Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4538 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto da:
COMUNE DI TODI, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, V. della Lucchina n. 96 (int. 54), nello studio dell'avv. Giovanni Tabarrini presso l'avv. Piero Peppucci di Perugia, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
LI IO E LI AN, questo a mezzo del tutore avv. DOMENICO LI autorizzato dal Giudice Tutelare con decreto del 27 febbraio 2001, elettivamente domiciliati in Roma, V. del Banco di S. Spirito n. 48, presso l'avv. Mario D'Ottavi, che in sostituzione dell'avv. Giuseppe Taranto deceduto, li rappresenta e difende, per procure autenticate dal notaio Fabio Arrivi di Todi il 3 maggio 2003 e il 5 giugno 2003 (Rep. n.ri 17420 e 17692).
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, sez. civ., n. 289 del 28 settembre - 13 ottobre 2000. Udita, all'udienza del 26 settembre 2003, la relazione del Consigliere Dott. Fabrizio Forte.
Uditi gli avv. Peppucci e D'Ottavi, che hanno rispettivamente chiesto l'accoglimento e il rigetto del ricorso e il P.M. Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 novembre 1997 il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda d'ZI e MA MO e condannava il comune di Todi a pagare agli attori L. 73.515.950, con gli interessi come per legge, a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione di un loro terreno in Todi (località Montesanto), definitivamente acquisito dall'ente locale per la trasformazione irreversibile di esso in parcheggio. Il Comune convenuto proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, eccependo la prescrizione dell'azione risarcitoria, per essersi l'illecito consumato con l'ultimazione dei lavori (3 agosto 1981) mentre la prima richiesta di risarcimento dei MO era intervenuta il 1^ giugno 1987, con lettera pervenuta oltre i cinque anni, di cui all'art. 2947 c.c.. In subordine, l'ente locale impugnava la valutazione dell'area destinata a pascolo e la decorrenza degli interessi, a suo avviso dovuti dall'effettiva fine dei lavori (aprile-maggio 1981) oltre che la loro maturazione direttamente sulla somma rivalutata all'atto della liquidazione invece che su quella da rivalutare anno per anno dal momento della perdita fino al saldo. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 13 ottobre 2001, ha accolto parzialmente il gravame, riconoscendo che gli interessi erano dovuti sul capitale dovuto all'atto della consumazione, da rivalutarsi anno per anno e dichiarando interamente compensate le spese di causa tra le parti. Negata la maturazione della prescrizione, per esservi stata un'interruzione nel periodo in cui questa pendeva, avendo la Giunta Municipale di Todi, con delibera n. 343 del 3 maggio 1984, riconosciuto di dover acquistare a trattativa privata il terreno degli appellati e il loro diritto al risarcimento e alla reintegrazione di quanto perduto per effetto dell'accessione invertita, la Corte territoriale ha ritenuto esatta la valutazione del terreno occupato che, pur se destinato per i dati catastali a pascolo, di fatto poteva avere acquistato un diverso e maggior valore per la vicinanza al centro, la facilità di collegamento a questo, per cui fruiva di un valore venale non meramente agricolo, dovendosi negare rilievo alla destinazione a parcheggio data con gli strumenti urbanistici per effetto del vincolo preordinato all'esproprio. In ordine agli interessi, la Corte ha affermato la loro debenza dallo spossessamento sulla somma dovuta a quella data a reintegrazione della perdita, da rivalutare anno per anno ad evitare ingiustificate locupletazioni del danneggiato e sul punto ha accolto il gravame del Comune.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Todi, con due articolati motivi;
hanno resistito con controricorso ZI e MA EM.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della L. 8 agosto 1992 n. 359, e omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere omesso la Corte d'appello l'esame della questione prospettata con il gravame, della natura edificabile o agricola del terreno acquisito dal ricorrente al fine di determinare l'entità del risarcimento, con l'applicazione delle previsioni del comma 7 bi, s del citato articolo.
La sentenza, sul presupposto che la destinazione catastale del terreno a pascolo era irrilevante, per avere l'area acquisito in fatto un valore assai maggiore per la vicinanza al centro e per la facilità di collegamento a questo, da esclusivo rilievo al valore di fatto che l'area avrebbe avuto in una libera contrattazione, non considerando rilevante per la liquidazione del risarcimento la qualificazione edificabile o agricola di detta area, alla quale il Comune appellante aveva dato invece rilievo specifico (il ricorso cita in questo stesso senso, Cass. 27 agosto 1997 n. 8975). La Corte di merito, pur riconoscendo la certa inedificabilità dell'area acquisita, destinata a "viabilità, strade e parcheggi" secondo il vigente P.R.G. e la sua adiacenza a suoli classificati in "Zona di risanamento idrogeologico" inedificabili in fatto per i loro dissesti, ha negato ogni rilievo del vincolo conformativo, considerato come quello preordinato all'esproprio che non può incidere sul valore del bene oggetto della procedura ablatoria e ha ritenuto l'area edificabile di fatto, liquidando il dovuto in base a un'edificabilità di 0,9 mc. a mq.
La Corte d'appello è pervenuta ad una valutazione di L. 111.600.000 per l'area di mq.
3.100 sulla base di un preteso valore di mercato di L. 40.000 a mc. del manufatto edificabile sull'area, così disattendendo ogni insegnamento della giurisprudenza sul rilievo esclusivo della sola fabbricabilità legale riconosciuta dalla disciplina urbanistica locali e dando invece rilievo alla c.d. edificabilità di fatto.
Nel caso, trattandosi di suolo agricolo, doveva applicarsi, secondo il ricorrente la L. 865 del 1971 ai sensi del 4 comma del citato art. 5 bis L. 359 del 1992; il carattere conformativo del vincolo a parcheggio dell'area acquisita esclude che quest'ultimo possa ritenersi preordinato all'esproprio e che a esso non debba darsi rilievo per la valutazione, perché prima di detta destinazione, l'area era in zona agricola.
Secondo i controricorrenti, la destinazione a parcheggio e a garages dell'area occupata, sulla base dei vigenti strumenti urbanistici del Comune di Todi, ne mostrava la natura di terreno complementare all'edificabilità con un valore di mercato assolutamente diverso e maggiore di quello agricolo, rilevato dallo stesso consulente di parte avversa in L. 18.000 a mq., misura minore del valore ritenuto dalla Corte di merito.
2. Il motivo di ricorso è fondato per quanto di ragione, in quanto questa Corte ha già più volte rilevato che il comma 7 bis dell'art. 5 bis della L. 359/92, come aggiunto dall'art. 3, comma 65 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, in concreto applicato dal Tribunale, non assume rilievo per le aree prive di possibilità legali di edificazione.
La decisione di primo grado è stata confermata su tale punto in appello dalla sentenza impugnata, ma la citata norma, per la stretta connessione al 1 comma dello stesso citato art. 5 Bis, s'applica alle sole "aree edificabili" legalmente, potendosi solo per esse configurare in astratto il criterio di liquidazione del risarcimento introdotto con la novella del 1996 (così, tra molte, Cass. 22 aprile 2002 n. 5856, 24 luglio 2000 n. 9683, 1 febbraio 2000 n. 1090, 3 febbraio 1998 n. 2336). Ciò comporta logicamente che pure ai fini del risarcimento del danno assume rilievo la bipartizione tra aree edificabili legalmente e suoli non edificabili e da parificare a quelli agricoli, anche se nel caso occorra risarcire un danno da occupazione espropriativa di suolo agricolo, la sola reintegrazione possibile sarà quella corrispondente al valore venale o di mercato che l'area occupata avrebbe in fatto avuto in una libera contrattazione (così le sentenze citate).
La Corte d'appello non qualifica come edificabile l'area oggetto di occupazione acquisitiva ma ritenuto che essa sia catastalmente destinata a pascolo e urbanisticamente inedificabile e agricola, le attribuisce poi un valore peculiare per le sue caratteristiche di fatto, come era accaduto in primo grado.
Nel caso la Corte ha negato la qualificazione agricola dell'area nonostante la destinazione urbanistica non rendesse possibile l'edificabilità di essa e per mere circostanze di fatto ha qualificato fabbricabile il terreno e applicabile il comma 7 bis dell'art. 5 bis più volte citato, confermando l'applicazione di esso e la valutazione come operata in primo grado e dando così rilievo indebito all'edificabilità di fatto.
Invero il rilievo per la valutazione di mercato dell'area agricola ai fini del risarcimento del danno d'altri tipi di utilizzazione compatibili con l'indicata inedificabilità delle aree, non consente in ogni caso d'applicare il comma 7 bis già indicato a terreni non aventi possibilità legali d'edificazione e, quindi, il primo motivo di ricorso è fondato e da accogliere, essendosi violata l'indicata norma.
3. Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Todi lamenta falsa applicazione dei principi in tema di interessi sulle somme dovute a titolo risarcitorio, anche per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
La Corte ha fatto affermazioni sul punto condivisibili in linea di principio, ma non ha tenuto conto del fatto che il risarcimento è stato liquidato al 1993, data della relazione del c.t.u. e non al momento della consumazione dell'illecito che è di molto anteriore, per cui solo su detta somma reintegratoria, devalutata alla data dell'acquisizione e via via da rivalutare, decorrevano, anno per anno, gli interessi legali fino al saldo.
Secondo il controricorrente, l'appello del Comune era stato accolto dalla Corte perugina così come proposto e di conseguenza il ricorso per Cassazione sul punto è inammissibile.
4. Il secondo motivo di ricorso, in quanto relativo a obbligazioni accessorie di quella principale oggetto del primo motivo di ricorso accolto in questa sede, è assorbito da detto accoglimento dovendo sugli interessi aversi una nuova pronuncia dal giudice del rinvio.
5. In conclusione, il primo motivo ricorso deve essere accolto e il secondo deve dichiararsi assorbito e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere cassata;
la causa deve rinviarsi alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, perché si pronunci sulla domanda uniformandosi al principio di diritto enunciato relativamente alla liquidazione del risarcimento dei danni nel caso di occupazione appropriativa d'area agricola e si pronunci sulle spese anche della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione pure per le spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004