Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
La questione di competenza per territorio, davanti al giudice che abbia omesso di proporre il conflitto avverso la decisione con cui il primo giudice ha tardivamente rilevato la propria incompetenza, può essere proposta, nei limiti temporali di cui all'art. 21, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto per quel che concerne l'erroneità dell'individuazione del giudice competente, e non anche per quello della tardiva rilevazione dell'incompetenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2006, n. 40244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40244 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 22/11/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - N. 1084
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 009693/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AE AU NI N. IL 08/02/1953;
2) MI LU N. IL 08/09/1938;
3) ER NP N. IL 31/10/1944;
avverso SENTENZA del 15/11/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentiti:
il Procuratore Generale, Dott. DE SANDRO A. Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto per ER, l'inammissibilità per RI e l'annullamento per NO;
l'avv. LICCESE Giuseppe, in sostituzione dell'avv. ABET, che, per ER, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15 novembre 2005, la Corte d'Appello di Brescia, 2^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, appellata da RI UR IE, MI RL, ER NP e AR IM, applicata la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. riduceva la misura dell'aumento di pena ex art. 81 c.p. ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa per RI e mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa ciascuno per ER e AR. Confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale gli imputati erano stati dichiarati colpevoli di concorso nei delitti di rapina, porto e detenzione illegale di armi e sequestro di persona loro rispettivamente ascritti e NO era stato condannato, concesse le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di un anno sei mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
La Corte territoriale, rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio proposta da NO per carenza di effettivo interesse ad impugnare sul punto, riteneva che la richiesta di riduzione di pena formulata da NO era infondata per essere stata quantificata nel minimo per il delitto di rapina, con riduzione massima per le attenuanti generiche e aumento contenuto per la continuazione. Per RI osservava che la richiesta di applicazione della continuazione anche per altre sentenze non poteva essere accolta perché quella della Corte di Appello di Milano del 24.6.2005 non era ancora definitiva. Correttamente non era stato ritenuto meritevole delle attenuanti generiche in considerazione della serie di gravi reati dei quali era stato chiamato a rispondete. Analoghe considerazioni valevano per ER NP.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso i detti imputati, che ne hanno chiesto l'annullamento per 1 seguenti motivi:
1) NO RL: - ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza degli artt. 21 comma 2 in relazione agli artt. 441 e 491 c.p.p., comma 1, stante la tardività della pronuncia di incompetenza territoriale, rilevata d'ufficio, da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con sentenza del 26 marzo 2004, con la conseguenza che il Giudice di Bergamo avrebbe dovuto ritenersi incompetente e sollevare conflitto a norma dell'art.28 e segg. c.p.p.. La soluzione adottata dalla Corte di appello, che pur aveva ritenuti fondati i rilievi difensivi, era erronea non essendo ipotizzabile carenza di interesse sulla questione della competenza territoriale gol perché nel merito si contestava unicamente la quantificazione della pena tramite il riconoscimento della continuazione con altri reati per i quali era intervenuta condanna;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena, in quanto quella pecuniaria inflitta per il delitto base se pur di poco superava il minimo edittale. L'aumento per la continuazione era stato quantificato senza alcuna congrua motivazione in tre mesi di reclusione ed Euro 50,00 di multa;
2) RI UR IE: - mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale applicato l'aumento per la continuazione soltanto sulla condanna "inflitta dalla Corte di appello di Milano del 21.6.2002, divenuta definitiva, senza nulla disporre in ordine alle altre due sentenze definitive a carico del RI (Corte di appello di Bologna del 30.9.2002 e GUP del Tribunale di Lecco del 4.12.2004) e senza motivare la scelta effettuata, essendo possibile ritenere più grave il reato per cui è processo e in conseguenza "sciogliere" il giudicato e rideterminare la pena base;
3) ER GI OL: - manifesta illogicità della motivazione - in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, perché il positivo riconoscimento del buon comportamento processuale si sarebbe dovuto riflettere sulla decisione attinente la richiesta difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso nell'interesse di NO RL:
1.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza dell'art.21 c.p.p., comma 2, in relazione agli artt. 441 e 491 c.p.p., comma 1, è infondato.
Risulta dagli atti e dalla sentenza impugnata che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato, rilevata d'ufficio la propria incompetenza territoriale, pronunciò sentenza con. la quale dispose la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. Il Giudice dell'udienza preliminare di quest'ultimo tribunale, rigettava l'eccezione difensiva, che sollecitava la proposizione dei conflitto sul rilievo che si era ormai radicata la competenza dinanzi al Giudice di Milano per tardività della rilevazione dell'incompetenza, in quanto, si discuteva di reati commessi nel circondario del Tribunale di Bergamo e la decisione avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per Cassazione per violazione di legge. La Corte di appello, alla quale la questione era riproposta, pur ritenendo fondate le critiche difensive, rigettava l'appello sul punto per carenza di interesse, dal momento che l'imputato aveva ammesso gli addebiti.
Premesso che, a norma dell'art. 619 c.p.p., "gli errori di diritto della motivazione (....) non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva nel dispositivo", si osserva che la condivisibilità delle critiche difensive in relazione alla valutazione di carenza di interesse ad impugnare formulata dalla Corte, territoriale non elide la correttezza di fondo della decisione adottata in relazione alla competenza territoriale. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione alle critiche che attengono alla motivazione adottata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo.
La scelta del legislatore (art. 568 c.p.p., comma 2) di escludere l'impugnabilità delle sentente sulla competenza che possono dal luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. è coerente con la previsione di tale specifica procedura, che non trova ingresso laddove il giudice indicato come competente ... accetti di trattenere il processo. Erroneamente il GUP di Bergamo, ha stigmatizzato una sorta di acquiescenza dell'odierno ricorrente alla decisione del Giudice di filano per non averla impugnata: la sentenza declinatoria della competenza non è ricorribile per Cassazione.
Tuttavia, ritiene il Collegio che l'unica doglianza proponibile dalla parte dinanzi al giudice indicato come competente, che non intenda rilevare la tardività, è quella attinente all'erroneità dell'individuazione della competenza territoriale, in omaggio al principio-costituzionale della ragionevole durata del processo. A differenza dell'incompetenza per materia, quella per territorio è rilevabile a condizione che il procedimento non abbia subito uno sviluppo tale da rendere prevalente il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (e prima della modifica dell'art. 111 Cost., quello del buon andamento della pubblica amministrazione)
rispetto a quello della precostituzione del giudice naturale. In coerenza con tale canone ermeneutico, dinanzi al giudice investito della competenza, ancorché tardivamente, possono essere proposte questioni, nei limiti temporali di cui all'art. 21 c.p.p., comma 2, attinenti esclusivamente all'erroneità della individuazione della competenza (perché funzionale al parametro costituzionale del giudice naturale) e non anche della tardività (pregiudicante il principio della ragionevole durata del processo), vuoi dirsi cioè che il legislatore nel disciplinare la materia attinente la declaratoria di incompetenza per territorio ha formulato le sue scelte per effetto di attento bilanciamento, dei principi costituzionali, della precostituzione per legge del giudice naturale e del buon andamento della pubblica amministrazione (ora, in maniera più specifica, della ragionevole durata del processo). Da tali principi costituzionali l'interprete non può prescindere ed al pari, nell'ottica indicata, deve valorizzare l'ulteriore scelta legislativa, di aver dichiarato espressamente non impugnabile la sentenze sulla competenza che possono dal luogo a conflitto, stante la previsione di specifico rimedio. In conseguenza deve affermarsi il seguente principio di diritto:
"allorché il giudice, investito del processo per effetto di sentenza di incompetenza territoriale, non abbia inteso sollevare conflitto per tardività della rilevazione da parte del giudice a quo, la parte può proporre questioni attenenti la competenza per territorio solo in relazione, alla violazione, ove tempestivamente denunciata, delle regole che attengono alla precostituzione del giudice naturale".
1.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena inflitta, è dedotto in maniera inammissibile, mediante la proposizione di questioni di merito, come tali non consentite in questa sede. Ed invero il rilievo che la pena pecuniaria del reato base è stata quantificata in misura, se pur di poco, superiore,al minimo individua una questione tipicamente valutabile dal giudice del fatto. Mentre l'addebito di avere la sentenza impugnata fatto ricorso a formule stereotipe per la quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione è formulato in maniera generica, e assertiva attraverso l'affermazione che l'aumento di tre mesi di reclusione ed Euro 50,00 di multa sarebbe non indifferente.
2. Il ricorso nell'interesse di RI UR IE, che denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta dei giudici, di merito di individuare come reato più grave sul quale applicare l'aumento per la continuazione, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha espressamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter procedere alla riunificazione ai fini della continuazione di un' ulteriore serie di reati oggetto di altre sentenze, che a loro volta avevano proceduto a valutazione interna in, ordine alla sussistenza della continuazione. La scelta della Corte bresciana è stata quindi coerente a tali ragioni addotte: la semplice produzione difensive di una serie di sentenza senza alcuna deduzione in ordine alla sussistenza dei parametri da utilizzare ai fini della delibazione sulla sussistenza della continuazione è risultata "incomprensibile", vale a dire generica a norma dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e quindi inammissibile. Ha quindi confermato sul punto la decisione del primo giudice, anche in relazione ai criteri già adottati a norma dell'art. 133 c.p., con la riduzione vantaggiosa per l'imputato della riduzione di un terzo per la scelta del rito.
3. Il ricorso di ER GI OL, che denuncia manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è dedotto in maniera inammissibile, mediante la proposizione di una diversa valutazione delle circostante già esaminate, in maniera non manifestamente illogica, dalla Corte territoriale. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Cessimene e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47209, ric. Petrella).
4. In conseguenza tutti i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali nonché RI e ER anche al versamento di somma di Euro 600,00 ciascuno, equa in ragione dei motivi di inammissibilità, a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di RI UR IE e di ER NP;
rigetta il ricorso di NO RL e condanna tutti in solido al pagamento delle spese processuali ed inoltre il RI e il ER al versamento ciascuno di Euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006