Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
La declaratoria di incompetenza territoriale, nel corso del dibattimento di primo grado, presuppone che il giudice abbia omesso di decidere immediatamente sulla questione, che deve essere proposta o rilevata di ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2008, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1520
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 031069/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE ER N. IL 21/06/1972;
avverso SENTENZA del 09/05/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 3.10.2006 il Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di Albano Laziale, condannava CO TO, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati, alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e falsità materiale in atto pubblico commessa da privato.
Con sentenza del 9.5.2008 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di falso per intervenuta prescrizione, e riduceva la pena, in relazione al reato di ricettazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, ad anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza l'imputato CO TO propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 23 c.p.p.. Rileva in particolare la difesa che erroneamente la Corte territoriale, in presenza della eccezione di incompetenza territoriale sotto il profilo che la stessa si apparterrebbe al Tribunale di Roma e non a quello di Velletri dovendo nel caso di specie trovare applicazione la regola residuale di giudizio che prevede la competenza nel luogo di residenza dell'imputato allorché è ignoto il luogo di commissione del reato, aveva rigettato tale eccezione ritenendola tardiva in quanto proposta solo dopo l'apertura del dibattimento, confermando in tal modo le ordinanze emesse dal Tribunale nel giudizio di primo grado.
Osserva per contro la difesa che il termine stabilito dall'art. 21 c.p.p., si riferisce esclusivamente alle parti, atteso che la decadenza è un istituto che concerne la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dalla legge per determinati atti delle parti, ma non opera in relazione agli atti del giudice, siccome ritenuto dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza in data 11.6.1992 (in Arch. N. Proc. Pen., 1993, p. 125), dovendo in relazione a tali atti trovare applicazione la disposizione dell'art.23 c.p.p., che non stabilisce alcun termine a pena di decadenza per l'esercizio da parte del giudice del potere - dovere di dichiarare la propria incompetenza.
Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva in proposito il Collegio che per ormai costante orientamento giurisprudenziale le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse e non possono quindi essere più rilevate, neppure d'ufficio, oltre il termine correlato all'avvenuto compimento, per la prima volta, delle operazioni di accertamento della costituzione delle parti, avendo avuto modo questa Corte di precisare che "in tema di competenza territoriale l'art. 491 c.p.p., stabilisce un preciso sbarramento sia per le parti che per lo stesso organo giurisdizionale alla deducibilità della relativa eccezione di incompetenza" (Cass. sez. 4^, 15.5.2003 n. 41991), rilevando altresì che "il termine predetto non può essere superato neppure se i presupposti per proporre la questione siano emersi nel corso del dibattimento, poiché il legislatore con le norme citate ha inteso normalmente escludere, per ragioni di economia processuale, il mutamento del giudice a dibattimento iniziato" (Cass. sez. 1^, 17.12.1998 n. 6485). Ed ha rilevato altresì questa Corte che "l'art. 23 c.p.p., ...nel disporre che "se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente", fa riferimento ad una questione di competenza ancora aperta, e non è applicabile nel caso in cui la questione, tempestivamente sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, sia già stata decisa, cosi come richiesto dall'art. 491 c.p.p., comma 1. "Le questioni concernenti la competenza per territorio ... sono decise immediatamente" (in questo senso Cass. sez. 1, 5.11.93, Caruso, Rv. 196912; sez. 5^, 2.11.93 Bergarani, Rv. 196437).
Solo nel caso, anomalo, di inosservanza da parte del giudice della norma che impone di decidere subito la questione di competenza territoriale, proposta o rilevata d'ufficio nei termini indicati dall'art. 21 c.p.p., comma 2, può trovare applicazione l'art. 23 c.p.p., che consente la declaratoria della incompetenza per territorio nel corso del dibattimento di primo grado (in tema Cass. sez. 1^, 12.9.92, Marziale, Rv. 191749)" (Cass. sez. 6^, 4.12.1997 n. 5998). Alla stregua di quanto sopra il predetto motivo di gravame si appalesa manifestamente infondato.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al reato previsto dall'art. 648 c.p., di cui al capo a) dell'imputazione. Rileva in particolare la difesa che la Corte Territoriale si era limitata a ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputato senza operare una attenta analisi della situazione sottoposta al suo giudizio, pretendendo di introdurre una massima di esperienza secondo cui l'attività di rivenditore di automobili, svolta dall'imputato, comporterebbe che lo stesso dovesse essere senz'altro consapevole della provenienza delittuosa del mezzo. E rileva altresì che la Corte territoriale aveva omesso di prendere in esame il documento contenente la dichiarazione sottoscritta dal CO al momento della vendita dell'autovettura, nella quale erano indicate le complete generalità dello stesso e gli estremi del proprio documento di identità, a riprova che la vendita di tale autovettura era stata dal predetto effettuata in assoluta buona fede essendo quindi inconsapevole della provenienza delittuosa del mezzo. Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. Anche tale rilievo è manifestamente infondato.
Ed invero osserva innanzi tutto il Collegio che, per costante orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Posto ciò, devesi ulteriormente evidenziare che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2^, 27.2/13.3.1997, n. 2436, CP 98, 827). Siffatta ipotesi ricorre nel caso di specie, avendo la Corte territoriale evidenziato - a chiarimento dell'affermazione secondo cui l'imputato era ben a conoscenza della provenienza delittuosa dell'autovettura - che lo stesso non era stato in grado di giustificare il possesso del detto mezzo e di provare il proprio legittimo acquisto.
A fronte di tali argomentazioni, chiaramente inconferente si appalesa l'assunto di parte ricorrente secondo cui la Corte Territoriale avrebbe erroneamente omesso di valutare il contenuto della dichiarazione rilasciata dal CO, a firma dello stesso, al momento della successiva vendita di tale autovettura;
ed invero la mancata confutazione di un argomento specifico indicato dalla difesa non si traduce in una carenza di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), laddove il decidente abbia dato esauriente contezza della propria decisione ritenendo quindi implicitamente non decisivo l'argomento dedotto dalla parte. Situazione verificatasi nel caso di specie ove si osservi che la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità dell'imputato argomentando dalla mancata giustificazione da parte dello stesso del possesso del mezzo - di sicura provenienza delittuosa - e del proprio legittimo acquisto, atteso che siffatta condotta è, per come detto, sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento. Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 2 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009