CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Francesca Coccoli Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1261/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Melchiorre;
appellante
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ulbar;
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1003/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 2 novembre 2023.
All'udienza tenutasi in data 25 marzo 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila dichiarare nulla, quanto meno annullare e/o riformare integralmente la sentenza del Tribunale civile di Teramo n.
1003/2023 pubblicata il 2.11.2023, notificata il 3.11.2023, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
“la rinnovando le richieste disattese in primo grado e quindi l'ammissione CP_1
della prova testimoniale articolata nella 2° memoria ex art. 183, comma VI° c.p.c. e
l'acquisizione della delibera n. 77 del 29.12.2021 del conclude Parte_1 affinchè l'adita Corte di Appello voglia respingere l'appello in ogni sua parte.
Vinte le spese di lite”..
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1003/2023 pubblicata in data 2 novembre
2023 il Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione proposta dal Parte_1
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 835/2018, con il quale era CP_1
stato ingiunto il pagamento di euro 219.600,00, oltre interessi e spese, sulla base della fattura n. 1 del 17 gennaio 2018 emessa dalla società opposta ed avente ad oggetto il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute tra il 2010 e il pag. 2/19 2018 relativamente a opere stradali indicate nei titoli edilizi per la costruzione di un impianto di distribuzione carburanti in località Piano D'Accio di Pt_1
1.1 Istruita la causa, il primo giudice accertava dapprima l'an e poi il quantum della predetta pretesa creditoria, confermando, quindi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Precisava, in primo luogo, che il sistema di viabilità realizzato dalla società opposta avesse natura di "strade private ad uso pubblico”, risultando sussistenti diversi elementi individuati dalla giurisprudenza amministrativa: l'esercizio del passaggio e del transito iure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale;
la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubbliche;
un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico.
In particolare, con riferimento al primo presupposto, riteneva che il sistema di viabilità in esame fosse indubbiamente destinato al passaggio e al transito di coloro che, quali fruitori del vicino centro commerciale , volessero altresì usufruire del Parte_2
servizio di rifornimento carburanti della stazione, a cui si accede proprio attraverso la strada a senso unico che fuoriesce dal parcheggio interrato dello stesso centro commerciale.
Rispetto, poi, al secondo requisito, evidenziava come il suddetto sistema di viabilità, comprensivo del tratto di strada antistante il distributore e la connessa rotatoria, rappresentasse un collegamento con la via pubblica SS n. 80 A24-A14.
Con riferimento al terzo requisito, in ultimo, il primo giudice individuava nella nota/verbale prot. n. 39135 del 21 giugno 2019, emessa dal e Parte_1
richiamata dalla delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 29 dicembre 2021, un valido titolo di manifestazione della volontà dell'ente di destinare i tratti di viabilità in esame all'uso pubblico.
pag. 3/19 In particolare, in tale nota veniva non solo stabilito che il tratto della viabilità principale antistante l'esistente distributore di carburante (tra la ex SS n. 80 in Piano D'Accio e la variante ANAS n. 80 di collegamento A24-A14 uscita San Nicolò e lo slargo rotatoria tra il distributore e il centro commerciale) fosse di evidente uso pubblico, ma che lo fosse anche la strada a senso unico di uscita dal parcheggio interrato del predetto centro commerciale, strada di proprietà della ma asservita all'uso pubblico. CP_1
Acclarata la destinazione ad uso pubblico dei predetti tratti di viabilità, il primo giudice riteneva che ricadesse sul l'onere di manutenzione Di tali strade, Parte_1
non rilevando il fatto che il tratto di viabilità fosse di proprietà o meno dell'ente pubblico.
Su tale base, pertanto, il giudice di primo grado riteneva sussistente l'an della pretesa creditoria della società opposta, la quale, pur non essendone onerata, aveva comunque provveduto a curare la manutenzione dei tratti di viabilità, sopportandone i relativi oneri.
Ciò posto, il Tribunale di Teramo riteneva che le fatture e le scritture contabili prodotte, unitamente ad altra documentazione allegata - quali le note del Comune di n. Pt_1
39135 e n. 30134 del 21 giugno 2019, la nota di deposito del 26 giugno 2019, la nota dell'11 luglio 2019 con allegata relazione tecnica, il libretto misure, la fattura n. 35 del
31 ottobre 2010, la comunicazione Reale Mutua, la dichiarazione postuma sulla corretta esecuzione delle opere, la nota del n. 48824 dell'8 agosto 2019, la Parte_1
nota pec del 20 agosto 2019, nonché n. 3 planimetrie – consentissero di ritenere provato il quantum debeatur.
In conclusione, il primo giudice accertava la sussistenza della pretesa creditoria della società opposta, confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello il Parte_1
per i motivi di seguito indicati:
[...]
pag. 4/19 2.1 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 824 e 825 c.c. Violazione dei principi generali in materia di classificazione di strada a uso pubblico. Difetto di presupposti.
Travisamento dei fatti. Erroneità della motivazione.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto come acquisito al demanio comunale e/o asservito all'uso pubblico il sistema di viabilità in esame, così condannando l'ente comunale al rimborso delle spese di manutenzione sostenute da
CP_1
In particolare, ha rappresentato che aveva realizzato la strada a servizio del CP_1
centro commerciale e la rotatoria sulla base del permesso di costruire n. Parte_2
9727 del 17 marzo 2008, rilasciato alla società proprio a motivo di dette “annesse opere di viabilità”, in variante al precedente permesso n. 9584 del 10 agosto 2007 relativo alla realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti e di successivo permesso n.
10235 del 30 ottobre 2009, rilasciato in corso d'opera.
Era, pertanto, in qualità di proprietaria, a dover eseguire a proprie spese le CP_1
opere di manutenzione in esame, dato che la deliberazione consiliare che avrebbe previsto l'acquisizione al demanio comunale era del 29 dicembre 2021, quindi di epoca posteriore ai lavori di manutenzione per i quali si richiede il rimborso delle spese sopportate.
Tale delibera proverebbe, quindi, che al 29 dicembre 2021 la proprietà delle opere stradali era ancora della società appellata e che era necessaria una successiva stipula negoziale per l'acquisizione al demanio comunale o per la costituzione di diritti demaniali su beni altrui, rimanendo quindi onerata dell'esecuzione dei lavori CP_1
di manutenzione.
Ha precisato, inoltre, che non vi sarebbe stata occupazione sine titulo per scopi di pubblico interesse che obbligasse l'ente a ricondurre a diritto la situazione di fatto, né che la cessione alla pubblica amministrazione, con atto del 22 novembre 2007, fosse finalizzata a soddisfare originarie esigenze di urbanizzazione, ma anzi che, ad oggi, eccezion fatta per la strada in uscita dal centro commerciale, sulla quale era stata pag. 5/19 costituita servitù di pubblico transito in data 8 febbraio 2022, risulterebbe CP_1
proprietaria delle aree in esame, non essendosi ancora realizzata la cessione nei confronti del Pt_1
Su tale base, quindi, l'appellante ha sostenuto che fin tanto che difetti l'appartenenza di tali opere al demanio oppure non si sia costituita servitù di uso pubblico per carenza degli elementi essenziali, non sarebbe possibile ritenere proprietaria di tali CP_1
beni, esonerata dai relativi incombenti manutentivi e obblighi di custodia.
L'esercizio, di fatto, del pubblico transito, da parte della generalità dei consociati, sulle aree in esame, non assoggettate al regime demaniale e/o asservite all'uso pubblico, non sarebbe motivo di per sé sufficiente a escludere la responsabilità del privato proprietario in ordine alla manutenzione e custodia del bene, potendosi al più configurare un'ipotesi di responsabilità solidale da parte del rispetto a eventuali danni, riportati da Pt_1
taluni, da circolazione stradale per omessa o insufficiente manutenzione delle opere stradali.
2.2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. Violazione dei principi in materia di amministrazione del bene in proprietà.
Ha dedotto l'appellante che, a fronte della pretesa di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., il primo giudice avrebbe ritenuto sussistente l'an di tale pretesa in conformità
a un indirizzo giurisprudenziale che, invero, farebbe applicazione dell'art. 2051 c.c., così assoggettando la prospettata obbligazione indennitaria, qual è quella di arricchimento senza causa, all'ipotesi di danno cagionato da cose in custodia, fattispecie di natura extracontrattuale.
In particolare, il ha evidenziato che, anche laddove si volesse Parte_1
ritenere che il solo transito di fatto, da parte della generalità dei consociati, su una strada privata non escluderebbe un dovere di custodia da parte dell'ente territoriale a salvaguardia della sicurezza stradale, comunque la pubblica amministrazione potrebbe essere chiamata a rispondere soltanto in caso di sinistro in danno di terzi causato da una insufficiente od omessa manutenzione del sito stradale.
pag. 6/19 Nel caso di specie, invece, ha lamentato una ingiustificata diminuzione CP_1
patrimoniale, facendo così valere un credito indennitario, non risarcitorio, basato su un fatto illecito ex art. 2051 c.c.
Pertanto, la legittima riconduzione, nella specie, della manutenzione del bene strada agli oneri del proprietario e, dunque, al diritto di proprietà immobiliare escluderebbe in re ipsa la configurabilità in astratto, ancor prima che in concreto, della fattispecie di arricchimento ingiustificato da valersi nei confronti della P.A. deducente, sicché nulla sarebbe dovuto dal alla società appellata per la spesa manutentiva Parte_1
dalla stessa sostenuta in qualità di proprietaria delle opere stradali.
2.3. Violazione dei principi generali inerenti alla fatturazione di prestazioni e/o rimborsi.
Sotto tale profilo, il ha eccepito che la fattura posta a fondamento Parte_1
del decreto monitorio non sarebbe idonea a supportare la ragione di pagamento fatta valere in giudizio, dato che l'attività di manutenzione stradale svolta da CP_1 esorbiterebbe dall'oggetto sociale della stessa società, esercitante principalmente l'attività di realizzazione e di gestione di impianti di distribuzione di carburanti, non potendosi tale opera di manutenzione qualificarsi come strumentale all'attuazione di tale oggetto sociale.
2.4. Erroneità e/o incompletezza dell'istruzione probatoria per inidoneità, quanto meno insufficienza della prova documentale. Carenza di motivazione.
Con tale motivo di appello, l'appellante ha rappresentato che non vi sarebbe prova certa che le lavorazioni manutentive in esame sarebbero state eseguite da e/o CP_1
per conto di essa.
Al riguardo ha evidenziato che il libretto delle misure, il registro di contabilità, il computo metrico estimativo, allegati alla nota dell'11.7.2019, acquisita in CP_1
pari data al protocollo comunale, sarebbero stati redatti postumi il 10.7.2019 e più precisamente, come si leggerebbe nella stessa nota, a seguito dell'incontro tra le parti del 13.6.2019 e, dunque, per finalità transattive (pendendo all'epoca trattative per pag. 7/19 componimento bonario), rese manifeste nell'oggetto di detta nota, che recita
“Transazione relativa al decreto ingiuntivo viabilità centro comm.le G. Sasso –
. Pt_1
Si tratterebbe, quindi, di documentazione formata ex post e appositamente in vista di un possibile accordo transattivo, poi non raggiunto, cosicché la stessa non avrebbe alcun valore probatorio.
Inoltre, nella dichiarazione a firma del Geom. del 19.8.2019, ugualmente CP_2
postuma in quanto con finalità transattiva, inerente alla corretta esecuzione delle opere e conformità al progetto depositato dei lavori di “Viabilità annessa alla realizzazione di stazione di rifornimento”, sarebbe menzionata solo come proprietaria CP_1
delle aree oggetto di intervento.
Rispetto, poi, alla fattura n. 35 del 31.7.2010 per lavori di asfalto indirizzata a Per_1
ad non vi sarebbe prova certa che la stessa riguardasse i lavori di CP_1
manutenzione in esame, dato che si tratterebbe di lavorazioni eseguite a distanza di appena qualche mese dal rilascio del permesso di costruire n. 10235 del 30.10.2009 relativo anch'esso alla realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti. Tali lavori, pertanto, non potrebbero riferirsi a lavori di manutenzione, quanto, piuttosto, a lavorazioni necessarie per completare la viabilità annessa al distributore di carburanti.
Con riguardo, inoltre, al quantum della pretesa, il ha precisato che: Parte_1
a) la nota comunale prot. 39134 del 21.6.2019 conterrebbe una richiesta di documenti ad al mero e dichiarato fine di consentire agli uffici di vagliare la proposta di CP_1
componimento bonario pervenuta dalla società medesima, indicando soltanto la sorte capitale poi azionata con decreto ingiuntivo;
b) la nota comunale prot. 39135 del
21.6.2019 darebbe semplicemente atto dell'intento delle parti di addivenire al trasferimento al Comune della rotatoria, senza indicare una eventuale somma da versare, neppure a titolo transattivo;
c) la nota comunale prot. 48824 dell'8.8.2019 sarebbe puramente interlocutoria, limitandosi a rimarcare l'insufficienza della documentazione fornita dalla società ai fini della cessione, con particolare riguardo alla mancanza di certificazione di collaudo delle opere stradali per le quali è causa;
d) la pag. 8/19 nota di del 26.6.2019 risulterebbe priva degli allegati in essa indicati e, in CP_1
particolare, del programma di manutenzione;
e) la relazione tecnica, relativa alle spese sopportate dalla società e redatta dal Geom. allegata alla nota da Per_2 CP_1
ultimo citata, sarebbe carente della documentazione di dettaglio in essa indicata relativa alle spese manutentive dirette e indirette sostenute dalla medesima società, non essendo stata predisposta neppure sotto forma di perizia giurata.
Tale documentazione, pertanto, non sarebbe idonea a provare il quantum della pretesa creditoria, diversamente da come argomentato dal Tribunale di Teramo.
In ultimo, ha eccepito che la rottura dell'impianto di depurazione non sarebbe da ricomprendere nell'attività di manutenzione di opere stradali e che, rispetto allo sgombero della neve sulla rotatoria, non sarebbe possibile scindere tale attività dallo sgombero effettuato sulla viabilità principale, potenzialmente realizzato anche dal centro commerciale . Parte_2
2.5. Violazione del principio della domanda e del principio dispositivo. Violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato. Ultrapetizione. Irragionevolezza del quantum.
Con tale ultimo motivo di doglianza, l'appellante ha eccepito che la sentenza impugnata sarebbe viziata da ultrapetizione, dato che la società appellata non avrebbe mai chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
CP_ In primo grado, infatti, dopo aver affermato nelle note scritte predisposte CP_1 per l'udienza del 29.4.2021 di aver, a suo avviso, fornito prova scritta del credito fino a concorrenza di € 98.882,00 avrebbe, nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.3.2023, modificato in riduzione il petitum, limitandolo a € 137.186,78, rinunciando così parzialmente alla domanda di condanna al pagamento, rinuncia ammissibile anche in sede di precisazione delle conclusioni.
In particolare, nelle suddette note per precisazione delle conclusioni, CP_1 avrebbe dichiarato che “l'importo del decreto ingiuntivo di € 219.600,00= corrispondeva al periodo di manutenzione, per il costo medio previsto nella scheda di
pag. 9/19 manutenzione programmata”, indicando nella minor somma di € 137.186,78
l'ammontare dei costi, a suo dire, effettivamente sostenuti e ammettendo l'inidoneità probatoria del piano programmatico di manutenzione, per recare, questo, unicamente costi presuntivi medio-statistici.
Nonostante una siffatta modificazione del petitum, il primo giudice avrebbe invece ritenuto come accertata l'intera maggior somma indicata pari a euro 219.600,00, confermando così integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Posto tale vizio di ultrapetizione, il ha comunque rilevato che la Parte_1
somma richiesta da sarebbe manifestamente sproporzionata, essendo pari a CP_1 trenta o venti volte la spesa per manutenzione sostenuta annualmente dall'ente comunale per la manutenzione ordinaria.
4. Si costituiva in grado di appello contestando nel merito la fondatezza del CP_1
proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 1003/2023 emessa dal Tribunale di Teramo, e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
4.1. Con ordinanza del 23 aprile 2024, questa Corte, pronunciandosi sulla istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, disponeva la sospensione della provvisoria esecutività della stessa, “ritenuto (…) che la condanna per l'importo di euro 219.600,00 oltre interessi, anziché per la minor somma puntualmente richiesta pari a euro 137.186,78, parrebbe, ad una delibazione sommaria quale quella che caratterizza la presente fase, manifestamente viziata da ultrapetizione, come lamentato, tra l'altro, dalla parte appellante”.
5. Motivi della decisione. L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 Fondato risulta essere il primo motivo di appello, inerente all'accertamento sulla sussistenza di un diritto di uso pubblico gravante sul sistema di viabilità in esame e, di conseguenza, all'accertamento della sussistenza o meno in capo al Parte_1
di un onere di manutenzione delle suddette opere.
pag. 10/19 5.1.1. In via di inquadramento generale occorre precisare i presupposti di configurabilità di una fattispecie di strada privata a uso pubblico.
In primo luogo, bisogna chiarire che le servitù di uso pubblico si distinguono dalle servitù pubbliche, costituendo quest'ultime diritti reali di godimento di titolarità della pubblica amministrazione, mediante i quali un fondo altrui viene posto a vantaggio di un fondo appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile, secondo quanto previsto dall'art. 825 c.c.
Le servitù di uso pubblico, invece, non sono annoverabili in tale categoria di diritti, essendo queste dei veri e propri diritti collettivi su beni privati, quindi diritti soggettivi di cui è titolare la collettività complessivamente intesa, la cui tutela in giudizio, tuttavia, stante l'assenza di capacità di agire di tale comunità, spetta in capo all'ente esponenziale rappresentante la stessa oppure in capo a ciascun cittadino uti singulus e in nome proprio (si v. Cass. civ., Sez. V, 30 settembre 2019, n. 24264; Cass. Sez. II, 19 luglio
1974, n. 2183).
In giurisprudenza, infatti, è stato affermato che “I diritti di uso pubblico costituiscono diritti collettivi indisponibili ed imprescrittibili imputati ad una comunità di abitanti, ovvero ad un gruppo di persone legate tra loro da un vincolo, che hanno ad oggetto beni immobili (e, talvolta, mobili) appartenenti a soggetti, sia pubblici che privati, terzi rispetto alla medesima collettività, e che consistono nel godimento di determinate "utilitates" limitate all' "uti" e non estese al "frui" (Cfr. Cass. civ., Sez. V, 30 settembre 2019, n. 24264; si v. anche Cass. civ., Sez. V, 22 maggio
2019, n. 13795).
Ciò posto sul corretto inquadramento della servitù di uso pubblico, per quanto riguarda i modi di costituzione di tale diritto, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio per il quale “Una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico solo in presenza di convenzione tra il proprietario e l'ente pubblico, ovvero nel caso in cui l'uso pubblico (per la cui configurazione non è sufficiente l'utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma
è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne
pag. 11/19 faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione. Una strada rientra, pertanto, nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico. " (cfr. Cass. civ., Sez. II,
24 marzo 2023, n. 8526).
Conformemente a tale indirizzo, appare utile dar conto anche dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale “l'uso pubblico di una strada richiede la sussistenza di tre concorrenti elementi, costituiti: i) dall'esercizio del passaggio e del transito jure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale;
ii) dalla concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;
iii) da un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile, ossia nel comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada ( Cons. Stato sez. II 18 maggio
2020 n. 3158)” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 giugno 2022, n. 5126).
Tuttavia, al di là della costituzione di servitù di uso pubblico fondata su atto scritto
(convenzione, atto amministrativo, testamento) o a seguito del maturarsi del tempo utile per l'usucapione, la giurisprudenza riconosce che la servitù in parola possa costituirsi anche mediante la c.d. “dicatio ad patriam”: “(…) la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, per come delineato dalla giurisprudenza consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto
a costituire il diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità
(e non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima;
è, dunque, necessaria una
pag. 12/19 destinazione stabile, incondizionata, univoca e definitiva del proprio bene alle esigenze della collettività indistinta (…)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2025, n. 462; si v. anche Corte di Appello di L'Aquila, 2 maggio 2024, n. 578).
Come chiarito anche da questa Corte, in particolare, per la costituzione di servitù di uso pubblico per “dicatio ad patriam” non è necessario che la messa a disposizione da parte del proprietario del fondo si protragga per il tempo necessario all'usucapione, essendo sufficiente che vi sia “un comportamento ad uso pubblico del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dare vita al relativo diritto, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività assoggettandolo ad uso pubblico” (cfr. Corte di Appello di L'Aquila, 2 maggio 2024, n.
578).
È, pertanto, sulla scia di tutti tali principi che bisogna procedere all'accertamento, nel caso concreto, della sussistenza di una servitù di uso pubblico.
5.1.2. Ebbene, a tal fine, è necessario ripercorrere brevemente la vicenda intercorsa tra il ed Parte_1 CP_1
Con permesso di costruire n. 9584 del 10 agosto 2007 (si v. doc. all. denominato
“pdf_p.d.c. 9584_2007.pdf” del fascicolo di appello di parte appellante), il Comune di autorizzava la ditta alla “realizzazione di un impianto di Pt_1 Parte_3 distribuzione carburanti per autotrazione presso il c.c. ” sull'immobile Parte_2
distinto al Foglio 78 delle partt. 210-284 sito in località Piano D'Accio.
Successivamente, la ditta presentava richiesta n. 46260 del 14 settembre Parte_3
2007 di autorizzazione unica ex art. 4 D.P.R. 447/98 alla variante essenziale al permesso di costruire, richiesta poi volturata alla subentrante (come risulta CP_1
dalle premesse della deliberazione della Giunta Comunale n. 62/2008 presente nel fascicolo di appello di parte appellante).
Da tale richiesta è seguita l'emanazione del permesso a costruire n. 9727 del 17 marzo
2008, con il quale si autorizzava alla “realizzazione di un impianto di CP_1
distribuzione carburanti per autotrazione presso il c.c. ed annesse opere di Parte_2
pag. 13/19 viabilità” (si v. doc. all. denominato “pdf_p.d.c. 9727_2008.pdf” del fascicolo di appello di parte appellante).
In particolare, tale nuovo permesso aveva ricevuto il parere favorevole della
Commissione Edilizia Comunale, espresso in data 6 novembre 2007, con il quale la
Commissione precisava quanto segue: “La C.E.C. esprime parere favorevole a condizione che: la Ditta si impegna a cedere a titolo gratuito le aree dell'allegata planimetria evidenziata con retino rosso della superficie complessiva di circa mq.
3800,00 ricadenti sul foglio n. 78/N.C.T. di completa di tutte le opere in Pt_1
cemento armato e non, relative alla viabilità, rilevati e sottoservizi in genere e quant'altro occorrenti per la funzionabilità e la collaudabilità. I costi per la realizzazione delle opere sopra menzionate ed oggetto del presente impegno di cessione saranno a totale carico della società (si v. doc. all. denominato CP_1
“pdf_verbale C.E. 6_11_07.pdf” del fascicolo di appello di parte appellante).
A seguito di tale parere della Commissione Edilizia, la Giunta Comunale del Parte_1
emetteva deliberazione n. 62 del 21 febbraio 2008, con la quale, premesso Pt_1 quanto sopra e preso atto dell'“atto unilaterale d'obbligo” rimesso dalla Ditta a seguito del suddetto parere favorevole, deliberava “
1- di approvare la proposta della ditta concernente la cessione, con successiva acquisizione al patrimonio CP_1 dell'Ente, delle aree e relative opere così come indicato nell'allegata planimetria, precisando che, a lavori eseguiti, la rimetterà al Dirigente del Controparte_3
Settore 4° adeguati elaborati grafici con l'esatta rappresentazione delle aree e delle opere realizzate da cedere a questo Ente, nonché il relativo tipo di frazionamento debitamente registrato;
2- che detta documentazione venga, quindi, trasmessa al
Dirigente del 5° Settore per quanto di competenza per il collaudo e passaggio in capo all'ente delle aree ed opere oggetto di cessione;
(…)
5- di stabilire che le cessioni dovranno essere formalizzate prima del rilascio della certificazione di agibilità del costruendo impianto di distribuzione carburanti.
6- Indi la Giunta, unanime e con separata votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile” (si v. doc. all. denominato “DELIBERA_DI_GIUNTA_Originale_N.ro_62_Del_21_02_2008.pdf” del fascicolo di appello di parte appellante).
pag. 14/19 Per ciò che riguarda la cessione di cui alla suddetta delibera n. 62/2008 della Giunta
Comunale, il Comune di a seguito di sopralluogo, con nota prot. n. 39135 del Pt_1
21 giugno 2019, avente ad oggetto “viabilità presso centro commerciale ”, Parte_2
precisava che “in luogo si è riscontrata la realizzazione della viabilità, delle opere e degli impianti annessi così come rappresentati negli elaborati di cui alla DGM 62/2008
e sommariamente individuati in un tratto della viabilità principale di zona a doppio senso, uno slargo-rotatoria di circolazione sulla stessa viabilità principale per il disimpegno di viabilità secondarie ed accessi, una strada a senso unico quale rampa di uscita dal parcheggio interrato del centro commerciale, infrastrutture tutte ricadenti su aree di proprietà per circa 3.500 mq. Di queste risultano già di uso pubblico il CP_1
tratto di strada e la rotatoria costituenti un tutto uno con la viabilità principale di zona che collega la località Piano d'Accio con la variante SS80 A24-A14, mentre la viabilità
a senso unico risulta di fatto asservita al Centro Commerciale Gran Sasso in quanto si configura come una delle uscite necessarie al disimpegno in sicurezza del parcheggio interrato” (si v. pag. 41 del doc. all. denominato “doc_ANCAT_-
_COMUNE_DI_TERAMO.pdf” del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto “acquisizione aree a destinazione viabilità al patrimonio comunale in prossimità del centro commerciale in Piano D'Accio – Attuazione Parte_2 deliberazione di Giunta Comunale nr. 62 del 21.02.2008”, il Parte_1 premessa la ricostruzione dell'intera vicenda, deliberava “in attuazione di quanto disposto con DGC n. 62/2008, acquisire al demanio comunale le aree di proprietà site in località Piano d'Accio presso il Centro Commerciale , CP_1 Parte_2
aventi già destinazione a viabilità pubblica, costituite da tratto di strada antistante il distributore carburanti ed adiacente rotatoria, facenti parte integrante della più ampia viabilità della strada di collegamento tra la ex SS80 in Piano d'Accio a la variante
ANAS SS80 di collegamento A24-A14 – uscita San Nicolò, denominata via Sandro
Pertini, aree censite in Catasto Terreni al foglio 78, particelle nr. 398 di mq. 1.972, ne.
327 di mq. 335, nr. 319 di mq 253 e nr. 318 di mq 150, per complessivi mq 2.710, come meglio individuate nella planimetria che si allega alla presente e ne forma parte
pag. 15/19 integrante. In parziale revisione di quanto disposto con DGC nr. 62/2008 disporre la costituzione di servitù di pubblico transito con ogni mezzo sulle aree costituenti la strada a senso unico di uscita dal parcheggio interrato del Centro Commerciale laterale il distributore, censite in Catasto Terreni al foglio 78, particelle nr. 310 di mq
29, nr. 311 di mq 70, nr. 320 di mq 11, nr. 329 di mq 310, nr. 313 di mq 13, nr. 413 di mq 243, nr. 399 di mq 418, per complessivi mq 1.094, come meglio individuate nella planimetria che si allega alla presente e ne forma parte integrante” (si v. doc. all. denominato “delibera_77-2021_Comune_di_Teramo.pdf” del fascicolo di primo grado di parte appellata).
5.1.3. Tanto ricostruito, nel caso di specie questa Corte ritiene che nell'epoca di interesse la servitù di uso pubblico del sistema di viabilità in parola, nonostante l'uso generalizzato dello stesso da parte di un numero indeterminato di soggetti per esigenze di pubblico interesse, non potesse ritenersi costituita né per atto scritto, né per usucapione.
Sul primo punto, infatti, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la deliberazione n. 77/2021 del successiva al periodo di Controparte_4
realizzazione delle opere di manutenzione in contestazione (tra il 2010 e il 2018), non può rappresentare titolo idoneo alla costituzione della servitù di uso pubblico in parola, dato che è soltanto a partire da quella data che una parte del sistema di viabilità è stata acquistata a titolo gratuito dal e che sulla restante parte, in parziale revisione Pt_1
della delibera n. 62/2008, è stata costituita una servitù di pubblico transito.
Per quanto riguarda l'usucapione, risulta poi, per tabulas, il mancato decorso del richiesto termine ventennale, dovendosi far risalire già solo il permesso a costruire soltanto all'anno 2007.
Resta, quindi, da accertare se, invero, il diritto di uso pubblico potesse ritenersi acquistato per “dicatio ad patriam”, dovendosi, quindi, andare a sindacare il comportamento tenuto dal proprietario della strada.
Come sopra precisato, la cosiddetta dicatio ad patriam consiste nel comportamento volontario del proprietario del bene nel mettere quest'ultimo a disposizione, in modo pag. 16/19 continuativo, per l'uso dello stesso da parte di una collettività generalizzata. Tale comportamento, tuttavia, non può presentare caratteri di precarietà o di mera tolleranza.
Nel caso di specie, questa Corte ritiene che abbia meramente tollerato l'uso CP_1
da parte della collettività del sistema di viabilità di cui era titolare, essendo questa in attesa – quindi in modo precario - del perfezionamento della cessione a titolo gratuito in favore del . Parte_1
Fin dal 2008, infatti, come si evince dalla delibera n. 62/2008 del Consiglio Comunale, si era vincolata alla cessione a titolo gratuito della predetta area con un “atto CP_1 unilaterale d'obbligo”, cessione tuttavia che è stata realizzata diversi anni dopo, con la conseguenza che, per tutto quel periodo, la società ha dovuto sopportare il ritardo dell'ente comunale nella predisposizione degli atti di competenza.
pertanto, non ha volontariamente messo a disposizione della collettività CP_1
generalizzata il sistema di viabilità realizzato, ma si è trovata a dover sopportare l'inerzia del rispetto al perfezionamento di una cessione alla quale si Parte_1
era già obbligata.
Tale assenza di volontarietà è, tra l'altro, confermata dalle stesse deduzioni della società appellata, la quale, già nel ricorso per decreto ingiuntivo (si v. doc. all. denominato
“pdf_ricorso e decreto ingiuntivo.pdf” del fascicolo di appello di parte appellante), come poi anche in sede di comparsa di costituzione e risposta sia di primo sia di secondo grado, ha precisato che “in data 29.03.2010 era rilasciato il certificato di agibilità n. 30 relativo all'impianto di distribuzione di carburanti (…); che il
[...]
, nonostante i solleciti, ometteva gli atti di competenza per ricevere la Parte_1
consegna delle opere di viabilità e delle aree di cessione, costringendo la ricorrente a tenere la manutenzione delle opere stradali;
che con atto di diffida del 12.04.2012, ricevuto il 18.04.2012 (…) la società ricorrente, ricordando tutte le premesse sopra indicate, chiedeva che l'Amministrazione, interrompendo il colpevole ritardo, procedesse ad avviare e definire il procedimento di acquisizione delle opere e delle aree oggetto di cessione, mediante iscrizione nell'inventario e nello stato attuale secondo il tipo di frazionamento già depositato, con espresso avvertimento che in
pag. 17/19 mancanza la società avrebbe addebitato i costi di manutenzione CP_1 all'Amministrazione”.
Da tutto quanto argomentato, pertanto, non risulta a questa Corte che il sistema di viabilità in esame fosse gravato da una servitù di uso pubblico, non essendosi verificata la costituzione di un siffatto diritto collettivo né sulla base di idoneo titolo, sia esso atto scritto o per usucapione, né per la c.d. dicatio ad patriam.
5.1.4. Ciò accertato, appare comunque utile a questa Corte precisare che la sussistenza di una servitù di uso pubblico non avrebbe, ad ogni modo, fatto sorgere in capo all'ente esponenziale un obbligo di manutenzione di detta strada privata.
Al riguardo occorre in primo luogo ribadire che la servitù di uso pubblico è un diritto collettivo, spettante, pertanto, alla comunità sociale in quanto tale, diritto rispetto al quale, quindi, l'ente di riferimento, quale il nel caso di specie, è soltanto un Pt_1
ente esponenziale legittimato ad agire in giudizio a tutela dello stesso.
In secondo luogo, la servitù di uso pubblico si sostanzia in una limitazione della proprietà privata nell'interesse generale che, tuttavia, non rende il proprietario un nudo proprietario, come accade in caso di usufrutto. Gli obblighi di manutenzione del bene restano, quindi, in capo al proprietario.
Tale precisazione, tra l'altro, trova conferma anche nella sopra citata sentenza n.
24264/2019 della Suprema Corte di Cassazione, nella quale è stato chiarito che “la servitù di uso pubblico appartiene alla collettività e la proprietà del terreno spetta sempre, nella specie, al privato. Quest'ultimo, lungi dal divenire un nudo proprietario, mantiene tutti i poteri propri di un dominus, l'insieme dei beneficiari della servitù di uso pubblico dovendosi limitare a godere di alcune specifiche utilitates, che non escludono che il proprietario formale possa godere appieno del bene in tutti gli altri modi e, persino, che possa utilizzare dello stesso come membro del gruppo”.
5.1.5. Per tutte le esposte ragioni, il motivo in esame deve essere accolto, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di appello, poiché, non risultando a monte pag. 18/19 sussistente una servitù di uso pubblico, non si può che ritenere onerato degli obblighi di manutenzione dedotti in giudizio lo stesso proprietario del bene.
6. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, alla luce dell'accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria azionata.
7. Le spese di lite dei due gradi di giudizio vengono poste a carico dell'appellata soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 1003/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 2 novembre 2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite dei due gradi di giudizio che per il primo grado liquida in euro 14.103,00 per compensi e in euro 406,50 per esborsi, e per il presente grado di giudizio che in € 9.991,00 per compensi ed euro 1165,50 per esborsi, per entrambi i gradi oltre rimborso spese generali
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
La Presidente est.
Francesca Coccoli
pag. 19/19