Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
L'art. 507 cod. proc. pen. attribuisce al giudice un "potere riequilibrante" atto a supplire alle carenze probatorie delle parti, quando le stesse incidono in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. Ne deriva che la prova da acquisire non deve essere caratterizzata dalla "novità" e che, inoltre, il giudice può disporre l'assunzione di mezzi di prova ex officio anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione probatoria sia per mancata tempestiva richiesta probatoria, sia per altra causa, come, ad esempio, l'assoluta inerzia della pubblica accusa. Ciò in quanto le parole "terminata l'acquisizione delle prove" indicano non il presupposto per l'esercizio del potere del giudice, ma solo il momento dell'istruzione dibattimentale a partire dal quale - nell'ipotesi normale in cui tale acquisizione vi sia stata - può avvenire l'assunzione delle nuove prove, sicchè l'eventuale assunzione in un momento diverso costituisce una mera irregolarità non sanzionata (la Corte ha osservato che il fine primario del processo penale non può che essere quello della ricerca della verità, dal momento che il nostro ordinamento é improntato al principio di legalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2005, n. 12276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12276 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 218
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 21524/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CACCIATORI Werther, n. a Carrara il 24 aprile 1975;
avverso la sentenza in data 12.5.2004 della Corte di appello di Torino nell'ambito del procedimento ex art. 186, comma 2, C.d.S.;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. REBOA Rinaldo del Foro di Massa Carrara, in sostituzione dell'avv. Alessio Monconi dello stesso Foro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Aosta, riduceva la pena comminata a CI Werther per il reato di guida in stato di ebbrezza (ex art. 186, comma 2, C.d.S.) ad euro 800,00 di ammenda, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Il giudicante, in via preliminare, rigettava l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest fondata sul ritardo nel deposito degli accertamenti - il cui esito contrastante, secondo la difesa, avrebbero resi inattendibili i risultati del test- rilevando che tale deduzione difensiva era stata dedotta solo con i motivi di appello e, pertanto, tardivamente, trattandosi di una nullità relativa e sanabile, formulabile esclusivamente nel giudizio di primo grado. In ogni caso, il valore rilevato anche nel secondo esame (gr. 1,06 di alcool), sia pure inferiore ai risultati del primo test (gr. 1,56) era superiore al massimo consentito. Su tale dato fondava la responsabilità dell'imputato, ritenendo che le dichiarazioni del teste della difesa, che aveva sostenuto, in linea con la tesi difensiva, che l'imputato aveva fatto uso di bevande alcoliche dopo l'incidente nel quale era rimasto coinvolto e, quindi, poco prima dell'arrivo dei carabinieri, non escludeva che in precedenza lo stesso avesse bevuto.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione il CI articolando tre motivi.
Con il primo motivo reitera l'eccezione di inutilizzabiltà dei risultati dell'alcoltest, già proposta in grado di appello, sottolineando che contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, tale deduzione difensiva era stata già formulata nel giudizio di primo grado e successivamente reiterata. Con il secondo motivo si duole dell'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 507 c.p.p., giacché il giudice di primo grado, eccedendo nei poteri a lui attribuiti dal citato articolo, aveva disposto la citazione nuovi testi prima ancora dell'escussione dei testi ammessi, in tal modo assumendo un ruolo di supplenza non consentitogli ed uno squilibrio processuale in danno della difesa, con conseguenze sulla regolare formazione della prova. Con il terzo motivo denuncia anche la carenza ed illogicità della motivazione della sentenza, che sarebbe fondata sull'argomentazione apodittica che il testa della difesa - il quale aveva dichiarato che il CI aveva assunto sostanze alcoliche nel lasso di tempo intercorrente tra l'incidente e l'arrivo dei carabinieri - non avrebbe escluso l'ingestione di bevande alcoliche da parte del prevenuto prima di quella fase.
Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo, al di là della non perspicua motivazione resa dal giudice (che non inficia la decisione e può essere corretta direttamente da questa Corte ex art. 619 c.p.p.) per l'assorbente e decisiva considerazione che l'omesso o il ritardato avviso del deposito, previsto dall'art. 366 c.p.p., riguardante i verbali degli atti compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, laddove ravvisabile, costituisce comunque una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione, in vero, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore "al momento" del compimento dell'atto processuale (sul punto, Cass., Sez. 4^, 22 ottobre 2003, De Sannio nonché, di recente, Cass., Sez. 4^, 20 settembre 2004, Nuciforo).
In conclusione, correttamente il giudice si è avvalso del verbale dell'alcoltest ai fini del giudizio di responsabilità del CI, dovendosi escludere tout court la prospettata nullità, finanche quella relativa divisata dal giudicante.
In ordine alla secondo censura, basta ricordare che, secondo una ricostruzione interpretativa ormai pacifica (a partire, da Cass., Sez. un., 6 novembre 1992, Martin;
più di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 5^, Proc. Rep. Trib. Tempio Pausania ed altro in proc. Careddu;
Cass., Sez. 4^, 29 settembre 2003, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc. Collina), con l'art. 507 c.p.p. il legislatore ha concesso al giudice un "potere riequilibrante" atto a supplire alle carenze probatorie delle parti, quando le stesse incidono in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio;
ciò in quanto il fine primario del processo penale non può che essere quello della ricerca della verità, dal momento che il nostro ordinamento è improntato al principio di legalità. Ne deriva, in primo luogo, che il giudice può disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex officio anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione probatoria sia per mancata tempestiva richiesta probatoria, sia per altra causa, come, ad esempio, l'assoluta inerzia della pubblica accusa. Ciò in quanto le parole "terminata l'acquisizione delle prove" indicano non il presupposto per l'esercizio del potere del giudice, ma solo il momento dell'istruzione dibattimentale a partire dal quale - nell'ipotesi normale in cui tale acquisizione vi sia stata - può avvenire l'assunzione delle nuove prove.
Ne deriva, altresì, che la prova da acquisire non deve possedere necessariamente il carattere della "novità", nel senso che la necessità di assumerla sia emersa a seguito dell'espletata istruttoria dibattimentale, ben potendo trattasi, quindi, di prove già esistenti e non tempestivamente dedotte dalle parti. In ordine, poi, alle modalità temporali di esercizio del potere officioso de quo, si è altresì precisato che l'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 c.p.p. in un momento diverso rispetto a quello indicato dalla norma ("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce mera irregolarità e non è sanzionata ne' sotto il profilo della nullità ne' sotto quello dell'inutilizzabilità; in particolare non potendosi ravvisarsi, in tale ipotesi, alcuna nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178, lett. c), c.p.p. in quanto l'escussione di un teste, "anticipata" rispetto al termine dell'acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato (cfr. Cass., Sez. 2^, 22 novembre 1994, Raciti;
nonché, più di recente, Cass., Sez. 1^, 4 ottobre 2000, Pietrostefani).
È principio utilmente richiamabile nella specie, per farne discendere l'inaccoglibilità della censura, la quale, peraltro, è formulata in modo generico ed apodittico, siccome priva di un'esplicita indicazione delle ragioni in forza delle quali le modalità di acquisizione delle prove si siano risolte, nel caso concreto, in un pregiudizio per la difesa.
Con riferimento al terzo motivo relativo alla manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dello stato di ebbrezza al momento dell'incidente, i giudici, con motivazione logica e, pertanto, esente da censura hanno rilevato che dichiarazioni del teste della difesa, che ha confermato l'ingestione di bevande alcoliche del prevenuto dopo l'incidente, non fosse idonea ad escludere che il CI avesse assunto dell'alcool anche in precedenza, sul rilievo che doveva ritenersi impensabile che il teste quella sera non avesse mai perduto d'occhio l'amico, nella confusione della discoteca e durante lo scorrere di varie ore.
È argomentazione non illogica e, come tale, non può qui essere sindacata.
In realtà, dietro l'apparente deduzione di un vizio di legittimità, il ricorrente vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità.
Ciò che non è consentito in sede di legittimità laddove non è possibile una rinnovata valutazione dei fatti e degli elementi di prova.
È principio non controverso, infatti, che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lettera e), del c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass., Sezione 5^, 13 maggio 2003, Pagano ed altri). In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio (Cass., Sezione 6^, 6 marzo 2003, Di Folco).
Ciò premesso in termini generali, deve ritenersi che la Corte di Appello ha adeguatamente argomentato sul profilo della ritenuta responsabilità dell'imputato, corrispondendo puntualmente alle doglianze proposte proprio con l'atto di appello, evidenziando, con motivazione logica ineccepibile, l'impossibilità per il teste, in ragione delle condizioni di tempo e di luogo, di escludere l'ingestione di bevande alcoliche da parte dell'amico nel corso della serata, prima dell'incidente, potendosi del resto ciò verificarsi anche a sua insaputa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2005