Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 9174
CASS
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Accolto
    Abrogazione del reato

    Il reato di abuso di ufficio è stato abrogato dalla legge n. 114 del 2024, pertanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La sentenza impugnata viene annullata senza rinvio anche nelle statuizioni civili.

  • Altro
    Prescrizione del reato

    Il reato di cui al capo B) si è estinto per prescrizione. Le statuizioni civili rimangono ferme ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'elemento materiale del falso

    Il perimetro oggettivo dell'art. 479 c.p. consente di ricomprendere sia le false attestazioni conseguenti alla distorsione della realtà materiale, sia quelle conseguenti a processi intellettuali di carattere valutativo. La falsità valutativa è ancorata al dato soggettivo dell'analisi e si realizza quando l'agente si discosti consapevolmente da parametri di riferimento normativamente determinati o tecnicamente certi, senza fornire adeguata giustificazione. Nel caso di specie, i consulenti hanno valutato un bilancio senza impiegare i criteri tecnici generalmente condivisi e discostandosi da essi senza giustificazione, giungendo a un risultato difforme da quello raggiungibile con tali parametri.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'elemento soggettivo del falso

    L'ipotesi di una condotta colposa è inedita, generica e non si confronta con le ragioni del decidere che fanno leva sull'esistenza di un piano condiviso dall'imputato e dai consulenti volto a precostituire prove false, circostanza che implica un agire doloso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 9174
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9174
    Data del deposito : 10 marzo 2026

    Testo completo