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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/10/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 84/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 07/01/2021 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Attilio BELLOLI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Jacopo Controparte_1 C.F._2
BONOMO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Santa Margherita Parte_1 Controparte_1
Ligure in data 21 settembre 2012. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato all'intestato Tribunale la Parte_1
pronuncia di separazione personale con addebito alla moglie, dolendosi dei comportamenti diffamatori e illeciti perpetrati dalla stessa nei propri confronti, anche mediante il coinvolgimento di terzi, e ha al contempo chiesto di accertare l'indipendenza economica della resistente, convivente con un nuovo compagno, con conseguente esclusione del diritto al mantenimento.
Regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo Controparte_1
status e ha a sua volta domandato l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà e di assistenza morale e collaborazione tra i coniugi, un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. del valore di almeno 5.000 euro mensili, nonché: - l'ordine nei confronti del marito a provvedere all'accollo e/o delle operazioni atte alla risoluzione al fine di liberare la resistente dai rapporti bancari
Banca Intesa per euro 150.000,00 per fideiussione, scrittura privata per importo di 4.500.000,00 euro, prestito personale per euro 20.000,00, euro 70.000,00 somma del figlio del ricorrente, Controparte_2
sig. , accollata alla tutti a nome e come garante e come sopra in narrativa Persona_1 CP_1 CP_1
descritti; - la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni cagionatole per le sofferenze legate all'azienda Viva Production s.r.l. per un importo non inferiore a euro 100.000,00 e/o in quella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patiti dalla moglie a seguito del proprio tradimento per un importo non inferiore a euro 100.000 e/o in quella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per ingiusto licenziamento di importo non inferiore ad euro 60.000; - l'invito al ricorrente alla restituzione dei gioielli o alla corresponsione di una somma non inferiore ad euro 40.000,00 e alla rimozione delle foto raffiguranti la stessa signora dai profili sia personali che aziendali del coniuge. CP_1
All'udienza del 22 settembre 2021, il Presidente delegato, sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha autorizzati i coniugi a vivere separati e con ordinanza riservata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, rilevando l'inammissibilità per difetto di connessione delle domande avanzate dalla resistente ai punti da 3 a 8 del proprio atto introduttivo in quanto soggette a riti processuali diversi e solo parzialmente connesse per causa petendi alla domanda di separazione. Ha inoltre nominato Giudice Istruttore se stesso e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e ammesse le prove orali richieste da entrambe le parti limitatamente ai capitoli indicati con ordinanza del 17 maggio 2022, l'istruttoria si è svolta mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale della resistente e l'esame di un teste per ciascuna parte.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 289/2024 pubblicata il 5 febbraio 2024 e divenuta definitiva (v. attestazione rilasciata dalla Cancelleria), il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Istruttore, disponendo la prosecuzione dell'istruttoria orale e la nuova audizione della teste di parte resistente querelata Testimone_1
dal ricorrente per il reato di falsa testimonianza (circostanza sulla quale è stato integrato il contraddittorio).
Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto n. 30/2025, il Presidente Vicario ha assegnato il presente procedimento alla scrivente
Giudice in sostituzione della precedente titolare dott.ssa Maria Carla Daga, già sostituita dal Giudice onorario dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini (decreto n. 53/2024).
Fatte precisare dinanzi a sé le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del 10 giugno 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dal ricorrente, mentre le richieste ex art. 210 c.p.c. appaiono inammissibili per le ragioni esposte dal Giudice Istruttore, che vengono integralmente condivise dal
Collegio.
Rispetto alla certificazione medica del dott. , esibita dalla difesa della resistente Persona_2 all'udienza del 28 maggio 2024, sulla cui ammissibilità questo giudicante è chiamato a pronunciarsi, si ritiene di poter ammettere il documento, poiché rilevante ai fini della decisione e della valutazione sull'attendibilità della teste Testimone_1
Può essere ammessa anche la documentazione prodotta da entrambe le parti in sede di comparsa conclusionale, che la difesa avversaria ha potuto esaminare argomentando le proprie difese, mentre devono ritenersi inammissibili, oltre che irrilevanti ai fini decisori, i documenti prodotti dal ricorrente con la memoria replica, sui quali controparte non ha potuto contraddire, avendo già depositato il suo ultimo atto difensivo nel momento in cui sono stati depositati.
Per mero scrupolo, si conferma anche l'inammissibilità e irrilevanza dell'istanza di indagini patrimoniali di parte resistente, non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni ma sulla quale ha insistito negli atti conclusionali. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il materiale probatorio in atti, formato dagli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazioni delle parti, la documentazione depositata e acquisita dal Giudice
Istruttore, le dichiarazioni rese dalla resistente in sede di interrogatorio formale e le testimonianze acquisite, consentano di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati reputati non rilevanti e comunque non tali da condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di addebito reciprocamente avanzata dai coniugi
Le parti hanno domandato, reciprocamente, che venga pronunciato l'addebito della separazione personale nei confronti dell'altro coniuge ex art. 151, co. 2 c.c.
A sostegno di quanto richiesto, il signor ha lamentato l'assunzione da parte della moglie di Pt_1 comportamenti definiti incivili e intollerabili, perpetrati nell'anno 2020 già prima della sua partenza in Colombia (febbraio 2020) e aggravatesi dopo aver appreso la volontà del coniuge di separarsi
(luglio 2020), consistiti in particolare: - nell'invio alla sua assistente personale, in data 16 novembre
2020, di quattro messaggi vocali e di messaggi Whatsapp considerati di inaudita violenza e gravità
(doc. 3.1, 3.3, 4-7 ricorrente); - nell'aver telefonato il 17 novembre 2020 l'amministratore della società Viva Production s.r.l. diffamando il marito e minacciando il suo interlocutore dei rischi di pignoramento e detenzione che avrebbe potuto subire proseguendo il suo incarico, nonché nell'avergli inviato dei messaggi di contenuto sostanzialmente analogo (doc.
3.6 ricorrente); - nel richiedere appuntamenti alla funzionaria di Banca Intesa con l'intento di fornire importanti comunicazioni sul marito;
- nel recarsi dal parrucchiere del marito per riferire che l'ha tradita;
- nel far contattare telefonicamente la società Viva Production da una persona qualificatasi come il suo nuovo compagno che, con tono alterato, ha insistentemente chiesto alla sua assistente personale di essere urgentemente messo in contatto con il ricorrente, precisando che se ciò non fosse avvenuto si sarebbe presentato in modo meno amichevole presso gli uffici;
- nel minacciare il marito mediante l'invio di reiterate email all'indirizzo di posta elettronica aziendale della società Viva Productions S.r.l., con frasi del seguente tenore portami rispetto, non provocare la mia rabia, no te conviene, non sottovalutare la mia persona mai e ingiuriosi (“sei asciutto come una noce di Natale”, “delinquente”, doc.
3-12 ricorrente), nonché nell'accusarlo di averle provocato sofferenza – anche mediante l'invio di una ciocca di capelli (doc.
3.1 ricorrente) – fino a spingerla a tentare il suicidio (doc. 3.5, 3.12 ricorrente); - nell'aver telefonato più volte ad un collaboratore della società Viva Production s.r.l. per comunicargli che la società sarebbe fallita e che occorreva apportare delle modifiche al sito dallo stesso curato (doc.
3.7 ricorrente); - nell'aver reso pubblica la fine della loro unione commentando le foto postate su Instagram che ritraevano insieme i coniugi (doc.
3.13 ricorrente); - nell'aver contattato anche il difensore del marito contestandogli l'avvenuto tradimento (doc. 3.10).
A seguito delle condotte censurate, il signor ha dedotto di aver diffidato più volte, mediante il Pt_1
proprio legale, la moglie (doc. 3.8, 3.11 ricorrente) e di averla invitata lui stesso a cessare tali comportamenti (doc.
3.1 ricorrente), dichiarandosi stanco della situazione e invitandola a discuterne al suo rientro (doc. 10 resistente, doc.
3.1 ricorrente). Inoltre, ha riferito che il 10 settembre 2020 la resistente è stata licenziata per giusta causa dalla società Viva Production, dopo aver subito una contestazione disciplinare per l'invio all'indirizzo aziendale di email dal contenuto strettamente personale (doc. 3.14, 3.15 ricorrente e 15, 16 resistente).
Per tali condotte, il ricorrente ha sporto querela nei confronti della moglie (doc. 2 ricorrente) ed è stato avviato un procedimento penale dalla Procura di Milano, nell'ambito del quale la resistente è stata rinviata a giudizio per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. e diffamazione, posti in essere tra giugno e novembre 2020 (doc. 11, 30 ricorrente).
Contestando le accuse del marito, la signora ha ammesso di aver vissuto un Controparte_1
periodo di disagio a causa della condotta del coniuge (doc. 2), ha affermato come le telefonate e le email inoltrate si riferissero a questioni lavorative e si rendessero necessarie a seguito dell'impossibilità di comunicare direttamente col signor (v. comparsa costitutiva) e ha negato Pt_1
di aver assunto comportamenti ingiuriosi, minacciosi o diffamatori nei suoi riguardi.
In verità, secondo la prospettazione della resistente, la fine dell'unione coniugale tra i coniugi sarebbe dipesa dalla condotta posta in essere dal marito in violazione dell'obbligo di fedeltà e di assistenza morale e materiale che grava sui coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c., allegando che: - mentre ella si trovava in Colombia per motivi personali, dove si recò il 18 febbraio 2020 e si trattenne fino al mese di settembre dello stesso anno per le restrizioni derivanti dal lock down, la collaboratrice domestica le comunicò che il marito la tradiva con la signora altra colf Testimone_1 Persona_3
assunta dalla famiglia, circostanza che venne esternata dal coniuge pubblicamente nel mese di gennaio 2021 durante la presentazione del film “The Christmas show”, presentando l'amante come produttrice creativa e sua compagna e che risulta anche da una recensione (doc. 10, 10.1, 10.2 resistente); - dal mese di dicembre 2019, il ricorrente iniziò ad agire allo scopo di estrometterla dalle realtà aziendali a lui riconducibili e, in particolare, dalla società Viva Production s.r.l. e di aggravare al tempo stesso la sua esposizione debitoria, programmando così la separazione dalla moglie (v. memoria integrativa), la quale fino ad allora si era dedicata al marito e al ménage familiare nella convinzione di poter contare su una solida unione materiale e affettiva, come dalla stessa dichiarato all'udienza presidenziale (v. verbale 22.9.21). Ritiene dunque la resistente che le condotte a lei imputate dal coniuge sarebbero l'effetto del tutto comprensibile (v. prima memoria di replica) e non la causa della crisi coniugale, risalendo ad un'epoca successiva alla volontà manifestata dal marito di separarsi, di talché sarebbero irrilevanti ai fini della pronuncia di addebito.
Alle accuse che gli sono state rivolte dalla moglie, il signor ha replicato che la coppia stava Pt_1
attraversando una fase di crisi dal 2015, a causa del disinteresse mostrato dalla stessa nei propri confronti e della pratica delle “macumbe” da lei attuate per allontanarlo dal figlio , situazione Per_4
che credeva rientrata e che, diversamente, da quando la moglie si recò in Colombia e iniziò ad assumere i comportamenti oggetto di contestazione si consolidò rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui la causa della separazione non sarebbe – ad avviso del ricorrente – riferibile al tradimento, dallo stesso negato, bensì alla condotta della moglie.
Il Collegio rileva preliminarmente che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40795).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. 7 giugno 2021, n. 15819). Non è sufficiente, difatti, la sola violazione dei doveri che discendono dal matrimonio, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nell'insorgere della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (Trib. Milano 7 settembre
2012, n. 9838).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare sia la condotta contestata sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, in particolare in caso di infedeltà, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691;
Cass. 6 agosto 2020, n. 16735).
In caso di addebito reciproco, peraltro, la prova del nesso causale fra le condotte delle parti e il dissolvimento dell'affectio coniugalis può ravvisarsi nel clima dell'unione matrimoniale delle parti e nel contemporaneo disinteresse che ciascuna di esse ha dimostrato per l'altro coniuge e per il dovere di fedeltà coniugale la cui violazione, che si riveli produttiva della rottura dell'unione, conduce alla perdita di quel dovere di assistenza che sopravvive alla separazione (Cass. 25 gennaio 2016, n. 1259).
Tenendo a mente i principi sopra illustrati, il Tribunale ritiene fondata sia la domanda di addebito formulata dal signor nei confronti della moglie per avere ella assunto comportamenti contrari Pt_1 all'integrità morale e sociale del coniuge, i quali per la loro gravità rilevano benché posteriori al sorgere della crisi, sia la domanda di addebito formulata dalla signora nei Controparte_1
confronti del marito che con la sua infedeltà ha violato i doveri che discendono dal matrimonio, provocando il dissolversi dell'affectio coniugalis: la separazione è dunque addebitabile ad entrambi i coniugi per le ragioni di seguito illustrate.
Si è già accennato che il signor ha ritenuto la moglie responsabile di aver cagionato con la Pt_1
propria condotta la fine della loro unione coniugale, assumendo il verificarsi di plurimi episodi molesti e lesivi della propria persona.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda del ricorrente, pare utile ricordare che, per principio consolidato della Suprema Corte di Cassazione al quale questo giudicante intende aderire, la violenza fisica e psicologica costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio, dei doveri di assistenza coniugale e di solidarietà fra i coniugi, da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, per aver causato una insanabile frattura del rapporto coniugale e aver determinato l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse (Cass. 24 ottobre 2022, n. 31351).
La giurisprudenza di legittimità e di merito afferma inoltre che i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniugi rappresentano causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 30 aprile
2024, n. 11631; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31901; Cass. 16 settembre 2022, n. 27324; Trib. Messina
26.2.24 n. 446; Trib. Venezia 21 febbraio 2024, n. 550; Trib. Padova 29.2.24 n. 352).
Si ricorda inoltre che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cass. 14 aprile 2011, n. 8548). Venendo al caso di specie, si ritiene che i comportamenti posti in essere dalla signora CP_1
nei confronti del marito, per la loro portata e il loro reiterarsi nel tempo, siano stati tali da ledere
[...]
l'integrità morale e sociale del coniuge, esponendolo ad un'azione denigratoria che, pur compiuta nella convinzione di essere stata tradita e umiliata, non può trovare in ciò alcuna giustificazione, risultando lesiva dei diritti fondamentali della personalità e della dignità del ricorrente.
Preme fin d'ora chiarire che il quadro probatorio in atti non ha permesso di appurare l'esistenza di condotte contrarie ai doveri coniugali da parte della moglie nel periodo precedente la sua partenza per la Colombia (febbraio 2020), benché richiamate dalla Procura di Milano tra le condotte imputate ex art. 612 bis c.p. alla signora posto che le allegazioni rese sul punto dal Controparte_1
ricorrente sono apparse alquanto generiche e prive di riscontri probatori, mentre risultano provate le condotte contestate alla moglie dopo che il marito le comunicò, nel mese di luglio 2020, la sua volontà di separarsi (v. doc.
3.1 ricorrente e verbale di interrogatorio formale 3.11.22).
In particolare, dagli elementi in atti risulta che la resistente: - il 12 luglio 2020, alle ore 3.14, ha mandato due messaggi vocali al marito, oltre che diversi messaggi di testo, tra cui la foto di una ciocca di capelli, scrivendo “ho perso pure i capelli dallo stress”, “te denuncio del danno che me stato fatto”(doc. 3.1, 3.4 ricorrente); - in altri messaggi, riferiti al medesimo periodo di tempo, ha scritto al marito: “me svuoto tutto basta, me hai fatto del male e mi hai fatto soffrire”, “io ho mille numeri e pubblico tutto così vedono al carinissimo e grande ” (doc.
3.1 ricorrente); - ha Persona_5 inviato all'indirizzo e/o diverse email, Email_1 Email_2 tra le quali rilevano in particolare le seguenti: 1) email del 4.8.2020, avente ad oggetto “reclamo”, dove la moglie scrive al marito (per quanto qui rileva) “non farmi arrabbiare non voglio farti del male, ti ho detto”; 2) email del 4.8.2020 dove contesta al marito che si sta distruggendo da solo (doc.
3.5 ricorrente); 3) email del 5.8.2020, avente ad oggetto “amore”, dove la signora esprime la propria sofferenza, riferisce al marito che si stava togliendo la vita a causa sua (doc.
3.5 ricorrente); 4) email del 5.8.2020, avente ad oggetto “vergogna”, dove la signora scrive “portati rispetto non provocare la mia rabbia non ti conviene credimi” (doc.
3.5 ricorrente); 5) email del 18.8.2020 avente ad oggetto
“vergogna”, del seguente contenuto: “mi aspettavo la lettera aziendale, vergognatevi, ti ho chiesto pure la letture di divorzio” (doc.
3.5 ricorrente); 6) email dell'8.9.2020 (doc.
3.5 ricorrente), con la quale si lamenta del comportamento del coniuge, reputato lesivo della propria onorabilità, e scrive
“adesso affronti tutto che di sicuro non so dove vai a finire, perche sono disposta a tutto. non darme colpa a me”, riferendogli anche che avrebbe saputo meglio dalla Questura e dalla Guardia di Finanza
(doc.
3.9 ricorrente); - ha inviato messaggi whatsapp a un collaboratore del marito, dolendosi della condotta del coniuge e comunicandogli che l'azienda avrebbe chiuso per via di alcune indagini in corso, invitandolo ad allontanarsi dal signor (doc.
3.6 ricorrente); - ha telefonato più volte il 7 Pt_1 settembre 2020 e l'8 settembre 2020 ad un collaboratore della società Viva Production s.r.l. per comunicargli che la società sarebbe fallita e che occorreva apportare delle modifiche al sito dallo stesso curato, ingiuriando il marito, secondo quanto comunicato dallo stesso collaboratore alla società
(doc.
3.7 ricorrente); - ha mandato file audio al marito e alla segretaria in cui dice “monte il video, le foto e tutto quanto così almeno la faccio finita così la gente lo sa delle cose belle che fa”, “la faccio finita, ricordati questo” (doc.
3.2 ricorrente), “lo tiro sul giornale così fa un fil di merda e lo dico che lo denuncio per alimenti così la finisci di minaccia e di cosa e di inculare alla gente”, “ho il giornale pronto, se vuole quello io lo faccio (…) gli faccio passare il Natale in galera”, “come inizi un minimo di azione giuro che non ho pietà con lui, di un pezzo di merda come quello” (doc. 4, 5, 7 ricorrente).
La resistente, benché diffidata dal legale del ricorrente il 13 e di nuovo il 18 agosto 2020 (doc.
3.8 ricorrente), ha persistito nella propria condotta e il marito, come si evince dai messaggi e dagli audio in atti, le ha più volte comunicato di essere stanco di questo comportamento e delle telefonate ricevute da terzi per sapere cosa stesse succedendo tra loro (doc. 3.1, 3.2 ricorrente).
Ebbene, è opinione di questo Collegio che i comportamenti posti in essere dalla signora CP_1 abbiano leso l'integrità morale, psichica e sociale del signor in ragione della gravità
[...] Pt_1
delle accuse rivolte al marito dalla stessa moglie e dalla figlia di lei, consistite nell'averle provocato sofferenza e finanche di averla spinta a tentare il suicidario (doc.
3.1 ricorrente), le quali appaiono tali da generare una pressione psicologica sull'uomo, delle reiterate minacce rivolte direttamente a lui o ai suoi collaboratori in merito alle azioni che avrebbero coinvolto la società Viva Productions, con l'evidente intento di screditarlo anche nei loro confronti, delle frasi intimidatorie dette al marito o alla sua segretaria e riguardanti le possibili ripercussioni della propria scelta di separarsi, del ripetersi in modo incontrollato di tali condotte, come si evince dai numerosi messaggi senza risposta inviati al coniuge (doc.
3.1 ricorrente).
In tal senso, si può affermare che la resistente abbia assunto una condotta connotata da violenza e aggressività morale che, in quanto tale, ha inciso su diritti fondamentali del coniuge rivelandosi contraria ai principi di rispetto e solidarietà che nutrono il rapporto coniugale, assumendo così rilevanza, ai fini dell'addebito, benché i comportamenti contestati siano riconducibili ad una fase posteriore rispetto al sorgere della crisi, oramai conclamata nel mese di luglio 2020, quando il marito le riferì di volersi separare.
Passando dunque alla disamina della domanda di addebito avanzata dalla moglie nei confronti del marito, vale la pena ricordare in diritto che anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà (al pari delle violenze), per la sua gravità, è considerata una violazione talmente grave da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass. 14 agosto 2015, n. 16859).
Incombe dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. 2 settembre 2022, n.
25966; Cass. 6 agosto 2020, n. 16735; Cass. 19 febbraio 2018, n. 3923; v. nella giurisprudenza di merito, Trib. Bergamo 14 marzo 2019, n. 804).
Premesso che la ricorrente non ha provato né tantomeno ha offerto di provare la condotta posta in essere dal marito in violazione del dovere di assistenza morale e materiale dei coniugi, allegata in termini generici e rimasta priva di riscontri, si osserva che il quadro probatorio in atti ha permesso di dimostrare la fondatezza della domanda di parte resistente in relazione alla condotta infedele assunta dal coniuge, il quale ha intrapreso una relazione extraconiugale con la sua collaboratrice domestica, sorta mentre la moglie si trovava in Colombia e proseguita anche successivamente, causando così il dissolversi dell'unione coniugale.
In effetti, il signor non ha provato la preesistenza della crisi rispetto al momento in cui ha Pt_1
tradito la moglie, poiché le sue allegazioni sul punto sono apparse generiche e parzialmente contraddittorie, laddove si è affermato da un lato che l'insorgenza della crisi risaliva al 2015 (ben 6 anni prima del giudizio di separazione) e dall'altro che negli anni successivi la situazione sembrava rientrata, né come si è detto vi è prova di comportamenti imputabili alla resistente prima del mese di luglio 2020, che possano aver provocato tale situazione.
Oltretutto, si precisa che le operazioni societarie poste in essere dai coniugi nel mese di dicembre
2019 e di cui la signora oggi si duole reputandole preordinate alla separazione, Controparte_1 non possono intendersi come dimostrative dell'esistenza di una crisi preesistente e nota ad entrambi i coniugi, ma anzi evidenziano la fiducia nutrita dalla moglie verso il marito affidandosi alle sue scelte, benché potenzialmente dannose in quanto fonti di debito, che solo ex post e, precisamente, dopo i fatti accaduti nel 2020 sono state dalla stessa rivalutate in tale ottica.
Assunto ciò, si osserva che nel corso dell'istruttoria svolta al fine di accertare la contestata infedeltà del signor sono stati sentiti i testi della resistente e, a prova contraria diretta, i testi del Pt_1
ricorrente sul seguente capitolo di prova: Vero che vedeva i suddetti Sigg.ri e presso Pt_1 Per_3 l'abitazione di di sopra avere atteggiamenti intimi, come scambiarsi effusioni, mostrando Pt_2
pubblicamente il loro rapporto sentimentale (cap. B memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. ricorrente).
All'udienza del 27 gennaio 2023, è stata sentita la teste della resistente, la quale Testimone_1
ha dichiarato di aver lavorato per 9 mesi per il signor nel corso del 2020 e ha così risposto al Pt_1 capitolo di prova sopra indicato: “Vero ho visto i suddetti e scambiarsi atteggiamenti Pt_1 Per_3
affettuosi, come marito e moglie, baciarsi, uscire insieme per due mesi, cioè aprile e maggio del 2020.
In quei due mesi andavo a fare le pulizie a casa del signor , fatta Parte_3 eccezione delle vacanze pasquali, una settimana” (v. verbale).
Il 28 maggio 2024 la signora è stata nuovamente sentita sul medesimo capitolo di prova, Tes_1 onde vagliare l'attendibilità della testimone all'esito della querela per falsa testimonianza sporta nei suoi confronti dal ricorrente.
ha infatti denunciato la falsità della dichiarazione resa dalla teste in Parte_1 Tes_1 merito all'attività di pulizia svolta presso la sua abitazione nei mesi di aprile e maggio 2020, affermando che in quel periodo ella non si poté recare in casa sua per le restrizioni derivanti dal Covid
e riprese la collaborazione solo il 19 maggio 2020, limitandosi a fare la spesa che lasciava alla porta, come risulterebbe da una dichiarazione della signora (altra collaboratrice domestica) e dai Per_3 messaggi scambiati tra le due, da cui si evince che l'ultimo giorno di lavoro fu il 24 marzo 2020 e il
19 maggio 2020 la signora si recò a fare la spesa;
di conseguenza, si contesta che la Tes_1
testimone abbia potuto assistere, come dichiarato, ad atteggiamenti intimi dei signori e Pt_1 Per_3 per il fatto di non essere stata presente nell'abitazione in quel periodo (doc. 31, 32 ricorrente).
Nel corso della seconda audizione testimoniale, ha dichiarato: è vero. ADR: io Testimone_1
lavoravo nella casa del dott. e dove la sig.ra che lavorava come cameriera sembra Pt_1 Per_3
che sia diventata amante, ha preso il posto della sig.ra ADR: non chiedetemi date precise, CP_1
dopo che la sig.ra è partita, dopo circa due/tre settimane la sig.ra dava confidenza, CP_1 Per_3
poi sono arrivati a scherzi, abbracci, baci;
ho visto che la sig.ra dormiva nel letto Per_3
matrimoniale perché il letto ella sig.ra era sempre fatto e pulito;
io non li ho mai visti dormire Per_3 insieme ma vedevo il sig. che al mattino portava il caffè in camera e c'era lei;
lo so perché Pt_1
io quando facevo il letto trovavo i capelli di lei;
poi dopo è diventata una cosa evidente, parlavano tra loro e tutto il resto; ADR: le effusioni risalgono al mese di marzo, circa un mese dopo che è partita;
io continuavo a lavorare nella casa anche nel periodo di lockdown perché il dott.re mi aveva fatto avere una carta che mi aveva dato che per patologie mi consentiva di andare a casa loro;
lui aveva bisogno di essere accudito; anche al sig.ra lavorava;
nel periodo pasquale, visto che Per_3
lui aveva quelle patologie, mi ha lasciata a casa e sono tornata dopo una o due settimane;
dopo due settimane, sono rientrata con la mia lettera di autorizzazione;
a me mi aveva lasciata a casa, lei era stata con lui dicendo che non usciva per non prendere il covid;
lui aveva detto ad entrambe che serviva una che rimanesse a casa giorno e notte;
io ho una famiglia quindi ho etto di no;
lei è rimasta là; ADR: me lo aveva detto lui che lei era rimasta là; io un giorno sì e un giorno non andavo a portare la spesa perché non voleva far uscire la sig.ra per non portare il covid a casa;
quindi Per_3
anche se io ero a casa nel periodo pasquale un giorno si e uno no andavo a casa sua a portare la spesa e la vedevo; ADR: quando il dott. ci ha detto che una doveva stare giorno e notte, dopo Pt_1
qualche giorno la sig.ra mi ha detto che il aveva contattato la che aveva dato Per_3 Pt_1 CP_1 il consenso a che la stessa rimanesse lì giorno e notte;
ADR: all'inizio il sig. ha Per_3 Pt_1
nascosto la relazione;
mi aveva anche impedito di sentire la sig.ra mi diceva che stava bene CP_1
e non c'era bisogno di sentirla;
ADR: all'inizio ci siamo sentite per poco tempo dopo che era partita per cose di casa: fai questo, fai quello;
ci sentivamo via whatsapp con i nostri rispettivi numeri e cellulari. ADR: nel periodo che sono stata a casa o sentito la sig.ra ma per la spesa, non Per_3
stavamo al telefono ecco;
per whatsapp credo di si per la spesa e le cose di casa. Ora ho un altro cellulare, cambiando telefono mi si è cancellato tutto;
ADR: c'è un messaggio della spesa del 19 maggio;
quando ho chiesto quando fosse stato l'ultimo giorno di lavoro in data 3 aprile 2024 e mi è stato risposto 24 marzo intendevo l'ultimo giorno prima delle vacanze pasquali;
ADR: io ho fatto uno stop durante le vacanze pasquali ma andavo a fare la spesa e lasciavo sulla porta, ho ripreso dopo due settimane circa, non ricordo esattamente;
ho recuperato le ore dopo questi giorni di stop;
ADR: preciso che se ci siamo sentite con la sig.ra era per la lista della spesa, che mi mandava Per_3
anche il dottore, non solo lei. ADR: se ero in casa non avevo bisogno sempre di scrivere;
ADR: nel periodo del covid mi occupavo io della spesa;
negli altri periodi non lo so, non ricordo;
non ricordo fino a quando o fatto spesa;
quel periodo mi mandavano la lista o la capelli o il dott. e andavo Pt_1
io; ADR: quando sono stata a casa mi ricordo che andavo un giorno si uno no, forse tre;
è capitato che altre volte sia andata fare la spesa, magari 20 volte;
dopo lo stop sono tornata a lavoro e ho recuperato le ore perse quei giorni lì, invece che 4 ore poi stavo 6/7; dopo che sono rientrata vedevo effusioni, atteggiamenti intimi” (v. verbale 28.5.24).
È stata poi sentita la testimone della resistente , la quale ha affermato di non sapere Testimone_2
nulla e di non conoscere la signora (verbale 20.11.24), mentre la terza testimone è stata Per_3
rinunciata (verbale 21.2.25).
In merito alle risultanze acquisite dalle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente, si osserva che ha dichiarato di non sapere nulla in merito alle circostanze oggetto del capitolo di Testimone_3
prova suddetto, di conoscere la signora la quale gli è stata presentata dal signor Persona_3
come collaboratrice ma di non aver mai visto i due in atteggiamenti intimi e comportamenti Pt_1
amichevoli (verbale 27.1.23). All'udienza del 28 maggio 2024 sono stati inoltre sentiti a prova contraria sul capitolo ammesso di parte resistente i testi del ricorrente , produttore cinematografico e legato nel 2021 Testimone_4
da rapporti lavorativi al signor , e il figlio . Pt_1 Testimone_5
Il teste ha dichiarato: “mai vista una cosa del genere. La prima volta che li ho visti è stata Tes_4 nell'estate del 2020 ad un pranzo di lavoro in Liguria. Ho visto la sig.ra che faceva pranzo, faceva la cuoca e ci ha serviti al tavolo. Era una casa vista mare. Lui stava a casa, c'erano le regole del lockdown. Lei era la donna di servizio. Era un pranzo di lavoro. Sono andato a trovarlo per motivi di lavoro per parlare del film del 2021. Li ho visti a Milano nell'autunno e non ho mai visto una cos del genere. Non sono mai stato in vita mia a ADR: io sono andato a parlare con lui, era Pt_2
nel saluto abbiamo pranzato lì perché lui era un soggetto debole e la sig.ra ha fatto il pranzo e ci ha servito il pranzo e poi è sparita in cucina. aveva il grembiule da cucina;
ADR: a Milano mi sono recato nell'autunno quando sono andato a parlare di lavoro e lei non ha partecipato alla conversazione, era in corridoio;
l'ho riconosciuta e ho ricordato che era la sig.ra che ho incontrato in Liguria quando sono andato a pranzo;
non so cosa stava facendo, l'ho solo vista e poi sono entrato
a parlare con il dott. ; ADR: ci vedevamo solo per motivi di lavoro;
ci siamo visti queste due Pt_1
volte in cui ho visto la sig.ra e poi nel gennaio 2021 quando sono iniziate le riprese del film, Per_3 per il resto erano chiamate di lavoro” (verbale 28.5.24).
Il teste ha dichiarato: “non è vero. Le volte che sono stato a casa di mio padre Testimone_5
a ho visto la si.ra svolgere le faccende di casa e nulla più. Era il periodo covid, Pt_2 Per_3
Sarò stato 5/6 volte. Non ricordo di preciso. Sono andato quando le restrizioni lo permettevano.
ADR: mi trattenevo un paio di ore, mangiavamo tutti insieme. Senza le restrizioni ci vedevamo una volta a settimana, sempre un paio di ore;
ADR: l sig.ra faceva la governante con il Per_3
grembiulino, mai vista in atteggiamenti affettuosi;
no mangiavamo con lei;
la sig.ra preparava da mangiare e apparecchiava la tavola;
ADR: non ricordo di preciso il periodo in cui l'o visto 5/6 volte;
nel 2020 l'ho visto altre volte quando non c'erano le restrizioni (verbale 28.5.24).
Così ricostruito il quadro probatorio, si osserva che il signor ha contestato l'attendibilità della Pt_1
teste e la veridicità delle dichiarazioni dalla stessa rese, osservando in particolare Testimone_1
che: - la signora non ha prestato la propria attività lavorativa dal 24 marzo 2020 al 19 Tes_1 maggio 2020 e che, una volta ripresa, si è limitata nell'acquisto della spesa che veniva poi lasciata sul pianerottolo;
- vi è contraddizione tra la prima e la seconda deposizione della teste, durante la quale i presunti comportamenti intimi dei signori e vengono riferiti al periodo di marzo Pt_1 Per_3
e non più di aprile/maggio; - quanto affermato in merito alla sospensione dell'attività lavorativa per una, due settimane nel periodo pasquale, non è compatibile col fatto che l'ultimo giorno di lavoro sia stato il 24 marzo 2020 e il giorno di Pasqua il 12 aprile 2020, quindi almeno due settimane prima;
- il certificato medico prodotto per giustificare la presenza in casa del ricorrente durante il lock down non risulta genuino perché rilasciato da un dottore di Mantova nella giornata di domenica;
- la teste non ha confermato fatti, ma espresso deduzioni nel sostenere che i signori e dormissero Per_3 Pt_1
insieme, desumendo la circostanza dalla presenza dei capelli della donna sul letto del signor , Pt_1
mentre il letto di lei non era disfatto.
Ora, deve essere premesso che la valutazione sull'attendibilità del testimone si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2023, n. 8988).
Il giudice di merito ha il compito di valutare l'attendibilità delle testimonianze senza essere vincolato a confutare ogni singolo elemento o a considerare tutte le deduzioni difensive. È essenziale che il giudice motivi la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere la decisione presa, senza dover discutere dettagliatamente ogni singolo aspetto (Cass. 15 ottobre 2024, n. 26761).
Considerato ciò, si rileva che, sul piano soggettivo, non sussistono elementi per dubitare della attendibilità della teste, la quale è stata legata da un rapporto di dipendenza col signor per 9 Pt_1 mesi nell'anno 2020 (secondo quanto dalla stessa affermato e non contestato, v. verbale 27.1.23) e attualmente non intrattiene rapporti tra le parti, né può ritenersi titolare un interesse personale rispetto all'esito della lite, che ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi.
Sul piano oggettivo, va osservato che la deposizione resa dalla teste il 27 gennaio 2023 e il 28 maggio
2024 è risultata coerente rispetto all'interrogativo che le è stato posto ovvero:Vero che vedeva i suddetti Sigg.ri e presso l'abitazione di di sopra avere atteggiamenti intimi, Pt_1 Per_3 Pt_2
come scambiarsi effusioni (cap. B memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. resistente), mostrando pubblicamente il loro rapporto sentimentale. In entrambi i casi, la testimone ha infatti risposto in senso affermativo, mentre l'incongruenza può cogliersi rispetto al momento in cui il fatto si è verificato, riferito dapprima al periodo aprile/maggio e successivamente al mese di marzo 2020.
Tuttavia, secondo il Collegio, quest'aspetto non può incidere sull'elemento essenziale della deposizione (ovvero se ha visto il ricorrente e la presunta amante in atteggiamenti intimi), ma in elementi ulteriori, neppure oggetto del capitolo di prova, sui quali appaia ragionevolmente prospettabile l'ipotesi che la teste sia caduta in errore di ricordo, senza per ciò perdere l'obiettiva credibilità (Trib. Torre Annunziata 18 agosto 2008, n. 1014). La stessa testimone ha peraltro chiesto, nel corso della seconda deposizione, di non essere interrogata su date precise e ha giustificato la possibilità di recarsi dal signor sulla base di un certificato Pt_1
medico che attestava la necessità di assistenza del proprio datore di lavoro.
E' noto che la normativa emergenziale introdotta al fine di contrastare la diffusione del virus Sars
Covid 19 ha introdotto, tra le varie misure urgenti, la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (art. 1, co. 1 lett. a DPCM 8 marzo 2020 e successivo DPCM 9 marzo 2020; art. 2 DPCM 22 marzo 2020; art. 2 lett. a d.l. 25 marzo 2020 n. 19), in vigore fino al 3 maggio 2020 e poi gradualmente attenuata.
Questo rende credibile che la signora legata da un rapporto di collaborazione domestica Tes_1
col signor , si recasse nella sua abitazione anche nel periodo emergenziale sulla base della Pt_1
certificazione prodotta e ammessa, mentre le contestazioni sulla genuinità del documento risultano prive di pregio, non essendo attestato che il medico ha visitato il ricorrente ma che, in base alle sue condizioni cliniche (evidentemente già note al professionista), egli aveva bisogno di assistenza;
oltretutto, la certificazione ben potrebbe essere stata inviata all'interessato mediante mezzi di comunicazione a distanza, sicché irrilevante è dunque il luogo in cui il dott. presta servizio, Per_2
come la data del certificato.
Il fatto poi che la signora limitasse le proprie prestazioni all'acquisto della spesa anche Tes_1 dopo la ripresa dell'attività lavorativa, quando le misure restrittive sono state attenuate, non appare credibile, considerato che il rapporto col signor è proseguito per 9 mesi nel 2020 e quindi, si Pt_1
presume, almeno fino al mese di settembre dello stesso anno.
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni rese dalla signora appaiono coerenti, dettagliate e Tes_1 ben circostanziate rispetto all'organizzazione dell'attività lavorativa della stessa e della signora durante il lock down e, quanto ai comportamenti tra i signori e sono state Per_3 Pt_1 Per_3
riferite anche ai mesi successivi alla ripresa lavorativa (verbale 28.5.24).
Pertanto, considerato che ai fini della decisione rileva la prova dell'esistenza della relazione e la sua anteriorità rispetto alla crisi coniugale (collocata nel mese di luglio 2020), può affermarsi la credibilità della deposizione resa della teste in merito all'esistenza di atteggiamenti intimi Testimone_1
tra il ricorrente e la signora quantomeno nei mesi successivi al 18 maggio 2020. Per_3
La ricostruzione fin qui svolta trova peraltro riscontro nei messaggi in atti, da cui risulta che la moglie, in quel momento assente dall'Italia, aveva appreso della relazione extraconiugale intessuta dal marito con la donna di servizio (benché il marito abbia sempre negato la circostanza, cfr. doc. 3.6, 3.9, 3.10 ricorrente), e dalla prosecuzione di questa relazione, affermata e resa pubblicamente nota dal marito che ha parlato della signora come la sua compagna (intervista al signor di cui al doc. Per_3 Pt_1
10, nonché doc. 10.2 resistente).
In considerazione di tali elementi, il Collegio ritiene che le risultanze acquisite mediante la testimonianza di e di siano prive di efficacia probatoria, poiché di Testimone_2 Testimone_3
fatto entrambi i testimoni hanno affermato di non sapere nulla in merito alla circostanza sulla quale sono stati interrogati, benché il signor conoscesse la signora per essergli stata Tes_3 Pt_4
presentata dallo stesso ricorrente.
D'altra parte, le testimonianze rese dai signori e non possono contrastare l'efficacia Tes_4 Pt_1
probatoria degli elementi sopra descritti, poiché il fatto che questi hanno dichiarato di non aver visto il signor e la signora intrattenere comportamenti intimi non esclude che vi siano stati. Pt_1 Per_3
Si consideri, a riguardo, il rapporto lavorativo esistente tra il signor e il ricorrente e le due Tes_4
occasioni nelle quali egli ha narrato di aver conosciuto la presunta amante, in entrambi i casi legate a contesti lavorativi che non includevano la donna;
nonché le limitate occasioni in cui il figlio del ricorrente ha dichiarato di essersi recato dal padre dopo il lock down (5/6 volte), non collocate esattamente nel tempo, nelle quali il fatto che la signora si occupasse di attività casalinghe Per_3 non esclude l'esistenza di comportamenti intimi, in contesti di vita riservati che venivano vissuti nell'ambiente domestico ai quali la signora che presso l'abitazione del signor si Tes_1 Pt_1
occupava della pulizia e della gestione della casa, ha potuto assistere.
Pertanto, si ritiene che la separazione possa essere addebitata al signor per violazione Pt_1 dell'obbligo di fedeltà, non ritenendosi preclusa a questo giudicante una valutazione sulla responsabilità del marito in base ad una condotta non comparabile a quella assunta dalla moglie, perché precedente rispetto ad essa.
In conclusione, si ritiene che la fine dell'unione coniugale possa essere imputata ad entrambi i coniugi, i quali hanno agito in violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., determinando così il dissolversi della comunione materiale e spirituale che anima il rapporto matrimoniale.
Sulla domanda di mantenimento di parte resistente
Dall'addebito della separazione alla moglie discende il rigetto della domanda di mantenimento ai sensi dell'art. 156, co. 1 c.c., che recita: il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Restano salvi gli effetti dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ove già eseguiti, considerato che la pronuncia di addebito consegue alla decisione di merito e non era dunque prevedibile dal Presidente delegato e, in seguito, dal Giudice Istruttore, che non avrebbe in ogni caso potuto anticipare un giudizio rimesso al Collegio. In ogni caso, considerato che, nelle more del presente giudizio, l'intestato Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del vincolo coniugale tra i signori e con sentenza Pt_1 Controparte_1 confermata dalla Corte d'Appello di Brescia (depositata dal ricorrente), nella regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile dovranno valere i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma
13, della L. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione. Il tutto in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio ma anche della necessità di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole (Cass. 5 aprile 2023,
n. 9345; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3852).
Restano assorbite le domande di pignoramento dei beni e dei diritti creditori spettanti al signor , Pt_1 avanzate dalla resistente a garanzia del pagamento dell'assegno di mantenimento, nonché la domanda del ricorrente di accertamento dell'indipendenza economica della moglie.
Sulle altre domande di parte resistente
Nel precisare le proprie conclusioni, la resistente ha reiterato le domande di risarcimento del danno, di liberazione della moglie dalle garanzie prestate, di condanna alla restituzione dei gioielli o alla corresponsione di una somma non inferiore ad euro 40.000,00 e alla rimozione delle foto che la raffigurano (punti da 3 a 8 del foglio di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamati e trascritti).
Come già rilevato in fase presidenziale e nella successiva fase istruttoria, le istanze avanzate devono essere dichiarate inammissibili per carenza di connessione “forte” con la domanda di separazione.
Si rammenta, infatti, che l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi solo ove ricorrano ipotesi qualificate di connessione, restando esclusa la possibilità di proporre più domande tra loro connesse sul piano esclusivamente soggettivo, se attribuite a riti diversi. Di conseguenza, deve essere esclusa la possibilità del simultaneus processus tra il presente giudizio
(introdotto prima della Riforma Cartabia) e soggetto al rito speciale di separazione giudiziale ex art. 711 c.p.c. e le suddette domande, soggette a riti dversi.
A sostegno di tale orientamento, si ricorda che col d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 l'ambito di applicazione del rito unico previsto per i procedimenti in materia di persone, famiglia e minorenni è stato espressamente esteso alle domande di risarcimento del danno endofamiliare (art. 473 bis c.p.c.), così da consentirne il cumulo, diversamente non ammesso.
Sull'istanza ex art. 89 c.p.c. di parte ricorrente
Il ricorrente ha domandato la cancellazione dell'espressione “faccendiere nel mondo dello spettacolo”, inserita negli atti conclusionali della resistente, lamentandone la portata denigratoria e gratuitamente lesiva del suo onore e decoro, con condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 89, co. 2 c.p.c.
Com'è noto, Le parti processuali devono astenersi, nell'esercizio del diritto di difesa, dall'utilizzo di espressioni sconvenienti e non consone al decoro della professione e al rispetto delle controparti, evitando di utilizzare nei propri scritti parole che possano valere ad arrecare offesa all'altrui reputazione;
ciò nondimeno, affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato all'art. 39
c.p.a.), è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive;
pertanto, qualora non sia superato il limite delle espressioni gratuite e prive di collegamento con le esigenze difensive, prevale il diritto all'esercizio del diritto di difesa (C.d.S. 2 maggio 2023, n. 4402, v. anche Cass. 18 giugno
2023, n. 9707).
Secondo l'apprezzamento di questo Collegio, l'espressione censurata rientra nella dialettica processuale e può ritenersi espressione dell'esercizio del diritto di difesa e dunque giustificata in relazione alle esigenze dell'ambiente processuale nel quale è stata utilizzata.
La domanda viene dunque rigettata.
Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza dei coniugi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per l'effetto, si rigetta la domanda della resistente di condannare il coniuge al pagamento della sanzione pecuniaria di 5.000 euro, qualificabile ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., che presuppone l'integrale soccombenza della parte che si intende sanzionare (cfr. Cass. 11 ottobre 2024, n. 26544).
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dà atto della separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 289/2024 pubblicata il 5 febbraio 2024; dichiara la separazione addebitabile ad entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 2 c.c.; rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla moglie;
dichiara inammissibili tutte le altre domande della resistente;
rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. del ricorrente;
rigetta l'istanza ex art. 96, co. 3 c.p.c. della resistente;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 07/01/2021 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Attilio BELLOLI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Jacopo Controparte_1 C.F._2
BONOMO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Santa Margherita Parte_1 Controparte_1
Ligure in data 21 settembre 2012. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato all'intestato Tribunale la Parte_1
pronuncia di separazione personale con addebito alla moglie, dolendosi dei comportamenti diffamatori e illeciti perpetrati dalla stessa nei propri confronti, anche mediante il coinvolgimento di terzi, e ha al contempo chiesto di accertare l'indipendenza economica della resistente, convivente con un nuovo compagno, con conseguente esclusione del diritto al mantenimento.
Regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo Controparte_1
status e ha a sua volta domandato l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà e di assistenza morale e collaborazione tra i coniugi, un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. del valore di almeno 5.000 euro mensili, nonché: - l'ordine nei confronti del marito a provvedere all'accollo e/o delle operazioni atte alla risoluzione al fine di liberare la resistente dai rapporti bancari
Banca Intesa per euro 150.000,00 per fideiussione, scrittura privata per importo di 4.500.000,00 euro, prestito personale per euro 20.000,00, euro 70.000,00 somma del figlio del ricorrente, Controparte_2
sig. , accollata alla tutti a nome e come garante e come sopra in narrativa Persona_1 CP_1 CP_1
descritti; - la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni cagionatole per le sofferenze legate all'azienda Viva Production s.r.l. per un importo non inferiore a euro 100.000,00 e/o in quella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patiti dalla moglie a seguito del proprio tradimento per un importo non inferiore a euro 100.000 e/o in quella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per ingiusto licenziamento di importo non inferiore ad euro 60.000; - l'invito al ricorrente alla restituzione dei gioielli o alla corresponsione di una somma non inferiore ad euro 40.000,00 e alla rimozione delle foto raffiguranti la stessa signora dai profili sia personali che aziendali del coniuge. CP_1
All'udienza del 22 settembre 2021, il Presidente delegato, sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha autorizzati i coniugi a vivere separati e con ordinanza riservata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, rilevando l'inammissibilità per difetto di connessione delle domande avanzate dalla resistente ai punti da 3 a 8 del proprio atto introduttivo in quanto soggette a riti processuali diversi e solo parzialmente connesse per causa petendi alla domanda di separazione. Ha inoltre nominato Giudice Istruttore se stesso e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e ammesse le prove orali richieste da entrambe le parti limitatamente ai capitoli indicati con ordinanza del 17 maggio 2022, l'istruttoria si è svolta mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale della resistente e l'esame di un teste per ciascuna parte.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 289/2024 pubblicata il 5 febbraio 2024 e divenuta definitiva (v. attestazione rilasciata dalla Cancelleria), il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Istruttore, disponendo la prosecuzione dell'istruttoria orale e la nuova audizione della teste di parte resistente querelata Testimone_1
dal ricorrente per il reato di falsa testimonianza (circostanza sulla quale è stato integrato il contraddittorio).
Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto n. 30/2025, il Presidente Vicario ha assegnato il presente procedimento alla scrivente
Giudice in sostituzione della precedente titolare dott.ssa Maria Carla Daga, già sostituita dal Giudice onorario dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini (decreto n. 53/2024).
Fatte precisare dinanzi a sé le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del 10 giugno 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dal ricorrente, mentre le richieste ex art. 210 c.p.c. appaiono inammissibili per le ragioni esposte dal Giudice Istruttore, che vengono integralmente condivise dal
Collegio.
Rispetto alla certificazione medica del dott. , esibita dalla difesa della resistente Persona_2 all'udienza del 28 maggio 2024, sulla cui ammissibilità questo giudicante è chiamato a pronunciarsi, si ritiene di poter ammettere il documento, poiché rilevante ai fini della decisione e della valutazione sull'attendibilità della teste Testimone_1
Può essere ammessa anche la documentazione prodotta da entrambe le parti in sede di comparsa conclusionale, che la difesa avversaria ha potuto esaminare argomentando le proprie difese, mentre devono ritenersi inammissibili, oltre che irrilevanti ai fini decisori, i documenti prodotti dal ricorrente con la memoria replica, sui quali controparte non ha potuto contraddire, avendo già depositato il suo ultimo atto difensivo nel momento in cui sono stati depositati.
Per mero scrupolo, si conferma anche l'inammissibilità e irrilevanza dell'istanza di indagini patrimoniali di parte resistente, non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni ma sulla quale ha insistito negli atti conclusionali. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il materiale probatorio in atti, formato dagli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazioni delle parti, la documentazione depositata e acquisita dal Giudice
Istruttore, le dichiarazioni rese dalla resistente in sede di interrogatorio formale e le testimonianze acquisite, consentano di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati reputati non rilevanti e comunque non tali da condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di addebito reciprocamente avanzata dai coniugi
Le parti hanno domandato, reciprocamente, che venga pronunciato l'addebito della separazione personale nei confronti dell'altro coniuge ex art. 151, co. 2 c.c.
A sostegno di quanto richiesto, il signor ha lamentato l'assunzione da parte della moglie di Pt_1 comportamenti definiti incivili e intollerabili, perpetrati nell'anno 2020 già prima della sua partenza in Colombia (febbraio 2020) e aggravatesi dopo aver appreso la volontà del coniuge di separarsi
(luglio 2020), consistiti in particolare: - nell'invio alla sua assistente personale, in data 16 novembre
2020, di quattro messaggi vocali e di messaggi Whatsapp considerati di inaudita violenza e gravità
(doc. 3.1, 3.3, 4-7 ricorrente); - nell'aver telefonato il 17 novembre 2020 l'amministratore della società Viva Production s.r.l. diffamando il marito e minacciando il suo interlocutore dei rischi di pignoramento e detenzione che avrebbe potuto subire proseguendo il suo incarico, nonché nell'avergli inviato dei messaggi di contenuto sostanzialmente analogo (doc.
3.6 ricorrente); - nel richiedere appuntamenti alla funzionaria di Banca Intesa con l'intento di fornire importanti comunicazioni sul marito;
- nel recarsi dal parrucchiere del marito per riferire che l'ha tradita;
- nel far contattare telefonicamente la società Viva Production da una persona qualificatasi come il suo nuovo compagno che, con tono alterato, ha insistentemente chiesto alla sua assistente personale di essere urgentemente messo in contatto con il ricorrente, precisando che se ciò non fosse avvenuto si sarebbe presentato in modo meno amichevole presso gli uffici;
- nel minacciare il marito mediante l'invio di reiterate email all'indirizzo di posta elettronica aziendale della società Viva Productions S.r.l., con frasi del seguente tenore portami rispetto, non provocare la mia rabia, no te conviene, non sottovalutare la mia persona mai e ingiuriosi (“sei asciutto come una noce di Natale”, “delinquente”, doc.
3-12 ricorrente), nonché nell'accusarlo di averle provocato sofferenza – anche mediante l'invio di una ciocca di capelli (doc.
3.1 ricorrente) – fino a spingerla a tentare il suicidio (doc. 3.5, 3.12 ricorrente); - nell'aver telefonato più volte ad un collaboratore della società Viva Production s.r.l. per comunicargli che la società sarebbe fallita e che occorreva apportare delle modifiche al sito dallo stesso curato (doc.
3.7 ricorrente); - nell'aver reso pubblica la fine della loro unione commentando le foto postate su Instagram che ritraevano insieme i coniugi (doc.
3.13 ricorrente); - nell'aver contattato anche il difensore del marito contestandogli l'avvenuto tradimento (doc. 3.10).
A seguito delle condotte censurate, il signor ha dedotto di aver diffidato più volte, mediante il Pt_1
proprio legale, la moglie (doc. 3.8, 3.11 ricorrente) e di averla invitata lui stesso a cessare tali comportamenti (doc.
3.1 ricorrente), dichiarandosi stanco della situazione e invitandola a discuterne al suo rientro (doc. 10 resistente, doc.
3.1 ricorrente). Inoltre, ha riferito che il 10 settembre 2020 la resistente è stata licenziata per giusta causa dalla società Viva Production, dopo aver subito una contestazione disciplinare per l'invio all'indirizzo aziendale di email dal contenuto strettamente personale (doc. 3.14, 3.15 ricorrente e 15, 16 resistente).
Per tali condotte, il ricorrente ha sporto querela nei confronti della moglie (doc. 2 ricorrente) ed è stato avviato un procedimento penale dalla Procura di Milano, nell'ambito del quale la resistente è stata rinviata a giudizio per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. e diffamazione, posti in essere tra giugno e novembre 2020 (doc. 11, 30 ricorrente).
Contestando le accuse del marito, la signora ha ammesso di aver vissuto un Controparte_1
periodo di disagio a causa della condotta del coniuge (doc. 2), ha affermato come le telefonate e le email inoltrate si riferissero a questioni lavorative e si rendessero necessarie a seguito dell'impossibilità di comunicare direttamente col signor (v. comparsa costitutiva) e ha negato Pt_1
di aver assunto comportamenti ingiuriosi, minacciosi o diffamatori nei suoi riguardi.
In verità, secondo la prospettazione della resistente, la fine dell'unione coniugale tra i coniugi sarebbe dipesa dalla condotta posta in essere dal marito in violazione dell'obbligo di fedeltà e di assistenza morale e materiale che grava sui coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c., allegando che: - mentre ella si trovava in Colombia per motivi personali, dove si recò il 18 febbraio 2020 e si trattenne fino al mese di settembre dello stesso anno per le restrizioni derivanti dal lock down, la collaboratrice domestica le comunicò che il marito la tradiva con la signora altra colf Testimone_1 Persona_3
assunta dalla famiglia, circostanza che venne esternata dal coniuge pubblicamente nel mese di gennaio 2021 durante la presentazione del film “The Christmas show”, presentando l'amante come produttrice creativa e sua compagna e che risulta anche da una recensione (doc. 10, 10.1, 10.2 resistente); - dal mese di dicembre 2019, il ricorrente iniziò ad agire allo scopo di estrometterla dalle realtà aziendali a lui riconducibili e, in particolare, dalla società Viva Production s.r.l. e di aggravare al tempo stesso la sua esposizione debitoria, programmando così la separazione dalla moglie (v. memoria integrativa), la quale fino ad allora si era dedicata al marito e al ménage familiare nella convinzione di poter contare su una solida unione materiale e affettiva, come dalla stessa dichiarato all'udienza presidenziale (v. verbale 22.9.21). Ritiene dunque la resistente che le condotte a lei imputate dal coniuge sarebbero l'effetto del tutto comprensibile (v. prima memoria di replica) e non la causa della crisi coniugale, risalendo ad un'epoca successiva alla volontà manifestata dal marito di separarsi, di talché sarebbero irrilevanti ai fini della pronuncia di addebito.
Alle accuse che gli sono state rivolte dalla moglie, il signor ha replicato che la coppia stava Pt_1
attraversando una fase di crisi dal 2015, a causa del disinteresse mostrato dalla stessa nei propri confronti e della pratica delle “macumbe” da lei attuate per allontanarlo dal figlio , situazione Per_4
che credeva rientrata e che, diversamente, da quando la moglie si recò in Colombia e iniziò ad assumere i comportamenti oggetto di contestazione si consolidò rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui la causa della separazione non sarebbe – ad avviso del ricorrente – riferibile al tradimento, dallo stesso negato, bensì alla condotta della moglie.
Il Collegio rileva preliminarmente che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40795).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. 7 giugno 2021, n. 15819). Non è sufficiente, difatti, la sola violazione dei doveri che discendono dal matrimonio, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nell'insorgere della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (Trib. Milano 7 settembre
2012, n. 9838).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare sia la condotta contestata sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, in particolare in caso di infedeltà, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691;
Cass. 6 agosto 2020, n. 16735).
In caso di addebito reciproco, peraltro, la prova del nesso causale fra le condotte delle parti e il dissolvimento dell'affectio coniugalis può ravvisarsi nel clima dell'unione matrimoniale delle parti e nel contemporaneo disinteresse che ciascuna di esse ha dimostrato per l'altro coniuge e per il dovere di fedeltà coniugale la cui violazione, che si riveli produttiva della rottura dell'unione, conduce alla perdita di quel dovere di assistenza che sopravvive alla separazione (Cass. 25 gennaio 2016, n. 1259).
Tenendo a mente i principi sopra illustrati, il Tribunale ritiene fondata sia la domanda di addebito formulata dal signor nei confronti della moglie per avere ella assunto comportamenti contrari Pt_1 all'integrità morale e sociale del coniuge, i quali per la loro gravità rilevano benché posteriori al sorgere della crisi, sia la domanda di addebito formulata dalla signora nei Controparte_1
confronti del marito che con la sua infedeltà ha violato i doveri che discendono dal matrimonio, provocando il dissolversi dell'affectio coniugalis: la separazione è dunque addebitabile ad entrambi i coniugi per le ragioni di seguito illustrate.
Si è già accennato che il signor ha ritenuto la moglie responsabile di aver cagionato con la Pt_1
propria condotta la fine della loro unione coniugale, assumendo il verificarsi di plurimi episodi molesti e lesivi della propria persona.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda del ricorrente, pare utile ricordare che, per principio consolidato della Suprema Corte di Cassazione al quale questo giudicante intende aderire, la violenza fisica e psicologica costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio, dei doveri di assistenza coniugale e di solidarietà fra i coniugi, da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, per aver causato una insanabile frattura del rapporto coniugale e aver determinato l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse (Cass. 24 ottobre 2022, n. 31351).
La giurisprudenza di legittimità e di merito afferma inoltre che i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniugi rappresentano causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 30 aprile
2024, n. 11631; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31901; Cass. 16 settembre 2022, n. 27324; Trib. Messina
26.2.24 n. 446; Trib. Venezia 21 febbraio 2024, n. 550; Trib. Padova 29.2.24 n. 352).
Si ricorda inoltre che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cass. 14 aprile 2011, n. 8548). Venendo al caso di specie, si ritiene che i comportamenti posti in essere dalla signora CP_1
nei confronti del marito, per la loro portata e il loro reiterarsi nel tempo, siano stati tali da ledere
[...]
l'integrità morale e sociale del coniuge, esponendolo ad un'azione denigratoria che, pur compiuta nella convinzione di essere stata tradita e umiliata, non può trovare in ciò alcuna giustificazione, risultando lesiva dei diritti fondamentali della personalità e della dignità del ricorrente.
Preme fin d'ora chiarire che il quadro probatorio in atti non ha permesso di appurare l'esistenza di condotte contrarie ai doveri coniugali da parte della moglie nel periodo precedente la sua partenza per la Colombia (febbraio 2020), benché richiamate dalla Procura di Milano tra le condotte imputate ex art. 612 bis c.p. alla signora posto che le allegazioni rese sul punto dal Controparte_1
ricorrente sono apparse alquanto generiche e prive di riscontri probatori, mentre risultano provate le condotte contestate alla moglie dopo che il marito le comunicò, nel mese di luglio 2020, la sua volontà di separarsi (v. doc.
3.1 ricorrente e verbale di interrogatorio formale 3.11.22).
In particolare, dagli elementi in atti risulta che la resistente: - il 12 luglio 2020, alle ore 3.14, ha mandato due messaggi vocali al marito, oltre che diversi messaggi di testo, tra cui la foto di una ciocca di capelli, scrivendo “ho perso pure i capelli dallo stress”, “te denuncio del danno che me stato fatto”(doc. 3.1, 3.4 ricorrente); - in altri messaggi, riferiti al medesimo periodo di tempo, ha scritto al marito: “me svuoto tutto basta, me hai fatto del male e mi hai fatto soffrire”, “io ho mille numeri e pubblico tutto così vedono al carinissimo e grande ” (doc.
3.1 ricorrente); - ha Persona_5 inviato all'indirizzo e/o diverse email, Email_1 Email_2 tra le quali rilevano in particolare le seguenti: 1) email del 4.8.2020, avente ad oggetto “reclamo”, dove la moglie scrive al marito (per quanto qui rileva) “non farmi arrabbiare non voglio farti del male, ti ho detto”; 2) email del 4.8.2020 dove contesta al marito che si sta distruggendo da solo (doc.
3.5 ricorrente); 3) email del 5.8.2020, avente ad oggetto “amore”, dove la signora esprime la propria sofferenza, riferisce al marito che si stava togliendo la vita a causa sua (doc.
3.5 ricorrente); 4) email del 5.8.2020, avente ad oggetto “vergogna”, dove la signora scrive “portati rispetto non provocare la mia rabbia non ti conviene credimi” (doc.
3.5 ricorrente); 5) email del 18.8.2020 avente ad oggetto
“vergogna”, del seguente contenuto: “mi aspettavo la lettera aziendale, vergognatevi, ti ho chiesto pure la letture di divorzio” (doc.
3.5 ricorrente); 6) email dell'8.9.2020 (doc.
3.5 ricorrente), con la quale si lamenta del comportamento del coniuge, reputato lesivo della propria onorabilità, e scrive
“adesso affronti tutto che di sicuro non so dove vai a finire, perche sono disposta a tutto. non darme colpa a me”, riferendogli anche che avrebbe saputo meglio dalla Questura e dalla Guardia di Finanza
(doc.
3.9 ricorrente); - ha inviato messaggi whatsapp a un collaboratore del marito, dolendosi della condotta del coniuge e comunicandogli che l'azienda avrebbe chiuso per via di alcune indagini in corso, invitandolo ad allontanarsi dal signor (doc.
3.6 ricorrente); - ha telefonato più volte il 7 Pt_1 settembre 2020 e l'8 settembre 2020 ad un collaboratore della società Viva Production s.r.l. per comunicargli che la società sarebbe fallita e che occorreva apportare delle modifiche al sito dallo stesso curato, ingiuriando il marito, secondo quanto comunicato dallo stesso collaboratore alla società
(doc.
3.7 ricorrente); - ha mandato file audio al marito e alla segretaria in cui dice “monte il video, le foto e tutto quanto così almeno la faccio finita così la gente lo sa delle cose belle che fa”, “la faccio finita, ricordati questo” (doc.
3.2 ricorrente), “lo tiro sul giornale così fa un fil di merda e lo dico che lo denuncio per alimenti così la finisci di minaccia e di cosa e di inculare alla gente”, “ho il giornale pronto, se vuole quello io lo faccio (…) gli faccio passare il Natale in galera”, “come inizi un minimo di azione giuro che non ho pietà con lui, di un pezzo di merda come quello” (doc. 4, 5, 7 ricorrente).
La resistente, benché diffidata dal legale del ricorrente il 13 e di nuovo il 18 agosto 2020 (doc.
3.8 ricorrente), ha persistito nella propria condotta e il marito, come si evince dai messaggi e dagli audio in atti, le ha più volte comunicato di essere stanco di questo comportamento e delle telefonate ricevute da terzi per sapere cosa stesse succedendo tra loro (doc. 3.1, 3.2 ricorrente).
Ebbene, è opinione di questo Collegio che i comportamenti posti in essere dalla signora CP_1 abbiano leso l'integrità morale, psichica e sociale del signor in ragione della gravità
[...] Pt_1
delle accuse rivolte al marito dalla stessa moglie e dalla figlia di lei, consistite nell'averle provocato sofferenza e finanche di averla spinta a tentare il suicidario (doc.
3.1 ricorrente), le quali appaiono tali da generare una pressione psicologica sull'uomo, delle reiterate minacce rivolte direttamente a lui o ai suoi collaboratori in merito alle azioni che avrebbero coinvolto la società Viva Productions, con l'evidente intento di screditarlo anche nei loro confronti, delle frasi intimidatorie dette al marito o alla sua segretaria e riguardanti le possibili ripercussioni della propria scelta di separarsi, del ripetersi in modo incontrollato di tali condotte, come si evince dai numerosi messaggi senza risposta inviati al coniuge (doc.
3.1 ricorrente).
In tal senso, si può affermare che la resistente abbia assunto una condotta connotata da violenza e aggressività morale che, in quanto tale, ha inciso su diritti fondamentali del coniuge rivelandosi contraria ai principi di rispetto e solidarietà che nutrono il rapporto coniugale, assumendo così rilevanza, ai fini dell'addebito, benché i comportamenti contestati siano riconducibili ad una fase posteriore rispetto al sorgere della crisi, oramai conclamata nel mese di luglio 2020, quando il marito le riferì di volersi separare.
Passando dunque alla disamina della domanda di addebito avanzata dalla moglie nei confronti del marito, vale la pena ricordare in diritto che anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà (al pari delle violenze), per la sua gravità, è considerata una violazione talmente grave da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass. 14 agosto 2015, n. 16859).
Incombe dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. 2 settembre 2022, n.
25966; Cass. 6 agosto 2020, n. 16735; Cass. 19 febbraio 2018, n. 3923; v. nella giurisprudenza di merito, Trib. Bergamo 14 marzo 2019, n. 804).
Premesso che la ricorrente non ha provato né tantomeno ha offerto di provare la condotta posta in essere dal marito in violazione del dovere di assistenza morale e materiale dei coniugi, allegata in termini generici e rimasta priva di riscontri, si osserva che il quadro probatorio in atti ha permesso di dimostrare la fondatezza della domanda di parte resistente in relazione alla condotta infedele assunta dal coniuge, il quale ha intrapreso una relazione extraconiugale con la sua collaboratrice domestica, sorta mentre la moglie si trovava in Colombia e proseguita anche successivamente, causando così il dissolversi dell'unione coniugale.
In effetti, il signor non ha provato la preesistenza della crisi rispetto al momento in cui ha Pt_1
tradito la moglie, poiché le sue allegazioni sul punto sono apparse generiche e parzialmente contraddittorie, laddove si è affermato da un lato che l'insorgenza della crisi risaliva al 2015 (ben 6 anni prima del giudizio di separazione) e dall'altro che negli anni successivi la situazione sembrava rientrata, né come si è detto vi è prova di comportamenti imputabili alla resistente prima del mese di luglio 2020, che possano aver provocato tale situazione.
Oltretutto, si precisa che le operazioni societarie poste in essere dai coniugi nel mese di dicembre
2019 e di cui la signora oggi si duole reputandole preordinate alla separazione, Controparte_1 non possono intendersi come dimostrative dell'esistenza di una crisi preesistente e nota ad entrambi i coniugi, ma anzi evidenziano la fiducia nutrita dalla moglie verso il marito affidandosi alle sue scelte, benché potenzialmente dannose in quanto fonti di debito, che solo ex post e, precisamente, dopo i fatti accaduti nel 2020 sono state dalla stessa rivalutate in tale ottica.
Assunto ciò, si osserva che nel corso dell'istruttoria svolta al fine di accertare la contestata infedeltà del signor sono stati sentiti i testi della resistente e, a prova contraria diretta, i testi del Pt_1
ricorrente sul seguente capitolo di prova: Vero che vedeva i suddetti Sigg.ri e presso Pt_1 Per_3 l'abitazione di di sopra avere atteggiamenti intimi, come scambiarsi effusioni, mostrando Pt_2
pubblicamente il loro rapporto sentimentale (cap. B memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. ricorrente).
All'udienza del 27 gennaio 2023, è stata sentita la teste della resistente, la quale Testimone_1
ha dichiarato di aver lavorato per 9 mesi per il signor nel corso del 2020 e ha così risposto al Pt_1 capitolo di prova sopra indicato: “Vero ho visto i suddetti e scambiarsi atteggiamenti Pt_1 Per_3
affettuosi, come marito e moglie, baciarsi, uscire insieme per due mesi, cioè aprile e maggio del 2020.
In quei due mesi andavo a fare le pulizie a casa del signor , fatta Parte_3 eccezione delle vacanze pasquali, una settimana” (v. verbale).
Il 28 maggio 2024 la signora è stata nuovamente sentita sul medesimo capitolo di prova, Tes_1 onde vagliare l'attendibilità della testimone all'esito della querela per falsa testimonianza sporta nei suoi confronti dal ricorrente.
ha infatti denunciato la falsità della dichiarazione resa dalla teste in Parte_1 Tes_1 merito all'attività di pulizia svolta presso la sua abitazione nei mesi di aprile e maggio 2020, affermando che in quel periodo ella non si poté recare in casa sua per le restrizioni derivanti dal Covid
e riprese la collaborazione solo il 19 maggio 2020, limitandosi a fare la spesa che lasciava alla porta, come risulterebbe da una dichiarazione della signora (altra collaboratrice domestica) e dai Per_3 messaggi scambiati tra le due, da cui si evince che l'ultimo giorno di lavoro fu il 24 marzo 2020 e il
19 maggio 2020 la signora si recò a fare la spesa;
di conseguenza, si contesta che la Tes_1
testimone abbia potuto assistere, come dichiarato, ad atteggiamenti intimi dei signori e Pt_1 Per_3 per il fatto di non essere stata presente nell'abitazione in quel periodo (doc. 31, 32 ricorrente).
Nel corso della seconda audizione testimoniale, ha dichiarato: è vero. ADR: io Testimone_1
lavoravo nella casa del dott. e dove la sig.ra che lavorava come cameriera sembra Pt_1 Per_3
che sia diventata amante, ha preso il posto della sig.ra ADR: non chiedetemi date precise, CP_1
dopo che la sig.ra è partita, dopo circa due/tre settimane la sig.ra dava confidenza, CP_1 Per_3
poi sono arrivati a scherzi, abbracci, baci;
ho visto che la sig.ra dormiva nel letto Per_3
matrimoniale perché il letto ella sig.ra era sempre fatto e pulito;
io non li ho mai visti dormire Per_3 insieme ma vedevo il sig. che al mattino portava il caffè in camera e c'era lei;
lo so perché Pt_1
io quando facevo il letto trovavo i capelli di lei;
poi dopo è diventata una cosa evidente, parlavano tra loro e tutto il resto; ADR: le effusioni risalgono al mese di marzo, circa un mese dopo che è partita;
io continuavo a lavorare nella casa anche nel periodo di lockdown perché il dott.re mi aveva fatto avere una carta che mi aveva dato che per patologie mi consentiva di andare a casa loro;
lui aveva bisogno di essere accudito; anche al sig.ra lavorava;
nel periodo pasquale, visto che Per_3
lui aveva quelle patologie, mi ha lasciata a casa e sono tornata dopo una o due settimane;
dopo due settimane, sono rientrata con la mia lettera di autorizzazione;
a me mi aveva lasciata a casa, lei era stata con lui dicendo che non usciva per non prendere il covid;
lui aveva detto ad entrambe che serviva una che rimanesse a casa giorno e notte;
io ho una famiglia quindi ho etto di no;
lei è rimasta là; ADR: me lo aveva detto lui che lei era rimasta là; io un giorno sì e un giorno non andavo a portare la spesa perché non voleva far uscire la sig.ra per non portare il covid a casa;
quindi Per_3
anche se io ero a casa nel periodo pasquale un giorno si e uno no andavo a casa sua a portare la spesa e la vedevo; ADR: quando il dott. ci ha detto che una doveva stare giorno e notte, dopo Pt_1
qualche giorno la sig.ra mi ha detto che il aveva contattato la che aveva dato Per_3 Pt_1 CP_1 il consenso a che la stessa rimanesse lì giorno e notte;
ADR: all'inizio il sig. ha Per_3 Pt_1
nascosto la relazione;
mi aveva anche impedito di sentire la sig.ra mi diceva che stava bene CP_1
e non c'era bisogno di sentirla;
ADR: all'inizio ci siamo sentite per poco tempo dopo che era partita per cose di casa: fai questo, fai quello;
ci sentivamo via whatsapp con i nostri rispettivi numeri e cellulari. ADR: nel periodo che sono stata a casa o sentito la sig.ra ma per la spesa, non Per_3
stavamo al telefono ecco;
per whatsapp credo di si per la spesa e le cose di casa. Ora ho un altro cellulare, cambiando telefono mi si è cancellato tutto;
ADR: c'è un messaggio della spesa del 19 maggio;
quando ho chiesto quando fosse stato l'ultimo giorno di lavoro in data 3 aprile 2024 e mi è stato risposto 24 marzo intendevo l'ultimo giorno prima delle vacanze pasquali;
ADR: io ho fatto uno stop durante le vacanze pasquali ma andavo a fare la spesa e lasciavo sulla porta, ho ripreso dopo due settimane circa, non ricordo esattamente;
ho recuperato le ore dopo questi giorni di stop;
ADR: preciso che se ci siamo sentite con la sig.ra era per la lista della spesa, che mi mandava Per_3
anche il dottore, non solo lei. ADR: se ero in casa non avevo bisogno sempre di scrivere;
ADR: nel periodo del covid mi occupavo io della spesa;
negli altri periodi non lo so, non ricordo;
non ricordo fino a quando o fatto spesa;
quel periodo mi mandavano la lista o la capelli o il dott. e andavo Pt_1
io; ADR: quando sono stata a casa mi ricordo che andavo un giorno si uno no, forse tre;
è capitato che altre volte sia andata fare la spesa, magari 20 volte;
dopo lo stop sono tornata a lavoro e ho recuperato le ore perse quei giorni lì, invece che 4 ore poi stavo 6/7; dopo che sono rientrata vedevo effusioni, atteggiamenti intimi” (v. verbale 28.5.24).
È stata poi sentita la testimone della resistente , la quale ha affermato di non sapere Testimone_2
nulla e di non conoscere la signora (verbale 20.11.24), mentre la terza testimone è stata Per_3
rinunciata (verbale 21.2.25).
In merito alle risultanze acquisite dalle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente, si osserva che ha dichiarato di non sapere nulla in merito alle circostanze oggetto del capitolo di Testimone_3
prova suddetto, di conoscere la signora la quale gli è stata presentata dal signor Persona_3
come collaboratrice ma di non aver mai visto i due in atteggiamenti intimi e comportamenti Pt_1
amichevoli (verbale 27.1.23). All'udienza del 28 maggio 2024 sono stati inoltre sentiti a prova contraria sul capitolo ammesso di parte resistente i testi del ricorrente , produttore cinematografico e legato nel 2021 Testimone_4
da rapporti lavorativi al signor , e il figlio . Pt_1 Testimone_5
Il teste ha dichiarato: “mai vista una cosa del genere. La prima volta che li ho visti è stata Tes_4 nell'estate del 2020 ad un pranzo di lavoro in Liguria. Ho visto la sig.ra che faceva pranzo, faceva la cuoca e ci ha serviti al tavolo. Era una casa vista mare. Lui stava a casa, c'erano le regole del lockdown. Lei era la donna di servizio. Era un pranzo di lavoro. Sono andato a trovarlo per motivi di lavoro per parlare del film del 2021. Li ho visti a Milano nell'autunno e non ho mai visto una cos del genere. Non sono mai stato in vita mia a ADR: io sono andato a parlare con lui, era Pt_2
nel saluto abbiamo pranzato lì perché lui era un soggetto debole e la sig.ra ha fatto il pranzo e ci ha servito il pranzo e poi è sparita in cucina. aveva il grembiule da cucina;
ADR: a Milano mi sono recato nell'autunno quando sono andato a parlare di lavoro e lei non ha partecipato alla conversazione, era in corridoio;
l'ho riconosciuta e ho ricordato che era la sig.ra che ho incontrato in Liguria quando sono andato a pranzo;
non so cosa stava facendo, l'ho solo vista e poi sono entrato
a parlare con il dott. ; ADR: ci vedevamo solo per motivi di lavoro;
ci siamo visti queste due Pt_1
volte in cui ho visto la sig.ra e poi nel gennaio 2021 quando sono iniziate le riprese del film, Per_3 per il resto erano chiamate di lavoro” (verbale 28.5.24).
Il teste ha dichiarato: “non è vero. Le volte che sono stato a casa di mio padre Testimone_5
a ho visto la si.ra svolgere le faccende di casa e nulla più. Era il periodo covid, Pt_2 Per_3
Sarò stato 5/6 volte. Non ricordo di preciso. Sono andato quando le restrizioni lo permettevano.
ADR: mi trattenevo un paio di ore, mangiavamo tutti insieme. Senza le restrizioni ci vedevamo una volta a settimana, sempre un paio di ore;
ADR: l sig.ra faceva la governante con il Per_3
grembiulino, mai vista in atteggiamenti affettuosi;
no mangiavamo con lei;
la sig.ra preparava da mangiare e apparecchiava la tavola;
ADR: non ricordo di preciso il periodo in cui l'o visto 5/6 volte;
nel 2020 l'ho visto altre volte quando non c'erano le restrizioni (verbale 28.5.24).
Così ricostruito il quadro probatorio, si osserva che il signor ha contestato l'attendibilità della Pt_1
teste e la veridicità delle dichiarazioni dalla stessa rese, osservando in particolare Testimone_1
che: - la signora non ha prestato la propria attività lavorativa dal 24 marzo 2020 al 19 Tes_1 maggio 2020 e che, una volta ripresa, si è limitata nell'acquisto della spesa che veniva poi lasciata sul pianerottolo;
- vi è contraddizione tra la prima e la seconda deposizione della teste, durante la quale i presunti comportamenti intimi dei signori e vengono riferiti al periodo di marzo Pt_1 Per_3
e non più di aprile/maggio; - quanto affermato in merito alla sospensione dell'attività lavorativa per una, due settimane nel periodo pasquale, non è compatibile col fatto che l'ultimo giorno di lavoro sia stato il 24 marzo 2020 e il giorno di Pasqua il 12 aprile 2020, quindi almeno due settimane prima;
- il certificato medico prodotto per giustificare la presenza in casa del ricorrente durante il lock down non risulta genuino perché rilasciato da un dottore di Mantova nella giornata di domenica;
- la teste non ha confermato fatti, ma espresso deduzioni nel sostenere che i signori e dormissero Per_3 Pt_1
insieme, desumendo la circostanza dalla presenza dei capelli della donna sul letto del signor , Pt_1
mentre il letto di lei non era disfatto.
Ora, deve essere premesso che la valutazione sull'attendibilità del testimone si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2023, n. 8988).
Il giudice di merito ha il compito di valutare l'attendibilità delle testimonianze senza essere vincolato a confutare ogni singolo elemento o a considerare tutte le deduzioni difensive. È essenziale che il giudice motivi la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere la decisione presa, senza dover discutere dettagliatamente ogni singolo aspetto (Cass. 15 ottobre 2024, n. 26761).
Considerato ciò, si rileva che, sul piano soggettivo, non sussistono elementi per dubitare della attendibilità della teste, la quale è stata legata da un rapporto di dipendenza col signor per 9 Pt_1 mesi nell'anno 2020 (secondo quanto dalla stessa affermato e non contestato, v. verbale 27.1.23) e attualmente non intrattiene rapporti tra le parti, né può ritenersi titolare un interesse personale rispetto all'esito della lite, che ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi.
Sul piano oggettivo, va osservato che la deposizione resa dalla teste il 27 gennaio 2023 e il 28 maggio
2024 è risultata coerente rispetto all'interrogativo che le è stato posto ovvero:Vero che vedeva i suddetti Sigg.ri e presso l'abitazione di di sopra avere atteggiamenti intimi, Pt_1 Per_3 Pt_2
come scambiarsi effusioni (cap. B memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. resistente), mostrando pubblicamente il loro rapporto sentimentale. In entrambi i casi, la testimone ha infatti risposto in senso affermativo, mentre l'incongruenza può cogliersi rispetto al momento in cui il fatto si è verificato, riferito dapprima al periodo aprile/maggio e successivamente al mese di marzo 2020.
Tuttavia, secondo il Collegio, quest'aspetto non può incidere sull'elemento essenziale della deposizione (ovvero se ha visto il ricorrente e la presunta amante in atteggiamenti intimi), ma in elementi ulteriori, neppure oggetto del capitolo di prova, sui quali appaia ragionevolmente prospettabile l'ipotesi che la teste sia caduta in errore di ricordo, senza per ciò perdere l'obiettiva credibilità (Trib. Torre Annunziata 18 agosto 2008, n. 1014). La stessa testimone ha peraltro chiesto, nel corso della seconda deposizione, di non essere interrogata su date precise e ha giustificato la possibilità di recarsi dal signor sulla base di un certificato Pt_1
medico che attestava la necessità di assistenza del proprio datore di lavoro.
E' noto che la normativa emergenziale introdotta al fine di contrastare la diffusione del virus Sars
Covid 19 ha introdotto, tra le varie misure urgenti, la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (art. 1, co. 1 lett. a DPCM 8 marzo 2020 e successivo DPCM 9 marzo 2020; art. 2 DPCM 22 marzo 2020; art. 2 lett. a d.l. 25 marzo 2020 n. 19), in vigore fino al 3 maggio 2020 e poi gradualmente attenuata.
Questo rende credibile che la signora legata da un rapporto di collaborazione domestica Tes_1
col signor , si recasse nella sua abitazione anche nel periodo emergenziale sulla base della Pt_1
certificazione prodotta e ammessa, mentre le contestazioni sulla genuinità del documento risultano prive di pregio, non essendo attestato che il medico ha visitato il ricorrente ma che, in base alle sue condizioni cliniche (evidentemente già note al professionista), egli aveva bisogno di assistenza;
oltretutto, la certificazione ben potrebbe essere stata inviata all'interessato mediante mezzi di comunicazione a distanza, sicché irrilevante è dunque il luogo in cui il dott. presta servizio, Per_2
come la data del certificato.
Il fatto poi che la signora limitasse le proprie prestazioni all'acquisto della spesa anche Tes_1 dopo la ripresa dell'attività lavorativa, quando le misure restrittive sono state attenuate, non appare credibile, considerato che il rapporto col signor è proseguito per 9 mesi nel 2020 e quindi, si Pt_1
presume, almeno fino al mese di settembre dello stesso anno.
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni rese dalla signora appaiono coerenti, dettagliate e Tes_1 ben circostanziate rispetto all'organizzazione dell'attività lavorativa della stessa e della signora durante il lock down e, quanto ai comportamenti tra i signori e sono state Per_3 Pt_1 Per_3
riferite anche ai mesi successivi alla ripresa lavorativa (verbale 28.5.24).
Pertanto, considerato che ai fini della decisione rileva la prova dell'esistenza della relazione e la sua anteriorità rispetto alla crisi coniugale (collocata nel mese di luglio 2020), può affermarsi la credibilità della deposizione resa della teste in merito all'esistenza di atteggiamenti intimi Testimone_1
tra il ricorrente e la signora quantomeno nei mesi successivi al 18 maggio 2020. Per_3
La ricostruzione fin qui svolta trova peraltro riscontro nei messaggi in atti, da cui risulta che la moglie, in quel momento assente dall'Italia, aveva appreso della relazione extraconiugale intessuta dal marito con la donna di servizio (benché il marito abbia sempre negato la circostanza, cfr. doc. 3.6, 3.9, 3.10 ricorrente), e dalla prosecuzione di questa relazione, affermata e resa pubblicamente nota dal marito che ha parlato della signora come la sua compagna (intervista al signor di cui al doc. Per_3 Pt_1
10, nonché doc. 10.2 resistente).
In considerazione di tali elementi, il Collegio ritiene che le risultanze acquisite mediante la testimonianza di e di siano prive di efficacia probatoria, poiché di Testimone_2 Testimone_3
fatto entrambi i testimoni hanno affermato di non sapere nulla in merito alla circostanza sulla quale sono stati interrogati, benché il signor conoscesse la signora per essergli stata Tes_3 Pt_4
presentata dallo stesso ricorrente.
D'altra parte, le testimonianze rese dai signori e non possono contrastare l'efficacia Tes_4 Pt_1
probatoria degli elementi sopra descritti, poiché il fatto che questi hanno dichiarato di non aver visto il signor e la signora intrattenere comportamenti intimi non esclude che vi siano stati. Pt_1 Per_3
Si consideri, a riguardo, il rapporto lavorativo esistente tra il signor e il ricorrente e le due Tes_4
occasioni nelle quali egli ha narrato di aver conosciuto la presunta amante, in entrambi i casi legate a contesti lavorativi che non includevano la donna;
nonché le limitate occasioni in cui il figlio del ricorrente ha dichiarato di essersi recato dal padre dopo il lock down (5/6 volte), non collocate esattamente nel tempo, nelle quali il fatto che la signora si occupasse di attività casalinghe Per_3 non esclude l'esistenza di comportamenti intimi, in contesti di vita riservati che venivano vissuti nell'ambiente domestico ai quali la signora che presso l'abitazione del signor si Tes_1 Pt_1
occupava della pulizia e della gestione della casa, ha potuto assistere.
Pertanto, si ritiene che la separazione possa essere addebitata al signor per violazione Pt_1 dell'obbligo di fedeltà, non ritenendosi preclusa a questo giudicante una valutazione sulla responsabilità del marito in base ad una condotta non comparabile a quella assunta dalla moglie, perché precedente rispetto ad essa.
In conclusione, si ritiene che la fine dell'unione coniugale possa essere imputata ad entrambi i coniugi, i quali hanno agito in violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., determinando così il dissolversi della comunione materiale e spirituale che anima il rapporto matrimoniale.
Sulla domanda di mantenimento di parte resistente
Dall'addebito della separazione alla moglie discende il rigetto della domanda di mantenimento ai sensi dell'art. 156, co. 1 c.c., che recita: il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Restano salvi gli effetti dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ove già eseguiti, considerato che la pronuncia di addebito consegue alla decisione di merito e non era dunque prevedibile dal Presidente delegato e, in seguito, dal Giudice Istruttore, che non avrebbe in ogni caso potuto anticipare un giudizio rimesso al Collegio. In ogni caso, considerato che, nelle more del presente giudizio, l'intestato Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del vincolo coniugale tra i signori e con sentenza Pt_1 Controparte_1 confermata dalla Corte d'Appello di Brescia (depositata dal ricorrente), nella regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile dovranno valere i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma
13, della L. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione. Il tutto in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio ma anche della necessità di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole (Cass. 5 aprile 2023,
n. 9345; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3852).
Restano assorbite le domande di pignoramento dei beni e dei diritti creditori spettanti al signor , Pt_1 avanzate dalla resistente a garanzia del pagamento dell'assegno di mantenimento, nonché la domanda del ricorrente di accertamento dell'indipendenza economica della moglie.
Sulle altre domande di parte resistente
Nel precisare le proprie conclusioni, la resistente ha reiterato le domande di risarcimento del danno, di liberazione della moglie dalle garanzie prestate, di condanna alla restituzione dei gioielli o alla corresponsione di una somma non inferiore ad euro 40.000,00 e alla rimozione delle foto che la raffigurano (punti da 3 a 8 del foglio di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamati e trascritti).
Come già rilevato in fase presidenziale e nella successiva fase istruttoria, le istanze avanzate devono essere dichiarate inammissibili per carenza di connessione “forte” con la domanda di separazione.
Si rammenta, infatti, che l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi solo ove ricorrano ipotesi qualificate di connessione, restando esclusa la possibilità di proporre più domande tra loro connesse sul piano esclusivamente soggettivo, se attribuite a riti diversi. Di conseguenza, deve essere esclusa la possibilità del simultaneus processus tra il presente giudizio
(introdotto prima della Riforma Cartabia) e soggetto al rito speciale di separazione giudiziale ex art. 711 c.p.c. e le suddette domande, soggette a riti dversi.
A sostegno di tale orientamento, si ricorda che col d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 l'ambito di applicazione del rito unico previsto per i procedimenti in materia di persone, famiglia e minorenni è stato espressamente esteso alle domande di risarcimento del danno endofamiliare (art. 473 bis c.p.c.), così da consentirne il cumulo, diversamente non ammesso.
Sull'istanza ex art. 89 c.p.c. di parte ricorrente
Il ricorrente ha domandato la cancellazione dell'espressione “faccendiere nel mondo dello spettacolo”, inserita negli atti conclusionali della resistente, lamentandone la portata denigratoria e gratuitamente lesiva del suo onore e decoro, con condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 89, co. 2 c.p.c.
Com'è noto, Le parti processuali devono astenersi, nell'esercizio del diritto di difesa, dall'utilizzo di espressioni sconvenienti e non consone al decoro della professione e al rispetto delle controparti, evitando di utilizzare nei propri scritti parole che possano valere ad arrecare offesa all'altrui reputazione;
ciò nondimeno, affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato all'art. 39
c.p.a.), è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive;
pertanto, qualora non sia superato il limite delle espressioni gratuite e prive di collegamento con le esigenze difensive, prevale il diritto all'esercizio del diritto di difesa (C.d.S. 2 maggio 2023, n. 4402, v. anche Cass. 18 giugno
2023, n. 9707).
Secondo l'apprezzamento di questo Collegio, l'espressione censurata rientra nella dialettica processuale e può ritenersi espressione dell'esercizio del diritto di difesa e dunque giustificata in relazione alle esigenze dell'ambiente processuale nel quale è stata utilizzata.
La domanda viene dunque rigettata.
Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza dei coniugi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per l'effetto, si rigetta la domanda della resistente di condannare il coniuge al pagamento della sanzione pecuniaria di 5.000 euro, qualificabile ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., che presuppone l'integrale soccombenza della parte che si intende sanzionare (cfr. Cass. 11 ottobre 2024, n. 26544).
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dà atto della separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 289/2024 pubblicata il 5 febbraio 2024; dichiara la separazione addebitabile ad entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 2 c.c.; rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla moglie;
dichiara inammissibili tutte le altre domande della resistente;
rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. del ricorrente;
rigetta l'istanza ex art. 96, co. 3 c.p.c. della resistente;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo