Ordinanza cautelare 22 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00891/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla prof.ssa NA TI, rappresentata e difesa dall’avvocato Izaura Puka, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via M. Angeloni, 80/b;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale Umbria, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
NC VI, non costituito in giudizio;
LU SA, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Polenzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto prot. n. 7350 del 6 maggio 2025 del Direttore generale dell’Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia e della graduatoria di merito con esso approvata relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al d.m. n. 205 del 2023 ss.mm.ii., classe A054 - Storia dell’arte per i posti destinati alla Regione Umbria, nella parte in cui alla ricorrente non è stato assegnato alcun punteggio per i titoli di accesso;
del decreto prot. n. 9341 del 11 giugno 2025 del Direttore generale dell’Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia e della graduatoria rettificata con esso approvata nella parte in cui il nominativo della ricorrente non risulta più tra i vincitori a causa della mancata attribuzione del suddetto punteggio per il titolo di accesso;
di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice e ogni altro atto istruttorio sebbene, allo stato, non conosciuti negli estremi e nel contenuto; in particolare, dei verbali relativi alle sedute della Commissione nel corso delle quali è avvenuta la valutazione della domanda di partecipazione e dei titoli della ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli indicati in precedenza, ivi compreso, per quanto possa occorrere: della e-mail dell’USR per il Friuli Venezia Giulia in data 24 aprile 2025, del bando e il d.m. n. 205 del 2023 ove interpretati in senso lesivo per la ricorrente; degli atti di nomina della Commissione esaminatrice del concorso; degli atti di convocazione e di scelta delle sedi e i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; dei provvedimenti tutti, quelli impugnati, da annullarsi nella sola parte in cui sono lesivi dell’interesse della ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio e quindi al corretto posizionamento in graduatoria;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all’assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e rideterminazione della propria posizione in graduatoria sulla base della corretta valutazione degli stessi;
e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di propria competenza, a riesaminare la posizione della ricorrente assegnandole il maggior punteggio a cui ha diritto in ordine alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale tra cui la revisione della graduatoria di merito e l’immissione in ruolo della ricorrente entro il mese di settembre del corrente anno scolastico (2025/2026);
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 13 ottobre 2025, per l’annullamento:
- del decreto prot. n. 11238 del 10 luglio 2025 del Direttore generale dell’Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia e della graduatoria rettificata con esso approvata relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al d.m. n. 205 del 2023 ss.mm.ii., classe A054 - Storia dell’arte per i posti destinati alla Regione Umbria, nella parte in cui alla ricorrente non è stato assegnato alcun punteggio per il titolo di studio laurea magistrale;
- di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice, inclusi e ogni altro atto istruttorio sebbene, allo stato, non conosciuti negli estremi e nel contenuto; in particolare, dei verbali relativi alle sedute della Commissione nel corso delle quali è avvenuta la valutazione delle domande di partecipazione presentate dai candidati e dell’estratto sintetico della valutazione dei titoli da questi posseduti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati; provvedimenti tutti, quelli impugnati, da annullarsi nella sola parte in cui sono lesivi dell’interesse della ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio e quindi al corretto posizionamento in graduatoria;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all’assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e rideterminazione della propria posizione in graduatoria sulla base della corretta valutazione degli stessi;
e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di propria competenza, a riesaminare la posizione della ricorrente assegnandole il maggior punteggio a cui ha diritto in ordine alla valutazione del titolo di studio laurea magistrale, adottando ogni provvedimento consequenziale tra cui la revisione della graduatoria di merito e l’immissione in ruolo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale Umbria e di Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia e della prof.ssa LU SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa DA RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola secondaria I e II grado ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.m. n. 205 del 2023. Tra i posti messi a concorso per la classe A054 - Storia dell’arte, due risultano destinati alla Regione Umbria; la responsabilità dello svolgimento della relativa procedura e dell’approvazione della graduatoria di merito è stata attribuita all’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.
1.1. L’odierna ricorrente presentava domanda di partecipazione, dichiarando il possesso:
- della laurea magistrale LM-89 Storia dell’arte, conseguita nel 2016 presso l’Università degli studi di Bologna con la votazione massima di 110/110 (che convertito in centesimi equivale a 100/100);
- di 24 CFU conseguiti entro il 31 dicembre 2022;
- dell’abilitazione specifica all’insegnamento conseguita in un precedente concorso ordinario risalente all’anno 2020 con votazione di 168,50/250 (che convertito in centesimi equivale a 67/100).
Tali requisiti venivano poi richiamati all’art. 4 del bando e al punto A.1.1. dell’Allegato B del bando.
Riferisce la ricorrente di essersi avveduta in data 23 aprile 2025, consultando la propria area personale nella piattaforma “concorsi e procedure selettive”, di aver ottenuto zero punti per i titoli di accesso; ciò nonostante, in base al punto A.1.1. della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, la laurea magistrale in possesso della ricorrente (integrata con i 24 CFU) avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 12,50 punti. La prof.ssa TI, pertanto, segnalava in pari data la circostanza all’Amministrazione resistente, allegando copia della domanda di partecipazione da cui risultava l’indicazione della laurea magistrale (integrata dai 24 CFU) come primo titolo di accesso.
In data 24 aprile 2025 l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, inoltrava via e-mail alla prof.ssa TI la comunicazione ricevuta dalla Commissione, nella quale si affermava quanto segue: « a parere della scrivente il punteggio relativo alla laurea non può essere riconosciuto alla candidata in quanto non da lei inserito in piattaforma. La candidata ha inserito come titolo di accesso l'abilitazione; la laurea non risulta in piattaforma. Per quanto su esposto non è procedere con la valutazione del titolo di laurea ».
1.2. Con decreto del Direttore generale prot. n. 7350 del 6 maggio 2025 l’Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia veniva approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso A054 - Storia dell’arte per i posti destinati alla Regione Umbria; in detta graduatoria la prof.ssa TI risultava prima classificata con il punteggio complessivo di 215,50 punti (n. 96,00 punti per la prova scritta; n. 100 punti per la prova orale; n. 19,50 punti per i titoli accademici). In via cautelativa, l’odierna ricorrente presentava in data 8 maggio 2025 formale istanza di rettifica, insistendo per l’assegnazione del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.1. della Tabella di cui all’Allegato B del bando; tale istanza rimaneva senza riscontro.
Con successivo decreto del Direttore generale prot. n. 9341 in data 11 giugno 2025 l’Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia, sul presupposto di « alcuni errori materiali da parte della competente Commissione giudicatrice, in particolare consistite in mancate valutazioni di titoli aggiuntivi, accademici scientifici professionali di cui all’art. 11 del D.M. 205/2023, regolarmente dichiarati in domanda dai relativi concorrenti », provvedeva alla rettifica della graduatoria di merito, dalla quale risultava esclusa la prof.ssa TI.
2. Con il ricorso introduttivo, la prof.ssa TI ha gravato le citate graduatorie e gli atti presupposti, in parte qua , con riferimento alla mancata attribuzione di 12,5 punti inerenti il titolo di studio; la ricorrente ha articolato due motivi in diritto, riassumibili come segue.
i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.m. n. 205 del 2023 e dell’art. 4 del bando di concorso, dell’art. 1 l. n. 241 del 1990, dell’art. 1 d.P.R. n. 487 del 1994, degli artt. 51 e 97 Cost. e dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, errore sui presupposti, ingiustizia grave e manifesta, illogicità e irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, sviamento di potere.
La ricorrente lamenta che, nonostante nella domanda di partecipazione sia stato espressamente dichiarato il possesso di più titoli validi per l’accesso al concorso secondo le previsioni del bando (laurea magistrale integrata con i 24 CFU e abilitazione specifica) la Commissione, in violazione del principio del favor partecipationis , abbia arbitrariamente scelto di valutare unicamente l’abilitazione specifica – che non comportava l’attribuzione di alcun punteggio – ignorando completamente la laurea magistrale, che avrebbe invece determinato l’attribuzione di 12,50 punti aggiuntivi.
ii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 241 del 1990, degli artt. 51 e 97 Cost. e dei principi di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa; violazione dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per omesso soccorso istruttorio.
In data 23 aprile 2025 – ossia in data antecedente all’approvazione della prima graduatoria del 6 giugno 2025 – la ricorrente ha provveduto a segnalare l’errore nella valutazione; pertanto, laddove dalla domanda della ricorrente potesse residuare qualche margine di incertezza su quale titolo dovesse essere considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione esaminatrice sarebbe stata tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per dirimere ogni dubbio interpretativo e garantire la valutazione più favorevole alla candidata.
3. Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito, formulando plurime eccezioni in rito. In particolare, la difesa resistente ha eccepito: il difetto di giurisdizione relativo alla domanda di immissione in ruolo; la cessazione della materia del contendere o quanto meno la sopravvenuta carenza di interesse in quanto nelle more è sopravvenuto il decreto prot. AOODRVFG 11238 del 10 luglio 2025, con cui è stata nuovamente rettificata la graduatoria di merito del concorso per cui è causa e la graduatoria rettificata vede la ricorrente collocata al secondo posto (in posizione utile per l’assunzione); l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata prof.ssa SA; la tardività dell’impugnazione del bando; l’incompetenza territoriale del T.A.R. Umbria stante l’impugnativa del d.m. n. 205 del 2023 e del bando avente valenza nazionale.
Nel merito la difesa resistente ha ricostruito la disciplina dell’accesso al concorso in esame, evidenziando l’alternatività delle vie di accesso previste dall’art. 4 del bando, ossia quella principale (di cui al comma 1) consistente nel possesso della laurea unitamente all’abilitazione specifica, e quella sussidiaria (di cui al comma 3) costituita dal possesso del titolo di laurea integrato dai 24 CFU. La via di accesso secondaria sarebbe percorribile solo a condizione che risulti inaccessibile quella principale; nel caso in cui il candidato abbia dichiarato, come nel caso della prof.ssa TI, il possesso congiunto del titolo di studio e dell’abilitazione, la valutazione può essere effettuata sulla sola l’abilitazione. Quindi, muovendo dalla domanda di partecipazione dell’interessata, è stato valutato il titolo d’accesso della ricorrente secondo quanto previsto dal punto A.1.1. dell’Allegato B al d.m. n. 205 del 2023; il relativo descrittore del punteggio così recita: « Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito). I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50 (... )». Il punteggio – sempre in base al citato punto A.1.1. – è calcolato secondo la formula « Punti Se p ≤ 75: 0 punti se p > 75: −75/2 punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi ». Di conseguenza, applicando il citato punto A.1.1., essendo 67 punteggio inferiore alla soglia minima dei 75 punti, la valutazione per il titolo di accesso fatto valere dalla ricorrente è risultato pari a zero.
In tale contesto, non assumerebbe alcun rilievo l’invocato principio del soccorso istruttorio, essendo stata la stessa TI, foss’anche per negligenza – in nessun modo comunque riconoscibile da parte dell’Amministrazione – a dichiarare di voler accedere con laurea e abilitazione. Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio non sarebbe riferito alla mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile, ma al fatto che la ricorrente reclama, in effetti, una valutazione cui non ha diritto, perché lei stessa ha dichiarato di voler accedere al concorso con laurea congiunta con abilitazione; riconoscerle quanto preteso si tradurrebbe in un vantaggio indebito rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio .
4. Con memoria del 18 luglio 2025, la parte ricorrente ha evidenziato l’esigenza di proposizione di motivi aggiunti avverso il decreto prot. 11238 del 10 luglio 2025, atteso il perdurante mancato riconoscimento dei 12,5 punti relativi al titolo di laurea, ed evidenziato che dagli atti ostesi dall’Amministrazione resistente non si stato possibile trarre un indirizzo fisico o digitale dei controinteressati per l’integrazione del contraddittorio.
5. Alla camera di consiglio del 22 luglio 2025 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di annullamento del d.m. n. 205 del 2023 e del Bando di concorso n. 25 del 2023 e, considerata l’esigenza di proposizione di motivi aggiunti, ha chiesto l’abbinamento al merito della domanda cautelare. Uditi i difensori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con ordinanza 22 luglio 2025 n. 66 il Collegio ha preso atto del sopravvenuto il decreto prot. AOODRVFG 11238 del 10 luglio 2025, con cui è stata nuovamente rettificata la graduatoria di merito del concorso per cui è causa, e della conseguente richiesta di abbinamento della domanda cautelare al merito avanzata dalla ricorrente. Tuttavia, « alla luce delle considerazioni svolte dalla ricorrente circa la persistenza dell’interesse a vedersi riconosciuto il punteggio concernente il titolo di studio (laurea magistrale) ed alle evidenziate esigenze di proposizione di motivi aggiunti », è stato ritenuto necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio con riferimento alla candidata prima classificata, ordinando: «- al Ministero dell’istruzione e del merito di mettere a disposizione della parte ricorrente, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione – se antecedente – della presente ordinanza, i dati della prima classificata necessari all’effettuazione delle notificazioni; - alla parte ricorrente, di integrare il contraddittorio entro i successivi quindici giorni ». Per la discussione del merito è stata fissata l’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
7. Le parti hanno adempiuto agli incombenti di cui sopra ed in data 25 settembre 2025 si è costituita in giudizio la prof.ssa LU SA, prima classificata nella graduatoria di cui al decreto prot. AOODRVFG 11238 del 10 luglio 2025.
8. Con atto notificato il 3 ottobre 2025 e depositato il successivo 13 ottobre, la parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti per l’annullamento in parte qua del decreto prot. n. 11238 del 10 luglio 2025 del Direttore generale dell’Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia e della graduatoria rettificata con esso approvata relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al d.m. n. 205 del 2023 ss.mm.ii., classe A054 - Storia dell’arte per i posti destinati alla Regione Umbria, nella parte in cui alla ricorrente non è stato assegnato alcun punteggio per il titolo di studio laurea magistrale. La ricorrente ha, altresì, chiesto l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto all’assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto e rideterminazione della propria posizione in graduatoria sulla base della corretta valutazione degli stessi, nonché all’immissione in ruolo. Le censure sono state affidate a tre motivi in diritto riassumibili come segue.
i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.m. n. 205 del 2023 e dell’art. 4 del bando di concorso, dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990, dell’art. 1 del d.P.R. n. 487 del 1994, degli artt. 51 e 97 Cost. e dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, errore sui presupposti, ingiustizia grave e manifesta, illogicità e irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, sviamento di potere.
Riproponendo le censure di cui al primo mezzo del ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha ribadito le censure avverso l’operato della Commissione, che – a fronte della dichiarazione della prof.ssa TI del possesso di più titoli validi per l’accesso al concorso secondo le previsioni del bando (laurea magistrale integrata con i 24 CFU e abilitazione specifica) – avrebbe arbitrariamente scelto di valutare soltanto l’abilitazione specifica, che non comportava l’attribuzione di alcun punteggio l’attribuzione di 12,50 punti aggiuntivi in base alla votazione conseguita (110/110), in violazione del favor partecipationis .
ii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 241 del 1990, degli artt. 51 e 97 Cost. e dei principi di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa; violazione dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per omesso soccorso istruttorio. La ricorrente ripropone le censure di cui al secondo mezzo del ricorso introduttivo, lamentando la mancata attivazione del soccorso istruttorio pur a fronte della segnalazione da parte dell’interessata dell’errata valutazione dei titoli dichiarati.
iii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.m. n. 205 del 2023 e dell’art. 4 del bando di concorso, degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990 e dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per disparità di trattamento, arbitrarietà e sviamento. La parte ricorrente denuncia la disparità di trattamento rispetto alla controinteressata, prima classificata; a fronte di analoghi titoli dichiarati da quest’ultima nella propria domanda di partecipazione (in possesso dell’abilitazione specifica in quanto effetto automatico dell’idoneità nella graduatoria di merito del concorso ordinario bandito nel 2020 per la classe di concorso A054, il medesimo in cui anche la prof.ssa TI ha conseguito l’abilitazione specifica), dalla scheda di valutazione della controinteressata emerge che la Commissione ha valutato quale titolo di accesso la laurea magistrale integrata dai 24 CFU, con conseguente attribuzione di 12,50 punti in base alla votazione conseguita (110/110).
9. Le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche in vista della trattazione nel merito.
9.1. La controinteressata prof.ssa LU SA ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto notificati alla parte personalmente nonostante la stessa fosse già costituita in giudizio a mezzo del proprio procuratore, dichiarando di non accettare il contraddittorio con riferimento ai motivi aggiunti.
La controinteressata ha, poi, sollevato eccezioni di parziale difetto di giurisdizione e di improcedibilità del ricorso introduttivo, argomentando, altresì, circa l’infondatezza nel merito dello stesso.
9.2. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha preso atto della rinuncia di parte ricorrente all’impugnativa degli atti generali e della notifica al controinteressato, con conseguente superamento delle relative eccezioni, reiterando, invece, l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione ed eccependo la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso introduttivo. La difesa resistente ha, poi, argomentato nel merito sull’infondatezza dei motivi aggiunti, ribadendo sia il carattere vincolante nella valutazione da parte della Commissione della scelta operata dall’interessata (che, con riguardo alla modalità di accesso per la classe A054, ha selezionato “titolo di studio e abilitazione”), sia l’assenza di errore materiale riconoscibile con conseguente inapplicabilità del soccorso istruttorio (non trattandosi di errore formale, ma di opzione consapevole). L’operato della Commissione si porrebbe in linea con il necessario rispetto della par condicio tra candidati, posto che consentire una modifica postuma della scelta sulla modalità di accesso avrebbe comportato un vantaggio indebito rispetto agli altri concorrenti in presenza di una scelta vincolante della modalità di accesso effettuata nella domanda; non sussisterebbe, pertanto, alcuna disparità di trattamento con la candidata SA, la cui differente valutazione è correlata alla diversità delle opzioni selezionate dalla candidata stessa. In assenza di errore materiale e, anzi, in presenza di una scelta consapevole e volontaria, la rettifica postuma non sarebbe ammissibile senza pregiudicare l’ordinato e paritario svolgimento della procedura concorsuale.
9.3. La parte ricorrente ha replicato, controdeducendo rispetto alle eccezioni in rito. Nel merito, la difesa attorea ha ribadito le proprie censure, contestando l’interpretazione del bando fornita dalle difese resistenti.
10. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità delle censure nuove introdotte dalla parte ricorrente solo con memoria di replica e riferite al punteggio attribuito alla prima classificata. Uditi per le parti i difensori, anche con riferimento alla questione rilevata d’ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe ed i successivi motivi aggiunti, la prof.ssa NA TI ha agito per l’annullamento in parte qua dei provvedimenti citati – tra cui le tre graduatorie succedutesi con riferimento al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola secondaria I e II grado, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.m. n. 205 del 2023, per la classe A054 - Storia dell’arte, con riferimento alla Regione Umbria – e per l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto all’assegnazione di un punteggio maggiore riferito ai titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e rideterminazione della propria posizione in graduatoria sulla base della corretta valutazione degli stessi.
2. Preliminarmente, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle difese resistenti, deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del g.a. con riferimento alla domanda attorea di immissione in ruolo, introdotta con il ricorso introduttivo e reiterata con l’atto per motivi aggiunti, la cui cognizione è rimessa al g.o. in funzione di giudice del lavoro.
Al riguardo è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza per la quale nelle controversie di pubblico impiego privatizzato, la riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure concorsuali non si estende alla fase successiva all’approvazione della graduatoria e, in particolare, alle controversie relative alle pretese di assunzione basate sull’esito del concorso. Difatti, « l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha accentrato presso il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative al rapporto di pubblico impiego, operando una devoluzione per materia di tali controversie e istituendo, in definitiva, una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario per il pubblico impiego, riservando al giudice amministrativo le sole controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico ovvero in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici; giurisdizione amministrativa che si estende fino all’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguarda il successivo atto di nomina né le controversie relative al diritto all’assunzione (ex multis, T.A.R. Sardegna sez. I, 26 gennaio 2018, n. 48; Cassazione SS.UU civili, 1 luglio 2016, n. 13531; id. 23 settembre 2013, n. 21671; id. 7 luglio 2014, n. 15428) » (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 18 novembre 2020, n. 743).
3. Alla luce degli atti di causa, il ricorso introduttivo si presenta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la posizione della prof.ssa TI è stata rivalutata ai fini dell’approvazione della graduatoria di cui al decreto prot. n. 11238 del 10 luglio 2025 del Direttore generale dell’Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al d.m. n. 205 del 2023 ss.mm.ii., classe A054 - Storia dell’arte per i posti destinati alla Regione Umbria; è su tale sopravvenuto provvedimento – gravato con motivi aggiunti in ampia parte ripetitivi delle censure introduttive – che si appunta l’interesse attoreo.
4. Come da rilievo d’ufficio in sede di discussione, deve essere dichiarata l’inammissibilità della censura nuova di cui al punto 3 della memoria di replica di parte ricorrente del 25 novembre 2025, in quanto nei motivi aggiunti – ed in particolare nel terzo mezzo – la ricorrente non aveva mai contestato il punteggio attribuito alla prima classificata, denunciando unicamente la disparità di trattamento.
5. Ciò posto, per ragioni di economia processuale, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame di ogni ulteriore eccezione in rito, presentandosi le censure di cui ai motivi aggiunti infondate per quanto di seguito esposto.
6. I tre motivi proposti possono essere trattati congiuntamente, attesa l’evidente connessione logica.
Come già evidenziato, la ricorrente lamenta che, ai fini del punteggio relativo ai titoli di accesso, sia stata considerata unicamente l’abilitazione specifica, senza attribuzione di alcun punteggio per il titolo di studio (laurea magistrale LM-89 conseguita con 110/110) che avrebbe determinato l’attribuzione di 12,5 punti ulteriori (con conseguente collocazione al primo posto in graduatoria), e che la Commissione abbia effettuato tale scelta senza attivare il soccorso istruttorio. Lamenta, altresì, la disparità di trattamento rispetto alla controinteressata prof.ssa SA, la quale, in situazione asseritamente analoga, si è vista aggiudicare detto punteggio per il titolo di laurea.
6.1. Giova premettere che il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 26 ottobre 2023 n. 205 nel dettare le disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, all’art. 3 – recante “Requisiti di ammissione al concorso” – dispone, per quanto qui di interesse, che: « 1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo [13 aprile 2017, n. 59] , sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente dei seguenti titoli: a. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. … 7. La prima procedura concorsuale transitoria è bandita per i posti comuni e per i posti di sostegno. Per i posti comuni è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del Decreto Legislativo, come individuati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 5; possono altresì partecipare, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo, coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. All’esito della procedura, ai candidati privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo. Per i posti di sostegno è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 ».
L’art. 11 del medesimo decreto ministeriale rinvia all’Allegato B per l’identificazione dei « titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi ». La tabella contenuta in detto allegato, per quanto di interesse, disciplina alla lettera A.1 il “Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni”, prevedendo al punto A.1.1 « Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75 »; per tale voce il punteggio è così disciplinato: se p ≤ 75: 0 punti; se p > 75: 𝑝-75/2 punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi.
Coerentemente con la normativa richiamata, il bando di concorso, di cui al decreto direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023, ha disciplinato i “Requisiti di ammissione al concorso” all’art. 4, prevedendo che « 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli: i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. ... 3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. .. .».
Per l’attribuzione dei cinquanta punti complessivi per titoli accademici, scientifici, professionali, l’art. 8, comma 5, rinvia al citato art. 11 del d.m. n. 205 del 2023.
6.2. Emerge dagli atti di causa che nella domanda di partecipazione compilata dall’odierna ricorrente con riferimento alla classe di concorso A054 Storia dell’arte ha indicato nel campo “Tipologia di titolo di accesso” “Titolo di studio e abilitazione specifica”; ciò a differenza di quanto indicato nei campi precedenti compilati per la classe di concorso A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, dove ha indicato “titolo di studio e CFU”. Con riferimento alla classe di concorso A054 Storia dell’arte, solo nel campo “titoli congiunti” la ricorrente ha dichiarato il possesso dei 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022 presso l’Università di Bologna. Quindi, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, con riferimento alla classe di concorso A054 l’esponente ha chiaramente optato, quale voce da inserire nell’apposito spazio riservato alla “Tipologia di titolo di accesso” della piattaforma predisposta dall’Amministrazione, quella “Titolo di studio e abilitazione specifica”, relativa al caso in cui il candidato avesse scelto di accedere al concorso de quo facendo leva, “congiuntamente”, ex art. 3 del d.m. n. 205 del 2023 (ovvero, art. 4 del bando succitato), sul diploma accademico di II livello e l’abilitazione specifica.
Con riferimento alla classe di concorso A054 Storia dell’arte la Commissione ha, pertanto, attribuito alla prof.ssa TI il punteggio derivante dall’applicazione della formula di cui al punto A.1.1. della richiamata tabella di cui all’Allegato B al d.m. n. 205 del 2023, avendo riguardo al voto riportato in sede di abilitazione; essendo la votazione riportata inferiore a 75, sono stati attribuiti all’orienta ricorrente zero punti per i titoli di accesso.
6.3. Alla luce della disciplina richiamata e della formulazione utilizzata dalla ricorrente in sede di compilazione della domanda di partecipazione – optando per la tipologia di titolo di accesso “Titolo di Studio e abilitazione specifica” – il punteggio risulta essere stato correttamente attribuito.
Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie del tutto analoghe, ha rigettato le censure attoree valorizzando la vincolatività per la Commissione della scelta del titolo di accesso alla procedura effettuata dall’istante.
È stato, difatti, evidenziato che « l’art. 4 del d.d.g. n. 2575 del 2023 prevede un duplice canale di accesso, da un lato il possesso congiunto di titolo di studio e abilitazione specifica (art. 4, comma 1); dall’altro, in alternativa all’abilitazione, il bando consente la partecipazione altresì a chi abbi degli specifici titoli di servizio pregressi per almeno tre anni scolastici, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. (art. 4, comma 3). Corrispondentemente, la Tabella B del d.m. n. 205 del 2023, alla voce A.1 “Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni”, prevede alla voce A.1.1 l’attribuzione di punteggio utile alla graduatoria tramite la valutazione del titolo di accesso, rispecchiante la dicotomia prevista dall’art. 4 del bando e, pertanto, distinguendo il titolo di laurea “purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c)” e l’“abilitazione specifica”. In entrambi i casi il punteggio (del titolo di laurea, ovvero dell’abilitazione) viene valorizzato qualora il punteggio conseguito sia superiore a 75. La scelta in questione non appare irragionevole, fondandosi sulla volontà rappresentata dall’amministrazione di non attribuire un’eccessiva valutazione ai titoli dei candidati in possesso di abilitazione, nei riguardi di coloro che accedono con i titoli di servizio, ovvero con i soli CFU. Né l’impostazione appare penalizzare in maniera irragionevole i possessori di un titolo di abilitazione, atteso che: - in ogni caso possono scegliere di dichiarare i 24 CFU come titolo di accesso e ottenere, qualora più conveniente rispetto all’abilitazione, il titolo di laurea; - la scelta di un titolo di accesso piuttosto di un altro risponde ad una precisa scelta del candidato (cfr. l’art. 3, comma 7 del D.M. n. 205 del 26.10.2023, per cui in caso di superamento delle prove concorsuali e di individuazione ai fini della stipulazione del contratto a tempo indeterminato, i possessori dell’abilitazione specifica non devono conseguire ulteriori 36 CFU aggiuntivi, rispetto ai 24 CFU di cui sono in possesso gli aspiranti che accedono alla procedura concorsuale con il solo titolo di studio) » (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 18 giugno 2025, n. 12015; Id. 23 marzo 2025, n. 6168); « Quanto al voto di laurea del ricorrente, lo stesso non è valutabile nell’ambito del criterio A.1.1, conformemente alla regola secondo cui ogniqualvolta vi siano titoli che sono parte di un titolo più ampio, a sua volta costituente titolo di accesso ed autonomamente valutato ai fini del punteggio, i titoli minori, in quanto propedeutici al conseguimento di quello maggiore, non sono autonomamente valutabili, perché necessariamente assorbiti in quest’ultimo, che riflette l’effettiva preparazione attuale del candidato » (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 12 novembre 2025, n. 20089; cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 10 ottobre 2025, n. 3254, con ampia ricostruzione normativa).
6.4. In questo quadro, non incombeva in capo all’Amministrazione alcun onere di attivazione del soccorso istruttorio, né sarebbe stato possibile consentire alla ricorrente di modificare la scelta effettuata in merito alla spendita del titolo di accesso successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Al riguardo giova rammentare che « il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 11489) e pertanto anche nella mancata osservanza delle chiari prescrizioni della lex specialis, costituenti autovincolo per l’amministrazione, che non può disapplicarle, a danno di alcuni e a vantaggio di altri, in violazione del principio della par condicio. 21.9. Il limite al soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali è pertanto volto a garantire in primis la par condicio dei concorrenti » (C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1310; cfr. T.A.R. Umbria 26 maggio 2025, n. 518).
Né può, infine, lamentarsi alcuna disparità di trattamento rispetto alla controinteressata prof.ssa SA, la quale ha indicato nella propria domanda quale titolo di accesso la laurea integrata dai 24 CFU, vedendosi, conseguentemente, valutato il voto di laurea secondo la richiamata formulazione del punto A.1.1. della tabella di cui all’Allegato B al d.m. n. 205 del 2023.
7. Per quanto esposto:
- deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione riferito alla domanda di immissione in ruolo;
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- i motivi aggiunti devono essere rigettati.
9. Le spese seguono la soccombenza e solo liquidate nella misura disposta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara il parziale difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di immissione in ruolo;
b) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
c) rigetta i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente prof.ssa NA TI alla refusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente e della controinteressata costituita prof.ssa LU SA, complessivamente liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno, oltre ad oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FR GA, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
DA RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA RR | FR GA |
IL SEGRETARIO