Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2005, n. 17690
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Sentenza 25 marzo 2005

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Non è prevista alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il P.M. non disponga le indagini richieste dall'indagato ex art. 415 bis, comma terzo, cod. proc. pen.. Tali indagini sono,infatti, rimesse alla discrezionalità del P.M., come si desume anche dall'art. 415 bis, comma quarto, mentre la sanzione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, prevista dall'art. 416, comma primo, è connessa esclusivamente all'omesso avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2005, n. 17690
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17690
    Data del deposito : 25 marzo 2005

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