Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE¦ Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 363 3 Presid03 Dott. Erminio RAVAGNANI R.G.N. 734/00 Cron. 8329 Dott. Bruno Consigli Dott. Florind MI CHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.13/12/02 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la sequente S E N TENZA sul ricorso proposto da: DI HE, elettivamente domiciliato in KOMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TORRS, giusta deiega in atti;
ricorrente I
contro
LA REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, quale successore dell'Ente Regionale di sviluppo Agricolo della PUGLIA (E.R.S.A.P.), elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHES I 12, rappresentato е difeso 2002 ļ dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in $504 -1- ! atti;
controricorrente i avverso la sentenza n. 642/99 del Tribunale di FOGGIA, I depositala il 20/09/99 - R.G.N. 1370/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni IAMOROSO;
I udito l'Avvocato TORRE;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pielro ABBRITTI che ha concluso per I 1'inammissibilità del ricorso ed in subordina rigecto. I | -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata in cancelleria il 20 settembre 1999, il Tribunale di Foggia, in riforma della decisione del locale Pretore, dichiarava il difetto della giurisdizione dell'A.G.O., nella controversia promossa dal sig. LL LE пеі confronti dell'ERSAP, mediante notificazione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto somune rivendicate per la ritardata corresponsione di cmolumenti relativi a prestazioni lavorative subordinate, eseguite in favore del medesimo ente. Il giudice a quo, dopo avere accertato che quest'ultimo aveva proposto rituale e tempestiva opposizione al suddetto decreto, essendo stato in giudizio attraverso l'organo rappresentativo in carica ed essendo stato legittimamente difeso dall'Avvocatura dello Stato, osservava che le prestazioni suddette costituivano oggetto di un petitum sostanziale ravvisabile in un rapporto di pubblico impiego, devoluto, ratione temporis, alla cognizione del giudice amministrativo. Per la cassazione di questa sentenza il menzionato lavoratore proponeva ricorso, sulla base di tre motivi di censura, notificandolo, tuttavia, alla sola Regione Puglia, che non era mai stata parte dei pregressi giudizi di merito e che non si costituiva nel presente giudizio di legittimità. In considerazione di tale circostanza e tenuto conto che la sentenza impugnata era stata pronunciata nei confronti dell'ERSAP, la Corte, ravvisando, nella specie, una nullità assoluta dell'impugnazione, per incertezza assoluta circa il soggetto intimato, disponeva, in consonanza con i principi espressi dalle Sezioni unite con sentenza 19 dicembre 1996, n. 11394, con ordinanza comunicata al ricorrente il 12 giugno 2002, la notificazione del ricorso anche a quest'ultimo ente, in funzione di sanatoria, ai sensi dell'art. 164, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 9 della 734/2000 RG.N. 3 legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nei giudizi introdotti, come l'attuale, dopo Il 30 aprile 1995). La notificazione cra eseguita nel termine assegnato e, a seguito di essa, la Regione Puglia, quale successore dell'ERSAP, proponeva controricorso. Il ricorrente depositava una memoria illustrativa, eccependo l'inammissibilità del controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudice a quo ha dichiarato, come si è riferito in parte narrativa, il difetto della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e tale declaratoria non è stata oggetto di impugnazione diretta, sicché essa deve ritenersi ormai formalmente presidiata dall'efficacia del giudicato, con conseguente esclusione di momenti di collegamento della presente controversia con la competenza delle Sezioni Unite. D'altra parte, il rilievo del giudicato interno sul difetto di giurisdizione, con conseguente preclusione dell'ulteriore corso della controversia, pur appartenendo alla competenza della sezione semplice (Cass. 17 giugno 1996, n. 5529; Id., 9 febbraio 1990, n. 942), non è immediatamente consentito e non può trarsene la diretta conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, poiché questo propone questioni pregiudiziali, attinenti alla regolarità del rapporto processuale, la cui verifica in senso positivo necessariamente condiziona la legittimazione al suddetto rilievo. Invero, in conseguenza di siffatta pregiudizialità, l'eventuale accoglimento delle proposte censure comporterebbe, per l'effetto espansivo di cui all'art. 336, primo 734/2000 RG.N. A comma cod. proc. civ., la caducazione anche della dipendente statuizione espressa in punto di giurisdizione. Né a tanto conseguirebbe la persistente attualità della questione di giurisdizione, con la correlata necessità di trasferimento del ricorso alle Sezioni Unite, poiché si imporrebbe, nell'ipotesi suddetta, il rilievo del giudicato interno formatosi sul decreto ingiuntivo (in considerazione dell'imitualità dell'opposizione ad esso proposta), ossia su di una decisione di merito, la cui definitività comporterebbe, a sua volta, l'inimediabile proclusione di qualsivoglia riesame auche della suddetta questionc (v., fra le numerose altre conformi, Cass. 5 febbraio 1999, n. 36; Id., 1° settembre 1999, n. 606; Id., 29 novembre 2000, n. 1233; Id., 4 luglio 2001, n. 9050; Id., 9 agosto 2001, n. 10977; Id., 10 gennaio 2002, n. 14080) c la necessità di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Proccdendo, quindi, all'esame delle suddette censure, la Corte osserva quanto segue. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 301 cod. proc. civ.. Assume il ricorrente che l'ERSAP era da considerare estinto a seguito e per cffetto della deliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 28 ottobre 1997, di approvazione, secondo la previsione della legge della Regione Sicilia 10 giugno 1993, n. 9, del piano di liquidazione;
e che tale estinzione comportava l'inapplicabilità delle disposizioni sul patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, determinando in tal guisa una situazione di impedimento della funzione di quest'ultima, assimilabile a quella che il primo comma della richiamata norma individua come causa di interruzione automatica. L'assunto non ha fondamento. In primo luogo è da considerare che l'estinzione dell'ERSAP non può considerarsi un effetto diretto ed immediato della citata legge regionale n. 9 del 1993. 734/2000 R.GN La soppressione ope legis di un ente pubblico non determina sempre ed automaticamente il venir meno della sua soggettività, che, invece, si prolunga anche per il periodo postcriore all'entrata in vigoro della disposizione soppressiva, tutte le volte in cui, pur sc la totalità dei rapporti che al detto ente facevano capo siano stati trasferiti, relativamente ad una parte di questi si apra una fase liquidatoria la cui gestione venga attribuita ad un organo dell'ente medesimo, costituito appunto in vista dello svolgimento di tale funzione (Cass. 9 aprile 2001, n. 5279; id., sez. un., 26 febbraio 1999, n. 102; id., sez. un., 6 marzo 1997, n. 1989, in motivazione;
id., 12 agosto 1996, n. 7479). Tanto è accaduto per l'ERSAP, come è reso palese dagli artt. 35 c 36 della legge regionale n. 9 del 1993, i quali appunto dispongono la soppressione dell'ente, la susseguente apertura di una fase liquidatoria affidata ad un apposito commissario e, infinc, l'estinzione, ma solo come effetto di specifica declaratoria in tal senso, contenuta nella deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di liquidazione. Orbene, l'effettiva sopravvenienza di siffatto provvedimento è bensi menzionata dal ricorrente medesimo, ma tanto non è sufficiente a trame le conseguenze da questo configuratc. Acquista, invero, decisiva efficacia dirimente delle consure in esame la considerazione che, una volta escluso, come nella specie, che un evento del tipo ora detto costituisca effetto immediato e diretto di norma soppressiva per la quale, in ragione della sua collocazione nella gerarchia delle fonti, operi il principio jura novit curia - la rilevanza della sua sopravvenienza in corso di causa in tanto è configurabile, in quanto se ne abbia cognizione nei modi e nelle forme previste dall'art. 300 cod. proc. civ. per il caso di morte o di perdita della capacità della parte, anche se l'invocazione dell'evento stesso si ponga in funzione delle conseguenze interruttive quali configurate non da quest'ultima norma, ma dall'art. 301 cod. proc. civ., cioè per far valere, come 731/2000 R. G.M. ĥ 1 . 00 pretende il ricorrente, una situazione di impedimento del ministero di procuratore;
milita in tal senso l'evidente ragione che si tratta, comunque, di un evento che materialmente colpisce la parte e non direttamente il procuratore, come nella seconda delle testé citate disposizioni. Ed allora è da osservare che, attese lc date, rispettivamente, dell'evento estintivo allegato dal ricorrente e dell'udienza di discussione (17 giugno 1999) della causa in appello e considerato che, come ammette lo stesso ricorrente, questo evento non era stato dichiarato dal procuratore dell'ERSAP, opera al riguardo la regola della cristallizzazione della situazione processuale esistente prima del presunto evento estintivo. In altri termini, giusta il disposto del citato art. 300 cod. proc. civ.: a) non avendo il procuratore della parte, unico legittimato, provveduto a dichiarare in udienza od a notificarc alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, l'avvenuta estinzione della parte rappresentata, difcttava i necessario presupposto per qualsivoglia interruzione del processo;
b) operava, invece, la ricordata regola della stabilizzazione della posizione giuridica di detta parte, rispetto alle altre parti ed al giudicc, quale persona ancora esistente od ancora capace, fino all'eventuale successiva costituzione del successore o del rappresentante della parte divenuta incapace, ovvero fino alla dichiarazione in udienza o alla notificazione di quegli eventi, ad opera del procuratore di talc parte. Le superiori considerazioni, quindi, comc recano risolutiva dimostrazione dell'infondatezza delle censure svolte col motivo di ricorso in csame, così convalidano il provvedimento col quale la Corte ha disposto integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'ERSAP, che la sentenza impugnata ha individuato come titolare della legittimazione passiva rispetto all'appello della parte privata e che, in difetto delle 734/2000 R.G..N. ↑ od 14 dir 2002 indicate condizioni di legge, non poteva ritenersi colpito da estinzione con conseguente effetto interruttivo del processo. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, col quale si ripropone la questione dell'invalidità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, per essere stata essa proposta dall'Avvocatura dello Stato, sebbene priva dello jus postulandi. Al riguardo, il ricorrente precisa che, dopo l'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979 n. 103, l'ERSAP, ente sub-regionale, poteva ritenersi ammesso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva>> soltanto a condizione che fossero intervenute la deliberazione di cui all'ultimo comma dell'art. 43 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo modificato dall'art. 11 della nuova legge ed il decreto ivi previsto, là dove, essendo caducato il d.p.r. n. 873/1978, la stessa Avvocatura non avrebbe potuto sollecitare il potere di decisione di alcun giudice in rappresentanza dell'Ente. A dimostrazione della ritenuta erroncità della censura, è sufficiente osservare come costituisca acquisizione del tutto pacifica nella giurisprudenza di legittimità, ribadita da numerose pronunce delle S.U. di questa Corte, che: a) la rappresentanza e difesa in giudizio degli enti di riforma fondiaria da parte dell'Avvocatura dello Stato deriva direttamente dalla legge (art. 31 legge 12 maggio 1950 n. 230, integrato dalla legge 21 ottobre 1950 n. 841, nonché dall'art. 3, ultimo comma, della legge 9 luglio 1957 n. 600); b) ai sensi, poi, dell'art. 3, ultimo comma della legge 9 luglio 1957 n. 600 la facoltà di avvalersi in giudizio del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato è stata cstesa a tutti gli enti (e loro sezioni speciali) di colonizzazione e di trasformazione fondiaria previsti dalla legge 21 ottobre 1950 n. 841 e successivamente trasformati in enti di sviluppo. Anche per tali enti, pertanto, il potere di rappresentanza e difesa in giudizio compete all'Avvocatura dello Stato, in via organica ed esclusiva, senza che si richieda una deliberazione dell'ente al riguardo necessaria, invece, solo al 734/2000 R.G.M × ud ai 2007 fine di escludere tale potere e di avvalersi di liberi professionisti né il conferimento all'uopo di una formalc procura per il concreto esercizio dello jus postulandi, (v. tra le tantc, Cass. 1991 n. 3101; Cass. 1990 n. 7568; S.U. 1990 n. 7278; S.U. 1990 n. 7269; S.U. 1990 IL 3075; S.U. 1989 n. 4145; S.U. 1989 n. 3817; Cass. 1988 n. 5995; S.U. 1987 n. 3490; S.U. 1988 n. 2807; S.U. 1986 n. 4006; S.U. 1986 n. 3320). Con specifico riferimento all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, sì è, inoltre, considerato dalla richiamata giurisprudenza che lo ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato trova preciso riscontro nel d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 873, che aveva richiamato, a tal fine, l'art. 43 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611 e l'art. 107 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 161. Il decreto fu seguito dalla legge 3 aprile 1979 n. 103, il cui articolo 11, con l'aggiungere altri tre commi all'art. 43 del TU cit. cosi statuiva testualmente: Qualora sia intervenuta l'autorizzazione di cui al primo comma (dell'art. 43: n.dr.) la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le Regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali previa deliberazione degli enti competenti>>; norma in ordine alla quale si è affermato che l'interpretazione logico sistematica, aderente alla sua formulazione letterale (art. - 12 prel.), lascia chiaramente intendere come la disciplina giuridica sia spirata a una identità di trattamento, per quanto conceme lo jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato rispetto alle amministrazioni pubbliche non statali ed agli enti sovvenzionati sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato (art. 43 comma 1) da una parte (cui si riferiscono i primi due commi dell'art. 11) e gli enti regionali dall'altra. 734/2000 KG.M. 41 zel dir 2017 Di qui la non accettabilità di tesi, come quella esposta dal ricorrente, secondo cui, mentre per le altre amministrazioni soggette a tutela o vigilanza dello Stato, la regola è la esistenza dello jus postulandi ipso jure dell'Avvocatura dello Stato, e la eccezione, previa delibera, è il ricorso alla difesa da parte di avvocati del libero foro, per gli enti regionali invece sarebbe applicabile una disciplina diametralmente opposta. II riferimento nell'ultimo comma dell'art. 11 alla intera disciplina contenuta nei commi precedenti, in quanto si è ritenuto di estenderla anche agli enti regionali, dimostra che il legislatore ha adottato in proposito la tecnica dell'applicazione estensiva della precedente nonnativa la quale quindi non richiede alcuna "provia delibera" da parte dell'ente regionale per riconoscere lo jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato "in via organica ed esclusiva", mentre essa è necessaria soltanto per escluderla. Tale interpretazione è confortata altresì dalla stessa collocazione del comma in discussione, il quale, estendendo la intera disciplina di cui ai commi procedenti agli enti regionali ha richiamato la previa deliberazione degli organi competenti che il comma immediatamente precedente richiede per attuare la deroga allo jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato. In base ai precedenti rilievi deve ritenersi che sussistono i presupposti di legge per concludere nel senso che all'Avvocatura dello Stato competeva lo jus postulandi allorché, con ricorso depositato il 16 giugno 1995, propose opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra si è fatto cenno. Non può fondatamente obiettarsi che il d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 873, avento natura regolamentare (art. 87 della Costituzione), è illegittimo e non realizza pertanto le condizioni richieste dall'art. 43 cit. per riconoscere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'ente regionale. AR talk Anche a voler ritenere possibile una disapplicazione di un provvedimento, è assorbente di ogni altra considerazione la assoluta legittimità del decreto presidenziale. 734/2000 R.G.N 10 in 200 Vero è che esso ha richiamato come fonti normative del potere escrcitato l'art. 43 del T.U. 11. 1611 del 1933 e l'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977 ed è anche vero che quest'ultima norma prevedeva soltanto che le regioni (e non gli enti regionali) potessero avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Trattasi, tuttavia, di una mera irregolarità che non incide sulla legittimità dell'atto: allorché il suddetto decreto fu pubblicato (11 gennaio 1979 - ed acquistò quindi efficacia giuridica, era già entrata in vigore la legge 3 aprile 1979 n. 103 alla quale venne dato effetto dal I gennaio 1979. Il riferimento all'art. 43 del T.U. del 1933 deve intendersi perciò compiuto dal decreto del 1978 nella formulazione che la nonna presentava in seguito all'entrata in vigore della legge n. 103-79 la cui efficacia anticipata al 1° gennaio 1979 era già operante quando il decreto del 1978 fu pubblicato (11 gennaio 1979). Sussisie, pertanto, nel caso in esame l'atto autorizzativo previsto ormai dall'art. 43 anche per gli enti regionali, onde lo jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva trac fondamento giuridico dall'art. I della legge n. 103, la quale in presenza del suddetto atto autorizzativo, attribuisce ipso jure anche agli enti regionali il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato c richiede invece per singoli casi la previa delibera degli organi competenti ove l'ente voglia far ricorso ad avvocati del libero foro. Infondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia un difetto di rappresentanza processuale dell'ERSAP, privo di un proprio legale rappresentante, all'epoca della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, staute la decadenza intervenuta rispetto al commissario liquidatore precedentemento in carica, per effetto della scadenza del termine di durata dell'organo (otto mesi dal momento della nomina, risultante dall'art. 37, primo comma, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, più ulteriori sci mesi derivanti da proroga disposta dall'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13) e di quello corrispondente al limite massimo 734/2000 R.G.N. [ I ad. 19 die 2007 della prorogatio (45 giorni, risultanti dall'art., primo comma, del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1994, n. 444, nonché dall'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1993, n. 3), senza possibilità di ritenere utile l'ulteriore proroga (fino a tutto il 30 settembre 1995) di cui all'art. 1 della successiva legge regionale 12 aprile 1995, n. 18, per essere la stessa intervenuta, non in pendenza dei termini suddetti, ma solo dopo la loro definitiva consumazione. L'errore che inficia la censura in esame sta nell'assunto che il termine di durata in carica del commissario liquidatore dell'ERSAP sia suscettibile di autonoma individuazione rispetto alla durata delle operazioni di liquidazione e da ossa indipendente. Viceversa, lc citate leggi regionali compongono un quadro normativo di segno chiaramente opposto, nel quale, cioè, all'organo si assegna una durata pari all'estensione temporale della fase liquidatoria, apertasi con l'entrata in vigore delle norme soppressive dell'cnte e destinata a svolgersi nel periodo compreso fra la nomina del commissario e la definitiva estinzione dell'ente stesso, rimessa ad apposita declaratoria del Consiglio regionale, contestuale alla deliberazione di approvazione del piano di liquidazione. Lo dimostra, in primo luogo, l'art. 36 della legge regionale n. 9 del 1993 che, dopo avere individuato le funzioni del commissario, ne isula quella consistente nella predisposizione del piano di liquidazione e la correla alla successiva deliberazione consiliare (comma secondo, in riferimento al comma quinto); mentre l'asimmetria fra la durata assegnala a tale predisposizione (sci mesi) e quella (otto mesi) prevista per la carica del commissario, lungi dal potersi giustificare col riferito assunto di reciproca autonomia dei due termini, riposa su di una ratio chiaramente consistente nella necessità di non privare l'ente in liquidazione dell'organo rappresentativo (art. 36, primo comma), 734/2000 R.G.M. 12 d. 13 dic. 2002 d in pendenza dello spatium deliberandi riservato al Consiglio regionale per provvedere all'esame ed all'approvazione del piano ed alla delibera di estinzione. Conferma se ne trae dalle successive leggi di proroga delle operazioni liquidatorie, la prima delle quali (n. 13 del 1994) ha lasciato inalterata la riferita asimmetria, incidendo in pari misura su entrambi i termini (di cui rispettivamente agli artt. 36, secondo comma, e 37 della legge n. 9 del 1993), mentre la seconda (n. 18 del 1995) ba finito per assegnare ad entrambi la medesima scadenza del 30 settembre 1995. Codesta identità di misura e questa parità di durata complessiva, connotandosi per il comune denominatore della sovrapponibilità del termine proprio della carica del Commissario a quello proprio della fase liquidatoria, consolidano il risultato ermeneutico della necessità di identificare nell'esaurimento di tale fase, c, per esso, nella formalizzazione della relativa chiusura risultante dalla ripetuta deliberazione consiliare, il momento finale assegnato alla carica suddetta. Attinto tale risultato, si impone il rilievo del suo corollario: il commissario liquidatore non ha mai agito in regime di prorogatio (ricadente sotto il regime della legge regionale n. 3 del 1993 e della legge statale n. 444 del 1994, di conversione del d.l. n. 293 dello stesso anno), ma sempre in pendenza del termine di durata assegnato alla carica in modo da farla coincidere con l'estinzione dell'ente. In questi sensi il difetto di saldatura temporale fra la legge regionale del 1994 e quella del 1995 nulla toglic alla perdurante continuità del termine suddetto, anche nell'intervallo, il cui verificarsi non equivaleva a sopravvenienza dell'evento estintivo dell'ente, che, nel dclineato regime, costituisce il solo termine finale della carica del commissario liquidatore;
mentre l'ultima legge assumeva una funzione meramente ricognitiva del mancato esaurimento delle operazioni liquidatorie e della necessità di assicurare l'ulteriore prolungamento. 734/2009 R.G.N. 13 dir 2007 In conclusione, il ricorso si palesa infondato in ogni suo aspetto e deve, pertanto, essere rigcttato. La peculiarità delle questioni controverse e della stessa vicenda processuale, articolatasi in fasi dall'esito diverso, nonché la considerazione della natura meramentc processuale delle statuizioni rese costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità: ciò che esime dallo scrutinio di fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del controricorso, considerato anche che la difesa dell'Amministrazione resistente non ha partecipato all'udienza di discussione.
PER QUESTI MOTIVI
N - 113997 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. W ISNES IV OLIMIC O W INEO VI W Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002 31 :VISON WO LNESE IL PRESIDENTE Линті Каладнаній IL CONSIGLIERE - ESTENSORE (c)Clurah 18 'Wen CAMPELOUPE Deport Roria 2003 LLERE 534/2000 R.G.N. 14 d. 13 . 2002