Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
Non è ricorribile per cassazione, la sentenza dichiarativa di incompetenza la quale, invece, può dar luogo soltanto ad un conflitto di giurisdizione o di competenza. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza in un processo per il reato di cui all'art. 186 comma secondo cod.strada, ordinando la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2004, n. 46571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46571 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 05/10/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1280
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 8935/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA;
nei confronti di:
AN NI N. IL 05/12/1969;
avverso SENTENZA del 18/09/2003 GIUDICE DI PACE di CHIOGGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE BIASE ARCANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dr. Mario Iannelli;
che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. Domenico Lombardo da Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace di Venezia, sez. di Chioggia, con sentenza n. 6 del 3.10.2003, procedendo a carico di OL AD, imputato del reato di cui all'art. 186, co. 2, Codice della Strada (accertato in Chioggia il 28.7.2002), dichiarava la propria incompetenza per materia ed ordinava trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Contro il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. di Venezia, ex art. 36, co. 2^, D.L.vo n 274/2000 e art. 606, lett. b) c.p.p.: deduce che per l'assenza di disposizioni transitorie e per la formulazione stessa della norma l'interpretazione (che assume viziata alla luce della legge 1.8.2003, n. 214) contrasta con i principi fondamentali del vigente sistema normativo.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, alla luce del disposto di cui all'art. 568, comma 2^, del codice di rito, una sentenza di incompetenza non è ricorribile ma può dar luogo solo a un conflitto di giurisdizione o di competenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004