CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2023, n. 33909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33909 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL LW nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORIKO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 33909 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta, con cui EL LL era stato condannato in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2- bis e 2 -sexies, D.Igs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Pollein il 22 settembre 2018, alla pena di anni 1 di arresto e euro 4000 di ammenda, per essersi posto alla guida, in orario notturno, in stato di ebbrezza dovuto all'uso di sostanze alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 2,40 g/I alla prima prova e 2,44 g/I alla seconda prova) e avere causato un sinistro stradale. In sede di appello il processo è stato deciso ai sensi dell'art. 23 bis D.L 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, senza la partecipazione delle parti, non essendo stata formulata tempestiva e rituale richiesta di procedere alla discussione orale. L'imputato aveva formulato in accordo con la Procura Generale un'istanza di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. e in sede di proposizione della domanda aveva acconsentito a che si procedesse con il rito cartolare. La Corte di Appello ha ritenuto di non accogliere la richiesta e ha pronunciato la sentenza su indicata. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando quattro motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme processuali (in specie dell'art. 599 bis cod. proc. pen.). Il difensore lamenta che, dopo che l'imputato in sede di appello aveva formulato un accordo con la Proc:ura Generale, la Corte di Appello non si era pronunciata su detto accordo, pur dandone atto nelle premesse della sentenza, se non nella parte in cui, confermando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, CdS, aveva osservato che ciò determinava "il rigetto, implicito, della richiesta di concordato". Ne deriverebbe, secondo il difensore, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di concordato e per omessa motivazione del rigetto implicito. Il difensore osserva, inoltre, che la Corte aveva omesso di disporre la prosecuzione del giudizio, in modo da dare alle parti la possibilità di riproporre l'istanza, oppure di impugnare l'ordinanza di rigetto del I. 2 concordato così come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez. 6 del 18/05/2022 n. 23614. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. Il difensore osserva che dall'istruttoria non era emersa la prova dello stato di ebbrezza alcolica al momento della guida, in quanto l'alcoltest era stato effettuato a distanza di oltre un'ora rispetto al momento del sinistro: posto che secondo la curva di Widamrk il picco alcolico si raggiunge a 60 minuti dal momento dell'assunzione e successivamente inizia a decrescere, era verosimile c:he l'imputato, al momento della guida, avesse avuto un tasso molto inferiore, tale da configurare uno scaglione diverso o addirittura rientrare nell'ambito della lett. a) dell'art. 186 CdS. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2, CdS. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe errato nel ritenere che l'urto del cordolo spartitraffico da parte dell'imputato integrasse la nozione di sinistro, in quanto la condotta dell'imputato non aveva in alcun modo determinato quella alterazione della circolazione che costituisce il nucleo stesso del concetto di incidente stradale. La Corte avrebbe, altresì, errato nel ritenere sussistente il nesso di causalità fra lo stato dell'imputato e l'urto del cordolo, essendo probabile che LL avesse perso il controllo del mezzo a causa della foratura delle gomme, effettivamente riscontrata dagli operanti. 2.4.Con il quarto motivo, ha dedotto la inosservanza della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il difensore osserva che la Corte avrebbe dovuto configurare della causa di non punibilità in ragione della irrisorietà del danno e del pericolo: gli elementi valorizzati dalla Corte al fine di escludere la particolare tenuità del fatto, ovvero il tasso alcolemico elevato, l'orario notturno e l'aver cagionato l'incidente stradale, erano già tutti elementi tipizzati dalla norma incriminatrice. La Corte, infine, avrebbe errato nel confermare il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. e più in generale nel confermare il trattamento sanzionatorio. 3 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Silvia Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 difensore dell'imputato, in data 8 giugno 2023, ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, di carattere assorbente rispetto agli altri. (9,k. 2. Il motivo in esame è infondato nella parterdeduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di concordato e per omessa motivazione del rigetto implicito. A tal fine si rileva che la Corte di Appello ha rigettato, sia pure in maniera implicita, la richiesta di concordato, esplicitando nella motivazione della sentenza le ragioni del mancato accoglimento. La Corte, infatti, nell' affermare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, CdS, esclusa nell'istanza di concordato con rinuncia ai motivi, ha dato conto che proprio nella ritenuta ravvisabilità di tale circostanza risiedevano le ragioni del mancato recepimento dell'accordo. 3. Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui si duole che la Corte di Appello, a seguito del rigetto del concordato, non abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, in tal modo incorrendo in un vizio della sequenza procedimentale prevista dal codice di rito. La disciplina del concordato in appello, alla data della pronuncia oggetto di ricorso, era contenuta negli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., dettati, rispettivamente, per l'ipotesi in cui l'istanza fosse stata proposta prima dell'udienza, ovvero al dibattimento. In forza di tale disciplina al rigetto della richiesta di concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, deve seguire, comunque, una fase di interlocuzione con le parti. A norma dell'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. la Corte provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare in tutto o in parte sull'accoglimento dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Il successivo comma 3 prevede che il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta di concordato sulla pena, ordina la citazione 4 a comparire per il dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento. A norma dell'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen. se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il giudice, quando ritiene che la richiesta vada accolta, provvede immediatamente;
altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. Dalle anzidette disposizioni emerge che, nell'ipotesi in cui la richiesta di concordato sia stata formulata prima della fissazione dell'udienza, il giudice che ritenga la proposta accoglibile, deve adottare la procedura camerale di cui all'articolo 599 bis, comma 1, cod. proc. pen.; in caso contrario, deve ordinare la citazione a comparire al dibattimento, con facoltà per le parti di riproporre un nuovo accordo in dibattimento. Nelle ipotesi in cui l'accordo sia intervenuto direttamente in dibattimento a norma dell'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., il giudice che ritenga la richiesta accoglibile, emette immediatamente sentenza di recepimento dell'accordo; in caso contrario, deve disporre la prosecuzione del dibattimento. La disciplina complessivamente dettata induce a ritenere che il legislatore abbia voluto garantire sempre la possibilità di reiterare l'accordo, a seguito del suo mancato accoglimento. Se la proposta è formulata prima del dibattimento, il terzo comma dell'art. 599 bis cod. proc. peri, prevede la facoltà di proporre un nuovo accordo in dibattimento. Del pari, se la proposta è fatta in dibattimento e viene rigettata, la necessità di proseguire il dibattimento garantisce anche la possibilità di presentare una nuova proposta di concordato (in tal senso, sez. 2 - , n. 43198 del 16/09/2022, Deragna, Rv. 283853). Tale disciplina, prima contenuta nei due suddetti articoli, è stata accorpata nell'art. 599 bis cod. proc. pen, così come novellato dal d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), che, per quanto di interesse in questa sede, ricalca lo schema previgente su indicato, adattato alle nuove previsioni di svolgimento dell'udienza in appello. Secondo tale diposizione, quando la Corte procede in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, se ritiene di non accogliere la richiesta di concordato, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti (e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.), parti che possono riproporre la richiesta in udienza;
quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, se ritiene di non accogliere la richiesta concordata, dispone la prosecuzione del giudizio. 5 Il Pr ente SalvatdrW ER 3.1.La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha sostenuto che è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. peri., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546; se2:. 6, n. 52196 del 03/10/2018, P, Rv. 274866. Con riferimento alla disciplina del concordato in appello di cui all'art. 599, comma 4, 602, comma 2, cod. proc. pen, previgente: sez. 1, n. 11315 del 05/03/2008, Deiana, Rv239168; sez. 6, n. 14305 del 06/03/2002, Rizzi, Rv. 221175). 4.Nel caso in esame, il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 bis d.I 28 ottobre 2020 n. 137 e, dopo aver implicitamente rigettato la richiesta di concordato, ha deciso la causa, senza disporre la prosecuzione del giudizio finalizzato a consentire all'imputato di proporre un altro accordo. La Corte territoriale è incorsa, in tal modo, nella violazione dell'art. 599 bis, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. Trattasi di nullità generale a regime intermedio, deducibile per la prima volta con ricorso per cassazione, in considerazione del fatto che proprio l'evento causativo della nullità ha impedito di dedurla entro la pronuncia della sentenza. 4. Il rilievo della nullità rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso e impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Deciso il 28 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 33909 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta, con cui EL LL era stato condannato in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2- bis e 2 -sexies, D.Igs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Pollein il 22 settembre 2018, alla pena di anni 1 di arresto e euro 4000 di ammenda, per essersi posto alla guida, in orario notturno, in stato di ebbrezza dovuto all'uso di sostanze alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 2,40 g/I alla prima prova e 2,44 g/I alla seconda prova) e avere causato un sinistro stradale. In sede di appello il processo è stato deciso ai sensi dell'art. 23 bis D.L 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, senza la partecipazione delle parti, non essendo stata formulata tempestiva e rituale richiesta di procedere alla discussione orale. L'imputato aveva formulato in accordo con la Procura Generale un'istanza di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. e in sede di proposizione della domanda aveva acconsentito a che si procedesse con il rito cartolare. La Corte di Appello ha ritenuto di non accogliere la richiesta e ha pronunciato la sentenza su indicata. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando quattro motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme processuali (in specie dell'art. 599 bis cod. proc. pen.). Il difensore lamenta che, dopo che l'imputato in sede di appello aveva formulato un accordo con la Proc:ura Generale, la Corte di Appello non si era pronunciata su detto accordo, pur dandone atto nelle premesse della sentenza, se non nella parte in cui, confermando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, CdS, aveva osservato che ciò determinava "il rigetto, implicito, della richiesta di concordato". Ne deriverebbe, secondo il difensore, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di concordato e per omessa motivazione del rigetto implicito. Il difensore osserva, inoltre, che la Corte aveva omesso di disporre la prosecuzione del giudizio, in modo da dare alle parti la possibilità di riproporre l'istanza, oppure di impugnare l'ordinanza di rigetto del I. 2 concordato così come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez. 6 del 18/05/2022 n. 23614. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. Il difensore osserva che dall'istruttoria non era emersa la prova dello stato di ebbrezza alcolica al momento della guida, in quanto l'alcoltest era stato effettuato a distanza di oltre un'ora rispetto al momento del sinistro: posto che secondo la curva di Widamrk il picco alcolico si raggiunge a 60 minuti dal momento dell'assunzione e successivamente inizia a decrescere, era verosimile c:he l'imputato, al momento della guida, avesse avuto un tasso molto inferiore, tale da configurare uno scaglione diverso o addirittura rientrare nell'ambito della lett. a) dell'art. 186 CdS. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2, CdS. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe errato nel ritenere che l'urto del cordolo spartitraffico da parte dell'imputato integrasse la nozione di sinistro, in quanto la condotta dell'imputato non aveva in alcun modo determinato quella alterazione della circolazione che costituisce il nucleo stesso del concetto di incidente stradale. La Corte avrebbe, altresì, errato nel ritenere sussistente il nesso di causalità fra lo stato dell'imputato e l'urto del cordolo, essendo probabile che LL avesse perso il controllo del mezzo a causa della foratura delle gomme, effettivamente riscontrata dagli operanti. 2.4.Con il quarto motivo, ha dedotto la inosservanza della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il difensore osserva che la Corte avrebbe dovuto configurare della causa di non punibilità in ragione della irrisorietà del danno e del pericolo: gli elementi valorizzati dalla Corte al fine di escludere la particolare tenuità del fatto, ovvero il tasso alcolemico elevato, l'orario notturno e l'aver cagionato l'incidente stradale, erano già tutti elementi tipizzati dalla norma incriminatrice. La Corte, infine, avrebbe errato nel confermare il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. e più in generale nel confermare il trattamento sanzionatorio. 3 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Silvia Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 difensore dell'imputato, in data 8 giugno 2023, ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, di carattere assorbente rispetto agli altri. (9,k. 2. Il motivo in esame è infondato nella parterdeduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di concordato e per omessa motivazione del rigetto implicito. A tal fine si rileva che la Corte di Appello ha rigettato, sia pure in maniera implicita, la richiesta di concordato, esplicitando nella motivazione della sentenza le ragioni del mancato accoglimento. La Corte, infatti, nell' affermare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, CdS, esclusa nell'istanza di concordato con rinuncia ai motivi, ha dato conto che proprio nella ritenuta ravvisabilità di tale circostanza risiedevano le ragioni del mancato recepimento dell'accordo. 3. Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui si duole che la Corte di Appello, a seguito del rigetto del concordato, non abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, in tal modo incorrendo in un vizio della sequenza procedimentale prevista dal codice di rito. La disciplina del concordato in appello, alla data della pronuncia oggetto di ricorso, era contenuta negli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., dettati, rispettivamente, per l'ipotesi in cui l'istanza fosse stata proposta prima dell'udienza, ovvero al dibattimento. In forza di tale disciplina al rigetto della richiesta di concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, deve seguire, comunque, una fase di interlocuzione con le parti. A norma dell'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. la Corte provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare in tutto o in parte sull'accoglimento dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Il successivo comma 3 prevede che il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta di concordato sulla pena, ordina la citazione 4 a comparire per il dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento. A norma dell'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen. se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il giudice, quando ritiene che la richiesta vada accolta, provvede immediatamente;
altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. Dalle anzidette disposizioni emerge che, nell'ipotesi in cui la richiesta di concordato sia stata formulata prima della fissazione dell'udienza, il giudice che ritenga la proposta accoglibile, deve adottare la procedura camerale di cui all'articolo 599 bis, comma 1, cod. proc. pen.; in caso contrario, deve ordinare la citazione a comparire al dibattimento, con facoltà per le parti di riproporre un nuovo accordo in dibattimento. Nelle ipotesi in cui l'accordo sia intervenuto direttamente in dibattimento a norma dell'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., il giudice che ritenga la richiesta accoglibile, emette immediatamente sentenza di recepimento dell'accordo; in caso contrario, deve disporre la prosecuzione del dibattimento. La disciplina complessivamente dettata induce a ritenere che il legislatore abbia voluto garantire sempre la possibilità di reiterare l'accordo, a seguito del suo mancato accoglimento. Se la proposta è formulata prima del dibattimento, il terzo comma dell'art. 599 bis cod. proc. peri, prevede la facoltà di proporre un nuovo accordo in dibattimento. Del pari, se la proposta è fatta in dibattimento e viene rigettata, la necessità di proseguire il dibattimento garantisce anche la possibilità di presentare una nuova proposta di concordato (in tal senso, sez. 2 - , n. 43198 del 16/09/2022, Deragna, Rv. 283853). Tale disciplina, prima contenuta nei due suddetti articoli, è stata accorpata nell'art. 599 bis cod. proc. pen, così come novellato dal d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), che, per quanto di interesse in questa sede, ricalca lo schema previgente su indicato, adattato alle nuove previsioni di svolgimento dell'udienza in appello. Secondo tale diposizione, quando la Corte procede in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, se ritiene di non accogliere la richiesta di concordato, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti (e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.), parti che possono riproporre la richiesta in udienza;
quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, se ritiene di non accogliere la richiesta concordata, dispone la prosecuzione del giudizio. 5 Il Pr ente SalvatdrW ER 3.1.La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha sostenuto che è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. peri., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546; se2:. 6, n. 52196 del 03/10/2018, P, Rv. 274866. Con riferimento alla disciplina del concordato in appello di cui all'art. 599, comma 4, 602, comma 2, cod. proc. pen, previgente: sez. 1, n. 11315 del 05/03/2008, Deiana, Rv239168; sez. 6, n. 14305 del 06/03/2002, Rizzi, Rv. 221175). 4.Nel caso in esame, il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 bis d.I 28 ottobre 2020 n. 137 e, dopo aver implicitamente rigettato la richiesta di concordato, ha deciso la causa, senza disporre la prosecuzione del giudizio finalizzato a consentire all'imputato di proporre un altro accordo. La Corte territoriale è incorsa, in tal modo, nella violazione dell'art. 599 bis, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. Trattasi di nullità generale a regime intermedio, deducibile per la prima volta con ricorso per cassazione, in considerazione del fatto che proprio l'evento causativo della nullità ha impedito di dedurla entro la pronuncia della sentenza. 4. Il rilievo della nullità rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso e impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Deciso il 28 giugno 2023.