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Sentenza 22 dicembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2023, n. 51319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51319 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di GA TO per il reato di estorsione, aggravato dal ricorso all'uso del metodo mafioso. Si contestava a GA TO di avere usato violenza e minaccia nei confronti di AT RR al fine di ottenere la restituzione, oltre alla somma di euro quattromila e settecento euro, concessa in prestito all'offeso da UC TO, anche dell'ulteriore somma di mille euro da corrispondere a titolo di interesse. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51319 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 09/11/2023 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della capacità dimostrativa delle prove dichiarative;
si deduceva che sarebbero emerse delle discrasie decisive tra le dichiarazioni della persona offesa, AT RR, e quelle del fratello, ZO RR circa le modalità del coinvolgimento di tale "Marzio", ovvero di ON LL. Si deduceva, inoltre, che la testimonianza di AT RE sarebbe di critica attendibilità nella parte in cui lo stesso aveva asserito di avere ricevuto delle minacce di morte attraverso messaggi telefonici e di averle successivamente cancellate. Si deduceva, infine, che gli accrediti sulle due carte postepay di AT RR non sarebbero stati verificati;
2.2. violazione di legge (art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta: questa avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 393 cod.pen.; la motivazione offerta dalla Corte territoriale sarebbe carente e non avrebbe tenuto in considerazione quanto allegato con l'atto d'appello; si deduceva che ZO RR non avrebbe mai fatto riferimento ad una somma maggiorata da versare creditori del fratello e che l'ipotetica maggiorazione sarebbe emersa unicamente dalle dichiarazioni di AT;
2.3. violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso che veniva ritenuta senza dimostrare l'utilizzo di modalità mafiose nell'azione intimidatrice. CONSIDERATO IN DIRITTO. 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si risolve nella richiesta di valutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. 1.1.1.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). A ciò si aggiunge, con specifico riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa che In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese il collegio ribadisce che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata 2 da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
tuttavia nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214). Pertanto il fatto che l'offeso non sia un dichiarante non neutro ma portatore di un interesse processuale alla condanna e„..-patrimoniale nel caso in cui si sia costituito, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad , escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato. La Cassazione, infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755), A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n, 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 1.1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la motivazione censurata non presenta illogicità manifeste e decisive, né sono emerse incompatibilità tra le prove raccolte e quelle poste a fondamento della condanna. La Corte d'appello effettuava una esaustiva e approfondita valutazione della credibilità dei contenuti accusatori di ZO RR e AT RR anche con riferimento all'inganno posto in essere da Marzio, • ovvero da ON LL. Le dichiarazioni degli offesi, come rilevato da entrambe le sentenze di merito / sono attendibili in quanto hanno una genesi autonoma, sicché si riscontrano tra di loro e consentono di ricostruire la vicenda estorsiva in termini corrispondenti a quelli descritti nel capo di imputazione (pag. 11 della sentenza impugnata). Inoltre sia la parte dellé dichiarazioni di TO RR in cui lo stesso afferma di avere cancellato i messaggi minatori, sia la mancata verifica dei versamenti sulle carte poste pay sono elementi non decisivi ai fini della ricostruzione dei fatti in contestazione, 3 dato che la conferma della condanna è fondata sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni degli offesi, che si riscontrano tra di loro e - come ritenuto costantemente dalla giurisprudenza sopra richiamata - possono "da sole" fondare l'accertamento di responsabilità. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03). Invero, come legittimamente ritenuto dalla Corte di appello, il ricorrente ha agito con violenza per chiedere una somma data in prestito non da lui, ma dal padre UC TO, sicché egli non risulta coinvolto direttamente nel rapporto sinallagmatico ipoteticamente alla base della invocata riqualificazione e si inquadra come "terzo"; è emerso inoltral che egli non ha agito a sostegno del creditore, ma ha perseguito un proprio profitto, chiedendo una somma maggiorata di mille euro rispetto a quella prestata (pagg. 27 e 28 della sentenza di primo grado richiamate a pag. 12 dalla Corte di appello). 1.3. Anche l'ultimo motivbche censura il riconoscimento del ricorso all'uso del metodo mafioso è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/199; Parreca, Rv. 21117). La Corte territoriale, in aderenza a tali indicazioni ermeneutiche, confermava le valutazioni del Tribunale rilevando che il coinvolgimento nell'attività illecita di DA NO, detto "il serpente" indicato come reggente della cosca mafiosa agente nella zona di Santa Anastasia ed il fatto che questi abbia minacciato RE AT, facendo riferimento al suo potere di controllo della zona di San Giovanni a Teduccio fossero elementi idonei a confermare la sussistenza dell'aggravante (pagg. 5 e 13 della sentenza impugnata). 4 L'estensore 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di GA TO per il reato di estorsione, aggravato dal ricorso all'uso del metodo mafioso. Si contestava a GA TO di avere usato violenza e minaccia nei confronti di AT RR al fine di ottenere la restituzione, oltre alla somma di euro quattromila e settecento euro, concessa in prestito all'offeso da UC TO, anche dell'ulteriore somma di mille euro da corrispondere a titolo di interesse. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51319 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 09/11/2023 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della capacità dimostrativa delle prove dichiarative;
si deduceva che sarebbero emerse delle discrasie decisive tra le dichiarazioni della persona offesa, AT RR, e quelle del fratello, ZO RR circa le modalità del coinvolgimento di tale "Marzio", ovvero di ON LL. Si deduceva, inoltre, che la testimonianza di AT RE sarebbe di critica attendibilità nella parte in cui lo stesso aveva asserito di avere ricevuto delle minacce di morte attraverso messaggi telefonici e di averle successivamente cancellate. Si deduceva, infine, che gli accrediti sulle due carte postepay di AT RR non sarebbero stati verificati;
2.2. violazione di legge (art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta: questa avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 393 cod.pen.; la motivazione offerta dalla Corte territoriale sarebbe carente e non avrebbe tenuto in considerazione quanto allegato con l'atto d'appello; si deduceva che ZO RR non avrebbe mai fatto riferimento ad una somma maggiorata da versare creditori del fratello e che l'ipotetica maggiorazione sarebbe emersa unicamente dalle dichiarazioni di AT;
2.3. violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso che veniva ritenuta senza dimostrare l'utilizzo di modalità mafiose nell'azione intimidatrice. CONSIDERATO IN DIRITTO. 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si risolve nella richiesta di valutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. 1.1.1.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). A ciò si aggiunge, con specifico riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa che In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese il collegio ribadisce che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata 2 da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
tuttavia nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214). Pertanto il fatto che l'offeso non sia un dichiarante non neutro ma portatore di un interesse processuale alla condanna e„..-patrimoniale nel caso in cui si sia costituito, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad , escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato. La Cassazione, infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755), A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n, 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 1.1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la motivazione censurata non presenta illogicità manifeste e decisive, né sono emerse incompatibilità tra le prove raccolte e quelle poste a fondamento della condanna. La Corte d'appello effettuava una esaustiva e approfondita valutazione della credibilità dei contenuti accusatori di ZO RR e AT RR anche con riferimento all'inganno posto in essere da Marzio, • ovvero da ON LL. Le dichiarazioni degli offesi, come rilevato da entrambe le sentenze di merito / sono attendibili in quanto hanno una genesi autonoma, sicché si riscontrano tra di loro e consentono di ricostruire la vicenda estorsiva in termini corrispondenti a quelli descritti nel capo di imputazione (pag. 11 della sentenza impugnata). Inoltre sia la parte dellé dichiarazioni di TO RR in cui lo stesso afferma di avere cancellato i messaggi minatori, sia la mancata verifica dei versamenti sulle carte poste pay sono elementi non decisivi ai fini della ricostruzione dei fatti in contestazione, 3 dato che la conferma della condanna è fondata sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni degli offesi, che si riscontrano tra di loro e - come ritenuto costantemente dalla giurisprudenza sopra richiamata - possono "da sole" fondare l'accertamento di responsabilità. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03). Invero, come legittimamente ritenuto dalla Corte di appello, il ricorrente ha agito con violenza per chiedere una somma data in prestito non da lui, ma dal padre UC TO, sicché egli non risulta coinvolto direttamente nel rapporto sinallagmatico ipoteticamente alla base della invocata riqualificazione e si inquadra come "terzo"; è emerso inoltral che egli non ha agito a sostegno del creditore, ma ha perseguito un proprio profitto, chiedendo una somma maggiorata di mille euro rispetto a quella prestata (pagg. 27 e 28 della sentenza di primo grado richiamate a pag. 12 dalla Corte di appello). 1.3. Anche l'ultimo motivbche censura il riconoscimento del ricorso all'uso del metodo mafioso è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/199; Parreca, Rv. 21117). La Corte territoriale, in aderenza a tali indicazioni ermeneutiche, confermava le valutazioni del Tribunale rilevando che il coinvolgimento nell'attività illecita di DA NO, detto "il serpente" indicato come reggente della cosca mafiosa agente nella zona di Santa Anastasia ed il fatto che questi abbia minacciato RE AT, facendo riferimento al suo potere di controllo della zona di San Giovanni a Teduccio fossero elementi idonei a confermare la sussistenza dell'aggravante (pagg. 5 e 13 della sentenza impugnata). 4 L'estensore 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023 Il Presidente