Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 12/02/2026, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02748/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12637/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12637 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato NN SK, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’ Italia a Islamabad sulla richiesta del 13/8/2025 di appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visto l' art. 34, comma 5 cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. RT MA OR; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Ritenuto che
- nelle more del giudizio - con atto depositato il 27/10/2025 - il resistente MAECI ha comunicato che la competente Sede Diplomatica di Islamabad ha convocato il ricorrente per formalizzarne l’istanza di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato.
DIRITTO
Considerato come
- con la fissazione dell’appuntamento presso la Rappresentanza Diplomatica a Islamabad -il ricorrente abbia conseguito il bene della vita cui aspirava instaurando il presente giudizio, che coincide integralmente con il petitum del gravame e che, quindi, ricorrano i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
Considerato, infine, di condannare l’amministrazione al pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura forfettaria indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di appuntamento dell’odierno ricorrente è stata accolta solo dopo la proposizione del gravame (Cfr. Tar Lazio - Sez. I quater , n. 5698/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida le spese di lite – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – in
€ 500 (cinquecento) a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LO, Presidente
RT MA OR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT MA OR | CO LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.