TAR Perugia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 891
TAR
Ordinanza cautelare 22 luglio 2025
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata attribuzione punteggio per titoli di accesso (laurea magistrale)

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente, selezionando 'Titolo di studio e abilitazione specifica' come tipologia di titolo di accesso, abbia effettuato una scelta vincolante, non suscettibile di modifica postuma. L'attribuzione del punteggio è stata effettuata correttamente in base alla scelta operata.

  • Rigettato
    Omesso soccorso istruttorio

    Il soccorso istruttorio non era dovuto in quanto la ricorrente ha effettuato una scelta consapevole e vincolante riguardo al titolo di accesso. La modifica postuma della scelta violerebbe il principio di par condicio tra i candidati.

  • Rigettato
    Mancata attribuzione punteggio per titoli di accesso (laurea magistrale)

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente, selezionando 'Titolo di studio e abilitazione specifica' come tipologia di titolo di accesso, abbia effettuato una scelta vincolante, non suscettibile di modifica postuma. L'attribuzione del punteggio è stata effettuata correttamente in base alla scelta operata.

  • Rigettato
    Omesso soccorso istruttorio

    Il soccorso istruttorio non era dovuto in quanto la ricorrente ha effettuato una scelta consapevole e vincolante riguardo al titolo di accesso. La modifica postuma della scelta violerebbe il principio di par condicio tra i candidati.

  • Rigettato
    Mancata attribuzione punteggio per titolo di studio laurea magistrale

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente, selezionando 'Titolo di studio e abilitazione specifica' come tipologia di titolo di accesso, abbia effettuato una scelta vincolante, non suscettibile di modifica postuma. L'attribuzione del punteggio è stata effettuata correttamente in base alla scelta operata.

  • Rigettato
    Omesso soccorso istruttorio

    Il soccorso istruttorio non era dovuto in quanto la ricorrente ha effettuato una scelta consapevole e vincolante riguardo al titolo di accesso. La modifica postuma della scelta violerebbe il principio di par condicio tra i candidati.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto alla controinteressata

    Non sussiste disparità di trattamento in quanto la controinteressata ha indicato nella propria domanda un titolo di accesso diverso (laurea integrata dai 24 CFU), che è stato valutato secondo la normativa applicabile.

  • Rigettato
    Valutazione titolo di studio (laurea magistrale)

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente, selezionando 'Titolo di studio e abilitazione specifica' come tipologia di titolo di accesso, abbia effettuato una scelta vincolante, non suscettibile di modifica postuma. L'attribuzione del punteggio è stata effettuata correttamente in base alla scelta operata.

  • Rigettato
    Omesso soccorso istruttorio

    Il soccorso istruttorio non era dovuto in quanto la ricorrente ha effettuato una scelta consapevole e vincolante riguardo al titolo di accesso. La modifica postuma della scelta violerebbe il principio di par condicio tra i candidati.

  • Altro
    Immissione in ruolo

    La domanda di immissione in ruolo è stata dichiarata di competenza del giudice ordinario (difetto di giurisdizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 891
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 891
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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