Sentenza 13 maggio 2009
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L'esame dell'imputato di reato connesso, che sia anche costituito parte civile, è validamente compiuto con l'assistenza dell'avvocato nominato per l'esercizio dell'azione civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2009, n. 22749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22749 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 479
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 9707/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU NI, n. il 23 maggio 1955;
avverso la sentenza 3 dicembre 2008 - Corte Militare di Appello;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero militare, in persona del Dott. GENTILE Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. LAROSA Bruno, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 3 dicembre 2008, depositata in cancelleria il 17 dicembre 2008, la Corte Militare di Appello, confermava la sentenza 28 settembre 2007 del Tribunale Militare di Napoli che aveva dichiarato la penale responsabilità di GU NI, per il reato di violenza a inferiore continuata e aggravata (art. 81 cpv. c.p., art. 195 c.p.m.p., comma 1 e art. 42 c.p.m.p.) condannandolo alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione militare con i benefici di legge nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, maresciallo dei Carabinieri LA Maurizio.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, il maresciallo luogotenente dei Carabinieri GU NI, al fine di ritirare i propri effetti personali a seguito di trasferimento ad altro incarico, si recava in data 15 novembre 2006 presso la Stazione Carabinieri di Napoli "Quartieri Spagnoli" di cui era stato comandante, accompagnato dal maresciallo CI e dall'appuntato scelto Trepiccione. Il maresciallo LA, nuovo comandante della medesima Stazione, presente ai fatti, essendosi accorto che lo GU aveva prelevato da un armadio chiuso una "falsa copertina", con la prima parte ripiegata su se stessa tanto da poter far intravedere i sottostanti fogli recanti l'intestazione di quel Comando Stazione, si opponeva al suo ritiro ritenendo che potessero trattarsi di documenti di ufficio. Poiché lo GU si rifiutava di far visionare al LA detti documenti, quest'ultimo si poneva davanti alla porta dell'ufficio per impedire l'asportazione dell'incartamento al che l'odierno ricorrente colpiva la parte offesa alla gamba sinistra con una ginocchiata. Alla seconda richiesta del LA di poter visionare la cartellina quest'ultimo veniva spinto con forza dallo GU contro la porta dell'ufficio.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni testimoniali dei militari presenti al fatto (LD, AN, AN e CI) e della parte lesa LA e dalla certificazione medica della parte lesa attestante le lesioni lamentate.
2. - Contro tale decisione, tramite i propri difensori avv.ti VALENTINO Umberto e LAROSA Bruno, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione GU NI, chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'impiego ai fini probatori dei documenti contenuti nella cosiddetta "falsa copertina", ed erronea applicazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., art. 13 Cost. e art.191 c.p.p. nonché per omessa motivazione e manifesta illogicità
della stessa, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e); nel processo verbale di sequestro operato ai sensi dell'art. 354 c.p.p., comma 2 non erano state indicate le ragioni di necessità e urgenza onde poter operare in assenza dell'Autorità giudiziaria, ne' era stata fatta indicazione del reato, ne' era stato dato l'avviso all'interessato di potersi far assistere da un difensore, ne' infine era stata consegnata copia del verbale;
b) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità relativamente all'esame del LA, imputato di reato connesso, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., ma senza l'assistenza del difensore (quello di parte civile non aveva il mandato per farlo) e senza che fossero stati fatti gli avvisi ai sensi dell'art. 64 c.p.p. tenuto conto che la Corte ha solo presupposto che il LA, in precedenza, avesse reso dichiarazioni nei confronti dello GU, e ciò in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e);
c) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme, omessa e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). La Corte e il Tribunale non avevano tenuto conto che il LA aveva posto in essere un comportamento provocatorio e illecito di ostruzionismo impedendo allo GU di uscire dall'ufficio e togliendogli di mano la falsa copertina, situazione che rendeva insussistente il reato ascritto. I giudicanti avevano travisato la ricostruzione del fatto come emerge dalle dichiarazioni di CI, LD e TE. Vi era stato dunque un abuso di posizione del LA per cui lo GU aveva reagito in presenza della scriminante di cui all'art. 52 c.p.. Il ricorrente sarebbe dovuto quindi essere mandato assolto anche per mancanza di dolo o quantomeno sarebbe dovuta essere applicata l'attenuante di cui all'art. 198 c.p.m.p. dovendosi qualificare il comportamento del LA come ingiusto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso non è fondato e va respinto.
3.1. - Il primo motivo di appello (eccezione di inutilizzabilità del sequestro probatorio) è infondato e deve essere rigettato. La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore di fiducia, ovvero l'indicazione del reato per cui si procede o l'indicazione delle ragioni di necessità e urgenza (peraltro in re ipsa), integrano nullità generale a regime intermedio e, pertanto, vanno eccepite, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo,
intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 c.p.p. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti. Risulta per contro che le eccezioni sono state formulate solo con l'atto di appello e dunque in modo intempestivo. È poi appena il caso di osservare che il sequestro della falsa copertina, come rilevabile implicitamente dalla lettura della sentenza gravata, non ha peraltro alcuna incidenza probatoria sul fatto reato che sussiste a prescindere dalle motivazioni per le quali il prevenuto ha posto in essere la condotta illecita. La circostanza in questione ha avuto per vero solo la funzione di causa scatenante degli eventi oggetto poi del giudice della cognizione. 3.2. - Infondato è anche il secondo motivo di gravame
(inutilizzabilità delle dichiarazioni di LA). Correttamente la Corte ha ritenuto che il LA, assistito dal proprio difensore di parte civile, fosse munito di avvocato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. ancorché la nomina riguardasse la sola azione civile. Il ministero dell'avvocato può essere esercitato, in carenza di una nomina specifica, anche d'ufficio, purché il difensore sia consapevole di esercitare quella determinata funzione (come accaduto nella fattispecie in esame). Congrua e logica è altresì la motivazione della Corte territoriale in relazione al superamento della omissione degli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. avendo tratto legittima deduzione che il LA, imputato a sua volta, in altro procedimento, del reato di insubordinazione, minaccia e ingiuria ai danni dello GU, fosse stato colà già esaminato nella fase delle indagini preliminari. Peraltro come risulta dalla lettura del verbale di esame del LA - verifica consentita per la natura processuale dell'eccezione sollevata - il teste è stata esaminato con l'indicazione espressa dell'art. 210 c.p.p., sicché deve legittimamente presumersi che siano state rispettate le relative formalità in assenza peraltro di eccezioni difensive contestuali all'espletamento dell'atto.
3.2.1. - È il caso di rilevare che la mancata applicazione dell'art.210 c.p.p. non ingenera oltretutto la sanzione di inutilizzabilità
sebbene una semplice nullità a regime intermedio ai sensi dell'art.180 c.p.p., che, per essersi verificata durante la istruzione dibattimentale, non può più essere rilevata dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. In conclusione, non solo non ricorre un caso di inutilizzabilità, ma sussiste una mera nullità, che da una parte non può essere più rilevata da questo giudice, e dall'altra, a norma dell'art. 182 c.p.p., comma 1, non può essere eccepita dall'imputato nel presente processo perché non ha interesse all'osservanza della disposizione violata (Cass., Sez. 3^, 11 giugno 2004, n. 38748, Mainiero ed altri, rv. 229614) trattandosi di norme previste a tutela del dichiarante.
3.2.2. - Da ultimo va rilevato che, anche a voler fare a meno delle dichiarazioni del LA, il quadro probatorio non risulta in alcun modo intaccato nella sua sufficienza e validità, giusto quanto dichiarato in giudizio dagli altri testimoni, così come è stato dato atto nella sentenza gravata. A tal proposito è opportuno ricordare - come affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 25 febbraio 1998 (proc. Gerina) - che anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza" nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione "per stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza quelle dichiarazioni, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento". 3.3. - Infondato è altresì il terzo motivo di gravame (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme, omessa e manifesta illogicità della motivazione in relazione al comportamento provocatorio del LA). Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri e, da ultimo, Cass., Sez. 1^, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Cass., Sez. 1^, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). Inoltre, come stabilito da questa Corte: in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, ed esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. 24 gennaio 2007, n. 5223; Cass. 23 maggio 2007, n. 23419). Inoltre è altresì consolidato principio che il vizio di travisamento della prova - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente - è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale - probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito - risultato probatorio (Cass. 15 giugno 2007, n. 24667) e deve avere la caratteristica della decisività, nell'ambito dello stesso apparato motivazionale oggetto di critica, non essendo concepibile altrimenti una rivalutazione del compendio di prova. 3.3.1. - Ciò posto, nel caso di specie i giudicanti hanno motivatamente analizzato le dichiarazioni dei testi operando una ricostruzione alla quale non è consentito ora, in ricorso, sostituirne una diversa, atteso che la motivazione dei giudicanti si dimostra congrua e immune da vizi logici e giuridici. I testi LD e AN nella loro deposizione esaminabile ex actis (e consentibile per la natura stessa dell'eccezione avanzata) non hanno peraltro parlato di alcun abuso da parte del LA, anzi hanno espressamente riferito della ginocchiata dello GU (e poi dello spintone assestato dallo stesso ricorrente) oltre che del fatto che il LA avesse reiteratamente chiesto al suo superiore di poter visionare un carteggio con la falsa copertina e il simbolo del Comando Stazione. I testi sono stati chiari nel riferire, come ha evidenziato la Corte di merito, che la parte lesa non ha reagito in alcun modo se non verbalmente avendo redarguito lo GU dicendogli di vergognarsi perché era stato picchiato davanti ai propri carabinieri. L'Aciemo invece, presente solo nella fase ultimativa del fatto, non ha visto nulla se non LA cadere. È ben vero che ha anche affermato che la parte offesa stringeva una cartellina nel momento in cui lui entrò nella stanza ma è anche certo che non è stato precisato se fosse proprio quella in contestazione. 3.3.2. - Infondata è altresì la tesi difensiva circa la sussistenza di un abuso o di un atto ingiusto del LA cui lo GU abbia legittimamente reagito anche ai sensi dell'art. 52 c.p.p. (o ai fini applicativi della invocata attenuante di cui all'art. 198 c.p.m.p. anch'essa correttamene negata dal giudice di merito) posto che ciò è stato escluso dal procedimento instaurato a carico della parte lesa, esitato in un'archiviazione per inidoneità degli elementi raccolti a sostenere un'accusa.
3.3.3. - Trattandosi di reato militare trova oltretutto applicazione l'art. 42 c.p.m.p. che traccia una figura di scriminante, quella della legittima difesa, dagli ambiti più ristretti di quelli di cui all'art. 52 c.p.. Il codice militare di pace per vero statuisce non essere punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare per essere stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta mentre la Corte ha evidenziato nella sentenza gravata con argomentazioni immune da vizi logici e giuridici, come dianzi riportato, che alcuna violenza, tantomeno ingiusta, era stata posta in essere dal LA.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2009