Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
Il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi o perché su di essa il giudice abbia espressamente pronunciato e su tale capo non vi sia stata impugnazione o perché, avendo il giudice pronunciato nel merito su più capi di domanda, l'impugnazione abbia riguardato soltanto alcuni di essi, sempreché i capi non espressamente impugnati abbiano una loro autonoma rilevanza e non siano in stretta correlazione consequenziale con i capi oggetto di specifico gravame. La preclusione che deriva dal giudicato implicito sulla giurisdizione può pure conseguire alla mancata impugnazione della pronuncia di merito relativa alla domanda riconvenzionale, che sia dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice d'appello che d'ufficio aveva rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del rapporto di lavoro tra un Comune ed un suo dipendente, dedotto da quest'ultimo in via di azione principale, ancorché si fosse formato il giudicato sul rigetto nel merito dell'azione riconvenzionale del Comune)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio Sgroi - Primo Presidente -
" Michele Cantillo - Presidente di Sez. -
" FR Amirante "
" Vincenzo Carbone - Consigliere -
" Rafaele Corona "
" Giovanni Olla "
" Alfio Finocchiaro "
" Giovanni Prestipino " Rel.
" Paolo Vittoria "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
SC FR, elett.te dom.to in Roma, Via Trionfale n. 81, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Foti, rappresentato e difeso dall'Avv. Leone Saija per procura speciale in calce al ricorso.
- Ricorrente -
contro
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Sindaco pro - tempore, elett.te dom.to in Roma Via Gaeta n. 64, scala A, int. 7, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Genovese, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza n. 132 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 9.5.1997 (R.G. n. 9/96);
Stita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.10.1998 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito l'Avv. Cosimo Genovese;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Giovanni Lo Cascio, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28 maggio 1992 FR SC conveniva davanti al Pretore del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto il Comune della stessa città, del quale era dipendente con mansioni di manovratore addetto all'impianto di depurazione e, premesso che non aveva mai usufruito del riposo settimanale, chiedeva che il convenuto fosse condannato a risarcirgli il danno con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio, il Comune, dopo avere eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, deducendo che al ricorrente, per il lavoro svolto nel giorno di riposo settimanale, era stata elargita la retribuzione relativa al lavoro straordinario festivo con la prevista maggiorazione. In via riconvenzionale il convenuto affermava che era dovuta solamente tale maggiorazione (per essere la retribuzione corrisposta mensilmente) e chiedeva, per conseguenza, che il lavoratore fosse condannato a restituire le somme corrispostegli a titolo di retribuzione aggiuntiva. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 9 dicembre 1995 il Pretore, in accoglimento della domanda principale, condannava il Comune a pagare al ricorrente la somma di L. 5.300.692, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, in base al rilievo che, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il lavoro prestato nel giorno festivo, integrata dalla prevista maggiorazione, al lavoratore spettava il risarcimento del danno per non avere potuto fruire del giorno di riposo settimanale;
la domanda riconvenzionale, per conseguenza, veniva rigettata.
La pronuncia di accoglimento della domanda proposta dal lavoratore veniva impugnata dal Comune e il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 9 maggio 1997, rilevato che il credito fatto valere in giudizio era relativo a un rapporto di pubblico impiego devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dichiarava d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, che ha dedotto un unico motivo.
Ha resistito con controricorso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
La difesa del resistente ha depositato, prima, una memoria e poi, a norma dell'art. 379, quarto comma, c.p.c., brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale. Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso - con il quale, come si desume dalla censura dedotta, viene denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata. -
sostiene il lavoratore che la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal Comune, emessa dal primo giudice, era passata in giudicato per effetto della mancata impugnazione, con la conseguenza che, essendosi su tale pronuncia ormai formato il giudicato implicito sulla giurisdizione, era ormai precluso al giudice di appello l'esame d'ufficio di tale questione. Il ricorso è fondato.
Ai fini della decisione appare utile richiamare i principi enunciati da questa Corte in tema di interpretazione dell'art. 37, primo comma, c.p.c., il quale, come è noto, detta la disciplina in materia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici speciali. Come è stato, in primo luogo, affermato, la regola della rilevabilità, anche d'ufficio e in ogni stato e grado del giudizio, della questione relativa alla giurisdizione, oltre a trovare un primo limite nelle pronunce rese sulla giurisdizione dalla Corte di Cassazione (come avviene, ad esempio, a seguito del regolamento preventivo, previsto dall'art. 41 c.p.c.: cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 27 marzo 1997 n. 2739), va coordinata con la normativa inerente al sistema delle impugnazioni ed alla formazione del giudicato. La disciplina risultante dal secondo comma dell'art. 37 c.p.c., infatti, all'interno del processo incontra una ulteriore limitazione, costituita dalle pronunce dei giudici di merito che affermano la giurisdizione e che sono suscettibili di passare in giudicato in mancanza di espressa impugnazione. E ciò si verifica tanto nell'ipotesi in cui dal giudice di merito sia stata emessa una esplicita statuizione sulla giurisdizione e la stessa non sia stata impugnata, quanto nel caso di pronuncia di merito resa su più capi di domanda attinenti ad un unico rapporto, con implicito riconoscimento della giurisdizione su tale rapporto, quando l'impugnazione abbia investito solo alcuni capi della sentenza con conseguente passaggio in giudicato dei capi non impugnati (cfr., fra le tante sentenze, come espressione di una interpretazione del suddetto art. 37 c.p.c. costante e risalente nel tempo, Cass. Sez. Un. 3 marzo 1961 n. 456, Cass. Sez. Un. 4 maggio 1963 n. 1104, Cass. Sez. Un. 27 ottobre 1978 n. 4894, Cass. Sez. Un. 2 aprile 1980 n. 2127, Cass. Sez. Un. 8 aprile 1983 n. 2483, Cass. Sez. Un. 27 gennaio 1993 n. 1007, Cass. Sez. Un. 5 agosto 1994 n. 7268, Cass. Sez. Un. 11 agosto 1997 n. 7482). Per quanto concerne, in particolare, il giudicato c.d. implicito sulla giurisdizione, è stato sostenuto che, una volta che siano state proposte più domande o più capi di un'unica domanda attinenti al medesimo rapporto, qualora il giudice di merito abbia pronunciato su alcune domande relative "a determinati profili" del rapporto sottoposto al suo esame e tale decisione non sia stata impugnata, "si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione dello stesso giudice, che non può essere più contestata riguardo agli ulteriori profili del medesimo rapporto con l'impugnazione che investe gli altri capi della sentenza" (Cass. Sez. Un. 14 febbraio 1980 n. 1054, in motivazione;
cfr. pure Cass. Sez. Un. 15 settembre 1978 n. 4141). Inoltre, come pure è stato asserito - e come deve essere segnalato per dovere di completezza anche se la questione non riguarda la fattispecie in esame - perché si verifichi la preclusione derivante dal giudicato implicito sulla giurisdizione, è necessario che i capi non espressamente impugnati, pur essendo fondati sul medesimo titolo, abbiano tuttavia una loro autonoma rilevanza e non siano in stretta correlazione conseguenziale con i capi che hanno formato oggetto di specifico gravame, giacché, nel caso contrario, non può ipotizzarsi l'esistenza del giudicato sulla giurisdizione (Cass. Sez. Un. 7 agosto 1989 n. 3602, secondo cui, se la decisione ha avuto per oggetto una pluralità di domande tutte presupponenti il carattere subordinato del rapporto di lavoro con un ente pubblico, la censura, formulata con l'atto di appello, sulla esistenza dell'elemento della subordinazione riguardo ad una di tali domande esclude la configurabilità di un giudicato sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato privato).
Di tutti i principi enunciati in tema di giudicato implicito sulla giurisdizione è stata fatta applicazione, da parte di questa Corte, in una fattispecie particolare, nella quale le plurime domande, sempre relative ad un unico rapporto, erano state proposte, le une, in via principale e, le altre, in via riconvenzionale. È stato, infatti, di recente affermato che la formazione del giudicato sulla pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale preclude al convenuto, in sede di impugnazione del solo capo della sentenza relativo all'accoglimento della domanda principale, la possibilità di eccepire il difetto di giurisdizione del giudice a quo (Cass. Sez. Un. 15 luglio 1998 n. 6904). Anche a questo ulteriore principio deve farsi riferimento per la decisione che dovrà essere emessa nella fattispecie in esame, dato che la preclusione che deriva dal giudicato implicito sulla giurisdizione può pure conseguire dalla mancata impugnazione della pronuncia, di merito, relativa alla domanda riconvenzionale:
dovendosi, peraltro, al riguardo sottolineare che, per pervenire al risultato indicato, occorre che le domande riconvenzionali dipendano, come recita l'art. 36 c.p.c., "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione", condizione indispensabile essendo che fra le contrapposte domande, facenti capo al medesimo rapporto, esista una connessione oggettiva.
Nella specie, come è stato esposto in narrativa, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, aveva dedotto non solo che il ricorrente non poteva nulla pretendere per il lavoro svolto nel giorno di riposo settimanale, ma anche che per tale attività erano state al medesimo corrisposte somme non dovute;
e, per questa ragione, dallo stesso Comune era stato chiesto in via riconvenzionale che il lavoratore fosse condannato a restituire le some in questione. La domanda riconvenzionale, quindi, contrariamente a quanto ora assume la difesa del resistente, era strettamente connessa a quella principale, essendo inerente al medesimo rapporto di lavoro e addirittura dipendente dallo specifico titolo dedotto in giudizio dall'attore (la prestazione lavorativa svolta nel giorno di riposo settimanale e asseritamente non ricompensata) ; con la conseguenza che, avendo il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto impugnato soltanto la pronuncia di accoglimento della domanda principale, il passaggio in giudicato della decisione di rigetto della domanda riconvenzionale ha determinato la formazione del giudicato implicito sulla (esistenza della) giurisdizione del giudice ordinario e la preclusione sulla possibilità del rilievo d'ufficio della relativa questione. Poiché il Tribunale non ha tenuto conto di tale preclusione e poiché, per conseguenza, risulta provato il vizio denunciato dal ricorrente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e la causa deve essere rinviata allo stesso Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ai sensi degli artt. 353 e 383, terzo comma, c.p.c. (norma, quest'ultima, che, contemplando l'ipotesi più ampia di rinvio della causa al primo giudice, comprende quella minore di rinvio al giudice di appello nel caso in cui sia accertata la nullità della sentenza di secondo grado).
Poiché il Comune resistente, dopo avere svolto le difese per contrastare il ricorso proposto dalla controparte, ha nel controricorso dichiarato di voler "riproporre", anche se "in subordine e per ogni evenienza", tutti i motivi che erano stati dallo stesso formulati nell'atto di appello, tali motivi, a considerarli alla stregua di altrettante censure dedotte in via incidentale in questa sede di legittimità, debbono essere dichiarati inammissibili. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1999