Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2020, n. 9156
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Sentenza 17 dicembre 2020

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Non viola il divieto di "reformatio in pejus" una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di appello rispetto a quella stabilita in primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione giuridica della confisca di denaro ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, in luogo dell'originaria confisca facoltativa del profitto del reato, disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2020, n. 9156
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9156
    Data del deposito : 17 dicembre 2020

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