Sentenza 17 dicembre 2020
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in pejus" una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di appello rispetto a quella stabilita in primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione giuridica della confisca di denaro ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, in luogo dell'originaria confisca facoltativa del profitto del reato, disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2020, n. 9156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9156 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2020 |
Testo completo
Manimaro 09 156-21 Sent. n.2034 UDIENZA CAMERA CONSIGLIO ex art REPUBBLICA ITALIANA 23d.l.137/2020 DEL 17/12/2020IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE R.G.N. 11807/2020 Composta da Vito Di CO Presidente Donatella Galterio Antonella Di Stasi Relatore Emanuela Gai Stefano Corbetta ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2019 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/06/2019, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti del 31.05.2016, ordinava l'immediata restituzione all'imputato PE AN dell'orologio Rolex, dei gioielli, dei telefoni cellulari, del navigatore gps e delle ricetrasmittenti in sequestro;
riqualificata ai sensi dell'art. 12 sexies del d.l. 306/1992 la confisca del denaro, confermava il provvedimento ablativo del Tribunale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PE AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 597 cod. proc.pen., lamentando che la Corte di appello aveva riqualificato l'originaria confisca del denaro, disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod.pen., quale confisca facoltativa del profitto del reato, nella confisca ex art. 12 sexies dl 306/1992, conv. nella 1 356/1992, applicando, in tal modo, una misura ablativa avente presupposti ed entità diversa da quella adottata dal Tribunale;
di qui la violazione del divieto della reformatio in peius, come affermato in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di legittimità. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Non sussiste la asserita violazione del divieto di reformatio in peius per effetto della riqualificazione della tipologia di confisca del denaro da parte del giudice di rinvio, quale confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992, conv. nella I. n.356/1992 in luogo della originaria confisca facoltativa del profitto del reato, disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod.pen.
3. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, non viola il divieto di reformatio in pejus una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado (Sez.6, n.10708 del 18/02/2016, Rv.266558 01; Sez.6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 21/03/2017, Rv.270372 - 01). Si è osservato, in proposito, che, l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere il divieto di reformatio in peius con riguardo al giudizio di appello faccia 2 espressamente salvo il potere del giudice di «dare al fatto una definizione giuridica diversa». La soluzione indicata non pregiudica le garanzie difensive: l'imputato, posto di fronte ad una «riqualificazione» officiosa in appello della tipologia di confisca, può far valere le proprie ragioni proponendo ricorso per cassazione, eventualmente anche deducendo la mancata assunzione di prove idonee a disarticolare la base probatoria posta a fondamento della misura come diversamente qualificata, esattamente allo stesso modo di quanto è possibile, secondo un ampio orientamento giurisprudenziale, in relazione alla diversa definizione giuridica del fatto per il quale è confermata la sentenza di condanna (cfr., per l'orientamento in questione, tra le più recenti, Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015, Bu, Rv. 262778, e Sez. 2, n. 46401 del 09/10/2014, Destri, Rv. 261047).
4. Alla luce di tale principio, quindi, deve ritenersi legittima l'operata riqualificazione della confisca da parte del giudice di rinvio, in quanto la confisca era stata disposta in primo grado e la modifica effettuata in sede di appello attiene alla qualificazione giuridica della misura e si connota quale operazione di istituzionale spettanza del giudice, anche se del gravame.
5. Non è, invece, riferibile alla vicenda in esame il principio consolidato secondo cui la confisca, pur se obbligatoria, non può essere disposta dal giudice di appello adito dal solo imputato, in quanto principio affermato con riferimento alla diversa ipotesi in cui la sentenza di primo grado non contenga alcuna statuizione in proposito (cfr., in particolare: Sez.3, n.7587 del 13/11/2019, dep.26/02/2020, Rv.278598 - 01; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261587; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254882; Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009. Iorgu, Rv. 242919). Si è osservato, infatti, che il giudice d'appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal primo giudice, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, in quanto l'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, estende il divieto di reformatio in peius anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave (cfr anche Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014, dep. 2015, Vasile e altri, Rv. 262991 che ha precisato che l'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, estende il divieto di reformatio in peius anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave, a differenza dell'art. 515 cod. proc. pen. del 1930, comma 3, che riferiva il divieto in esame solo all'applicazione di pene ed alla revoca di benefici e non anche alle statuizioni relative alle misure di sicurezza). Nello stesso solco si pone anche Sez. 3, n. 51820 del 28/09/2018, Rv. 274096 01 che ha affermato che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati 3 di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ordinata o esclusa dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius tenuto conto altresì della natura di tale confisca. Va anche ricordato che è stato precisato che l'omissione del provvedimento di confisca obbligatoria non preclude, comunque, la possibilità di una successiva applicazione del provvedimento ablativo, in quanto può senz'altro provvedervi il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29022 del 30/5/2001, Derouach, Rv. 219221, Sez 3, n. 51820 del 28/09/2018, Rv. 274096 - 01, cit;
Sez.3, n.7587 del 13/11/2019 dep.26/02/2020, Rv.278598 - 01, cit).
6. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Di Staŝi Antonella Vito Di CO ch ито с и'сча DEPORTATA IN CANCELL - 8 MAR 2021 EXPERTO CA 4