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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 773/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
) e , nata a [...] il [...], (c.f.: C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati a Rosolini (SR) in via Ronchi n. 9 presso lo studio C.F._2 dell'avv. Gianfranco Bognandi che li difende e rappresenta come da procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 titolare dell'omonima ditta individuale oggi cessata, elettivamente domiciliato a Siracusa in via
Volturno n. 34/B presso lo studio dell'avv. Gaetano Li Noce, rappresentato e difeso dall'avv.
Bocchieri Alberto
RESISTENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.f.: ) RT C.F._4 elettivamente domiciliato a Rosolini (SR) in via Galilei n. 67 presso lo studio dell'avv. Salvatore
Trombatore che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di appalto
Con decreto del 10 maggio 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter sulle conclusioni delle parti come in atti precisate la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a
30+20 veniva decisa come segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e e, premesso di essere comproprietari RT Controparte_1 per quote eguali e indivise dell'immobile sito in Rosolini in via Trieste angolo via N. Sauro, censito in catasto fabbricati del medesimo comune al f. 44, part. 8629, esponevano che in data 27/02/2015 2
era stato stipulato un disciplinare d'incarico tra lo e con il quale si Parte_1 RT conferiva a quest'ultimo incarico per la redazione di un progetto di un immobile da demolire e ricostruire da destinare a civile abitazione;
che faceva seguito la sottoscrizione di un contratto tra lo
(committente), , quale appaltatore, titolare dell'omonima impresa Parte_1 Controparte_1 edile e quale direttore dei lavori. RT
Deducevano i ricorrenti che nel dicembre del 2017 avevano ricevuto due fatture inviate dal direttore dei lavori che avevano provveduto a contestare lamentando difformità e vizi nell'opera ancora in esecuzione emergenti dalle foto inviate dall'impresa appaltatrice;
che di seguito ricevuta la diffida da parte dell'impresa al pagamento della somma portata nella fattura n. 15/2017, avevano chiesto, previa stima dei lamentati vizi, la corresponsione della somma di €. 30.000,00 per il rifacimento dell'immobile e di €. 20.000,00 per il disagio arrecato.
Deducevano ancora che in pari data – 13/03/2018 – il direttore dei lavori aveva rassegnato le dimissioni;
che nel frattempo era stato introitato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in esito al quale era stato nominato un TU che assumevano avesse errato nella quantificazione dei danni, determinandoli nella somma di euro 3.960,00;
Tanto premesso chiedevano accertarsi che l'immobile in comproprietà presentava gravi vizi e difformità per la cui eliminazione si rendevano necessari lavori per un costo totale di €. 30.000,00 e assumevano aver inoltre patito un danno non patrimoniale quantificabile in €. 20.000,00 al cui pagamento chiedevano condannarsi i resistenti in solido o in proporzione alle loro responsabilità al loro pagamento. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva con con la quale non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro;
Parte_2 deduceva la decadenza dalla contestazione dei vizi, essendo stati lamentati solo dopo la missiva del
23/01/2018 e che nel frattempo in precedenza erano sempre stati pagati e che mai, prima della consegna del 16/10/2017, erano stati contestati.
Deduceva inoltre di aver eseguito le opere commissionate e descritte nel contratto di prestazione d'opera a regola d'arte, come meglio descritto per le singole voci, sempre sotto le direttive impartite dal direttore dei lavori, deducendo che in ogni caso i vizi e i difetti rilevati dai ricorrenti non gli erano imputabile e che in ogni caso dovevano limitarsi a quelle quantificate dal TU nella somma di €.
3.960,00 da cui si sarebbe dovuto detrarre quella dovuta da .Con vittoria di spese RT
e compensi.
Si costituiva in giudizio deducendo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente RT
, trattandosi di azione di inadempimento contrattuale;
eccepiva inoltre la prescrizione e la Pt_2 3
decadenza, rilevando che i lavori erano stati consegnati nel mese di settembre del 2017 al committente e che erano stati accettati senza sollevare alcuna contestazione.
Contestava infine la pretesa dei ricorrenti evidenziando che in ogni caso i vizi lamentati dovevano limitarsi a quelli rilevati dal TU nel procedimento di ATP nonché il ridimensionamento degli stessi individuato in quel procedimento dal consulente, quantificato in €. 3.960,00, e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 22.3.2023 venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti nelle memorie ex art.186 cpc.
Con decreto del 10 maggio 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc , sulle conclusioni delle parti come in atti precisate la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva della fondata sul fatto che la stessa non avrebbe sottoscritto il contratto di appalto e quello di Pt_2 conferimento dell'incarico professionale
Senz'altro fondamentale ai fini della odierna decisione è il rilievo che l'azione promossa con l'odierno giudizio volta ad ottenere la condanna al pagamento degli importi necessari all'eliminazione dei vizi e al risarcimento dei danni ha ad oggetto un immobile in comunione legale in capo agli odierni attori, come tale soggetto alla previsione di cui all'art. 180 c.c. sicchè secondo un condivisibile indirizzo ( vedi Cass. n. 18123/2013) ciascuno dei coniugi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche quelle relative ai diritti di obbligazione, contratte da ciascuno ma nell'interesse di entrambi, quali per l'appunto quelle volte al conferimento di incarico per la esecuzione di opere di ristrutturazione dell'immobile in comunione .
Va quindi ravvisata la legittimazione ad agire della che in quanto coniuge in comunione Pt_2 legale aveva senz'altro comunque legittimazione a prescindere dal fatto che la proposta azione fosse contrattuale e che la stessa non fosse firmataria del contratto.
Va altresì disattesa la eccezione di decadenza e di prescrizione sia riguardo al direttore dei lavori,
, a cui non si applica l'art. 2226 c.c. (cfr. Cass. Civ. 24981/2020) che nei confronti RT di , quale appaltatore. Controparte_1
A riguardo va infatti condiviso l'indirizzo del Supremo Collegio secondo cui in materia di contratto di appalto “.. la speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione
– la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale 4
assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss.
c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine (Cfr. Cass. civ. 4511/2019).
Ora nel caso di specie deve ritenersi che al contrario di quanto asserito dalla difesa dei resistenti, non vi è prova che si sia avuta una ultimazione dell'opera con conseguente consegna della stessa , nonostante quanto asserito sia dall'appaltatore, che assume essere stata effettuata nel settembre 2017, che dal direttore dei lavori, che ha ritenuto fosse avvenuta il 16.10.2017, in riferimento al quale peraltro tale assunto non viene smentito dalla considerazione che non vi sarebbe stata ragione per addivenire alle dimissioni.
Tanto basta per disattendere le rilevate eccezioni di decadenza e di prescrizione unitamente poi alla considerazione che in ogni caso i ricorrenti non avrebbero potuto rilevare le criticità lamentate prima del loro ritorno a Rosolini che per come non è contestato ex adverso è avvenuto nel gennaio 2018.
Quanto al merito, ovvero al riscontro dell'inadempimento e quindi delle criticità lamentate, la domanda di parte attrice trova accoglimento solo parziale nei limiti e per le ragioni di seguito espresse.
Invero dalle esaustive acquisizioni processuali – che non abbisognano degli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti, per come ritenuto con la ordinanza del 22.3.2023 rimasta priva di sostanziale critica- sono emersi elementi idonei a comprovare seppur in parte, la fondatezza della pretesa avanzata dagli odierni attori.
In particolare la TU disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. n.
2967/2018) previamente instaurato fra le medesime parti e versata in atti nell'odierno giudizio, le cui conclusioni vanno condivise, in quanto scevre da vizi logici e giuridici, è emerso quanto segue in ordine alle criticità lamentate .
Invero il TU, argomentando in maniera convincente anche sulle osservazioni critiche svolte dalle parti, ha escluso le criticità nel locale bagno del secondo piano, riconducendole alle scelte di istallazione operate in passato e ritenute non condivisibili .
Quanto alle criticità di cui ai punti 1.3 (doccione del lavello installato fuori squadro rispetto alla parete) e 1.4 (il monocomando della doccia a piano primo installato fuori squadro rispetto alla parete causando un vuoto antiestetico) il TU ha aaccertato che sono riconducibili a lavorazioni effettuate da personale estraneo e che quindi non sono imputabili né all'impresa, nè tantomeno alla direzione lavori.
Quanto poi al fatto che l'intonaco del pilastro posto tra la camera da letto ed il bagno a secondo piano non sia stato eseguito a regola d'arte, causando un forte inestetismo il TU ha ritenuto che 5
in questo caso “..la realizzazione seppur non sia perfetta, la risoluzione implicherebbe la sola raschiatura, rasatura con gessetto dello spigolo e ripitturazione dell'angolo”.
Il TU ha ritenuto di ricondurre a scelte esecutive i vizi di cui al punto 2.2, 2.3 e 2.4 della relazione- rimanendo sfornito di prova la imputabilità alla committenza o al direttore dei lavori - ritenendo insussistente la problematica sollevata in ordine al carico derivante dallo spessore del massetto ( sub.
2.3) al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti non sarebbe stato considerato nel dimensionamento delle strutture portanti, comportando una inesattezza ed inadeguatezza dei calcoli.
Esclude infine il TU la riferibilità ai convenuti dei vizi lamentati sul corrimano, in quanto installato dopo le dimissioni del direttore dei lavori e comunque non imputabile neppure all'impresa, stante il mancato inserimento nel contratto, oltre ai difetti della pavimentazione, in quanto i rapporti con marmista risultano intrattenuti dal committente e comunque inquadrabili nelle sole scelte di carattere esecutivo.
Quanto al vizio correlato al gradino di 16 cm tra l'ingresso e il marciapiedi, il TU ha escluso la rilevanza del lamentato vizio rilevandone la mancata prova e ha chiarito che la scelta di realizzarlo nello spessore di 4 cm possa considerarsi frutto di un accordo con la direzione dei lavori.
Ancora ha ritenuto il TU di non riscontrare difetti in ordine alla installazione della caditoia, né problemi rilevati ai fini della validità dei calcoli strutturali dovuti alla difformità dell'angolo della casa, trattandosi di un fuori squadra di 1° 2°.
Di contro, osserva il TU che una responsabilità circoscritta all'attività dell'impresa esecutrice dei lavori in quanto non realizzati a regola d'arte – così da escludere una riferibilità al direttore dei lavori- possa ritenersi sussistente in merito alle opere che hanno interessato l'intonaco dei bagni e in riferimento alla lesione e ai distacchi nell'intonaco, tuttavia circoscrivendoli al rifacimento della pittura , in quanto correlati a problemi di assestamento dei materiali e muratura (Punti 2.6 e 2.7 della
TU).
Ha ravvisato inoltre il TU una mancata osservanza del progetto sottoscritto dallo Parte_3 nelle criticità riscontrate nei ventagli della scala, asseritamente ritenuti eseguiti in maniera errata;
in proposito il TU ha rilevato il mancato rispetto del progetto firmato dal ricorrente, evidenziando un difetto estetico e precisando che l'impresa aveva posto in opera il materiale fornito dal marmista non individuato e scelto da parte dei resistenti i quali avevano comunque accettato la scala come consegnata.
Sul punto ritiene il TU nella relazione versata in atti che la responsabilità maggiore del risultato è da ascrivere a chi ha preso le misure dei marmi della scala o non ha rispettato il disegno fornito dal direttore dei lavori 6
Si osservi poi che, a differenza di quanto sostenuto da parte dei ricorrenti, anche tenendo conto della documentazione prodotta, la prova in ordine alla presenza di vizi nell'immobile per cui è causa, e quindi di un inadempimento dei resistenti, risulta raggiunta solo limitatamente a quanto sopra accertato.
D'altro canto, va rilevato che la responsabilità del direttore dei lavori non risulta disattesa dalle generiche deduzioni di raggiunti accordi con il committente, né dal fatto che i vizi siano esclusivamente imputabili all'impresa esecutrice, non essendovi dubbio alcuno in ordine al fatto che grava dul direttore dei lavori comunque un obbligo di vigilanza e controllo che nel caso di specie non risulta assolto e che si pretende di neutralizzare evidenziando genericamente una indimostrata condivisione di scelte progettuali da parte del committente.
Ugualmente deve ritenersi provata la responsabilità per inadempimento dell'appaltatore, in ordine alla esecuzione delle lavorazioni in precedenza specificate in violazione delle regole dell'edilizia e dell'arte ai sensi dell'art, 1176 comma 2 c.c.
In ordine al quantum debeatur si condivide la quantificazione operata da parte del TU al fine di individuare i costi necessari per l'eliminazione dei vizi, indicati nella somma pari ad €. 200,00 in merito al punto 2.1. (L'intonaco del pilastro posto tra la camera da letto ed il bagno a secondo piano non è stato eseguito a regola d'arte, causando un forte inestetismo), e in quella di €. 600,00 per quelli di cui al punto 2.6. (L'intonaco dei bagni non è eseguito a perfetta regola d'arte causando un forte inestetismo in corrispondenza dei mobili nonché per il rifacimento delle due pareti dove è installato lo specchio tramite scrostamento della pitturazione esistente, messa a piombo della parete con gessetto, carteggiatura, fissativo e pitturazione della stessa tipologia dell'esistente.
Va condiviso altresì l'importo quantificato dal TU nella somma di €. 1.600,00 ( somma ottenuta per un costo unitario pari a €. 10,00/mq da moltiplicare per 160 mq.) per l'eliminazione dei vizi di cui al punto 2.7 in ordine alle lesioni e ai distacchi nell'intonaco essendo necessarie specificate dal
TU di: a) Scrostatura della parte gonfia o ammalorata, b) Stuccatura e sigillatura con garza ed idonea rete;
c) Carteggiatura e posa fissativo nelle aree interessate all'ammaloramento d)
Ripitturazione, a due mani, dell'intera parete;
quanto al punto 3.1. l'importo determinato dal TU è pari alla somma di euro 1.500 .
A fronte di ciò va rilevato che non appare condivisibile affermare che l'aggravio correlato a tale ultimo profilo avrebbe dovuto essere per la metà sopportato dal marmista - fornitore del materiale della cui posa non a regola d'arte si discute, sulla cui prestazione avrebbero senz'altro dovuto vigilare sia il direttore dei lavori che l'appaltatore, considerate le conseguenze che ne sono derivate nella realizzazione della scala ( basti per tutte le anomalie dei gradini, che secondo lo stesso TU , vedi sul punto le osservazioni finali sub 5, dovevano essere segnalate dall'impresa in corso d'opera, che 7
ha accettato e posto in opera tale prodotto) così come mancano ad avviso di questo decidente in concreto elementi che consentano di sgravare nei limiti di asserite specifiche responsabilità il direttore dei lavori e l'appaltatore .
La rilevata impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali dei convenuti conduce a residuare una situazione di dubbio oggettivo e reale ed impone quindi di fare ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - secondo cui invece vanno condannati in solido e alla corresponsione della somma accertata RT Controparte_1 complessivamente determinata dal TU per la eliminazione delle conseguenze dannose accertate , pari a € 3.960,00 al lordo di IVA.
Sulle somme così liquidate, calcolate secondo valori monetari attuali, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali, a decorrere dalla data della domanda, e sino al passaggio in giudicato della pronuncia, ovverosia sino alla data in cui, divenendo definitiva la liquidazione, il credito si converte in credito di valuta, da calcolarsi sulle stesse somme, però, devalutate a quelle date e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT .
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo sfornita di prova.
Quanto alle spese processuali vista la entità del decisum rispetto al petitum ( euro 30.000) vanno compensate fra le parti, in ragione dell' accoglimento solo parziale della domanda, limitatamente alla metà, e vanno liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modificazioni come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
773/2022 in parziale accoglimento della domanda promossa da e Parte_1 Parte_2 condanna in solido e al pagamento in favore di
[...] RT Controparte_1
e della somma € 3.960,00 al lordo di IVA;
Parte_1 Parte_2
Dispone che su tutte le somme liquidate, calcolate secondo valori monetari attuali siano dovuti gli interessi legali, a decorrere dalla data della domanda e sino al passaggio in giudicato della pronuncia, ovverosia sino alla data in cui, divenendo definitiva la liquidazione, il credito si converte in credito di valuta, da calcolarsi sulle stesse somme, però, devalutate a quelle date e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT sino al soddisfo;
condanna in solido e al rimborso in favore dei ricorrenti delle RT Controparte_1 spese processuali limitatamente alla metà, disponendosene per la rimanente parte la compensazione e liquidandosi per l'intero nella complessiva somma di euro 2.552,00, oltre al rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA. 8
Siracusa 18 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 773/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
) e , nata a [...] il [...], (c.f.: C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati a Rosolini (SR) in via Ronchi n. 9 presso lo studio C.F._2 dell'avv. Gianfranco Bognandi che li difende e rappresenta come da procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 titolare dell'omonima ditta individuale oggi cessata, elettivamente domiciliato a Siracusa in via
Volturno n. 34/B presso lo studio dell'avv. Gaetano Li Noce, rappresentato e difeso dall'avv.
Bocchieri Alberto
RESISTENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.f.: ) RT C.F._4 elettivamente domiciliato a Rosolini (SR) in via Galilei n. 67 presso lo studio dell'avv. Salvatore
Trombatore che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di appalto
Con decreto del 10 maggio 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter sulle conclusioni delle parti come in atti precisate la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a
30+20 veniva decisa come segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e e, premesso di essere comproprietari RT Controparte_1 per quote eguali e indivise dell'immobile sito in Rosolini in via Trieste angolo via N. Sauro, censito in catasto fabbricati del medesimo comune al f. 44, part. 8629, esponevano che in data 27/02/2015 2
era stato stipulato un disciplinare d'incarico tra lo e con il quale si Parte_1 RT conferiva a quest'ultimo incarico per la redazione di un progetto di un immobile da demolire e ricostruire da destinare a civile abitazione;
che faceva seguito la sottoscrizione di un contratto tra lo
(committente), , quale appaltatore, titolare dell'omonima impresa Parte_1 Controparte_1 edile e quale direttore dei lavori. RT
Deducevano i ricorrenti che nel dicembre del 2017 avevano ricevuto due fatture inviate dal direttore dei lavori che avevano provveduto a contestare lamentando difformità e vizi nell'opera ancora in esecuzione emergenti dalle foto inviate dall'impresa appaltatrice;
che di seguito ricevuta la diffida da parte dell'impresa al pagamento della somma portata nella fattura n. 15/2017, avevano chiesto, previa stima dei lamentati vizi, la corresponsione della somma di €. 30.000,00 per il rifacimento dell'immobile e di €. 20.000,00 per il disagio arrecato.
Deducevano ancora che in pari data – 13/03/2018 – il direttore dei lavori aveva rassegnato le dimissioni;
che nel frattempo era stato introitato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in esito al quale era stato nominato un TU che assumevano avesse errato nella quantificazione dei danni, determinandoli nella somma di euro 3.960,00;
Tanto premesso chiedevano accertarsi che l'immobile in comproprietà presentava gravi vizi e difformità per la cui eliminazione si rendevano necessari lavori per un costo totale di €. 30.000,00 e assumevano aver inoltre patito un danno non patrimoniale quantificabile in €. 20.000,00 al cui pagamento chiedevano condannarsi i resistenti in solido o in proporzione alle loro responsabilità al loro pagamento. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva con con la quale non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro;
Parte_2 deduceva la decadenza dalla contestazione dei vizi, essendo stati lamentati solo dopo la missiva del
23/01/2018 e che nel frattempo in precedenza erano sempre stati pagati e che mai, prima della consegna del 16/10/2017, erano stati contestati.
Deduceva inoltre di aver eseguito le opere commissionate e descritte nel contratto di prestazione d'opera a regola d'arte, come meglio descritto per le singole voci, sempre sotto le direttive impartite dal direttore dei lavori, deducendo che in ogni caso i vizi e i difetti rilevati dai ricorrenti non gli erano imputabile e che in ogni caso dovevano limitarsi a quelle quantificate dal TU nella somma di €.
3.960,00 da cui si sarebbe dovuto detrarre quella dovuta da .Con vittoria di spese RT
e compensi.
Si costituiva in giudizio deducendo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente RT
, trattandosi di azione di inadempimento contrattuale;
eccepiva inoltre la prescrizione e la Pt_2 3
decadenza, rilevando che i lavori erano stati consegnati nel mese di settembre del 2017 al committente e che erano stati accettati senza sollevare alcuna contestazione.
Contestava infine la pretesa dei ricorrenti evidenziando che in ogni caso i vizi lamentati dovevano limitarsi a quelli rilevati dal TU nel procedimento di ATP nonché il ridimensionamento degli stessi individuato in quel procedimento dal consulente, quantificato in €. 3.960,00, e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 22.3.2023 venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti nelle memorie ex art.186 cpc.
Con decreto del 10 maggio 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc , sulle conclusioni delle parti come in atti precisate la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva della fondata sul fatto che la stessa non avrebbe sottoscritto il contratto di appalto e quello di Pt_2 conferimento dell'incarico professionale
Senz'altro fondamentale ai fini della odierna decisione è il rilievo che l'azione promossa con l'odierno giudizio volta ad ottenere la condanna al pagamento degli importi necessari all'eliminazione dei vizi e al risarcimento dei danni ha ad oggetto un immobile in comunione legale in capo agli odierni attori, come tale soggetto alla previsione di cui all'art. 180 c.c. sicchè secondo un condivisibile indirizzo ( vedi Cass. n. 18123/2013) ciascuno dei coniugi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche quelle relative ai diritti di obbligazione, contratte da ciascuno ma nell'interesse di entrambi, quali per l'appunto quelle volte al conferimento di incarico per la esecuzione di opere di ristrutturazione dell'immobile in comunione .
Va quindi ravvisata la legittimazione ad agire della che in quanto coniuge in comunione Pt_2 legale aveva senz'altro comunque legittimazione a prescindere dal fatto che la proposta azione fosse contrattuale e che la stessa non fosse firmataria del contratto.
Va altresì disattesa la eccezione di decadenza e di prescrizione sia riguardo al direttore dei lavori,
, a cui non si applica l'art. 2226 c.c. (cfr. Cass. Civ. 24981/2020) che nei confronti RT di , quale appaltatore. Controparte_1
A riguardo va infatti condiviso l'indirizzo del Supremo Collegio secondo cui in materia di contratto di appalto “.. la speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione
– la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale 4
assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss.
c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine (Cfr. Cass. civ. 4511/2019).
Ora nel caso di specie deve ritenersi che al contrario di quanto asserito dalla difesa dei resistenti, non vi è prova che si sia avuta una ultimazione dell'opera con conseguente consegna della stessa , nonostante quanto asserito sia dall'appaltatore, che assume essere stata effettuata nel settembre 2017, che dal direttore dei lavori, che ha ritenuto fosse avvenuta il 16.10.2017, in riferimento al quale peraltro tale assunto non viene smentito dalla considerazione che non vi sarebbe stata ragione per addivenire alle dimissioni.
Tanto basta per disattendere le rilevate eccezioni di decadenza e di prescrizione unitamente poi alla considerazione che in ogni caso i ricorrenti non avrebbero potuto rilevare le criticità lamentate prima del loro ritorno a Rosolini che per come non è contestato ex adverso è avvenuto nel gennaio 2018.
Quanto al merito, ovvero al riscontro dell'inadempimento e quindi delle criticità lamentate, la domanda di parte attrice trova accoglimento solo parziale nei limiti e per le ragioni di seguito espresse.
Invero dalle esaustive acquisizioni processuali – che non abbisognano degli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti, per come ritenuto con la ordinanza del 22.3.2023 rimasta priva di sostanziale critica- sono emersi elementi idonei a comprovare seppur in parte, la fondatezza della pretesa avanzata dagli odierni attori.
In particolare la TU disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. n.
2967/2018) previamente instaurato fra le medesime parti e versata in atti nell'odierno giudizio, le cui conclusioni vanno condivise, in quanto scevre da vizi logici e giuridici, è emerso quanto segue in ordine alle criticità lamentate .
Invero il TU, argomentando in maniera convincente anche sulle osservazioni critiche svolte dalle parti, ha escluso le criticità nel locale bagno del secondo piano, riconducendole alle scelte di istallazione operate in passato e ritenute non condivisibili .
Quanto alle criticità di cui ai punti 1.3 (doccione del lavello installato fuori squadro rispetto alla parete) e 1.4 (il monocomando della doccia a piano primo installato fuori squadro rispetto alla parete causando un vuoto antiestetico) il TU ha aaccertato che sono riconducibili a lavorazioni effettuate da personale estraneo e che quindi non sono imputabili né all'impresa, nè tantomeno alla direzione lavori.
Quanto poi al fatto che l'intonaco del pilastro posto tra la camera da letto ed il bagno a secondo piano non sia stato eseguito a regola d'arte, causando un forte inestetismo il TU ha ritenuto che 5
in questo caso “..la realizzazione seppur non sia perfetta, la risoluzione implicherebbe la sola raschiatura, rasatura con gessetto dello spigolo e ripitturazione dell'angolo”.
Il TU ha ritenuto di ricondurre a scelte esecutive i vizi di cui al punto 2.2, 2.3 e 2.4 della relazione- rimanendo sfornito di prova la imputabilità alla committenza o al direttore dei lavori - ritenendo insussistente la problematica sollevata in ordine al carico derivante dallo spessore del massetto ( sub.
2.3) al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti non sarebbe stato considerato nel dimensionamento delle strutture portanti, comportando una inesattezza ed inadeguatezza dei calcoli.
Esclude infine il TU la riferibilità ai convenuti dei vizi lamentati sul corrimano, in quanto installato dopo le dimissioni del direttore dei lavori e comunque non imputabile neppure all'impresa, stante il mancato inserimento nel contratto, oltre ai difetti della pavimentazione, in quanto i rapporti con marmista risultano intrattenuti dal committente e comunque inquadrabili nelle sole scelte di carattere esecutivo.
Quanto al vizio correlato al gradino di 16 cm tra l'ingresso e il marciapiedi, il TU ha escluso la rilevanza del lamentato vizio rilevandone la mancata prova e ha chiarito che la scelta di realizzarlo nello spessore di 4 cm possa considerarsi frutto di un accordo con la direzione dei lavori.
Ancora ha ritenuto il TU di non riscontrare difetti in ordine alla installazione della caditoia, né problemi rilevati ai fini della validità dei calcoli strutturali dovuti alla difformità dell'angolo della casa, trattandosi di un fuori squadra di 1° 2°.
Di contro, osserva il TU che una responsabilità circoscritta all'attività dell'impresa esecutrice dei lavori in quanto non realizzati a regola d'arte – così da escludere una riferibilità al direttore dei lavori- possa ritenersi sussistente in merito alle opere che hanno interessato l'intonaco dei bagni e in riferimento alla lesione e ai distacchi nell'intonaco, tuttavia circoscrivendoli al rifacimento della pittura , in quanto correlati a problemi di assestamento dei materiali e muratura (Punti 2.6 e 2.7 della
TU).
Ha ravvisato inoltre il TU una mancata osservanza del progetto sottoscritto dallo Parte_3 nelle criticità riscontrate nei ventagli della scala, asseritamente ritenuti eseguiti in maniera errata;
in proposito il TU ha rilevato il mancato rispetto del progetto firmato dal ricorrente, evidenziando un difetto estetico e precisando che l'impresa aveva posto in opera il materiale fornito dal marmista non individuato e scelto da parte dei resistenti i quali avevano comunque accettato la scala come consegnata.
Sul punto ritiene il TU nella relazione versata in atti che la responsabilità maggiore del risultato è da ascrivere a chi ha preso le misure dei marmi della scala o non ha rispettato il disegno fornito dal direttore dei lavori 6
Si osservi poi che, a differenza di quanto sostenuto da parte dei ricorrenti, anche tenendo conto della documentazione prodotta, la prova in ordine alla presenza di vizi nell'immobile per cui è causa, e quindi di un inadempimento dei resistenti, risulta raggiunta solo limitatamente a quanto sopra accertato.
D'altro canto, va rilevato che la responsabilità del direttore dei lavori non risulta disattesa dalle generiche deduzioni di raggiunti accordi con il committente, né dal fatto che i vizi siano esclusivamente imputabili all'impresa esecutrice, non essendovi dubbio alcuno in ordine al fatto che grava dul direttore dei lavori comunque un obbligo di vigilanza e controllo che nel caso di specie non risulta assolto e che si pretende di neutralizzare evidenziando genericamente una indimostrata condivisione di scelte progettuali da parte del committente.
Ugualmente deve ritenersi provata la responsabilità per inadempimento dell'appaltatore, in ordine alla esecuzione delle lavorazioni in precedenza specificate in violazione delle regole dell'edilizia e dell'arte ai sensi dell'art, 1176 comma 2 c.c.
In ordine al quantum debeatur si condivide la quantificazione operata da parte del TU al fine di individuare i costi necessari per l'eliminazione dei vizi, indicati nella somma pari ad €. 200,00 in merito al punto 2.1. (L'intonaco del pilastro posto tra la camera da letto ed il bagno a secondo piano non è stato eseguito a regola d'arte, causando un forte inestetismo), e in quella di €. 600,00 per quelli di cui al punto 2.6. (L'intonaco dei bagni non è eseguito a perfetta regola d'arte causando un forte inestetismo in corrispondenza dei mobili nonché per il rifacimento delle due pareti dove è installato lo specchio tramite scrostamento della pitturazione esistente, messa a piombo della parete con gessetto, carteggiatura, fissativo e pitturazione della stessa tipologia dell'esistente.
Va condiviso altresì l'importo quantificato dal TU nella somma di €. 1.600,00 ( somma ottenuta per un costo unitario pari a €. 10,00/mq da moltiplicare per 160 mq.) per l'eliminazione dei vizi di cui al punto 2.7 in ordine alle lesioni e ai distacchi nell'intonaco essendo necessarie specificate dal
TU di: a) Scrostatura della parte gonfia o ammalorata, b) Stuccatura e sigillatura con garza ed idonea rete;
c) Carteggiatura e posa fissativo nelle aree interessate all'ammaloramento d)
Ripitturazione, a due mani, dell'intera parete;
quanto al punto 3.1. l'importo determinato dal TU è pari alla somma di euro 1.500 .
A fronte di ciò va rilevato che non appare condivisibile affermare che l'aggravio correlato a tale ultimo profilo avrebbe dovuto essere per la metà sopportato dal marmista - fornitore del materiale della cui posa non a regola d'arte si discute, sulla cui prestazione avrebbero senz'altro dovuto vigilare sia il direttore dei lavori che l'appaltatore, considerate le conseguenze che ne sono derivate nella realizzazione della scala ( basti per tutte le anomalie dei gradini, che secondo lo stesso TU , vedi sul punto le osservazioni finali sub 5, dovevano essere segnalate dall'impresa in corso d'opera, che 7
ha accettato e posto in opera tale prodotto) così come mancano ad avviso di questo decidente in concreto elementi che consentano di sgravare nei limiti di asserite specifiche responsabilità il direttore dei lavori e l'appaltatore .
La rilevata impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali dei convenuti conduce a residuare una situazione di dubbio oggettivo e reale ed impone quindi di fare ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - secondo cui invece vanno condannati in solido e alla corresponsione della somma accertata RT Controparte_1 complessivamente determinata dal TU per la eliminazione delle conseguenze dannose accertate , pari a € 3.960,00 al lordo di IVA.
Sulle somme così liquidate, calcolate secondo valori monetari attuali, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali, a decorrere dalla data della domanda, e sino al passaggio in giudicato della pronuncia, ovverosia sino alla data in cui, divenendo definitiva la liquidazione, il credito si converte in credito di valuta, da calcolarsi sulle stesse somme, però, devalutate a quelle date e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT .
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo sfornita di prova.
Quanto alle spese processuali vista la entità del decisum rispetto al petitum ( euro 30.000) vanno compensate fra le parti, in ragione dell' accoglimento solo parziale della domanda, limitatamente alla metà, e vanno liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modificazioni come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
773/2022 in parziale accoglimento della domanda promossa da e Parte_1 Parte_2 condanna in solido e al pagamento in favore di
[...] RT Controparte_1
e della somma € 3.960,00 al lordo di IVA;
Parte_1 Parte_2
Dispone che su tutte le somme liquidate, calcolate secondo valori monetari attuali siano dovuti gli interessi legali, a decorrere dalla data della domanda e sino al passaggio in giudicato della pronuncia, ovverosia sino alla data in cui, divenendo definitiva la liquidazione, il credito si converte in credito di valuta, da calcolarsi sulle stesse somme, però, devalutate a quelle date e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT sino al soddisfo;
condanna in solido e al rimborso in favore dei ricorrenti delle RT Controparte_1 spese processuali limitatamente alla metà, disponendosene per la rimanente parte la compensazione e liquidandosi per l'intero nella complessiva somma di euro 2.552,00, oltre al rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA. 8
Siracusa 18 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore