Sentenza 6 dicembre 1991
Massime • 3
Anche nel caso in cui abbia disposto il giudizio immediato, il giudice per le indagini preliminari può rigettare la richiesta di giudizio abbreviato, se ritiene che il procedimento non possa essere deciso allo stato degli atti.
La prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio, sancita dall'art. 28, comma secondo, ultima parte, cod. proc. pen., trova applicazione anche nel caso in cui quest'ultimo provvedimento non sia stato emesso nell'udienza preliminare, ma vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non per quelli non previsti e non consentiti. (Nella fattispecie la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che il giudice delle indagini preliminari possa proporre conflitti contro il provvedimento del giudice del dibattimento che gli abbia restituito gli atti ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato fatta dopo che era stato disposto il giudizio immediato).
Poiché il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, dopo aver disposto il giudizio immediato, rigetti l'istanza di giudizio abbreviato non è sindacabile da parte del giudice del dibattimento, avverso il provvedimento di quest'ultimo che abbia restituito gli atti al giudice per le indagini preliminari ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato è ammissibile il conflitto sollevato dal giudice per le indagini preliminari.
Commentari • 3
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- 3. Abbreviato su giudizio immediato: condizionato contiene non condizionato (Cass. 21439/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/12/1991, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ecc. ANTONIO BRANCACCIO Primo Presidente Udienza in
1. Dott. GAETANO LO COCO Consigliere Camera di
2. " CO AR " Consiglio in
3. " LD SS " data 6.12.1991
4. " LF AS " SENTENZA N. 22
5. " RD IN " REGISTRO GENERALE
6. " GU UA " N. 13125/1991
7. " RU TA RE "
8. " GIORGIO AT "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per:
CONFLITTO DI COMPETENZA TRA GIP DI CATANIA E TRIBUNALE DI CATANIAprocedimento;
contro
DI FA AN, n.
2.6.1961 a Catania.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio AT Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'ammissibilità del ricorso e annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Catania e rinvio degli atti al Tribunale di Catania per ulteriore corso.
Osserva in fatto e in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con decreto del 16 novembre 1990 ha disposto il giudizio immediato nei confronti di NG Di AN con un'imputazione di rapina ed ha poi rigettato la richiesta di giudizio abbreviato ritenendo che occorresse "procedere alla istruttoria del processo anche mediante l'esame di diversi testimoni".
Il Tribunale di Catania con ordinanza del 14 marzo 1991 ha ravvisato "una contraddizione nei due provvedimenti del gip" e li ha annullati entrambi restituendo gli atti del giudice per le indagini preliminnari, il quale, secondo il tribunale, avrebbe dovuto disporre l'udienza preliminare o il giudizio abbreviato. Il giudice per le indagini preliminari avendo rilevato un caso di conflitto ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione. Dopo avere ricordato il fatto e gli elementi acquisiti dal pubblico ministero il g.i.p. ha sostenuto che "i concetti di evidenza della prova, prevista per il giudizio immediato, che comporta peraltro sempre un'istruttoria dibattimentale, e di definibilità del processo allo stato degli atti, prevista invece per quello abbreviato, non sono affatto sovrapponibili, ma anzi ben distinti" e che il conflitto rientra nella previsione dell'art. 28 comma 2 c.p.p., concernendo un caso analogo, e non incontra l'impedimento stabilito dall'ultima parte del comma 2 cit., dato che egli non ha svolto le funzioni di "giudice dell'udienza preliminare", alle quali solo fa riferimento la disposizione in questione.
2. - La prima sezione penale della Corte di cassazione, cui era stato assegnato il conflitto, ha rilevato che "due sono le questioni in diritto che si pongono all'esane della Corte: la prima, pregiudiziale, se nella ipotesi in esame che vede, in contrasto tra loro, il giudice del dibattimento e quello delle indagini preliminari che ha ritenuto accoglibile la richiesta di procedersi a carico dell'imputato con giudizio immediato, debba o meno ricevere applicazione il disposto dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 28 del vigente codice di rito ... e la seconda se sussista coincidenza tra il concetto della "prova evidente" richiesta dall'art. 453 perchè possa farsi luogo al giudizio immediato e l'altro della "possibilità di definizione allo stato degli atti" la cui ricorrenza si vuole dall'art. 440 per la definizione del procedimento con il giudizio abbreviato". Poichè su ciascuna delle due questioni si erano verificati contrasti la prima sezione ha rimesso il conflitto alle Sezioni unite. 3. - Le due questioni sono strettamente collegate perchè in tanto può ritenersi ammissibile il conflitto, nonostante la prevalenza riconosciuta dall'art. 28 comma 2 ultima parte c.p.p. alla decisione del giudice del dibattimento, in quanto il provvedimento di cui si discute rientri nei poteri del giudice del dibattimento. Occorre, in altre parole, stabilire se il g.i.p., dopo avere disposto il giudizio immediato, abbia o meno il potere di negare il giudizio abbreviato, dichiarandosi non in grado di decidere allo stato degli atti, e nel caso in cui al quesito si dia un risposta affermativa stabilire se il provvedimento negativo del g.i p. sia sindacabile da parte del giudice del dibattimento, perchè ciò basterebbe per far escludere la facoltà del g.i.p. di sollevare un conflitto.
Il fatto che l'art. 28 comma 2 c.p.p. menzioni esclusivamente il "giudice dell'udienza preliminare" non giustifica la conclusione che nel caso del giudizio immediato possa sollevarsi un conflitto che non potrebbe invece essere sollevato in una situazione analoga in cui il giudizio fosse però disposto dopo l'udienza preliminare. Non può ragionevolmente ritenersi, ad esempio, che di fronte ad un provvedimento del giudice del dibattimento che annulli il decreto di rinvio a giudizio ritenendo che avrebbe dovuto essere accolta la richiesta di giudizio abbreviato non possa sollevare conflitto il giudice dell'udienza preliminare, che ha ritenuto impossibile definire il processo allo stato degli atti, e lo possa invece sollevare il giudice che ha disposto il giudizio immediato. L'art. 28 comma 2 ultima parte c.p.p. nello stabilere che prevale la decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare deve essere inteso nel senso che la decisione che soccombe è quella conclusiva della fase delle indagini preliminari, che nel procedimento ordinario viene presa nell'udienza preliminare. Così, se è annullato il provvedimento che dispone il giudizio la disposizione vuole che il giudice del'udienza preliminare (come anche quello che ha disposto il giudizio immediato) provveda ad eliminare il vizio riscontrato dal giudice del dibattimento e non possa, attraverso il meccanismo del conflitto, investire la Corte di cassazione per farle stabilire se il vizio sia o meno effettivamente esistente. La Relazione al Progetto preliminare ha chiarito che con la disposizione dell'art.28 comma 2 c.p.p. "si è voluto sottolineare che la disciplina dei conflitti mira a regolare la sfera della giurisdizione e della competenza, e non anche i dissensi tra gli uffici in ordine a situazioni diverse;
in questi casi l'interesse ad una sollecita definizione del processo è parso preminente sull'interesse del giudice a non essere vincolato dalla statuizione di un altro giudice, almeno nel caso in cui il giudice "vincolante" sia quello del dibattimento". Come ha rilevato la Relazione, la regola è analoga a quella contenuta nell'art. 23 c.p.p. sulla incompetenza per materia rilevata dal giudice del dibattimento, dato che anche in questo caso prevale la decisione di questo giudice, diversamente da quanto era stabilito dall'art. 35 comma 1 c.p.p. del 1930 che invece configurava un conflitto.
È quindi da ritenere che la disposizione dell'art. 28 comma 2 ultima parte c.p.p. stabilisca la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice che ha disposto il giudizio, anche nel caso in cui questo non sia stato emesso nell'udienza preliminare.
Ciò chiarito occorre subito aggiungere che la regola della prevalenza vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento;
non vale e non può valere per i provvedimenti non previsti e non consentiti che, esulando dal sistema, da un lato, se abnormi, potrebbero legittimare le parti al ricorso per cassazione, e dall'altro non hanno modo di imporsi al giudice dell'udienza preliminare o a quello che ha disposto il giudizio immediato.
In questo senso è significativa l'ordinanza 2 marzo 1991, n. 101 della Corte costituzionale che in un caso analogo a quello oggetto del presente conflitto ha dichiarato la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 comma 2 ultima parte c.p.p. sollevata dal g.i.p. presso il Tribunale di Palermo ritenendo che il provvedimento del tribunale non potesse "qualificarsi "decisione" ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, in quanto nessuna disposizione del codice medesimo consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato".
La Corte costituzionale insomma ha escluso che il giudice del dibattimento abbia il potere di sindacare la decisione del g.i.p. di non procedere con il rito abbreviato ed ha conseguentemente negato che nella specie potesse trovare applicazione la norma sospettata di incostituzionalità.
A questo punto risulta chiaro perchè le due questioni che hanno indotto la sezione prima a rimettere il conflitto alle Sezioni unite sono strettamente collegate, perchè il conflitto può ritenersi ammissibile solo se si riconosce al giudice che ha disposto il giudizio immediato il potere di non ammettere il giudizio abbreviato quando ritiene di non poter definire il processo allo stato degli atti.
4. - Non c'è dubbio che il giudice del dibattimento non potrebbe annullare l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato e il successivo decreto che dispone il giudizio ritenendo che erroneamente sia stata negata la definibilità allo stato degli atti insomma il giudice del dibattimento non potrebbe imporre al giudice dell'udienza preliminare il giudizio abbreviato.
Un provvedimento del genere sarebbe privo di efficacia vincolante e legittimerebbe il giudice dell'udienza preliminare a sollevare un conflitto a norma dell'art. 28 comma 2 prima parte c.p.p., perchè, essendo stato emesso dal giudice del dibattimento al di fuori dei propri poteri il provvedimento non rappresenterebbe una "decisione" rientrante nella previsione dell'art. 28 comma 2 ultima parte c.p.p. e come tale destinata a prevalere su quella del giudice dell'udienza preliminare. Resta da vedere se si verifichi una uguale situazione nel giudizio immediato.
Alcune decisioni di questa Corte ed alcuni autori hanno ritenuto che dopo avere disposto il giudizio immediato, di fronte alla richiesta dell'imputato con il consenso del pubblico ministero, il g.i.p. diversamente dal giudice dell'udienza preliminare, sarebbe tenuto a dare corso al giudizio abbreviato, senza poter valutare se il processo sia o meno definibile allo stato degli atti. Se fosse così il provvedimento di diniego del giudizio abbreviato sarebbe viziato e verrebbe a violare una regola di competenza che risorverebbe la definizione del processo al g.i.p., anzichè al giudice del dibattimento, sicchè il provvedimento di questo giudice volto a ristabilire l'ordine processuale risulterebbe tutt'altro che illegittimo e non consentirebbe al g.i.p. di elevare un conflitto. Si tratta dunque di stabilire se dopo avere disposto il giudizio immediato il g.i.p. sia obbligato, ove ne sia regolarmente richiesto, a svolgere il giudizio abbreviato o possa provvedere diversamente, qualora ritenga di non poter definire il processo allo stato degli atti.
5. - Secondo alcuni autori, con la formula "Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso, il giudice fissa con decreto l'udienza", l'art. 458 comma 2 c.p.p. imporrebbe al g.i.p. di procedere al giudizio abbreviato e la mancanza dell'art. 440 c.p.p. tra le disposizioni richiamate nell'ultima parte dell'art. 458 comma 2 c.p.p. confermerebbe che per la trasformazione del giudizio immediato in abbreviato non sarebbe richiesta alcuna valutazione circa la definibilità allo stato degli atti. È stato aggiunto che la deviazione rispetto alla regola generale si spiegherebbe perchè il giudizio immediato può essere disposto solo "quando la prova appare evidente" e ad una siffatta situazione probatoria non può non corrispondere una definibilità del processo allo stato degli atti.
Gli argomenti testuali non sono decisivi.
Il fatto che l'art. 458 cimma 2 c.p.p. faccia riferimento solo all'ammissibilità della richiesta non significa di per sè che si possa prescindere dalla regola generale che subordina il giudizio abbreviato alla definibilità allo stato degli atti. È da aggiungere che la possibilità di definire il processo allo stato degli atti ben può essere considerata un presupposto del rito speciale, la cui mancanza renderebbe inammissibile la richiesta.
Anche il fatto che non è stato richiamato l'art. 440 c.p.p. (che nel primo comma fa riferimento alla definibilità allo stato degli atti) non costituisce un dato significativo dal momento che nell'ultima parte dell'art. 458 comma 2 c.p.p. sono richiamate le disposizioni che devono trovare applicazione dopo l'ammissione del giudizio abbreviato e che quindi non c'era ragione di richiamare in quella sede anche l'art. 440 c.p.p., che concerne il provvedimento del giudice sulla richiesta del rito speciale.
Infine non ha neppure rilevanza il fatto che l'art. 458 comma 2 c.p.p. prevede un decreto, con il quale il giudice fissa l'udienza,
diversamente dall'art. 440 c.p.p. che prevede una "ordinanza di accoglimento o di rigetto". L'art. 458 comma 2 c.p.p. infatti non regola anche la forma del provvedimento di inammissibilità ed è da ritenere che questo debba essere preso con ordinanza, secondo la regola generale posta dall'art. 440 c.p.p., ordinanza che evidentemente non potrebbe non essere adottata anche per negare il giudizio abbreviato per la mancanza di definibilità allo stato degli atti, ove naturalmente si giunga alla conclusione che la valutazione in proposito non sia preclusa al g.i.p. che ha disposto il giudizio immediato.
Si torna così alla questione centrale: se possa o meno ritenersi che la valutazione sulla evidenza della prova, fatta per disporre il giudizio immediato, comprenda quella sulla definibilità allo stato degli atti, che quindi il giudice non avrebbe ragione di compiere dopo la richiesta del giudizio abbreviato.
Se la conclusione dovesse essere positiva gli argomenti testuali di cui si è detto potrebbero confermare la tesi che dopo avere disposto il giudizio immediato il giudice non può rifiutarsi di procedere al giudizio abbreviato adducendo di non essere in grado di definire il processo allo stato degli atti. Nel caso opposto non si potrebbe invece sulla base di argomenti di per sé non decisivi imporre al giudice un giudizio abbreviato di cui mancasse il presupposto fondamentale.
Ciò chiarito occorre subito aggiungere che i concetti di prova evidente ai fini del giudizio immediato e di definibilità allo stato degli atti sono diversi e che quindi è ben possibile che in un processo si riscontri la prima situazione e non anche la seconda. L'evidenza della prova concerne il rinvio a giudizio: la situazione probatoria deve dare al giudice la certezza che di fronte alla richiesta di giudizio formulata dal pubblico ministero non è possibile, nella fase delle indagini, il proscioglimento dell'imputato, neppure in seguito ad un'udienza preliminare. Il giudice accoglie la richiesta di giudizio immediato quando accerta che gli elementi probatori di cui dispone il pubblico ministero comportano il giudizio ed hanno una consistenza tale da fare apparire inutile l'udienza preliminare, tenuto conto delle possibilità difensive riconosciute all'imputato in questa udienza e della regola stabilita per la pronuncia delle sentenze di non luogo a procedere.
Prova evidente ai fini del giudizio immediato quindi non è quella che dà la certezza della condanna ma è quella che dimostra la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio in modo da fare apparire inutile l'udienza preliminare, anche se il quadro probatorio risulta suscettibile di modificazioni decisive nel corso del giudizio.
Al contrario il processo può dirsi definibile allo stato degli atti (acquisiti al termine delle indagini preliminari) se il quadro probatorio non appare suscettibile di modificazioni decisive nel corso del giudizio. In questo secondo caso è il giudizio che nella valutazione delle parti e del giudice diventa inutile. In questo secondo caso quindi gli elementi acquisiti devono coprire per intero la regiudicanda anche per quegli aspetti, come le circostanze attenuanti e i dati occorrenti per la commisurazione della pena, che possono venire trascurati nelle indagini preliminari e rimessi all'accertamento dibattimentale, e questa esigenza da sola basterebbe per dire che l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato non può di per sè comportare l'accoglimento anche della successiva richiesta di giudizio abbreviato;
ma la differenza non concerne solo l'ampiezza dell'oggetto della prova, concerne anche e soprattutto la sua tendenziale completezza e resistenza, nel senso che il processo non può correttamente dirsi definibile allo stato degli atti se questi fanno intravedere la possibilità che nel dibattimento vengano acquisiti ulteriori elementi probatori decisivi o modificati nel contraddittorio i dati risultanti dalle indagini. Deve perciò concludersi che il giudice che ha disposto il giudizio immediato non è tenuto a procedere al giudizio abbreviato se ritiene che il processo non possa essere definito allo stato degli atti e che il suo provvedimento negativo non è sindacabile dal giudice del dibattimento, così come non è sindacabile l'analogo provvedimento del giudice dell'udienza preliminare. In un caso e nell'altro la decisione di annullamento del giudice del dibattimento non rientra tra quelle, previste dall'art. 28 comma 2 ultima parte c.p.p., che non consentono di sollevare un conflitto.
Fissati questi principi è agevole la conclusione che nel caso in esame il conflitto sollevato dal giudice per le indagini preliminari è ammissibile e che l'ordinanza del Tribunale di Catania deve essere annullata, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso tribunale per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, risolvendo il conflitto, annulla l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 14 marzo 1991 e dispone la trasmissione degli atti allo stesso tribunale per il giudizio. Roma 6 dicembre 1991.