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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2252/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259010399657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259010399657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259010399657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150008913768002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160000835687002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170006946073002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come da conclusioni in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 7.11.2025, Ricorrente_2 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'intimazione di pagamento n. 01420259010399657000, notificata il 14 luglio
2025, con la quale si richiedeva il versamento di 1.059,33 euro, in base a tre distinte cartelle esattoriali emesse dalla Camera di Commercio di Bari per il mancato pagamento del diritto camerale relativo alle annualità 2012, 2013 e 2014, notificate rispettivamente il 6 luglio 2015, il 27 aprile 2016 e il 5 luglio 2017.
La difesa del ricorrente eccepiva in via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, qualificando il diritto camerale come obbligazione periodica soggetta al termine breve di cui all'articolo 2948 del codice civile, secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sosteneva, infatti, che dalla notifica di ciascuna cartella iniziasse a decorrere un nuovo termine quinquennale, con scadenze rispettivamente il 6 luglio 2020, il 27 aprile 2021 e il 5 luglio 2022, tutte antecedenti la notifica dell'intimazione del 2025, in assenza di dimostrazione da parte dell'Ente creditore di atti interruttivi della prescrizione notificati nel frattempo.
In via consequenziale, deduceva la nullità derivata dell'intimazione di pagamento, essendo questa fondata su atti presupposti divenuti inefficaci per prescrizione, e chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, allegando il fumus boni iuris dato dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione e il periculum in mora costituito dal rischio di azioni esecutive imminenti e dal pregiudizio patrimoniale irreparabile per il contribuente.
Le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER contestavano il gravame evidenziandone l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito.
All'udienza del 15.01.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di ADER si fonda sulla disposizione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'intimazione di pagamento impugnata non costituisce il primo atto dal medesimo ricevuto, essendo stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese.
La documentazione prodotta dall'Agenzia dimostra in modo incontrovertibile che le cartelle di pagamento relative agli anni 2012, 2013 e 2014 furono notificate rispettivamente nel 2015, 2016 e 2017.
La notifica di tali atti, mai impugnati in tempi utili dal contribuente a ciò legittimato, li ha resi definitivi e irrevocabili, ponendo così le basi per gli atti successivi della procedura esecutiva.
Il ricorso diretto contro l'intimazione di pagamento, notificata nel luglio 2025, risulta pertanto tardivo perché non è rivolto contro il primo atto esecutivo, ovvero le cartelle, ma contro un atto successivo e conseguenziale, fondato sulla cristallizzazione dei provvedimenti presupposti.
Si consideri, peraltro e ad abundantiam, che tali rilievi di inammissibilità e i sottesi elementi di fatto non sono stati specificamente contestati nel corso del processo, dovendosi conseguentemente dare per provati.
Da tanto consegue de plano la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2252/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259010399657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259010399657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259010399657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150008913768002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160000835687002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170006946073002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come da conclusioni in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 7.11.2025, Ricorrente_2 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'intimazione di pagamento n. 01420259010399657000, notificata il 14 luglio
2025, con la quale si richiedeva il versamento di 1.059,33 euro, in base a tre distinte cartelle esattoriali emesse dalla Camera di Commercio di Bari per il mancato pagamento del diritto camerale relativo alle annualità 2012, 2013 e 2014, notificate rispettivamente il 6 luglio 2015, il 27 aprile 2016 e il 5 luglio 2017.
La difesa del ricorrente eccepiva in via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, qualificando il diritto camerale come obbligazione periodica soggetta al termine breve di cui all'articolo 2948 del codice civile, secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sosteneva, infatti, che dalla notifica di ciascuna cartella iniziasse a decorrere un nuovo termine quinquennale, con scadenze rispettivamente il 6 luglio 2020, il 27 aprile 2021 e il 5 luglio 2022, tutte antecedenti la notifica dell'intimazione del 2025, in assenza di dimostrazione da parte dell'Ente creditore di atti interruttivi della prescrizione notificati nel frattempo.
In via consequenziale, deduceva la nullità derivata dell'intimazione di pagamento, essendo questa fondata su atti presupposti divenuti inefficaci per prescrizione, e chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, allegando il fumus boni iuris dato dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione e il periculum in mora costituito dal rischio di azioni esecutive imminenti e dal pregiudizio patrimoniale irreparabile per il contribuente.
Le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER contestavano il gravame evidenziandone l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito.
All'udienza del 15.01.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di ADER si fonda sulla disposizione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'intimazione di pagamento impugnata non costituisce il primo atto dal medesimo ricevuto, essendo stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese.
La documentazione prodotta dall'Agenzia dimostra in modo incontrovertibile che le cartelle di pagamento relative agli anni 2012, 2013 e 2014 furono notificate rispettivamente nel 2015, 2016 e 2017.
La notifica di tali atti, mai impugnati in tempi utili dal contribuente a ciò legittimato, li ha resi definitivi e irrevocabili, ponendo così le basi per gli atti successivi della procedura esecutiva.
Il ricorso diretto contro l'intimazione di pagamento, notificata nel luglio 2025, risulta pertanto tardivo perché non è rivolto contro il primo atto esecutivo, ovvero le cartelle, ma contro un atto successivo e conseguenziale, fondato sulla cristallizzazione dei provvedimenti presupposti.
Si consideri, peraltro e ad abundantiam, che tali rilievi di inammissibilità e i sottesi elementi di fatto non sono stati specificamente contestati nel corso del processo, dovendosi conseguentemente dare per provati.
Da tanto consegue de plano la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026