Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2019, n. 2294
CASS
Sentenza 14 novembre 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. a causa della mancata traduzione degli atti del procedimento penale in una lingua conosciuta dall'indagato può essere eccepita solo da una persona fisica e non da un ente a cui non può essere riferito il concetto di lingua madre, - o, comunque, quello di lingua parlata, compresa o conosciuta - che è proprio delle sole persone fisiche. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato immune da censure il rigetto dell'eccezione relativa all'omessa traduzione degli atti, proposta dal legale rappresentante di una società commerciale che era stata destinataria di un provvedimento di sequestro).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2019, n. 2294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2294
    Data del deposito : 14 novembre 2019

    Testo completo