Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di reati contro l'incolumità pubblica, l'uso di un'arma ad aria compressa in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l'incolumità delle persone integra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e non la violazione, amministrativamente sanzionata, che ne consente l'utilizzo in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico (art. 9, comma terzo, D.M. 9 agosto 2001, n. 362).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2008, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 18/12/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 2625
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 28998/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;
avverso la sentenza in data 19.2.2008 del Tribunale di Sassari, con la quale SA SS, n. a Sassari il 20.10.1970, venne condannato alla pena di Euro 200,00 di Ammenda, quale colpevole del reato: a) di cui all'art. 674 c.p., così diversamente qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 703 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sassari ha affermato la colpevolezza di SA SS in ordine al reato: a) di cui all'art. 674 c.p., cosi diversamente qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 703 c.p., ascrittagli per avere sparato con una carabina ad aria compressa in luogo abitato.
Il giudice di merito ha osservato che la carabina ad aria compressa non costituisce arma da fuoco, con la conseguenza che la condotta attribuita all'imputato non poteva essere inquadrata nella fattispecie contravvenzionale ascrittagli, bensì nella diversa ipotesi del lancio o getto di cose aria compressa integra la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., e non quella prevista dall'art. 703 cp" (sez. 6^ 10.5.1972, Armatore in Cass. Pan. Mass. ann. 1973 n. 1016 m. 1314; conf. sez. 6^ 15.12.1970, Lopez, Giust. pen. 12971, 2^, 897, m. 1285).
Tanto premesso, si osserva che effettivamente il D.M. 9 agosto 2001, n. 362, art. 9, comma 3, vieta l'utilizzo delle armi di cui all'art. 1, tra le quali le carabine ad aria compressa, al di fuori dei poligoni o di luoghi privati non aperti al pubblico.
L'art. 16 dello stesso Decreto Ministeriale, inoltre, punisce con sanzione amministrativa le violazioni del regolamento da esso stabilito.
La tesi della pubblica accusa ricorrente, secondo la quale tale norma, per il suo carattere di specialità, prevarrebbe sul disposto del codice penale, che prevede una fattispecie analoga è, però, destituita di fondamento.
In primo luogo va rilevato che, trattandosi di disposizioni regolamentari contenute in provvedimenti amministrativi, le stesse non possono derogare alle statuizioni contenute in un testo legislativo.
Peraltro, la tesi prospettata, si palesa, in ogni caso, infondata anche in applicazione del principio di specialità che, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, comma 1, regola il rapporto tra fattispecie penale e disposizioni che prevedono una sanzione amministrativa.
Ed, infatti, anche in applicazione del principio di cui alla disposizione citata, deve qualificarsi quale norma speciale l'art.674 c.p., e non il D.M. 9 agosto 2001, n. 362, art. 9, poiché tale ultima disposizione stabilisce genericamente che l'uso delle armi ad aria compressa è consentito esclusivamente in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico, mentre l'art. 674, punisce il getto di cose pericolose, atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone, in luogo di pubblico transito.
Sicché, se l'uso delle armi ad aria compressa venga effettuato con le modalità che mettono concretamente in pericolo l'incolumità delle persone, secondo la descrizione contenuta nell'art. 674 c.p., ricorre senza ombra di dubbio la fattispecie di reato prevista dalla norma.
Correttamente, pertanto, il giudice di merito, nel caso in esame, ha ravvisato la sussistenza della fattispecie contravvenzionale di cui alla affermazione di colpevolezza del Sauna, sulla base dello accertamento di fatto della corrispondenza della condotta posta in essere dall'imputato con quella descritta dalla norma penale. Nel resto le argomentazioni esposte dalla pubblica accusa a sostegno della propria tesi sono inconferenti.
La fattispecie di cui all'art. 674 c.p., è reato di pericolo (cfr. sez. 1, 199412428, Montini, RV 199888; sez. 3^; 199803531, Terrile, RV 210466; sez. 3^; 200546846, Toscano, RV 232652) che si concreta anche per la semplice idoneità della cosa utilizzata per commettere il fatto a recare molestia alle persone, sicché è del tutto inconferente il rilievo in ordine alla indubbia maggiore capacità offensiva di uno sparo in luogo abitato, rientrando la determinazione, nel caso in esame, di sanzioni di diversa gravità nella discrezionalità del legislatore.
L'argomento relativo alla suscettibilità di autorizzazione delle esplosioni o spari in luogo abitato è del tutto irrilevante. La disposta confisca segue correttamente l'accertamento della sussistenza della fattispecie costituente reato.
Quanto al delitto di danneggiamento lo stesso non ha formato oggetto di contestazione, mentre con riferimento all'imputazione contestata si è del tutto al di fuori della ipotesi che consente al giudice di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica. Peraltro, nel caso in esame, secondo le risultanze dell'accertamento di fatto contenuto in sentenza, non si palesa ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n. 3), in relazione all'art. 625 c.p., n. 7, non trattandosi di edifici pubblici e non essendo gli edifici privati cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede, etc., mentre nella sentenza vi è il riferimento ad una denunzia e non ad una querela degli interessati.
In ogni caso lo stesso P.G., ai sensi dell'art. 412 c.p.p., nell'ipotesi di inerzia del P.M., avrebbe dovuto attivarsi per esercitare l'azione penale in ordine al predetto reato di cui all'art. 635 c.p.. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 18 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2009