Art. 17. (Procedure di concessione e autorizzazione). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 16. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dovra' in particolare:
a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale; b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorita', compresa la Regione interessata, dovra' adottare gli atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole; c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonche' al loro esercizio provvisorio; d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , si intende soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , e successive modificazioni e integrazioni; e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalita' di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all'articolo 18 della presente legge; f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione gia' in corso. 3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concerneti le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'articolo 16, nonche' le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 v. nota all'art. 1.
- Il D.P.R. n. 175/1988 da' attuazione alla direttiva CEE n. 82/501 , relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ai sensi della legge n. 183/1987 .
- Il D.P.R. n. 577/1982 reca l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.
- Il D.M. 10 gennaio 1953, ha istituito una commissione consultiva presso il Ministero dell'Industria con il compito di esaminare e riferire sulle domande intese ad ottenere la concessione di impianti petroliferi e di licenze di importazione di prodotti petroliferi. Il successivo D.M. n. 10773 del 20 marzo 1975 ha ricostituito tale commissione per il triennio 1974 - 1976 con la determinazione di "Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera".
a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale; b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorita', compresa la Regione interessata, dovra' adottare gli atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole; c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonche' al loro esercizio provvisorio; d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , si intende soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , e successive modificazioni e integrazioni; e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalita' di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all'articolo 18 della presente legge; f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione gia' in corso. 3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concerneti le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'articolo 16, nonche' le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 v. nota all'art. 1.
- Il D.P.R. n. 175/1988 da' attuazione alla direttiva CEE n. 82/501 , relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ai sensi della legge n. 183/1987 .
- Il D.P.R. n. 577/1982 reca l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.
- Il D.M. 10 gennaio 1953, ha istituito una commissione consultiva presso il Ministero dell'Industria con il compito di esaminare e riferire sulle domande intese ad ottenere la concessione di impianti petroliferi e di licenze di importazione di prodotti petroliferi. Il successivo D.M. n. 10773 del 20 marzo 1975 ha ricostituito tale commissione per il triennio 1974 - 1976 con la determinazione di "Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera".