Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
È inammissibile l'opposizione proposta avverso provvedimento del giudice dell'esecuzione (nella specie in tema d'applicazione dell'indulto) mediante il ricorso al servizio postale, in quanto la sua natura di rimedio non impugnatorio impone l'osservanza della disposizione generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., che prevede il deposito in cancelleria dell'atto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2008, n. 43024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43024 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1. Dott. GRANERO FRANCANTONIO CONSIGLIERE
2. Dott. ZAMPETTI UMBERTO "
3. Dott. VECCHIO MASSIMO 11
4.Dott. PIRACCINI PAOLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. 1) QU VINCENZINA
avverso ORDINANZA del 24/05/2007
TRIBUNALE di ISERNIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
VECCHIO MASSIMO lette/sentite-le conclusioni del-Pro Dr.
43024/08
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/10/2008
SENTENZA
N.2719/08
REGISTRO GENERALE
N. 043616/2007
IL 23/01/1964
ли
-SEZIONE PRIMA PENALE
Udienza del 16 ottobre Ricorso n. 43.616/2007 R.G. * *
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Carmine Stabile, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissi- bilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende.
Rileva 1.-Con ordinanza, deliberata il 24 maggio 2007 e depositata in pari data, il Tribunale di Isernia, in composizione monocra- tica e in funzione di giudice della esecuzione, pronunciando de plano, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da IL ZI avverso il provvedimento 27 marzo 2007 di applicazione del condono alle pene inflitte alla ridetta condannata, giusta sentenze della Corte di assise di appello dell'Aquila, 16 luglio 1986; del Pretore di Vasto, 10 aprile 1996 e del Tribunale di Isernia, 5 luglio 2005.
Il Tribunale ha motivato che l'opposizione era stata “inviata a mezzo posta”, laddove, a norma della generale disposizione dell'articolo 121 C.P.P. non derogata nella specie dall'articolo 583 C.P.P. relativo alle impugnazioni - doveva essere deposita- ta in cancelleria.
2. -Ricorre per cassazione la condannata, col ministero del di- fensore di fiducia, avvocato Raffaele Giacomucci, mediante at- to recante la data del 10 ottobre 2007, depositato l'11 ottobre 2007, col quale dichiara di denunziare a' sensi dell'articolo
606, comma 1, lettera b), C.P.P., "inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale in riferimento al combinato dispo- sto di cui agli articoli 666, comma 6, e 583, comma 1, C.P.P.".
Il ricorrente sostiene: la disposizione dell'articolo 121 C.P.P. non è applicabile al caso di specie;
la opposizione al condono "ha natura di impugnazione” e, comunque, “è inquadrabile nel- la categoria dei mezzi di impugnazione"; l'articolo 666, comma 6, richiamato dall'articolo 667 comma 4 C.P.P. prescrive l'osservanza delle disposizioni sulle impugnazioni, in quanto applicabili.
сли 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Udienza del 16 ottobre Ricorso n. 43.616/2007 R.G. 串串串 3.- Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 3 marzo 2008, deduce la manifesta infon- datezza del ricorso, richiamando il principio di diritto, fissato in termini, da questa Corte a Sezioni Unite (v. infra).
4. Il ricorso è infondato.
-
Non è, innanzi tutto, pertinente il riferimento alla disposizione dell'articolo 666, comma 6, C.P.P. in funzione del richiamo ope- rato dall'articolo 667, comma 4, C.P.P.: la disposizione invocata concerne non già l'opposizione, bensì l'impugnazione avverso il provvedimento del giudice della esecuzione che decide sulla opposizione.
Recitando, appunto, l'articolo 666, comma 4, C.P.P., in parte de qua, che, in caso di opposizione "si procede a norma dell'articolo 666 C.P.P., con le forme del procedimento di ese- cuzione;
e dispone, a sua volta, l'articolo 666, comma 6, nel prevedere la possibilità del ricorso per cassazione av- verso l'ordinanza deliberata all'esito dell'anzidetto procedimen- to, la osservanza, “in quanto applicabili, delle disposizioni sulle impugnazioni e di quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione”.
Questa Corte, a Sezioni Unite (sentenza 28 novembre 2001, n.
3026, Caspar Hawke, massima n. 220577), ha, poi, fissato il seguente principio di diritto che contraddice le tesi della ricor- rente, circa la inclusione della opposizione nella categoria dei mezzi di impugnazione e circa la inapplicabilità dell'articolo 121 C.P.P. :
L'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'ese- cuzione prevista dagli articoli 667, comma 4, e 676, comma 1, C.P.P. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in con- traddittorio. Tale istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinan- za adottata de plano mediante deposito da ef- fettuarsi, a norma dell'articolo 121 C.P.P., esclusivamente nella cancelleria del giudi- ce che ha deciso. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, non operando le diverse disposizioni di cui agli articoli 582 e 583 C.P.P., l'opposizione presentata nei termini nella cancelleria
رسد CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Udienza del 16 ottobre Ricorso n. 43.616/2007 R.G. ***
del giudice del diverso luogo in cui si trovava l'interes- sato).
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorren- te al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 16 ottobre 2008.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Edoardo Fazzioli) هستمЕля те (Massimo Vecchio)
Assassins Vecchio
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 8 NOV. 2008
IL CANCELLIERR
FA Faiella