Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 67921 AI SENSI D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TA2. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA C021/2 ITALIANA REPUE -Oggetto: IRPEF Accertamento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 670/2000 Cron. 5151 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Mario Cicala Consigliere Ud. 17.06.2002 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Nino Fico Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUP A DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPICINE CIVILE sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro 67941 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
il signor ME Di AR elett. dom. in Rome, sin EO Gosia contro n. 102, prello lo studio dell'ew. Vittorio SBISA { intimato+ConTroncorrente. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari 30 settembre 1998, n. 145/98, depositata l'11 novembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 17 giugno 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
ML 2758 1 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 27 dicembre 1999 il Ministro delle finanze notifica al signor ME Di AR, presso l'avvocato Michele Antonucci, suo procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, un ricorso per la cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari 30 settembre 1998, n. 145/98, depositata l'11 novembre 1998, che ha respinto l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Bari contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bari 20 marzo 1995, n. 3423/02/95, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento n. 3241008311 in tema di IRPEF 1987. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 20 gennaio 1993 viene notificato al signor ME Di AR l'avviso di accertamento n. 3241008311, con il quale si recupera ad imposizione l'ammontare dell'indennità per il trasferimento impostogli dal suo datore di lavoro;
-il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari con sentenza 20 marzo 1995, n. 3423/02/95; - l'appello dell'Ufficio distrettuale imposte dirette di Bari è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Bari con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari 30 settembre 1998, n. 145/98, è così motivata: l'indennità di trasferimento è da equiparare a un rimborso forfettario di spese per effetto del disagio subito M dal dipendente e a un rimborso delle spese materialmente sostenute per trasferire la famiglia da una sede all'altra.
2.1. Il ricorso del Ministro delle finanze è sostenuto con un solo motivo di censura.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata, con ogni conseguente pronuncia anche sulle spese ed onorari.
3.1. Il signor ME Di AR resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo il rigetto del ricorso, n ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 46 e 48 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 34.3 DPR 29 settembre 1973, n. 601, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
4.2. Il Ministro ricorrente sostiene, al riguardo, che l'indennità di trasferimento costituirebbe un indennità integrativa dello stipendio, corrisposta ad personam e per un periodo determinato, specificamente destinata a coprire una parte delle spese di trasferimento. Come tale, essa sarebbe parte integrante della retribuzione, con esclusione di ogni natura risarcitoria. 4. 3. Il motivo è fondato. Infatti, l'art. 48.1 DPR 29 settembre 1973, n. 597, sottopone ad imposizione tutti i compensi percepiti dal lavoratore in dipendenza del lavoro prestato. A questa regola vengono, poi, poste delle eccezioni nei commi successivi, tra i quali il comma 3 prevede l'imponibilità parziale dell'indennità di trasferta, mentre nessuna deroga è prevista per M 3 l'indennità di trasferimento, per la quale, perciò, viene implicitamente confermata la regola dell'imponibilità. Identica è l'impostazione dell'art. 48 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, i cui commi 1 e 4 stanno tra loro nell'identico rapporto di regola ad eccezione con riguardo alla sola indennità di trasferta. Inoltre, l'indennità di trasferimento e l'indennità di trasferta hanno natura diversa, perché, mentre la prima è connessa ad un cambiamento stabile delle modalità spaziali della prestazione di lavoro, la seconda è corrisposta per modificazioni temporanee delle stesse modalità. A tale differenza funzionale tra le due indennità è legata, poi, la differenza strutturale costituita dal fatto che l'indennità di trasferimento è corrisposta al lavoratore indipendentemente dalla prova che egli abbia effettivamente sostenuto delle spese supplementari in conseguenza dello stabile mutamento del luogo di lavoro, mentre l'indennità di trasferta è precisamente commisurata alle spese sostenute e alla prova della loro sopportazione. La differenza consegue alla concezione dell'indennità di trasferimento, adottata dal legislatore del 1973 e confermata dal legislatore del 1986, come spese generali del lavoratore necessarie per la produzione del suo reddito.
5. Per le considerazioni illustrate il ricorso merita di essere accolto. Conseguentemente la sentenza impegnata dev'essere cassata. Inoltre, poiché la risoluzione della causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, essa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384.1 cpc, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
6. Sussistono giusti motivi perché le spese processuali relative l'intero giudizio siano compensate tra le parti. M 4
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese processuali relative all'intero giudizio sono compensate tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano AL Сально DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 EEB 2003. IL CANCELLIERE C1 maloo CA 1 5 0