Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2004, n. 15961
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Sentenza 13 febbraio 2004

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Il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto, non potendo intendersi l'avverbio "corrispondentemente", figurante nell'art. 597 cod. proc. pen., come esclusivo della possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti, poiché esso si riferisce solo alla necessità che la diminuzione della pena sia in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all'imputato a seguito della riforma della sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2004, n. 15961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15961
    Data del deposito : 13 febbraio 2004

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