamente all'acquisizione di atti del procedimento a carico del RU) era rimasta "priva di ogni valenza". Nel corso del presente procedimento, nella fase davanti al tribunale erano state, infatti, espletate nuove perizie ed esaminati testi. Inoltre il contenuto delle trascrizioni "effettuate dai periti dei due processi" risultava "sostanzialmente corrispondente". Le censure avanzate nel quarto motivo - concernendo doglianze in ordine ai carteggi intercorsi tra l'AY ed altri soggetti - restano assorbite dalla declaratoria di inutilizzabilità della corrispondenza tenuta dal detenuto.
Il primo motivo proposto dal secondo difensore del NA, avvocato Bruni, propone censure in punto di fatto della decisione impugnata, prospettando solo interpretazioni alternative in ordine al contenuto della conversazione telefonica tra Al EH e RU GO del 10.7.2000. Le doglianze concernenti i contatti epistolari con l'AY restano assorbiti per quanto in precedenza osservato. È, infine, priva di pregio la censura in ordine all'aumento di pena stabilito per la recidiva.
I giudici d'appello - avendo escluso la qualità di promotore del ricorrente - hanno correttamente proceduto alla congrua riduzione della pena già irrogata, rideterminandola nuovamente. È stato in tal modo osservato il dovere di cui all'art. 597 c.p.p., comma 4, non essendo invece obbligatorio lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena complessivamente inflitta. (Cass. Sez. 1, 13.2.2004 n. 15961). Con riguardo al secondo motivo di ricorso dell'AY, peraltro privo del requisito di specificità, deve osservarsi che la disposizione di cui all'art. 358 c.p.p., secondo la quale il pubblico ministero "svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini", non si traduce in un obbligo processualmente sanzionato e non toglie il carattere eminentemente discrezionale delle scelte investigative adottate. Va aggiunto che non è prevista alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il P.M. non disponga le indagini richieste dall'indagato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., comma 3. Tali investigazioni - come si desume dal comma 4 della stessa norma - sono, infatti rimesse alla discrezionalità dell'organo dell'accusa, mentre la sanzione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, prevista dall'art. 416 c.p.p., comma 1, è connessa esclusivamente all'omesso avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (Cass. Sez. 5, 25.3.2005 n. 17690). L'ultimo motivo - stante le ragioni dell'annullamento - resta superato. Relativamente al ricorso proposto dal difensore della OR devono svolgersi particolari considerazioni.
I giudici di merito hanno affermato il coinvolgimento della stessa nell'organizzazione criminale, sottolineando che "solo ad una persona di assoluta fiducia e consapevolmente inserita nell'organigramma criminoso poteva esser riservato il delicato compito di far da tramite tra associati detenuti ed altri in libertà". Peraltro detto convincimento è stato basato sia sul contenuto di conversazioni intercettate che su quello del carteggio intrattenuto con l'AY. E proprio con riguardo a questo aspetto i motivi di ricorso del NA e dell'AY - concernenti l'inutilizzabilità della corrispondenza del detenuto - si riflettono sulla posizione della donna, che dovrà essere, anch'essa, riesaminata.
I giudici di rinvio dovranno, quindi, valutare la consistenza e la portata delle ulteriori fonti di prova ai fini della decisione in ordine alla responsabilità degli imputati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti degli imputati limitatamente al motivo di ricorso concernente l'acquisizione della corrispondenza di cui in sentenza, con rinvio per nuovo esame al riguardo alla Corte d'appello di Cagliari. Rigetta gli ulteriori motivi di ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010