Sentenza 1 agosto 2022
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 14/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
composta dai magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente Oriella MARTORANA Consigliere relatore Antonio PALAZZO Consigliere AR OR Primo referendario Primo referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 60222 del registro di segreteria, avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n.218 del 1° agosto 2022.
promosso da:
ER TI, C.F.: [...], nato a [...] [...],
residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Domenico Chelini n. 9, presso lo studio de ER Ferrari, pec:
pierluigiferrari@ordineavvocatiroma.org, che lo rappresenta e difende in giudizio.
contro Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana;
Procura Generale della Corte dei conti;
VISTO d appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 19.09.2025, svolta con l assistenza del segretario Dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. Oriella Martorana; vvocato ER Ferrari per il dott. ER TI; il V.P.G., Cons. Arturo Iadecola, per la Procura Generale.
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Toscana, in accoglimento della domanda, ha condannato Studi di Pisa la somma di euro 1.000.664,63 a titolo di risarcimento del danno erariale.
parziale prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha ritenuto meritevoli di accoglimento le richieste attoree, accertando che tra il 2011 e il 2016 il convenuto, dei fatti professore associato ha percepito la predetta somma quale compenso per incarichi extraistituzionali non Amministrazione di appartenenza e che la somma non è stata
.
Ha, pertanto, condannato il convenuto, ai sensi del comma 7-bis del 2. La attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Pisa, da cui è emerso che il prof. ER TI, docente universitario e dirigente medico, nel 2011 ha attivato una partita IVA (n.
02019330501) e, nel periodo 2011-2017, -
del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza richiedere né ottenere alcuna, doverosa,
prestazioni professionali sono state rese a favore di undici strutture sanitarie dislocate sul territorio della Repubblica, che hanno dichiarato al fisco, in qualità di sostituti d imposta del prof. TI, compensi erogati come di seguito ripartiti: 30.345,00 euro nel 2011; 219.694,00 euro nel 2012; 276.374,00 euro nel 2013; 285.054,00 euro nel 2014; 327.768,00 euro nel 2015; 318.912,00 euro nel 2016; 300.249,00 euro nel 2017, per un totale di 1.758.396,00 euro.
Rispetto a tali somme, la Procura erariale (anche a seguito delle difese ha ritenuto legittimi i compensi percepiti nel periodo di aspettativa (dal 4 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 e, successivamente, dal 1° settembre 2017 fino al 31 agosto 2021).
sono stati qualificati come indebitamente non Amministrazione di appartenenza ulteriori proventi.
Si tratta dei compensi relativi al periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2015
(pari a euro 812.658,02 al lordo e a euro 648.202,48 al netto) e 1° gennaio 2016 3 agosto 2016 (pari a euro 188.006,61 al lordo e a euro 150.405,30 al netto).
decreto legislativo n. 165 del 2001 ammonta al petitum erariale, determinato in euro 1.000.664,63 al lordo, ovvero, in subordine, in 798.607,78 euro al netto.
Ha altresì precisato la Procura regionale che il prof. TI è stato già condannato dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, con la sentenza n. 279 del 2013, per un altro e diverso danno Inoltre, dal 1° agosto 2016, il prof. TI ha ripreso regolare servizio presso cautelare.
3.
che saranno di seguito esaminati, chiedendo la dichiarazione della prescrizione parziale del credito erariale nonché, previa proposizione della , comma 6, del d. lgs. n.
165/2001 citato, il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la rideterminazione del danno risarcibile
.
4. Ha depositato memoria la Procura Generale, con la quale ha ritenuto, in via preliminare, la manifesta infondatezza della questione di legittimità del D. Lgs. n. 165/2001 per asserito contrasto con gli articoli 3, 4, 25, comma1, 35, comma 1, 36, comma 1, 41, comma 1 e 97, comma 2, Cost.
Nel merito, in via preliminare, ha chiesto il rigetto del secondo e del terzo motivo di doglianza, doloso del danno.
Sempre nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure articolate la
soggezione di sospensione Ha altresì nelle condotte lesive poste in essere dal prof. TI; invocato il rigetto del settimo motivo di doglianza, volto al ridimensionamento del risarcimento al netto degli oneri fiscali e previdenziali, tenuto conto del chiaro orientamento interpretativo delineato dalla decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 13/2021 ottavo motivo di doglianza, ritenendo tivo interdetto al Collegio dal 5. Con memoria depositata il 30 luglio 2025 , nel presente procedimento di appello, ha prodotto ulteriore documentazione , nelle more della fissazione della pubblica udienza, di nuovi elementi (anche da un punto di vista probatorio).
Nello specifico, ha depositato: 1) la sentenza n. 128/2023 con cui il T.A.R.
Toscana appellante nei confronti la ricostruzione di carriera per il periodo 1° agosto 2011 (data di sospensione dal servizio) - 1° agosto 2016 (data di rimessione in servizio; 2) la sentenza n. 1 il Tribunale Penale di Milano ha prosciolto il prof. TI dal reato di falso ideologico in atto pubblico perché estinto per intervenuta prescrizione e lo ha assolto dal perché il fatto non sussiste 3) la comunicazione A.O.U.P. prot. n. 31/24c del 10.01.12 avente a oggetto la convocazione del a visita medica conclusiva per fine rapporto di lavoro /1995.
6. le parti si sono riportate agli atti scritti, concludendo come da verbale. Il rappresentante della Procura Generale ha ritenuto inammissibile la produzione della comunicazione di convocazione a visita medica per fine rapporto di lavoro memoria prodotta in data 30 luglio 2025, stante la disponibilità della stessa e la conseguente possibilità di deposito in primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.Preliminarmente, il Collegio accerta e dichiara per tardività del deposito della comunicazione A.O.U.P., prot. n. 31/24c del 10.01.2012, avente a oggetto la convocazione del prof. TI da parte a visita medica conclusiva per fine rapporto di lavoro prodotta trattandosi di documentazione già nella sua disponibilità e, in conseguenza, sussistendo la possibilità di relativo deposito già nel corso del giudizio di prime cure.
2. Venendo ai motivi di gravame, c come una parte degli incarichi extraistituzionali oggetto di causa sia stata da lui espletata allorquando era sospeso cautelarmente dal servizio sulla base del decreto rettorale n. 9207 del 18 luglio 2011, emesso a seguito della condanna da lui subita in sede penale con la sentenza n. 206/2011 del Tribunale di Pisa.
La sospensione era cessata per effetto del decreto rettorale n. 883 del 26 luglio 2016, che lo aveva riammesso in servizio dopo il suo definitivo del d.lgs. n. 165/2001, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, comma 1, 36, comma 1, 41, comma 1 e 97, comma 2, Cost., nella parte in cui non equipara, ai fini degli obblighi di cui ai commi 7 e ss. del medesimo articolo (necessità Amministrazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali e obbligo di riversamento dei compensi in caso di mancata autorizzazione), i dipendenti sospesi dal servizio a quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno e ai docenti universitari a tempo definito, entrambe categorie che la norma esonera dal rispetto di quegli obblighi.
La questione è manifestamente infondata.
La ratio del sistema delineato ato è quella di sottrarre tutti coloro che svolgono un'attività alle dipendenze, in senso lato, della P.A. ai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass.,
Sez. I, ord. 18 luglio 2024, n. 19823).
Mediante la richiesta di autorizzazione, il dipendente mette Amministrazione nella condizione di verificare la compatibilità degli relative
dipendenze, sancito 9801).
Dal canto suo, la misura della sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale - la quale, per il personale non contrattualizzato, trova
- è una forma di autotutela del datore di lavoro, volta a evitare la permanenza in servizio del lavoratore che sia stato imputato di un reato (Cass., Sez. lav., 3 maggio 2017, n. 10686).
Amministrazione datoriale e non incide sulla natura del rapporto di pubblico impiego intercorrente tra la stessa e il lavoratore sospeso, né sull Il dipendente sospeso resta, dunque, soggetto al dovere di esclusività esclusività prevista per i medici in regime di intramoenia), mentre Ente datoriale conserva il potere di verificare la sussistenza dei presupposti per autorizzare lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
Anzi, proprio perché il dipendente è sottoposto a procedimento penale, le stesse esigenze cautelari che ne giustificano la sospensione rendono vieppiù Amministrazione valuti con attenzione la possibilità che egli svolga altre attività, anche alla luce del tenore delle imputazioni formulate.
Emerge, pertanto, la ontologica diversità tra gli istituti del tempo definito dei docenti universitari e il part time degli impiegati alle dipendenze di PP.AA.,
alla sospensione cautelare dal servizio, misura di garanzia a tutela della PA, che non incide sul rapporto di servizio o, in ipotesi di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, sul sinallagma contrattuale.
Di conseguenza, non si ravvisa alcuna violazione delle disposizioni della norma di legge nel non assimilare il dipendente sospeso a quello a tempo parziale ovvero al professore a tempo definito, figure che eccezionalmente il legislatore ha, nella propria discrezionalità, sottratto al regime autorizzativo.
3.
termine di prescrizione era stato interrotto.
,
con la conseguenza che la prescrizione sarebbe decorsa dal giorno della percezione, da parte sua, di ciascuno dei compensi corrispondenti alle attività non autorizzate.
Nel periodo di sospensione, la mancata formulazione della richiesta non del danno, in quanto egli sarebbe stato convinto della non necessità o delle prestazioni extraistituzionali.
Allo stesso modo, egli, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non avrebbe rilasciato false dichiarazioni, in punto di assenza di cause di incompatibilità, alle case di cura private per le quali aveva lavorato; al più, avrebbe errato in buona fede circa gli effetti, sulla soggezione al regime autorizzativo, della sospensione cautelare inflittagli. Ciò sarebbe suffragato dalla richiesta del requirente penale di archiviare il procedimento penale avviato nei suoi confronti per il delitto di cui al extraistituzionale sin dal 2011, allorquando il legale del prof. TI, avv.
RO NI, avrebbe anticipato al responsabile delle risorse umane l intenzione del suo assistito di intraprenderne lo svolgimento durante la 2017 e nel 2018, nei giudizi intrapre e sin dal luglio I motivi non sono fondati e non meritano accoglimento.
3.1In termini generali, va osservato che, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi del art. 1, c. 2, l. n. 20 del 1994 e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
La costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ribadita da questa Sezione con la sent. n. 37/2025) ha interpretato il richiamato art. 1, c. 2, in correlazione alla regola generale posta dall art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Sicché, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre anche un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della amministrazione danneggiata.
Il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce, quindi, il dies a quo della prescrizione.
Solo nel momento in cui si manifesta , infatti, il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel farlo valere (Sez. II App., n. 132/2019; Sez. III App., n. 20/2020).
Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico e si abilita il Requirente all esercizio actio damni.
La giurisprudenza contabile (Sez. II App., sent. n. 173 del 2024), non diversamente da quella di legittimità (S.U. Cass. n. 23763/2011), ritiene che di danno esteriorizzato, percepibile e conoscibile, possa sicuramente opinarsi con riferimento al momento della perdita delle somme.
Anche in sede nomofilattica, si è stabilito che di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto dannoso avente i caratteri della concretezza e , id est il pagamento concretante la deminutio patrimonii (SS.RR. n. 14/2011/QM).
In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato, secondo un criterio di ordinaria diligenza (Sez. III App., sent.
n. 20/2020).
Ricorrendo una tale evenienza, il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, a mente dell art. 2935 c.c., è solo quello che deriva da cause giuridiche che siano di ostacolo del diritto di credito e, quindi, del diritto/dovere ad agire in giudizio.
Non incidono, pertanto, decorso della prescrizione gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.
Tale principio occultamento doloso finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.
In particolare, l art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. e l art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, prevedono, debito, in modo espresso nel primo caso, la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il creditore non abbia scoperto il dolo; nel secondo caso, un diverso incipit della decorrenza del termine prescrizionale, individuato nella data della scoperta del danno (Sez. II App., n. 328 del 2023).
Con specifico riguardo, quindi, al giudizio di responsabilità erariale, la regola generale è derogata nell In tali evenienze, integranti di norma - ma non necessariamente condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della dello stesso
(Sez. III App., n. 21 del 2023 e n. 114 del 2020).
È stato anche ulteriormente precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede una ulteriore condotta, indirizzata a impedire la conoscenza del fatto.
Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, debba tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri, oppure a nascondere un danno ormai prodotto.
quid pluris, che si
(Sez. I App.,
n. 471 del 2023; Sez. II App., n. 354 del 2023).
Secondo la giurisprudenza più recente, peraltro, il doloso occultamento, nella materia della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione a una condotta occultatrice del debitore, Amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, ex art. 2935 c.c. (così, Sez. II App., n. 218/ 2024 e n. 241/ 2023; Sez. I App., n. 49/2023; n. 471/
2023).
In tale prospettiva, poi, la giurisprudenza contabile, condividendo omissivo del debitore, avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge o per contratto (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023;
Sez. I App., n. 471/ 2023).
Si può occultare non solo realizzando una condotta ulteriore, rispetto alla mantenere occultati i fatti dannosi, ma anche rimanendo semplicemente silenti, nel senso di realizzare non un comportamento meramente passivo ma di serbare maliziosamente il silenzio su talune circostanze, ove esistente un dovere giuridico di farle conoscere (Sez. III App., n. 55/2017, n. 24/2022).
Sulla sussistenza di un vero e proprio obbligo di informazione non si può dubitare né alla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui c.c. - che sono espressione di principi generali di matrice costituzionale (principio di solidarietà di 3462/2007) e, dunque, applicabili anche ai contratti di lavoro pubblici e privati né alla luce divieto in capo ai svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 3.2 Tanto premesso in termini generali, se, come sopra ricordato, sul piano sistematico la causazione del danno deve essere tenuta distinta dal suo occultamento, ben può verificarsi, sul piano fattuale, che realizzato attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore, avente a oggetto un atto dovuto.
Tale era, nella fattispecie odierna, la richiesta di autorizzazione allo uzionale, il cui adempimento incombeva
.
È, invero, pacifico e incontestato che il prof. TI non abbia richiesto alcuna autorizzazione per le attività oggetto di causa, mentre non si può ritenere manifestazione preventiva di una futura e generica volontà di svolgere prestazioni extraistituzionali a favore di terzi (mentre resta del tutto conoscenza delle prestazioni maturata nel 2016 o successivamente).
primo giudice, il fatto che, nel rilasciare le dichiarazioni di assenza di cause abbia fatto affermazioni false, attestando, in alcuni casi, di non essere assistenziale; in altri, addirittura, di non avere rapporti di lavoro dipendente con Amministrazioni pubbliche.
Entrambe le dichiarazioni sono contrarie al vero, alla luce di quanto si è detto circa la prosecuzione dello status lavorativo pur in capo al lavoratore sospeso dipendente universitario addetto Università che sono istituzionalmente investiti di funzioni sanitarie o sociosanitarie, Il carattere inveritiero delle dichiarazioni in parola era così evidente (basti porre attenzione alla circostanza che il prof. TI continuava a percepire alimentare) da indurre a concordare con il primo giudice circa il Né in questa sede rileva la pur diversa valutazione compiuta da P.M. penale in punto di nel reato di falso ideologico, attesa la diversa valenza del requisito soggettivo nella fattispecie tipizzata in sede della valutazione compiuta dal requirente penale nel presente giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.
4. Con il quarto e il quinto motivo di gravame circostanza che il primo giudice lo abbia ritenuto soggetto al regime autorizzatorio pur durante il periodo di sospensione, nonostante in quel lasso prestazioni. appellante che non si potrebbe ravvisare, in detto periodo, un mero affievolimento del rapporto lavorativo, come opinato dal primo giudice, dal momento che l indennità di esclusività in tal caso avrebbe dovuto non essergli integralmente negata, ma corrisposta in misura parziale, e che, per ottenere la restitutio in integrum al termine della sospensione, egli avrebbe dovuto instaurare apposito giudizio. Inoltre, seguendo il ragionamento sotteso alla sentenza, dovrebbe ritenersi che il regime escluso dallo stesso Procuratore regionale.
Il mancato riversamento delle somme richieste in via stragiudiziale
A
fondamento della richiesta, recante, peraltro, una indicazione errata Le doglianze non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
sospensione cautelare si richiama quanto detto sopra.
Come condivisibilmente rilevato dalla Procura generale, si deve aggiungere consenta il libero espletamento di attività privata costituisce conferma, secondo il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, di detta applicabilità al diverso caso della sospensione.
Non assume rilievo, in senso contrario, il contenzioso retributivo intercorso concrete e non si presta a orientare una valutazione di carattere generale sulla permanenza del rapporto di esclusività tra il dipendente sospeso e la Pubblica Amministrazione.
-bis, del d.lgs. n. 165/2001 è chiaro nel ricondurre la responsabilità amministrativo-contabile al mancato autorizzata, a prescindere dal fatto che ciò abbia arrecato un pregiudizio Amministrazione di appartenenza.
Non persuade al riguardo la giustificazione della mancata ottemperanza alla dovuto dare seguito quanto meno per quella parte delle somme da lui guadagnate nel periodo in cui non era in aspettativa.
Conclusivamente sul punto, rigettati.
5. esistenza del dolo e della colpa grave, appare infondato e non meritevole di accoglimento.
sospensione, - dimostrata anche dal fatto che i compensi ricevuti sarebbero stati dichiarati al fisco - e della conseguente buona fede nel rilascio delle cennate dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità.
In proposito, pare sufficiente rinviare a quanto già detto in punto di occultamento doloso del danno, significando che il complessivo contegno i
necessari provvedimenti di assenso, anche nella reiterata dissimulazione, agli occhi dei committenti privati, del proprio status di dipendente pubblico (come tale, soggetto al regime autorizzativo), non può che essere inteso come risalto dal primo giudice, della violazione degli obblighi di servizio.
è ulteriormente avvalorata dal notevole interesse Amministrazione avrebbe potuto opporre alle eventuali richieste di autorizzazione.
Non è dirimente, in senso contrario, la dichiarazione al fisco dei compensi Amministrazione finanziaria e non 6. Il settimo motivo è volto al ridimensionamento del risarcimento, che ad avviso del prof. TI dovrebbe essere calcolato al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Con riguardo a tale profilo appare esente da censure il capo della sentenza gravata che si conforma ad autorevole orientamento giurisprudenziale che ritiene che il danno erariale vada addebitato al lordo e non al netto delle imposte e degli oneri previdenziali. Di esso è espressione, con riguardo specifico alla odierna fattispecie, la pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di questione di massima, n. 13/2021, che, dando soluzione al quesito posto con ordinanza di deferimento della Sezione prima giurisdizionale centrale Appello n. 28/2021, depositata il 6 luglio 2021, ha enunciato il seguente 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a pagate per la medesima causale sul reddito imponibile Le Sezioni Riunite hanno, al riguardo, evidenziato che in tali casi:
ende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi: questi ultimi concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come componente negativ gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi, in negativa, ancorché la parte di spesa sostenuta per gli adempimenti fiscali e contributivi sia poi destinata a trasformarsi in un beneficio per altri soggetti pubblici, non potendo quella stessa parte essere suscettibile, di valutazioni 1 , comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 (vd. SS.RR. n. 24/2020/QM) .
7. Con riguardo mancato esercizio deve in conseguenza essere rigettato, essendo detta riduzione incompatibile 8.
rigettato, con conseguente conferma della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, n. 218 del 1° agosto 2022.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore ositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.
60222 del registro di segreteria, r
Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n.218 del 1° agosto 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in 144,00 (euro centoquarantaquattro).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
L ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Oriella Martorana Dott.ssa Giuseppina Maio Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata il
IL DIRIGENTE