Sentenza 28 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
..0.29.26/01 REPU B T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Regolaments di сопрімей Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONEDott. Mario - Presidente R.G.N. 19318/98 - Cron. 6096 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 933 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Ud. 26/10/00 Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: BO GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato SALVUCCI LIRE 3000 CANCELLERIA FRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato GRIGNOLIO PIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente CG073506
contro
CG073507 elettivamente domiciliata in ROMA BERTINOTTI ANGELA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato CAROLEO FRANCESCO, che la difende UFFICIO COPIE Richiesta unitamente all'avvocato LUPANO FULVIO, giusta delega studio dal Sig. 600 2000 in atti;
per diritti L. il 22 QPR 2001 controricorrente 1733 IL CANCELLIERE Mr. -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 142/98 del Tribunale di CASALE Cardex dal Sig. MONFERRATO, depositata il 11/05/98; вое... dirits MAG. 200 per diritti L. -- 1 il 3 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Franco SALVUCCI, difensore del CANCELL ricorrente che ha chiesto l'accoglimento dell ricorso;
udito l'Avvocato Pierluigi MANFREDONIA, per delega VARIE DCV depositata in udienza, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per BB477738 l'accoglimento del ricorso. €0,52 L.1000 CANCELLERIA CANCELLERIA AX926770 NCELLERIA L1000 € 0,52 L.1000 CANCELLERIA 88914052 CANCELLERIA AX326763 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 14 febbraio 1987 Ange- la TI, proprietaria di un fondo in Balzo- la, citò davanti al Pretore di Casale Monferrato il vicino PP OT, chiedendo che fosse determinato il confine tra i loro rispettivi fondi, in quanto era sorta controversia circa l'appartenenza all'uno о all'altro di una stri- scia di terreno. Il convenuto chiese a sua volta provvedesse alla delimitazione dei dueche si immobili, sostenendo che l'area in questione era compresa nel proprio;
propose inoltre una domanda riconvenzionale, che non forma più oggetto del giudizio. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nell'assunzione di una prova testimoniale e nell'esperimento di una ispezione dei luoghi, con sentenza del 25 maggio 1992 il Pretore stabili il confine, dichiarando che il suolo conteso tra le le parti era di proprietà dell'attrice. Impugnata da PP OT, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Casale Monfer- rato, che con sentenza dell'11 maggio 1998, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica di il gravame, ritenendo: ufficio, ha rigettato 19318/1998 nell'atto pubblico dell'11 giugno 1934, con cui il dante causa dell'appellante aveva acquistato una parte del fondo dalla nonna della TI, alla quale era poi pervenuta la porzione residua, il confine era stato indicato in un muro definito come "divisorio" e "coerente alla restante pro- prietà" della venditrice;
correttamente, quin- di, il Pretore ha individuato il confine in tale manufatto, rispetto al quale la fascia di terreno oggetto della controversia Si trova dal lato dell'originaria parte attrice;
questo elemento decisivo non può essere superato dai dati cata- stali, che invece includono il suolo di cui si - è mancata, tratta OT;
nella proprietà del infatti, la prova che la mappa censuaria sia derivata dal frazionamento redatto dal geometra Chiola, cui nel rogito del 1934 era stato fatto sono irrilevanti le deduzioni cherinvio;
l'appellante pretende trarre dall'esistenza di uno sporto del tetto del suo fabbricato, agget- tante sull'area in contestazione, nonché dalla presenza di un uscio nel muro divisorio;
non può esaminata, a causa della sua novità, la essere domanda del OT, basata sull'asserito suo acquisto per usucapione della zona di terreno 19318/1998 4 Авт posta al di là del muro. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione PP OT, in base а sette motivi, poi illustrati anche con memoria. EL TI ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'ordine imposto dalla logica giuridica, che coincide con quello seguito nella sentenza impugnata, deve essere preso in esame priorita- riamente il sesto motivo di ricorso, che attiene all'elemento considerato decisivo dal Tribunale: la descrizione dell'immobile attualmente di proprietà del OT, contenuta nell'atto con cui il suo dante causa lo aveva acquistato nel 1934. Secondo il ricorrente, il giudice di secondo grado ha erroneamente valorizzato il dato testua- le costituito dalla qualifica di "divisorio", attribuita nel rogito al muro ancora esistente, nel quale ha ritenuto pertanto di poter indivi- duare il confine;
si tratta, invece, di una dizione generica, che denota una funzione di protezione ma non di delimitazione della proprie- tà e che era stato utilizzata solo per distingue- re quel manufatto da un altro, che separava il fondo della venditrice da un altro limitrofo, 19318/1998 5 Mi appartenente a tale Basilio Penna. La censura va disattesa. Il termine "divisorio", nel linguaggio giuri- dico, ha proprio lo specifico significato di elemento di separazione tra due proprietà distin- te: V. gli art. 880 e 881 C.C., concernenti appunto i muri interposti tra fondi appartenenti a persone diverse. Del resto, il Tribunale è pervenuto alla conclusione che l'aggettivo era stato usato in questa accezione, nel contratto del 1934, anche in base a un altro argomento, in ordine al quale nel ricorso non sono state mosse contestazioni: la precisazione, pure contenuta nell'atto, che il manufatto era 'coerente alla restante proprietà" della venditrice, che ora appartiene alla TI. La sentenza impugnata è dunque del tutto immune dal vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", che con il motivo in esame il ricorrente le attribui- sce il giudice di secondo grado ha dato conto in maniera esauriente, nonché logicamente e giuridi- camente ineccepibile, delle ragioni della propria decisione sul punto, osservando che il muro, se si seguisse la tesi del OT, non avrebbe potuto essere definito né "divisorio", né "coerente" con 19318/1998 6 la porzione non alienata, dato che ne sarebbe rimasto distaccato proprio dalla fascia di terre- no in questione e non avrebbe separato le due proprietà. Anche il settimo motivo di impugnazione, con cui pure si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", attiene all'indivi- duazione dell'oggetto dell'atto "di provenienza": lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha aderito alla tesi del consulente tecnico di ufficio, secondo il quale già nel frazionamento compilato dal geometra Chiola, richiamato nel rogito, la striscia contesa tra le parti era stata "graffata" alla proprietà poi pervenuta al OT, come lo è ora nelle mappe censuarie. La doglianza non è fondata. Esattamente, nella sentenza impugnata, si è rilevato trattarsi di semplici risultanze cata- stali, che si sarebbero potute utilizzare in via sussidiaria, in applicazione dell'art. 950 C.C., soltanto ove il titolo non avesse fornito quegli inequivoci elementi di carattere testuale di cui si è detto, che consentivano di individuare il confine, con assoluta certezza, nel muro "diviso- i due fondi. Non si rio" che tuttora separa 19318/1998 7 verte, infatti, nell'ipotesi del "tipo di frazio- namento" che, in quanto allegato al contratto e firmato dalle parti, ne costituisce parte inte- grante e acquista, ai fini della determinazione dell'oggetto della vendita, lo stesso rango delle indicazioni direttamente contenute nell'atto (Cass. 4 dicembre 1994 n. 10698). Come si legge nella sentenza impugnata, infatti, il consulente tecnico di ufficio aveva riferito che le ricerche compiute "presso l'archivio notarile, l'ufficio ipoteche e l'ufficio del registro di Casale Monferrato risultarono infruttuose, poiché negli atti ivi depositati non risultò allegato alcun tipo di frazionamento, né planimetrie dei luo- ghi"; né l'elaborato richiamato nel rogito del 1934 è stato rinvenuto altrove, sicché risulta senz'altro corretta, oltre che adeguatamente motivata, la conclusione cui pervenuto il Tribunale, circa la mancanza di prove in ordine all'esistenza di un nesso tra le attuali risul- tanze catastali e la determinazione, ad opera delle parti, dell'oggetto della vendita. Con i motivi di ricorso dal secondo al quin- to, PP OT si duole della incongrua О mancata considerazione, da parte del Tribunale, 19318/1998 8 di varie circostanze che corroboravano il suo assunto relativo all'inclusione della striscia di terreno oggetto della causa nel fondo acquistato nel 1934 dal proprio dante causa: l'esistenza di uno sporto del suo fabbricato aggettante su quel suolo, a proposito del quale nella sentenza impugnata, con "violazione О comunque falsa applicazione dell'art. 1031 c.c.", si è ipotizza- ta come "immaginabile" una servitù, esclusa invece nel rogito;
la presenza, nel muro esterno di un portone che il dello stesso edificio, compratore, come previsto nell'atto, aveva il diritto di eliminare e che quindi doveva avere la funzione di accessO alla residua sua proprietà, sul che il giudice di secondo grado è incorso in omessa, insufficiente " e contraddittoria motiva- limitato a qualificare la zione", essendosi deduzione come non degna di nota e relativa avendo confuso tra facoltà di chiusura e di apertura di tale uscio;
la possibilità, attribui- ta con il contratto all'acquirente, di realizzare finestre con persiane in quella parete, senza costituzione della corrispondente servitù e quindi a titolo di proprietà sul terreno fronti- tutto trascurata dal stante, possibilità del 19318/1998 9 Min Tribunale, al quale pertanto viene ugualmente addebitata 'omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione" sul punto;
il possesso esercita- to senza opposizioni dal OT sull'area in contestazione (anche mediante l'esecuzione di lavori di riempimento, di convogliamento di acque, di costruzione di un marciapiede), che avrebbe dovuto, insieme con gli altri predetti elementi, essere tenuto in conto nell'interpreta- zione dell'atto del 1934 e invece è stato preter- messo nella sentenza impugnata, la quale dunque è affetta da "violazione о falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e da vizi della motivazione. Anche queste censure vanno respinte. È sufficiente, per disattenderle, Osservare esattamente il Tribunale ha considerato che "irrilevanti" le circostanze che l'appellante aveva richiamato: il regolamento di confini, in particolare proprio nel caso di alienazione di un fondo distaccato da una maggiore estensione rimasta per il residuo di proprietà del vendito- deve essere compiuto esclusivamente alla lucere, del titolo, prescindendo da eventuali difformi che costituiscono peraltro situazioni di fatto, il presupposto della relativa azione (Cass. 12 10 19318/1998 MM aprile 1995 n. 4193); il comportamento successivo delle parti può bensì essere utilizzato anche per l'interpretazione di contratti per i quali richiesta la forma scritta ad substantiam, ma soltanto in via sussidiaria, per meglio indivi- duare la volontà come manifestata nel documento, ove la sua lettura dia luogo ad ambiguità о incertezze (Cass. 13 marzo 1992 n. 3048), che nella specie il giudice di appello al quale era - riservata tale valutazione, consistente in un apprezzamento prettamente di non ha merito - ravvisato, stante la precisione con cui inequivo- camente le parti avevano determinato l'oggetto del negozio, mediante il riferimento al "muro divisorio", "coerente alla restante proprietà" della venditrice. Il primo motivo di impugnazione riguarda in- vece l'ulteriore titolo - l'usucapione - che era stato fatto valere dal OT, a fondamento della sua tesi, secondo cui il confine doveva essere stabilito includendo nella sua proprietà l'appez- zamento in contestazione: denunciando "violazione о comunque falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.", il ricorrente si duole del mancato esame dell'eccezione che in proposito egli aveva formu- 19318/1998 11 Man. ------ lato in secondo grado, erroneamente considerata nuova e quindi inammissibile dal Tribunale. Neppure questa censura può essere accolta. Lo impedisce la sua non pertinenza alla ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata. Le deduzioni svolte dal OT, così come la giurisprudenza che egli richiama, atten- gono infatti alla possibilità di sollevare per la prima volta in appello, nei giudizi di regolamen- to di confini, l'eccezione di usucapione. Ma invece il Tribunale ha ritenuto di non poter dare ingresso all'assunto dell'appellante, circa il possesso ultraventennale da parte sua del terreno di cui si tratta, in quanto ha ritenuto che desse luogo non a una semplice eccezione, bensì a una vera e propria domanda nuova%;B né il ricorrente ha rivolto а questa argomentazione contestazioni di sorta. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna di PP OT al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute da EL TI, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ri- 19318/1998 12 corrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 223500 , oltre a lire 2.500.000 per onorari. Roma, 26 ottobre 2000 S Presidentt Eton Buriante Fondone IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico ez- o DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28FFR 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 80000 330000 - 2. AFR 2301 4. 15757 330.000 Trecentahendousl (0) Mari Va UFFICIO52525 DELLE 19318/1998 13