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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/08/2025, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott. Mario Montanaro Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3336/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'11.2.2025 tra:
C.F. e P. IVA , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
Viale Altiero Spinelli n. 30, aderente al Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa – giusta procura generale alle liti rilasciata in data 22 ottobre
2007 (atto Notaio di Roma rep. 151294 - racc. 33029 – del 31 ottobre 2007 Per_1
– doc. 1) – dal prof. avv. Fabrizio Carbonetti, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via di San Valentino n.
21
- APPELLANTE -
CONTRO (C.F.: ), quale garante Socio Controparte_3 C.F._2
Accomandataria illimitatamente responsabile per i debiti sociali e legale rappresentante della Società “ (P. IVA Controparte_4
E C.F.: N. REA: VR - 207108) con sede legale in San Bonifacio (VR) P.IVA_2
Piazzale Stazione, n. 9 nonché quali ulteriori garanti i sig.ri (C.F.: Parte_1
) ed (C.F.: ), tutti C.F._3 CP_5 C.F._4 rappresentati difesi e domiciliati, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Letizia Cecconi ( del foro di Livorno con Studio in C.F._5
Cecina (LI) Corso Matteotti n. 136.
- APPELLATI –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16664/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza Parte_2
n. 16664/20 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulle domande proposte nei confronti della medesima dagli odierni appellati nelle loro rispettive qualità, ha così statuito:
“Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, pronunciando nella causa instaurata con atto di citazione notificato il 18.12.2015 da Controparte_3 [...]
e nei confronti di Controparte_4 Parte_1 CP_5 [...]
nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. accerta Controparte_1 in € 27.871,83 il saldo creditore alla data del 18.12.2015 del conto corrente n. 1532 intestato alla attrice e aperto presso la filiale di Controparte_4
San Bonifacio della banca convenuta;
2. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in complessivi € 5.528,00, di cui € 528,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
pag. 2/8 4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della parte convenuta”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
a) Erroneità della sentenza nella parte in cui è stata respinta la sollevata eccezione di prescrizione.
b) Erroneità della decisione nella parte in cui il Primo Giudice ha ritenuto di escludere, oltre che per il periodo precedente, anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR del 2000, tutti gli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione degli interessi anche se avvenuta in condizione di reciprocità.
c) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, facendo sue le conclusioni del secondo elaborato peritale, ha ritenuto sussistente l'usura iniziale con riferimento al rapporto in essere tra le parti visto che all'epoca della stipula del contratto non era ancora vigente la normativa specifica di cui alla L.
108/96.
d) Erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rilevata la non corretta applicazione delle CMS.
e) Errata valutazione delle risultanze probatorie.
f) Errata statuizione sulla nullità delle pattuizioni relative per le valute delle singole operazioni.
Sulla base dei predetti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per le causali in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, riformare la sentenza n. 16664/2020, rigettando le domande avversarie;
Con condanna degli Appellati alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, e delle spese di CTU.
Salvis iuribus”.
Si sono costituiti gli appellati i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, hanno a loro volta così concluso:
pag. 3/8 Voglia Ecc.ma Corte di Appello adita:
In via principale: dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla al fine Controparte_1 di ottenere la riforma della sentenza n. 16664 emessa in data 4 settembre 2020 all'esito del giudizio contraddistinto dal n. R.G. 82832/2015, pubblicata in data 25 novembre 2020 dal Tribunale di Roma, e quindi confermarsi detta sentenza”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'11.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c.
Con il primo motivo la difesa appellante si duole della erroneità della sentenza in relazione al rigetto della eccezione di prescrizione.
Dopo aver operato, infatti, la distinzione tra rimesse “ripristinatorie” e rimesse
“solutorie”, il Tribunale avrebbe disatteso i principi della Giurisprudenza di
Legittimità che chiaramente fa ricadere in capo al correntista l'onere di fornire la prova della natura “ripristinatoria” a fronte della tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Al riguardo, il Giudicante avrebbe ricavato la natura ripristinatoria dalla espletata ctu. recepita in modo acritico, laddove non sarebbe stata offerta la prova della esistenza di un affidamento concesso alla società debitrice.
In definitiva, la ctu. sarebbe stata assolutamente generica e superficiale nelle sue conclusioni avallate dal Tribunale, avendo l'ausilario operato una valutazione meramente presuntiva circa la concessione di un affidamento iniziale di £
30.000.000, poi aumentato a £ 60.000.000 “a seguito di una dichiarazione di variazioni contrattuali concordata avvenuta in data 9.10.2006”.
In realtà, prosegue la appellante, il principale affidamento sarebbe stato concesso solo nel giugno 1995, sicchè per il periodo precedente le rimesse avrebbero avuto diversa natura. Altrettanto, sarebbe a dirsi per il periodo successivo a detta data visto che diversi affidamenti sarebbero stati effettivamente concessi ma con numerosi sconfinamenti.
pag. 4/8 Ebbene, di tutto ciò non si sarebbe tenuto affatto conto per cui errate sarebbero state le conclusioni del ctu.
Ritiene la Corte che il motivo non è condivisibile e va respinto.
Non essendovi contestazione sulla concessione di affidamenti da parte della banca in favore della società correntista, la circostanza è stata puntualmente confermata dal ctu. che ha avuto modo di esaminare la documentazione bancaria per il periodo antecedente il decennio ed ha concluso, proprio attraverso il riscontro con le operazioni effettuate, la natura ripristinatoria delle rimesse operate nel corso del tempo.
In definitiva, è stata comunque acquisita agli atti la prova sia della esistenza di affidamenti in favore della correntista, sia delle rimesse aventi natura ripristinatoria e le contestazioni rivolte alla ctu. non sono assolutamente dirimenti non essendo stato violato il principio dell'onere della prova a fronte della eccezione di prescrizione sollevata dalla appellante.
Con il secondo motivo si censura la sentenza con specifico riferimento alla applicazione della delibera CICR del 2000, atteso che secondo la appellante vi sarebbe stato comunque l'adeguamento a tale disposizione attraverso la corretta applicazione temporale degli interessi sia debitori che creditori da parte della banca.
La doglianza non è condivisibile.
La questione dell'adeguamento alla delibera CICR è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale come è noto, ma è stato ormai definitivamente affrontato e risolto dai Giudici di Legittimità i quali, con la nota sentenza della Sez. I^ n. 28215 del
4.11.2024, hanno ribadito l'impossibilità di adeguare il rapporto al regime paritetico di capitalizzazione con semplice comunicazione, ritenendo indispensabile la sottoscrizione di un nuovo patto scritto contemplante una clausola anatocistica conforme alla nuova normativa.
Alcun nuovo patto scritto risulta essere stato sottoscritto nel caso di specie tra le parti, per cui va condivisa la conclusione del Giudice di prime cure.
Con il terzo motivo è impugnata la sentenza con specifico riferimento alla statuizione sulla usura.
pag. 5/8 La censura, in particolare, attiene principalmente alla dedotta erroneità del calcolo operato dal ctu. con riferimento al periodo precedente alla entrata in vigore della L.
108/96 e anche in relazione alla irrilevanza della c.d. “usura sopravvenuta” come ormai pacificamente affermato dalla stessa S.C.
Orbene, sulla questione della irrilevanza della “usura sopravvenuta” non ci sono dubbi tanto che ne fa espresso richiamo anche il Tribunale.
Quanto alla questione della usura originaria, il Giudicante ha invece condiviso le conclusioni esposte dall'Ausiliario con il secondo elaborato nel quale questi ha puntualmente riferito quali siano stati i criteri adottati alla stregua della
Giurisprudenza di Legittimità anche con riferimento al periodo precedente alla entrata in vigore della L.108/96, sicchè non vi sono dubbi in ordine al rilevato superamento del tasso soglia al momento della pattuizione e delle successive modifiche contrattuali.
Ne è derivata, infatti, la eliminazione di ogni interesse non dovuto, peraltro già eliminato in conseguenza della errata sua capitalizzazione come da rigetto del precedente motivo.
La censura va, quindi disattesa.
Non miglior sorte merita anche il quarto motivo relativo alle CMS che la appellante ritiene essere state applicate correttamente.
La doglianza si appalesa del tutto generica non contenendo alcuna specifica contestazione alla sentenza impugnata la quale, del resto, ha dettagliatamente e condivisibilmente richiamato tutta la evoluzione sia normativa che giurisprudenziale al riguardo, pervenendo alla conclusione per cui è stata rilevata la nullità della pattuizione intervenuta per le motivazioni bene illustrate e non altrettanto specificatamente contestate.
Con il quinto motivo la appellante si duole della errata valutazione da parte del
Tribunale delle risultanze processuali avendo omesso di statuire in ordine alla domanda pure ex adverso formulata ex art. 1956 c.c.
pag. 6/8 Ma ancora una volta non ci si può esimere dal convenire con le conclusioni del
Tribunale che ha ritenuto la domanda assorbita dall'accoglimento di quelle principali proposte.
Come ultimo motivo, infine, la appellante lamenta la errata decisione del Tribunale con riferimento alla rilevata alterazione delle valute in quanto la domanda sarebbe stata formulata in modo generico dagli attori e in quanto le condizioni sarebbero state effettivamente pattuite.
Orbene, il ctu. ha avuto modo di verificare la assenza di specifiche pattuizioni al riguardo, difettando esse di assoluta genericità, per cui il Tribunale ha ritenuto la clausola affetta da conseguente nullità ed ha condiviso il ricalcolo operati dall'Ausiliario le cui conclusioni matematiche non state, peraltro, neanche contestate.
Per tutti i suesposti motivi, pertanto, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la ordinanza del Tribunale di Roma n. 16664/2020, ogni Parte_2 ulteriore domanda ed eccezione assorbite, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle appellate e, per esse, del difensore che si è dichiarato antistatario, delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
pag. 7/8 Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo
Romandini
pag. 8/8
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott. Mario Montanaro Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3336/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'11.2.2025 tra:
C.F. e P. IVA , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
Viale Altiero Spinelli n. 30, aderente al Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa – giusta procura generale alle liti rilasciata in data 22 ottobre
2007 (atto Notaio di Roma rep. 151294 - racc. 33029 – del 31 ottobre 2007 Per_1
– doc. 1) – dal prof. avv. Fabrizio Carbonetti, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via di San Valentino n.
21
- APPELLANTE -
CONTRO (C.F.: ), quale garante Socio Controparte_3 C.F._2
Accomandataria illimitatamente responsabile per i debiti sociali e legale rappresentante della Società “ (P. IVA Controparte_4
E C.F.: N. REA: VR - 207108) con sede legale in San Bonifacio (VR) P.IVA_2
Piazzale Stazione, n. 9 nonché quali ulteriori garanti i sig.ri (C.F.: Parte_1
) ed (C.F.: ), tutti C.F._3 CP_5 C.F._4 rappresentati difesi e domiciliati, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Letizia Cecconi ( del foro di Livorno con Studio in C.F._5
Cecina (LI) Corso Matteotti n. 136.
- APPELLATI –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16664/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza Parte_2
n. 16664/20 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulle domande proposte nei confronti della medesima dagli odierni appellati nelle loro rispettive qualità, ha così statuito:
“Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, pronunciando nella causa instaurata con atto di citazione notificato il 18.12.2015 da Controparte_3 [...]
e nei confronti di Controparte_4 Parte_1 CP_5 [...]
nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. accerta Controparte_1 in € 27.871,83 il saldo creditore alla data del 18.12.2015 del conto corrente n. 1532 intestato alla attrice e aperto presso la filiale di Controparte_4
San Bonifacio della banca convenuta;
2. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in complessivi € 5.528,00, di cui € 528,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
pag. 2/8 4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della parte convenuta”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
a) Erroneità della sentenza nella parte in cui è stata respinta la sollevata eccezione di prescrizione.
b) Erroneità della decisione nella parte in cui il Primo Giudice ha ritenuto di escludere, oltre che per il periodo precedente, anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR del 2000, tutti gli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione degli interessi anche se avvenuta in condizione di reciprocità.
c) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, facendo sue le conclusioni del secondo elaborato peritale, ha ritenuto sussistente l'usura iniziale con riferimento al rapporto in essere tra le parti visto che all'epoca della stipula del contratto non era ancora vigente la normativa specifica di cui alla L.
108/96.
d) Erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rilevata la non corretta applicazione delle CMS.
e) Errata valutazione delle risultanze probatorie.
f) Errata statuizione sulla nullità delle pattuizioni relative per le valute delle singole operazioni.
Sulla base dei predetti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per le causali in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, riformare la sentenza n. 16664/2020, rigettando le domande avversarie;
Con condanna degli Appellati alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, e delle spese di CTU.
Salvis iuribus”.
Si sono costituiti gli appellati i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, hanno a loro volta così concluso:
pag. 3/8 Voglia Ecc.ma Corte di Appello adita:
In via principale: dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla al fine Controparte_1 di ottenere la riforma della sentenza n. 16664 emessa in data 4 settembre 2020 all'esito del giudizio contraddistinto dal n. R.G. 82832/2015, pubblicata in data 25 novembre 2020 dal Tribunale di Roma, e quindi confermarsi detta sentenza”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'11.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c.
Con il primo motivo la difesa appellante si duole della erroneità della sentenza in relazione al rigetto della eccezione di prescrizione.
Dopo aver operato, infatti, la distinzione tra rimesse “ripristinatorie” e rimesse
“solutorie”, il Tribunale avrebbe disatteso i principi della Giurisprudenza di
Legittimità che chiaramente fa ricadere in capo al correntista l'onere di fornire la prova della natura “ripristinatoria” a fronte della tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Al riguardo, il Giudicante avrebbe ricavato la natura ripristinatoria dalla espletata ctu. recepita in modo acritico, laddove non sarebbe stata offerta la prova della esistenza di un affidamento concesso alla società debitrice.
In definitiva, la ctu. sarebbe stata assolutamente generica e superficiale nelle sue conclusioni avallate dal Tribunale, avendo l'ausilario operato una valutazione meramente presuntiva circa la concessione di un affidamento iniziale di £
30.000.000, poi aumentato a £ 60.000.000 “a seguito di una dichiarazione di variazioni contrattuali concordata avvenuta in data 9.10.2006”.
In realtà, prosegue la appellante, il principale affidamento sarebbe stato concesso solo nel giugno 1995, sicchè per il periodo precedente le rimesse avrebbero avuto diversa natura. Altrettanto, sarebbe a dirsi per il periodo successivo a detta data visto che diversi affidamenti sarebbero stati effettivamente concessi ma con numerosi sconfinamenti.
pag. 4/8 Ebbene, di tutto ciò non si sarebbe tenuto affatto conto per cui errate sarebbero state le conclusioni del ctu.
Ritiene la Corte che il motivo non è condivisibile e va respinto.
Non essendovi contestazione sulla concessione di affidamenti da parte della banca in favore della società correntista, la circostanza è stata puntualmente confermata dal ctu. che ha avuto modo di esaminare la documentazione bancaria per il periodo antecedente il decennio ed ha concluso, proprio attraverso il riscontro con le operazioni effettuate, la natura ripristinatoria delle rimesse operate nel corso del tempo.
In definitiva, è stata comunque acquisita agli atti la prova sia della esistenza di affidamenti in favore della correntista, sia delle rimesse aventi natura ripristinatoria e le contestazioni rivolte alla ctu. non sono assolutamente dirimenti non essendo stato violato il principio dell'onere della prova a fronte della eccezione di prescrizione sollevata dalla appellante.
Con il secondo motivo si censura la sentenza con specifico riferimento alla applicazione della delibera CICR del 2000, atteso che secondo la appellante vi sarebbe stato comunque l'adeguamento a tale disposizione attraverso la corretta applicazione temporale degli interessi sia debitori che creditori da parte della banca.
La doglianza non è condivisibile.
La questione dell'adeguamento alla delibera CICR è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale come è noto, ma è stato ormai definitivamente affrontato e risolto dai Giudici di Legittimità i quali, con la nota sentenza della Sez. I^ n. 28215 del
4.11.2024, hanno ribadito l'impossibilità di adeguare il rapporto al regime paritetico di capitalizzazione con semplice comunicazione, ritenendo indispensabile la sottoscrizione di un nuovo patto scritto contemplante una clausola anatocistica conforme alla nuova normativa.
Alcun nuovo patto scritto risulta essere stato sottoscritto nel caso di specie tra le parti, per cui va condivisa la conclusione del Giudice di prime cure.
Con il terzo motivo è impugnata la sentenza con specifico riferimento alla statuizione sulla usura.
pag. 5/8 La censura, in particolare, attiene principalmente alla dedotta erroneità del calcolo operato dal ctu. con riferimento al periodo precedente alla entrata in vigore della L.
108/96 e anche in relazione alla irrilevanza della c.d. “usura sopravvenuta” come ormai pacificamente affermato dalla stessa S.C.
Orbene, sulla questione della irrilevanza della “usura sopravvenuta” non ci sono dubbi tanto che ne fa espresso richiamo anche il Tribunale.
Quanto alla questione della usura originaria, il Giudicante ha invece condiviso le conclusioni esposte dall'Ausiliario con il secondo elaborato nel quale questi ha puntualmente riferito quali siano stati i criteri adottati alla stregua della
Giurisprudenza di Legittimità anche con riferimento al periodo precedente alla entrata in vigore della L.108/96, sicchè non vi sono dubbi in ordine al rilevato superamento del tasso soglia al momento della pattuizione e delle successive modifiche contrattuali.
Ne è derivata, infatti, la eliminazione di ogni interesse non dovuto, peraltro già eliminato in conseguenza della errata sua capitalizzazione come da rigetto del precedente motivo.
La censura va, quindi disattesa.
Non miglior sorte merita anche il quarto motivo relativo alle CMS che la appellante ritiene essere state applicate correttamente.
La doglianza si appalesa del tutto generica non contenendo alcuna specifica contestazione alla sentenza impugnata la quale, del resto, ha dettagliatamente e condivisibilmente richiamato tutta la evoluzione sia normativa che giurisprudenziale al riguardo, pervenendo alla conclusione per cui è stata rilevata la nullità della pattuizione intervenuta per le motivazioni bene illustrate e non altrettanto specificatamente contestate.
Con il quinto motivo la appellante si duole della errata valutazione da parte del
Tribunale delle risultanze processuali avendo omesso di statuire in ordine alla domanda pure ex adverso formulata ex art. 1956 c.c.
pag. 6/8 Ma ancora una volta non ci si può esimere dal convenire con le conclusioni del
Tribunale che ha ritenuto la domanda assorbita dall'accoglimento di quelle principali proposte.
Come ultimo motivo, infine, la appellante lamenta la errata decisione del Tribunale con riferimento alla rilevata alterazione delle valute in quanto la domanda sarebbe stata formulata in modo generico dagli attori e in quanto le condizioni sarebbero state effettivamente pattuite.
Orbene, il ctu. ha avuto modo di verificare la assenza di specifiche pattuizioni al riguardo, difettando esse di assoluta genericità, per cui il Tribunale ha ritenuto la clausola affetta da conseguente nullità ed ha condiviso il ricalcolo operati dall'Ausiliario le cui conclusioni matematiche non state, peraltro, neanche contestate.
Per tutti i suesposti motivi, pertanto, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la ordinanza del Tribunale di Roma n. 16664/2020, ogni Parte_2 ulteriore domanda ed eccezione assorbite, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle appellate e, per esse, del difensore che si è dichiarato antistatario, delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
pag. 7/8 Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo
Romandini
pag. 8/8