Sentenza 14 novembre 2019
Massime • 1
La violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. a causa della mancata traduzione degli atti del procedimento penale in una lingua conosciuta dall'indagato può essere eccepita solo da una persona fisica e non da un ente a cui non può essere riferito il concetto di lingua madre, - o, comunque, quello di lingua parlata, compresa o conosciuta - che è proprio delle sole persone fisiche. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato immune da censure il rigetto dell'eccezione relativa all'omessa traduzione degli atti, proposta dal legale rappresentante di una società commerciale che era stata destinataria di un provvedimento di sequestro).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2019, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2019 |
Testo completo
02294-20 REPUBBLICA ITALIANA сп IN NOME DEL POPOLO ITALIANO А LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 14 Presidente Dott. Giulio SARNO novembre 2019 SENTENZA N.-1+22 Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott.ssa Antonella DI STASI Consigliere Dott. Luca SEMERARO Consigliere Consigliere Dott. Fabio ZUNICA REGISTRO GENERALE ha pronunciato la seguente: n.30351 del 2019 SENTENZA sul ricorso proposto da: ISKRA Damjan, in qualità di legale rappresentante del AVTOPREVOZTNISTVO TEHNO PROM ISKRA DAMJAN SP;
avverso la ordinanza n. 38/18 TL Seq del Tribunale di Gorizia del 25 settembre 2018; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con restituzione del compendio sequestrato. 1 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Gorizia ha, con ordinanza emessa in data 25 settembre 2018, rigettato la richiesta di riesame presentata dalla difesa di Iskra Damjan, in qualità di legale rappresentante della Autoprevoznistvo Tehno Prom Damjan Iskra Sp, relativamente al provvedimento con il quale, il precedente 6 agosto 2018, il Pm presso il medesimo Tribunale aveva convalidato il sequestro probatorio adottato in via di urgenza in data 2 agosto 2018 dalla Guardia di Finanza ed avente ad oggetto un semirimorchio cisterna, contenente circa 27.000 kg di prodotto petrolifero denominato PUR60 ed i documenti di trasporto che si trovavano all'interno della motrice. Il Tribunale ha rilevato che la censura riguardante la mancata traduzione del verbale e del decreto di sequestro in una lingua comprensibile al soggetto che stava trasportando, a bordo della cisterna sequestrata, il prodotto di cui sopra, indagato del reato di cui agli artt. 40, commi, 1, lettera b), e 4, 49, comma 1, e 61, comma 4, del dlgs n. 504 del 1995, tale AV IS, non era fondata, posto che, per costante giurisprudenza di questa Corte gli atti in questione non sono fra quelli che, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., debbono essere soggetti a traduzione. Il Tribunale ha altresì rilevato che sussistevano gli estremi del fumus dei AV reati contestati, considerato che il prodotto trasportato rientrava fra quelli per i quali vi è l'obbligo del pagamento dell'imposta al momento della importazione e che il vettore, che pure aveva dichiarato di avere introdotto il derivato petrolifero nel territorio nazionale provenendo dall'estero, non era stato in grado di presentare i documenti comprovanti il pagamento dell'imposta dovuta. Quanto alla legittimità del vincolo ablatorio il Tribunale ha considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., l'autoarticolato oggetto di sequestro non potrebbe, in ogni caso, essere restituito al titolare, trattandosi di bene soggetto a confisca obbligatoria. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione l'Iskra, formulando due motivi di censura. Il primo motivo riguarda la violazione di legge, nella specie l'art. 143 cod. proc. pen., per non essere stati tradotti in lingua conosciuta all'indagato il verbale di sequestro né il provvedimento con il quale il detto atto è stato convalidato. 2 Il secondo motivo attiene alla violazione di legge in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe rilevato la assoluta mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze probatorie ed in ogni caso avrebbe motivato con riferimento al divieto di restituzione del bene sancito dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., disposizione non pertinente al caso in quanto l'ipotesi di confisca obbligatoria cui si riferisce il Tribunale non è fra quelle disciplinate dal comma secondo dell'art. 240 cod. pen., ma è stabilita da una legge speciale, mentre la norma invocata dal giudice del riesame fa riferimento alle sole confische obbligatorie di fonte codicistica. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, secondo quanto di seguito precisato, e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della ordinanza impugnata. Ritiene, in particolare, la Corte che dei due motivi di ricorso formulati dal ricorrente solo il secondo sia fondato, essendo invece il primo per più ragioni inammissibile. Premesso che con lo stesso il ricorrente si duole del fatto che non sia stato oggetto di traduzione in lingua croata - lingua conosciuta, a differenza AV della lingua italiana, dall'individuo che è stato colto nell'atto di introdurre nel territorio dello Stato la cisterna targata KPHH-815 ed il prodotto derivato dal petrolio che si trovava all'interno di essa il verbale del sequestro di tali beni - operato dalla Guardia di finanza ed il successivo provvedimento di convalida emesso dal Pm di Gorizia in data 6 agosto 2018, rileva, in primo luogo, questo giudice l'assoluta carenza di legittimazione dell'attuale ricorrente a far valere siffatto, supposto vizio. Infatti è di sicura evidenza che una censura quale quella mossa dall'attuale ricorrente può essere dedotta esclusivamente dal soggetto che, ignorando la lingua in cui sono stati redatti gli atti processuali in questione, sarebbe stato leso nella propria possibilità di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa e non anche da diversi individui, pur implicati nel procedimento giudiziario, i quali alleghino a proprio vantaggio la ignoranza linguistica di terzi. Ma, si osserva più in generale, una censura del tipo di quella dedotta può essere svolta esclusivamente da un soggetto che, essendo una persona fisica, potrebbe avere difficoltà nella comprensione di un idioma che non sia la 3 sua lingua madre;
essa non è, invece, introducibile da un soggetto che, come l'attuale ricorrente, essendo un soggetto impersonale (cioè una società commerciale), non è attributario di una concetto quale quello di lingua madre o, comunque, di lingua parlata o, infine, di lingua compresa, essendo questo riferibile solo alle persone fisiche;
questo, pertanto, non è neppure astrattamente legittimato a lamentare il fatto che un atto processuale sia stato redatto in una lingua a lui sconosciuta, esulando da lui lo stesso concetto di "lingua conosciuta". Vi è, infine, da osservare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli atti dei quali il ricorrente lamenta la mancata redazione in lingua croata, cioè il verbale di sequestro probatorio operato in via d'urgenza dalla forze di Pg e il successivo provvedimento con il quale il sequestro è stato convalidato dal Pm, non sono fra quelli che, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., sono soggetti alla traduzione nella lingua conosciuta dall'indagato (cfr. Corte di cassazione, Sezione V penale, 14 settembre 2017, n. 41961; idem Sezione II penale, 13 agosto 2007, n. 32882), potendo condurre, a tutto voler concedere, la loro redazione in lingua ignota all'indagato esclusivamente ad uno slittamento in avanti del termine per la impugnazione, beninteso sulla base di altre, diverse, ragioni di censura, dell'atto in tal modo compiuto (Corte AV di cassazione, Sezione II penale, 16 luglio 2014, n. 31225). Fondato è, viceversa, il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto sia il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie che la falsa applicazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Quanto al primo profilo, premesso che è oramai principio solidamente affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l'obbligo di motivazione - che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 dicembre 2018, n. 56733), essendo comunque prescritto che anche il decreto di sequestro probatorio così come il decreto di convalida - seppure abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per 4 l'accertamento dei fatti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 27 luglio 2018, n. 36072; e già in precedenza Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 gennaio 2017, n. 1145), si rileva che nella ordinanza ora impugnata il Tribunale di Gorizia non ha svolto adeguati argomenti al fine di giustificare l'esistenza di esigenze probatorie che avrebbero necessario il reso mantenimento del sequestro in discorso. Infatti il Tribunale isontino ha fondato, nel merito, il rigetto della impugnazione del sequestro probatorio eseguito sui beni sopra indicati sulla sola formale circostanza che l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., vieti in ogni caso la restituzione dei beni oggetto della misura cautelare, in quanto si tratterebbe di beni da sottoporre a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 44 del dlgs n. 504 del 1995. Nel formulare siffatto rilievo il Tribunale del riesame investito del caso ha espressamente e testualmente richiamato un orientamento giurisprudenziale (di cui è espressione, fra l'altro Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 aprile 2017, n. 17918), secondo il quale le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. AV Nella fattispecie allora in scrutinio la Corte si era occupata del sequestro di un mezzo di trasporto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, disponendo l'annullamento della restituzione del bene, avendo osservato che il sequestro non poteva essere revocato, ai sensi dell'art. 324, comma, 7, cod. proc. pen., anche quando esso avesse avuto ad oggetto, come nella presente fattispecie ed in quella allora in scrutinio, cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell'art. 240, comma secondo, cod. pen., erano tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria, quale è quella contenuta nell'art. 259, comma 2, del dlgs n.152 del 2006 ovvero, per contestualizzare il precedente giurisprudenziale al caso ora in questione, nell'art. 44 del dlgs n. 504 del 1995. -Tale orientamento peraltro non episodicamente avversato dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (si vedano, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 giugno 2015, n. 27139; idem Sezione III penale, 20 luglio 2017, n. 35784, in cui si legge che il divieto di revoca del sequestro, previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., non trova applicazione per l'ipotesi contemplata dall'art. 301 dPR n. 43 del 1973 in 5 materia di contrabbando doganale, in relazione alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, in quanto la norma processuale, derogando al principio generale della revocabilità della misura reale, non è suscettibile di interpretazione analogica) - è stato, tuttavia, motivatamente superato dalla giurisprudenza di questa Corte in occasione della rimessione della questione alle Sezioni unite al fine di superare il rilevato contrasto giurisprudenziale. Come, infatti, è stato, da ultimo in tale sede osservato, il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca, pur obbligatoria, ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 4 ottobre 2019, n. 40847). Il ricorso, alle luce delle argomentazioni che precedono, deve, pertanto, essere accolto, con il derivante annullamento della ordinanza impugnata, ed il rinvio della questione al Tribunale di Gorizia che, in altra composizione personale, rivaluterà se sussistono gli elementi, formali e sostanziali, per la conservazione del sequestro probatorio oggetto di istanza di riesame.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Gorizia. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Aundafir 9 (Giulio SARNO) (Andrea GENTILI) DEPOSITATA IN CANCELLO 22 GEN 2020 CANCELLIERE ESPERTO Luana Marani 6