Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 14/01/2026, n. 12
CCONTI
Sentenza 1 agosto 2022
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CCONTI
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Percezione di compensi per incarichi extraistituzionali senza autorizzazione

    La Corte ha ritenuto che il convenuto, docente universitario e dirigente medico, abbia percepito somme significative per incarichi extraistituzionali tra il 2011 e il 2016 senza richiedere né ottenere l'autorizzazione necessaria, causando un danno erariale.

  • Accolto
    Danno erariale per mancata autorizzazione

    La norma di cui all'art. 1, comma 7-bis, del d. lgs. n. 165/2001 individua la responsabilità amministrativo-contabile nel mancato rispetto degli obblighi di richiesta di autorizzazione per incarichi extraistituzionali, indipendentemente dal danno effettivo arrecato all'amministrazione.

  • Rigettato
    Decorrenza della prescrizione dal momento della percezione dei compensi

    La Corte ha stabilito che la prescrizione decorre dal momento in cui il danno è diventato obiettivamente percepibile e conoscibile dall'amministrazione danneggiata, non dalla semplice condotta illecita o dalla percezione dei compensi senza autorizzazione, a meno che non vi sia occultamento doloso.

  • Rigettato
    Buona fede circa la non necessità di autorizzazione durante la sospensione

    La Corte ha ritenuto che la sospensione cautelare dal servizio non incide sulla natura del rapporto di pubblico impiego né sul dovere di esclusività, rimanendo il dipendente soggetto all'obbligo di richiedere l'autorizzazione per incarichi extraistituzionali. La percezione dei compensi, dichiarati al fisco, non esclude la responsabilità.

  • Rigettato
    Assenza di false dichiarazioni e buona fede

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal convenuto circa l'assenza di cause di incompatibilità fossero contrarie al vero, dato che continuava ad essere un dipendente pubblico sospeso. Il carattere inveritiero delle dichiarazioni era evidente, portando a concordare con il primo giudice sulla sussistenza del danno erariale.

  • Rigettato
    Eccezione di incostituzionalità del D. Lgs. n. 165/2001

    La Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, evidenziando la diversità ontologica tra la sospensione cautelare dal servizio e il part-time o il tempo definito, e confermando la necessità di autorizzazione per gli incarichi extraistituzionali anche durante la sospensione.

  • Rigettato
    Calcolo del danno al netto degli oneri fiscali e previdenziali

    La Corte ha confermato che il danno erariale va addebitato al lordo delle imposte e degli oneri previdenziali, conformemente all'orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in quanto tali oneri concorrono a gravare sul bilancio come componente negativa.

  • Rigettato
    Mancato esercizio del potere cautelare

    La Corte ha rigettato questa domanda, ritenendo la riduzione incompatibile con la natura del danno erariale e la responsabilità accertata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 14/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 12
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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