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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4289/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4289/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Ceccano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Sezze (LT), Vicolo
Tirletti, 2, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AN OM ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Latina, via
Cairoli, 2, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale di Latina esponendo che in data 28 settembre 2002 aveva contratto matrimonio concordatario con , in regime di separazione dei beni, e che dal Controparte_1 matrimonio erano nate due figlie, e Per_1 Per_2
A causa dell'intollerabilità della convivenza, le parti avevano sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita, con conseguente accordo in data 20 dicembre 2022, nel quale si regolavano i rapporti personali, patrimoniali e quelli relativi alle figlie. L'affidamento delle minori era condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di ordinaria amministrazione venivano assunte separatamente, mentre quelle di maggiore importanza dovevano essere concordate.
La casa coniugale, di proprietà esclusiva della resistente, rimaneva nella disponibilità della stessa.
Il padre poteva tenere con sé le figlie secondo un calendario prestabilito, comprensivo di fine settimana, festività e vacanze scolastiche. Venivano stabilite anche le modalità di gestione della settimana bianca, delle festività nazionali e delle ricorrenze familiari.
Il , inoltre, si obbligava a versare un assegno mensile di mantenimento per le figlie pari a Pt_1
€ 1.400,00, rivalutabile annualmente, e a sostenere il 50% delle spese straordinarie, salvo alcune eccezioni, mentre le parti, economicamente autonome, rinunciavano al mantenimento reciproco.
Il ricorrente si impegnava inoltre a estinguere mutui cointestati, a garantire prestazioni economiche occasionali, a sostenere spese relative all'immobile familiare e a coprire eventuali accertamenti fiscali e spese dentistiche delle figlie.
La Procura della Repubblica di Latina aveva autorizzato l'accordo, che veniva annotato presso il
Comune di Pienza. Le figlie, all'attualità, risultavano entrambe studentesse: frequentava il Per_1 quinto anno del liceo classico, mentre il primo anno del liceo scientifico. Per_2
Dalla data della sottoscrizione dell'accordo non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e le condizioni patrimoniali erano rimaste pressoché immutate. Il ricorrente traeva reddito dalla progettazione di corsi di formazione, non possedeva beni mobili registrati, ma era socio di una società in perdita. Possedeva alcuni immobili, alcuni dei quali non abitabili o non suscettibili di locazione.
La resistente, invece, era proprietaria esclusiva della casa familiare e godeva di reddito sufficiente per l'indipendenza economica. Non risultavano procedimenti pendenti tra le parti.
pagina 2 di 6 Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale contrariis reiectis, in via preliminare pronunciare sentenza sullo status ai sensi dell'art. 4 delle Legge Regolatrice, nel merito assegnare la casa familiare alla affidare in via condivisa la figlia minore ad CP_1 entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre disponendo che il padre potrà vederla e tenerla con se (unitamente alla figlia maggiore) alle stesse condizioni concordate tra le parti in sede di separazione come meglio riportate in premessa. Infine, porre a carico del ricorrente un assegno per il mantenimento delle figlie in ragione di €.
1.400 complessivi, oltre
ISTAT ed il 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Latina. Nulla disporre infine sull'assegno per la moglie essendo la stessa economicamente indipendente. Spese rifuse in evento di opposizione”.
Si costituiva in giudizio contestando innanzitutto la rappresentazione del Controparte_1 rapporto tra il ricorrente e le figlie e Deduceva che, dopo la separazione, il Per_1 Per_3 Pt_1 non rispettava il calendario di visita stabilito nell'accordo, non esercitava con regolarità il diritto di visita e non partecipava attivamente alla vita delle figlie. vedeva il padre solo due volte a Per_3 settimana per il pranzo, mentre lo sentiva sporadicamente per telefono. Nessuna delle due Per_1 pernottava presso il padre, né trascorreva con lui i fine settimana previsti.
La resistente evidenziava che le figlie vivevano stabilmente con lei, che provvedeva quotidianamente alle loro esigenze materiali, educative e affettive. In considerazione di ciò, la somma stabilita in sede di separazione per il mantenimento non risultava più congrua, e si chiedeva un aumento proporzionato alle reali esigenze delle figlie e alle condizioni economiche del . Pt_1
Veniva inoltre contestata la veridicità delle dichiarazioni patrimoniali del ricorrente. La resistente sosteneva che il disponeva di numerosi immobili, tra cui una villa a San Felice Circeo Pt_1 dove viveva stabilmente, un appartamento a Siena, un casale a Pienza, un immobile a Sezze
Romano, uno a Latina e un diritto di soggiorno al Sestriere. Inoltre, aveva la disponibilità di un'autovettura intestata alla madre, che non possedeva la patente.
La resistente affermava che il aveva ceduto alla figlia all'insaputa della stessa, il Pt_1 Per_1
100% delle quote della società Accademia srl, e che tale operazione era stata effettuata senza il consenso né la consapevolezza della figlia, che non aveva mai firmato digitalmente l'atto né richiesto una firma digitale. Ancora, deduceva che il avesse omesso di depositare Pt_1 documentazione completa e attendibile, limitandosi a presentare estratti conto incompleti e pagina 3 di 6 dichiarazioni dei redditi, senza fornire prova delle sue reali disponibilità economiche, né dei titoli azionari o di altri conti correnti eventualmente intestati a terzi.
In tali premesse, concludeva “Affinché l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa Voglia: A. in via preliminare:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Pienza (SI) il 28.09.2002; 2. la figlia minore Persona_4 sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso la madre con la quale vivrà nella casa di esclusiva proprietà della stessa sita in Latina via
Castelfidardo n. 18 ove manterrà la residenza;
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
e durante i tempi di permanenza della minore presso ciascuno di loro;
4. le decisioni di maggior importanza per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione la salute, il cambio di residenza, saranno assunte di comune accordo tra entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
5. la casa coniugale sita in Latina in via Castelfidardo n. 18 rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della unica CP_1 proprietaria, dove vivrà unitamente alle figlie e maggiorenne;
6. salvo diverso Per_3 Per_1 accordo tra le parti il padre potrà tenere con sé la figlia minore secondo le modalità stabilite al punto 4 dell'accordo di separazione personale consensuale a seguito di negoziazione assistita sottoscritta tra le parti. Nel caso in cui il padre non potesse prendere la figlia nei giorni stabiliti dovrà avvisare la almeno due giorni prima;
7. trascorrerà con il padre il giorno del CP_1 Per_3 compleanno dello stesso e la festa del papà, con la mamma il giorno del suo compleanno e la festa della mamma;
8. il verserà, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente bancario Pt_1 intestato alla a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e la CP_1 Per_1 Per_3 somma complessiva di euro 2000.00, (duemila,00), 1000,00 cadauna, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
9. le parti economicamente autonome rinunciano al mantenimento;
10. verranno poste a carico di entrambe le parti in egual misura le spese straordinarie, secondo quanto stabilito nel protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli
Avvocati di Latina ad eccezione delle spese inerenti i corsi di inglese, l'autovettura
(manutenzione, bollo assicurazione) della figlia come disposto in sede si accordo di Per_5 separazione oltre le spese inerenti l'università (retta, libri, eventuale alloggio fuori sede) saranno ad esclusivo carico del vista la condizione economica dello stesso;
11. le parti, si Pt_1 danno, il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per loro e per le proprie
pagina 4 di 6 figlie; 12. l'importo dell'assegno unico per ogni figlia verrà percepito al 100% dalla dott.ssa che provvederà ad inoltrare la domanda all'Inps; 13. le figlie, ad anni alterni tra i CP_1 genitori, trascorreranno la settimana bianca nell'immobile acquistato dal al Sestriere. Pt_1
Qualora una parte non possa usufruire della settimana bianca nell'anno di sua spettanza potrà effettuare il cambio o cedere la settimana all'altra parte, previo recupero della settimana l'anno successivo. Le spese di gestione verranno sostenute dalla parte che usufruirà della settimana, come già disposto in sede di accordo di separazione;
14. il , si impegnerà a pagare tutti Pt_1 gli accertamenti fiscali e/o le tasse inerenti ai redditi della per le prestazioni lavorative CP_1 della stessa svolte sino al 31.12.2020, come già stabilito al punto 14 dell'accordo di separazione”.
Gli atti venivano comunicati al Pm che non formulava osservazioni.
Sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 3 febbraio 2025, il Giudice rel. emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti, provvedeva sulle richieste istruttorie e fissava udienza di discussione sullo status al 23 settembre 2025. A tale udienza, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
Quindi, con sentenza parziale n. 1589/2025, pubblicata in data 25.09.2025, questo Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con separata
Ordinanza del 25.09.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo, fissando il calendario del giudizio per l'espletamento delle prove orali ammesse.
Quindi, in data 24.11.2025, le parti depositavano istanza per la trasformazione del ricorso per divorzio da giudiziale in congiunto, allegando le condizioni dell'accordo raggiunto;
pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 02.12.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti risultino meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore , garantendo una frequentazione Per_3
equilibrata sia con la madre che con il padre.
Sul piano economico, si osserva che il padre verserà per il mantenimento della minore la Per_3 somma di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
inoltre, egli provvederà a sostenere integralmente i costi dei corsi di inglese frequentati dalla stessa. Quanto alla figlia Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, il padre si farà carico delle spese di pagina 5 di 6 locazione dell'alloggio in Roma, nonché delle spese di iscrizione e della retta universitaria;
le spese straordinarie relative a saranno ripartite tra i genitori in misura paritaria (50%). Per_1
Tali accordi appaiono congrui e proporzionati rispetto alle condizioni economiche delle parti, come documentate nel corso del giudizio.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4289/2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui all'accordo depositato il
24.11.2025, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 19 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4289/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Ceccano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Sezze (LT), Vicolo
Tirletti, 2, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AN OM ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Latina, via
Cairoli, 2, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale di Latina esponendo che in data 28 settembre 2002 aveva contratto matrimonio concordatario con , in regime di separazione dei beni, e che dal Controparte_1 matrimonio erano nate due figlie, e Per_1 Per_2
A causa dell'intollerabilità della convivenza, le parti avevano sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita, con conseguente accordo in data 20 dicembre 2022, nel quale si regolavano i rapporti personali, patrimoniali e quelli relativi alle figlie. L'affidamento delle minori era condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di ordinaria amministrazione venivano assunte separatamente, mentre quelle di maggiore importanza dovevano essere concordate.
La casa coniugale, di proprietà esclusiva della resistente, rimaneva nella disponibilità della stessa.
Il padre poteva tenere con sé le figlie secondo un calendario prestabilito, comprensivo di fine settimana, festività e vacanze scolastiche. Venivano stabilite anche le modalità di gestione della settimana bianca, delle festività nazionali e delle ricorrenze familiari.
Il , inoltre, si obbligava a versare un assegno mensile di mantenimento per le figlie pari a Pt_1
€ 1.400,00, rivalutabile annualmente, e a sostenere il 50% delle spese straordinarie, salvo alcune eccezioni, mentre le parti, economicamente autonome, rinunciavano al mantenimento reciproco.
Il ricorrente si impegnava inoltre a estinguere mutui cointestati, a garantire prestazioni economiche occasionali, a sostenere spese relative all'immobile familiare e a coprire eventuali accertamenti fiscali e spese dentistiche delle figlie.
La Procura della Repubblica di Latina aveva autorizzato l'accordo, che veniva annotato presso il
Comune di Pienza. Le figlie, all'attualità, risultavano entrambe studentesse: frequentava il Per_1 quinto anno del liceo classico, mentre il primo anno del liceo scientifico. Per_2
Dalla data della sottoscrizione dell'accordo non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e le condizioni patrimoniali erano rimaste pressoché immutate. Il ricorrente traeva reddito dalla progettazione di corsi di formazione, non possedeva beni mobili registrati, ma era socio di una società in perdita. Possedeva alcuni immobili, alcuni dei quali non abitabili o non suscettibili di locazione.
La resistente, invece, era proprietaria esclusiva della casa familiare e godeva di reddito sufficiente per l'indipendenza economica. Non risultavano procedimenti pendenti tra le parti.
pagina 2 di 6 Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale contrariis reiectis, in via preliminare pronunciare sentenza sullo status ai sensi dell'art. 4 delle Legge Regolatrice, nel merito assegnare la casa familiare alla affidare in via condivisa la figlia minore ad CP_1 entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre disponendo che il padre potrà vederla e tenerla con se (unitamente alla figlia maggiore) alle stesse condizioni concordate tra le parti in sede di separazione come meglio riportate in premessa. Infine, porre a carico del ricorrente un assegno per il mantenimento delle figlie in ragione di €.
1.400 complessivi, oltre
ISTAT ed il 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Latina. Nulla disporre infine sull'assegno per la moglie essendo la stessa economicamente indipendente. Spese rifuse in evento di opposizione”.
Si costituiva in giudizio contestando innanzitutto la rappresentazione del Controparte_1 rapporto tra il ricorrente e le figlie e Deduceva che, dopo la separazione, il Per_1 Per_3 Pt_1 non rispettava il calendario di visita stabilito nell'accordo, non esercitava con regolarità il diritto di visita e non partecipava attivamente alla vita delle figlie. vedeva il padre solo due volte a Per_3 settimana per il pranzo, mentre lo sentiva sporadicamente per telefono. Nessuna delle due Per_1 pernottava presso il padre, né trascorreva con lui i fine settimana previsti.
La resistente evidenziava che le figlie vivevano stabilmente con lei, che provvedeva quotidianamente alle loro esigenze materiali, educative e affettive. In considerazione di ciò, la somma stabilita in sede di separazione per il mantenimento non risultava più congrua, e si chiedeva un aumento proporzionato alle reali esigenze delle figlie e alle condizioni economiche del . Pt_1
Veniva inoltre contestata la veridicità delle dichiarazioni patrimoniali del ricorrente. La resistente sosteneva che il disponeva di numerosi immobili, tra cui una villa a San Felice Circeo Pt_1 dove viveva stabilmente, un appartamento a Siena, un casale a Pienza, un immobile a Sezze
Romano, uno a Latina e un diritto di soggiorno al Sestriere. Inoltre, aveva la disponibilità di un'autovettura intestata alla madre, che non possedeva la patente.
La resistente affermava che il aveva ceduto alla figlia all'insaputa della stessa, il Pt_1 Per_1
100% delle quote della società Accademia srl, e che tale operazione era stata effettuata senza il consenso né la consapevolezza della figlia, che non aveva mai firmato digitalmente l'atto né richiesto una firma digitale. Ancora, deduceva che il avesse omesso di depositare Pt_1 documentazione completa e attendibile, limitandosi a presentare estratti conto incompleti e pagina 3 di 6 dichiarazioni dei redditi, senza fornire prova delle sue reali disponibilità economiche, né dei titoli azionari o di altri conti correnti eventualmente intestati a terzi.
In tali premesse, concludeva “Affinché l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa Voglia: A. in via preliminare:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Pienza (SI) il 28.09.2002; 2. la figlia minore Persona_4 sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso la madre con la quale vivrà nella casa di esclusiva proprietà della stessa sita in Latina via
Castelfidardo n. 18 ove manterrà la residenza;
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
e durante i tempi di permanenza della minore presso ciascuno di loro;
4. le decisioni di maggior importanza per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione la salute, il cambio di residenza, saranno assunte di comune accordo tra entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
5. la casa coniugale sita in Latina in via Castelfidardo n. 18 rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della unica CP_1 proprietaria, dove vivrà unitamente alle figlie e maggiorenne;
6. salvo diverso Per_3 Per_1 accordo tra le parti il padre potrà tenere con sé la figlia minore secondo le modalità stabilite al punto 4 dell'accordo di separazione personale consensuale a seguito di negoziazione assistita sottoscritta tra le parti. Nel caso in cui il padre non potesse prendere la figlia nei giorni stabiliti dovrà avvisare la almeno due giorni prima;
7. trascorrerà con il padre il giorno del CP_1 Per_3 compleanno dello stesso e la festa del papà, con la mamma il giorno del suo compleanno e la festa della mamma;
8. il verserà, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente bancario Pt_1 intestato alla a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e la CP_1 Per_1 Per_3 somma complessiva di euro 2000.00, (duemila,00), 1000,00 cadauna, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
9. le parti economicamente autonome rinunciano al mantenimento;
10. verranno poste a carico di entrambe le parti in egual misura le spese straordinarie, secondo quanto stabilito nel protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli
Avvocati di Latina ad eccezione delle spese inerenti i corsi di inglese, l'autovettura
(manutenzione, bollo assicurazione) della figlia come disposto in sede si accordo di Per_5 separazione oltre le spese inerenti l'università (retta, libri, eventuale alloggio fuori sede) saranno ad esclusivo carico del vista la condizione economica dello stesso;
11. le parti, si Pt_1 danno, il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per loro e per le proprie
pagina 4 di 6 figlie; 12. l'importo dell'assegno unico per ogni figlia verrà percepito al 100% dalla dott.ssa che provvederà ad inoltrare la domanda all'Inps; 13. le figlie, ad anni alterni tra i CP_1 genitori, trascorreranno la settimana bianca nell'immobile acquistato dal al Sestriere. Pt_1
Qualora una parte non possa usufruire della settimana bianca nell'anno di sua spettanza potrà effettuare il cambio o cedere la settimana all'altra parte, previo recupero della settimana l'anno successivo. Le spese di gestione verranno sostenute dalla parte che usufruirà della settimana, come già disposto in sede di accordo di separazione;
14. il , si impegnerà a pagare tutti Pt_1 gli accertamenti fiscali e/o le tasse inerenti ai redditi della per le prestazioni lavorative CP_1 della stessa svolte sino al 31.12.2020, come già stabilito al punto 14 dell'accordo di separazione”.
Gli atti venivano comunicati al Pm che non formulava osservazioni.
Sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 3 febbraio 2025, il Giudice rel. emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti, provvedeva sulle richieste istruttorie e fissava udienza di discussione sullo status al 23 settembre 2025. A tale udienza, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
Quindi, con sentenza parziale n. 1589/2025, pubblicata in data 25.09.2025, questo Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con separata
Ordinanza del 25.09.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo, fissando il calendario del giudizio per l'espletamento delle prove orali ammesse.
Quindi, in data 24.11.2025, le parti depositavano istanza per la trasformazione del ricorso per divorzio da giudiziale in congiunto, allegando le condizioni dell'accordo raggiunto;
pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 02.12.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti risultino meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore , garantendo una frequentazione Per_3
equilibrata sia con la madre che con il padre.
Sul piano economico, si osserva che il padre verserà per il mantenimento della minore la Per_3 somma di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
inoltre, egli provvederà a sostenere integralmente i costi dei corsi di inglese frequentati dalla stessa. Quanto alla figlia Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, il padre si farà carico delle spese di pagina 5 di 6 locazione dell'alloggio in Roma, nonché delle spese di iscrizione e della retta universitaria;
le spese straordinarie relative a saranno ripartite tra i genitori in misura paritaria (50%). Per_1
Tali accordi appaiono congrui e proporzionati rispetto alle condizioni economiche delle parti, come documentate nel corso del giudizio.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4289/2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui all'accordo depositato il
24.11.2025, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 19 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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