CASS
Sentenza 25 marzo 2005
Sentenza 25 marzo 2005
Massime • 1
Non è prevista alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il P.M. non disponga le indagini richieste dall'indagato ex art. 415 bis, comma terzo, cod. proc. pen.. Tali indagini sono,infatti, rimesse alla discrezionalità del P.M., come si desume anche dall'art. 415 bis, comma quarto, mentre la sanzione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, prevista dall'art. 416, comma primo, è connessa esclusivamente all'omesso avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2005, n. 17690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17690 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento