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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/07/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 362 del 2024 R.G., pendente tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Pt_2 C.F._2
Fernando Simonelli ed elettivamente domiciliati come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2024, i ricorrenti, nell'adire congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio, hanno dedotto che il matrimonio è stato celebrato a Tropea in data 9 settembre 2011 e che dalla loro unione non sono nati figli.
1 Gli atti del giudizio sono stati ritualmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Con sentenza non definitiva n. 46 del 2024, depositata in data 12 novembre
2024, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e, con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
***
Alla stregua delle risultanze in atti, il collegio ritiene che la domanda di divorzio vada accolta in quanto: si è perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898; sono decorsi i termini di legge dalla sentenza di separazione n. 46 del 2024 depositata in data 12 novembre 2024; la separazione è perdurata ininterrottamente.
I coniugi hanno chiesto la conferma delle condizioni di separazione che di seguito si riportano: “-Il mutuo rispetto - I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto e si impegnano, anche verso terzi, a non assumere atteggiamenti o comportamenti lesivi della dignità reciproca. - Beni familiari
- I coniugi si sono sposati in regime di separazione dei beni, e durante la vita coniugale, non sono stati effettuati acquisti in comune, pertanto, non ci sono beni mobili o immobili da dividere tra le parti, per cui, ognuno rimarrà proprietario esclusivo dei propri beni. In ogni caso, entrambe le parti, rinunciano a qualsivoglia pretesa economica – Clausole conclusive - Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a reciproche richieste di assegni di sorta per il personale mantenimento. I sig.ri
e precisano di aver definito ogni rapporto Parte_2 Parte_1
patrimoniale ed economico diverso da quelli qui indicati e regolamentati, per cui dichiarano di non avere ulteriori pretese l'uno dall'altro, per qualsivoglia
2 titolo o ragione. -Mancanza di figli - Dal matrimonio dei coniugi e Parte_1
, non sono nati figli, per cui, non ci sono interessi dei minori da Pt_2
tutelare e piano genitoriale da redigere”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 362 del 2024 R.G., così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Tropea, in data 9 settembre 2011, tra e , sopra generalizzati, Parte_2 Parte_1
alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Tropea ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. per le annotazioni di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e per le altre incombenze di legge (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tropea, parte I, n. 11, anno
2011);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 362 del 2024 R.G., pendente tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Pt_2 C.F._2
Fernando Simonelli ed elettivamente domiciliati come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2024, i ricorrenti, nell'adire congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio, hanno dedotto che il matrimonio è stato celebrato a Tropea in data 9 settembre 2011 e che dalla loro unione non sono nati figli.
1 Gli atti del giudizio sono stati ritualmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Con sentenza non definitiva n. 46 del 2024, depositata in data 12 novembre
2024, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e, con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
***
Alla stregua delle risultanze in atti, il collegio ritiene che la domanda di divorzio vada accolta in quanto: si è perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898; sono decorsi i termini di legge dalla sentenza di separazione n. 46 del 2024 depositata in data 12 novembre 2024; la separazione è perdurata ininterrottamente.
I coniugi hanno chiesto la conferma delle condizioni di separazione che di seguito si riportano: “-Il mutuo rispetto - I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto e si impegnano, anche verso terzi, a non assumere atteggiamenti o comportamenti lesivi della dignità reciproca. - Beni familiari
- I coniugi si sono sposati in regime di separazione dei beni, e durante la vita coniugale, non sono stati effettuati acquisti in comune, pertanto, non ci sono beni mobili o immobili da dividere tra le parti, per cui, ognuno rimarrà proprietario esclusivo dei propri beni. In ogni caso, entrambe le parti, rinunciano a qualsivoglia pretesa economica – Clausole conclusive - Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a reciproche richieste di assegni di sorta per il personale mantenimento. I sig.ri
e precisano di aver definito ogni rapporto Parte_2 Parte_1
patrimoniale ed economico diverso da quelli qui indicati e regolamentati, per cui dichiarano di non avere ulteriori pretese l'uno dall'altro, per qualsivoglia
2 titolo o ragione. -Mancanza di figli - Dal matrimonio dei coniugi e Parte_1
, non sono nati figli, per cui, non ci sono interessi dei minori da Pt_2
tutelare e piano genitoriale da redigere”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 362 del 2024 R.G., così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Tropea, in data 9 settembre 2011, tra e , sopra generalizzati, Parte_2 Parte_1
alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Tropea ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. per le annotazioni di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e per le altre incombenze di legge (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tropea, parte I, n. 11, anno
2011);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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