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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa AN LE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6942 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Giannone;
attrice e
Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta Ciulla e Anna De Giorgi;
convenuta
OGGETTO: risarcimento danni cagionati da cosa in custodia.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione per l'udienza del 25.9.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che, alle ore 19:00 circa del 26.10.2021, è Parte_1 caduta a causa di un dislivello di circa 10-15 cm presente sul fondo del manto stradale dissestato, mentre percorreva a piedi l'attraversamento pedonale posto dinanzi al centro commerciale Centrum in Viale OV OL II nel comune di
Lecce insieme a suo marito e al figlio. In seguito al sinistro, la è stata Pt_1 trasportata presso il nosocomio San Giuseppe da Copertino, dove i sanitari hanno riscontrato un trauma dell'anca sinistra e la frattura sottocapitata del femore sinistro lievemente scomposta.
L'attrice ha, quindi, convenuto in giudizio il Comune di Lecce - in persona del
Sindaco p.t. - chiedendo l'accertamento, in capo all'ente, della responsabilità esclusiva dell'evento dannoso e domandando, altresì, la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad € 50.477,40 a titolo di risarcimento del danno biologico patito e delle spese mediche sostenute o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione.
Con propria comparsa si è costituito il Comune di Lecce, contestando la dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice nell'atto introduttivo in quanto priva di adeguato corredo probatorio e chiedendo l'integrale rigetto della domanda di risarcimento;
la parte convenuta ha anche sostenuto che il referente normativo per i danni derivanti al pedone, in conseguenza della cattiva manutenzione della strada, deve essere individuato nel 2043 c.c. e non nel 2051 c.c. e che, in ogni caso, pur volendo applicarsi l'ultima disposizione, il verificarsi dell'evento dannoso è dovuto, in via esclusiva, alla condotta colposa di parte attrice. In via subordinata,
l'ente comunale ha chiesto la riduzione della pretesa risarcitoria attorea, sul presupposto dell'accertamento di una concorsualità colposa prevalente in capo all'attrice nella causazione dell'evento di danno.
La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di parte attrice, delle prove testimoniali nonché della c.t.u. medica ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
2 Come premesso, la controversia in esame attiene alla determinazione della responsabilità nella caduta di avvenuta in viale Parte_1
OV OL II nel centro abitato di Lecce in data 26.10.2021, alle ore 19:00 circa.
A fondamento della sua domanda, l'attrice ha dedotto che la sua caduta è stata provocata da una buca avente un dislivello di circa 10-15 cm, resa poco visibile dalla scarsa illuminazione pubblica, dalla presenza di carte e volantini, dalla presenza di pietrisco di colore uguale all'asfalto (cfr. p. 1 e 8 atto di citazione: “[…] risultava avere i bordi estremamente friabili ed era celata della presenza di pietrisco dello stesso colore dell'asfalto e da carte e volantini che la ricoprivano” e p. 2 memorie 183, comma 6 n. 1 c.p.c.: “[…] una buca, di profondità di circa 15 cm., con bordi estremamente friabili e celata dalla presenza di pietrisco dello stesso colore dell'asfalto e da carte e volantini pubblicitari che la ricoprivano”). L'attrice ha poi specificato che tale buca si trovava lungo l'attraversamento pedonale di viale
OV OL II che conduce al centro commerciale Centrum, all'altezza della galleria del centro commerciale.
Il Comune convenuto ha contestato la ricostruzione attorea eccependo, da un lato,
l'assenza di prove fornite dall'attrice sulla dinamica dell'incidente e, dall'altro,
l'insussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso atteso che lo stesso, in tesi di parte convenuta, si sarebbe verificato per esclusiva colpa dell'attrice, la quale avrebbe tenuto una condotta incauta e disattenta, tale da integrare il caso fortuito (cfr. p. 6 comparsa di costituzione e risposta “Alla luce del quadro giuridico di riferimento, dunque, quello che l'attrice ha definito in citazione una buca avente dislivello di circa 10-15 cm era in realtà un non omogeneo ed irregolare manto stradale occupato dalle strisce pedonali, che come tale non può ritenersi causa dell'evento dannoso, dovendosi questo imputare al caso fortuito previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., attesa la chiara omissione da parte dell'attrice medesima di quelle semplici cautele che, in considerazione delle condizione del manto stradale comprovate dalle foto in atti, le avrebbero certamente consentito di evitare la caduta”).
a) Sull'an della domanda risarcitoria.
3 Preliminarmente, è opportuno precisare a quale titolo è chiamato a rispondere il
Comune di Lecce.
L'attrice ha evocato nei suoi scritti difensivi oltre al 2051 c.c. anche la figura di matrice pretoria dell'insidia e del trabocchetto non oggettivamente visibile né soggettivamente prevedibile, ma ha chiesto la condanna dell'ente comunale in via principale a titolo di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia e, solo in via subordinata, per fatto illecito.
Il Comune di Lecce ha affermato l'applicabilità della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. alle ipotesi di danni patiti dall'utente della strada pubblica in seguito alla scarsa od omessa manutenzione della stessa (cfr. p. 2 comparsa di costituzione rispsota: “[…] il referente normativo (per l'inquadramento della responsabilità della P.A.) non va individuato nell'art. 2051 c.c. – che sancisce una presunzione di colpevolezza inapplicabile nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte di terzi – bensì nell' art. 2043 c.c. che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per
l'utente una situazione di pericolo occulto”).
Al riguardo si osserva che consolidata giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito quanto segue: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 37059 del
19/12/2022).
Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, pertanto, deve ricondursi il titolo di responsabilità per cui è stato evocato in giudizio il Comune nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e non in quello del 2043 c.c.
4 Ciò posto in punto di diritto, deve rilevarsi in punto di fatto che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua della documentazione prodotta in atti e delle deposizioni testimoniali.
In primo luogo, la stessa difesa del Comune produce una scheda di intervento redatta dalla polizia locale, nella quale è stato espressamente rilevato dagli agenti che la richiesta di intervento è provenuta da , marito dell'attrice; l'orario Persona_1 dell'intervento è indicato alle 20:02; che è intervenuta la pattuglia Controparte_1 che ha accertato le seguenti circostanze di fatto “Viale OV OL II, carreggiata in direzione centro città, altezza ingresso galleria commerciale Centrum: presenza sul sedime stradale di traccia, verosimilmente ascrivibile a precedenti interventi di manutenzione, sottoposta alla sede stradale circostante. Si informava tecnico rep. che assicurava intervento. Alle ore 21:25 Controparte_2 la pattuglia riferiva il ripristino dello stato dei luoghi”. A tale scheda di intervento sono allegate due foto che ritraggono lo stato dei luoghi da cui si evince la presenza della buca in cui è incappata l'attrice.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, deve ritenersi provato l'effettivo verificarsi del sinistro e le circostanze spazio-temporali in cui lo stesso si è verificato.
In secondo luogo, deve ritenersi provata la dinamica del sinistro per come ricostruita da parte attrice.
Sul punto, i testimoni hanno dichiarato che “ero con i miei genitori il giorno dell'incidente e mi trovavo a circa metri 5 dall'attraversamento pedonale quando vedevo cadere mia madre;
mi avvicinavo e vedevo mia madre per terra che lamentava dolori ad una gamba” … “io e mio padre abbiamo alzato da terra mia madre e
l'abbiamo accompagnata di fronte per spostarla dalla strada e abbiamo chiamato il
118” … “nell'attesa veniva fatta sedere su una sedia dentro una profumeria del centro commerciale” (teste );“sono titolare della profumeria Makup sita Tes_1 nel centro commerciale “Centrum” … “non ho assistito alla caduta dell'attrice ma so che la stessa, nell'occasione, la facevo accomodare nel mio negozio, su una sedia, in quanto si presentava sofferente poiché come la stessa riferiva, era caduta in una buca sulle strisce pedonali antistanti il centro commerciale” … “conosco il luogo dell'evento perché in particolare la buca in questione poiché ne avevo da tempo notato la presenza essendo essa sulle strisce pedonali;
posso dire che in zona vi erano
5 anche altre buche” (teste ); “il giorno 26.10.2021, alle ore 19:30 Testimone_2 circa, mentre attraversavo sul passo pedonale in via OV OL II a Lecce, in compagnia dell'attrice, all'altezza del Centrum, mia moglie precipitava a terra, quasi trascinandomi e dopo la caduta notavo che c'era una buca posta sulle strisce pedonali” … “notavo la presenza di un dissesto stradale che iniziava prima delle strisce pedonali che, tuttavia, al suo interno presentava un avvallamento più profondo con al centro una buca di profondità di circa 10/15 cm, di larghezza di circa
10/15 cm e lungo altrettanto” (teste ). Persona_1
Alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi provata non solo la dinamica del sinistro ma anche lo stato dei luoghi così come individuato da parte attrice e, dunque, non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che la sia caduta in Pt_1 viale OV OL II all'altezza della galleria Centrum alle ore 19:00 circa a causa della buca presente sull'attraversamento pedonale occultata dalla presenza sul sedime di foglie e volantini.
Tanto chiarito, si ricorda che l'art. 2051 c.c. configura un peculiare titolo di responsabilità in forza della quale sussiste in capo al custode l'obbligo di risarcire i danni causati a terzi dalla cosa che forma oggetto di custodia, salvo che il custode stesso fornisca la prova del caso fortuito. La giurisprudenza, ormai costante, ha chiarito la natura di tale responsabilità qualificandola in termini di responsabilità oggettiva affermando che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass.
Civ., Sez. III, Sent. n. 11152 del 27/04/2023).
Pertanto, nell'ambito della responsabilità per danni cagionate da cose in custodia, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno mentre il custode deve fornire la prova liberatoria mediante la dimostrazione positiva della sussistenza del caso fortuito.
6 Nel caso in esame, la ha provato che la sua caduta è stata causata da una Pt_1 buca avente un dislivello di 10-15 cm non percepibile con l'ordinaria diligenza in quanto di dimensione minima, ricoperta da carte e volantini e non segnalata talché il Comune ha l'onere di provare il caso fortuito che, si ribadisce, è costituito da un evento straordinario, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno subito dal danneggiato e che può consistere anche nella condotta del danneggiato stesso.
In ordine alla prova liberatoria, parte convenuta ha dedotto che l'attrice ha causato in via esclusiva l'evento di danno e tanto ha affermato sul presupposto che la avrebbe dovuto tenere un comportamento più cauto al fine di evitare il Pt_1 pericolo, che peraltro era visibile, stante la presenza di illuminazione pubblica e di altre fonti di illuminazione private quali insegne e vetrine dei negozi del centro commerciale (cfr. p. 5 comparsa di costituzione: “Ciò detto, la mancata osservanza delle più elementari regole di prudenza e di diligenza configura un fatto della stessa danneggiata idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'eventuale omissione colpevole dell'ente gestore della strada e l'evento, nella misura in cui, come innanzi evidenziato, una maggiore attenzione al piano di calpestio avrebbero certamente consentito di evitare la caduta” e p. 1 note scritte in sostituzione dell'udienza del
25.9.2025: “alla luce della istruttoria espletata, da cui emerge un'incauta e distratta condotta tenuta dalla attrice nell'attraversamento pedonale, potendo schivare
l'ostacolo o comunque la buca onde evitare il pericolo di caduta come poi è accaduto”).
Con particolare riferimento alle condizioni di visibilità, il Comune ha poi eccepito che “Va inoltre evidenziato che il sinistro si è verificato intorno alle ore 19:00 di un pomeriggio autunnale, in condizioni di luce crepuscolare nonché di illuminazione pubblica e di illuminazione fornita dalle vetrine e dalle insegne del Centro commerciale Centrum e, quindi, di assoluta visibilità dello stato dei luoghi. Deve quindi concludersi che al momento del sinistro per cui è causa il dislivello in questione era perfettamente visibile e l'insidiosità dello stesso risultava prevedibile ed evitabile, con conseguente sussistenza di quell'affidamento soggettivo anomalo” (cfr. p. 6 comparsa di costituzione).
Sul punto i testimoni hanno, invece, affermato che “confermo la posizione n. 3 e preciso che pur in presenza di pubblica illuminazione la luce era scarsa” … “confermo la posizione n. 4 e preciso che la buca era larga circa un 30/40 e lunga 50/60 cm e
7 profonda circa 15/10 cm” … “ricordo la presenza sulla buca di foglie e volantini”
(teste );“l'evento si è verificato intorno alle 19:00-19:30 ed all'epoca Tes_1
l'illuminazione pubblica era poco sufficiente, tant'è che adesso è stata potenziata;
ricordo che il giorno successivo anche la buca in questione è stata riparata con del bitume” …“il giorno dell'evento non so dire come si presentasse la buca ma, di solito la sera si accumulano davanti al centro commerciale carte e volantini ed anche foglie che ricoprono anche l'attraversamento pedonale in questione;
posso dire che la buca poteva essere profonda circa 10 cm, aveva una larghezza di circa 30/40 cm ed una lunghezza di circa 50 cm e che sicuramente aveva dimensioni molto più piccole rispetto alla toppa di bitume raffigurata nella foto in atti che mi viene esibita” (teste
); “nell'occasione vi era scarsa illuminazione pubblica e presenza Testimone_2 di foglie e cartacce che coprivano tutto il dissesto, compresa la buca” … “posso dire che le foto in atti sono state da me scattate la mattina dopo l'evento ma la buca risultava già riparata” … “dopo l'incidente ho chiamato sia i vigili urbani che il 188; entrambi sono intervenuti dopo circa 20/30 min;
ricordo che i vigili urbani redigevano un verbale nel quale indicavano la presenza della buca;
interveniva anche il 118 che trasportava mia moglie con ambulanza all'ospedale di Copertino” (teste ). Persona_1
La tesi del Comune circa la sussistenza del caso fortuito non può essere condivisa.
Invero, nel caso in esame non è possibile individuare una responsabilità dell'attrice, in quanto il dislivello di cui si discute non è percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che le sue dimensioni sono ridotte e che lo stesso risultava nascosto dalla presenza di foglie e volantini.
Diversamente si sarebbe potuto opinare qualora si fosse dimostrato che le condizioni di dissesto dell'attraversamento pedonale erano note all'attrice, che la stessa abitasse nelle vicinanze, che il dislivello non fosse occultato da cartacce e che, pertanto, fosse agevole prospettarsi che tale insidia potesse provocare una caduta. Solo in presenza di tali circostanze si sarebbe potuto predicare una evidente pericolosità dello stato dei luoghi tale da esigere una condotta diversa e cioè tale da indurre l'attrice ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada.
Ad ogni modo, nel caso in esame l'argomentazione circa la piena visibilità dei luoghi suffragata dalla difesa dell'ente comunale non incide sul decoroso causale dell'evento. Nello specifico, proprio a causa delle dimensioni ridotte (10/15 cm) del dislivello e del fatto che lo stesso fosse occultato alla vista dalla presenza di
8 volantini e foglie che, al contrario, facevano apparire la buca a livello con il resto dell'attraversamento pedonale, la circostanza che vi fosse o meno l'illuminazione nella zona non modifica l'imputabilità eziologica dell'evento, in quanto anche in condizioni di illuminazione ideali il dislivello risultava impercettibile con l'ordinaria cautela esigibile in capo all'utente medio, tanto da indurre il Comune di Lecce a disporre con estrema rapidità (la stessa sera della caduta dell'attrice) un intervento di ripristino dei luoghi oggetto di causa al fine di riportare l'avvallamento a livello rispetto al piano stradale mediante la bitumazione di buche, dislivelli e disconnessioni presenti nel manto come si evince dalle foto allegate alla scheda di intervento della polizia locale.
In ragione di quanto sopra, si riconosce la responsabilità esclusiva del Comune di
Lecce nella causazione dell'evento di danno oggetto di causa.
b) Sul quantum della domanda risarcitoria.
L'attrice ha esposto di aver riportato un trauma all'anca sinistra e una frattura sottocapitata del femore sinistro lievemente scomposta, in conseguenza delle quali ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico con inserimento di protesi totale all'anca sinistra presso il nosocomio di Scorrano. In ragione di tale esito operatorio,
l'attrice ha, altresì, esposto di aver dovuto effettuare un periodo di riabilitazione nonché altri controlli di tipo fisiatrico.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico patito nonché il rimborso delle spese per le cure mediche individuate in € 680,90.
In particolare, parte attrice ha quantificato il danno biologico in € 49.796,50 in ragione dei parametri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2021 tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'evento (75 anni), di una percentuale di invalidità permanente individuata nel 20 %, di 60 giorni di invalidità temporanea totale, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%.
Il comune ha contestato tale quantificazione ritenendo non congrua sia la percentuale di determinazione del danno biologico sia la durata dell'invalidità temporanea (cfr. p. 7 comparsa di costituzione: “Ferma restando la contestazione nell'an, la pretesa risarcitoria è totalmente infondata e pretestuosa anche nel quantum, sicché viene contestata anche sotto tale profilo. In particolare, si contestano, in quanto esorbitanti rispetto al tipo di lesione subita, i punti di invalidità permanente ed i giorni di inabilità temporanea totale e parziale”).
9 Al riguardo si osserva quanto segue.
La censura del Comune sulla quantificazione dei danni prospettata da parte attrice
è generica, in quanto non adduce a sostegno dell'infodatezza della determinazione della percentuale di invalidità permanente né dei giorni di invalidità temporanea alcun riscontro concreto volto a smentire la tesi attorea.
Tanto premesso, sulla natura e l'entità delle lesioni riportate in seguito alla caduta da è stato disposto l'espletamento della c.t.u. medica ad Parte_1 opera della dott.ssa la quale ha dato atto di aver ricevuto Persona_2
osservazioni alla bozza solo dal consulente di parte attrice, mentre nessuna contestazione è pervenuta all'elaborato peritale dalla difesa del Comune.
Venendo al merito della consulenza tecnica il c.t.u., nell'evidenziare che “Le lesioni accertate (esiti di frattura sottocapitata femore sinistro trattata con protesi totale
d'anca) sono compatibili con la dinamica dell'evento (caduta al suolo determinata da dissesto del manto stradale a livello di strisce pedonali) e risultano dunque in relazione causale con esso”, ha altresì specificato che “È documentata in atti una
“Pregressa frattura di tibia a sinosteosintetizzata”; in occasione della visita la Sig.ra
ha riferito in effetti “Nel 2012 intervento per frattura gamba sinistra a Pt_1 seguito di caduta accidentale con ritenzione di mezzi di sintesi” concludendo, tuttavia, che “tale stato anteriore non costituisce concausa di menomazione con riferimento al danno biologico conseguente alla lesione per cui è il presente procedimento” (p. 16 dell'elaborato peritale).
Con riferimento ai postumi permanenti il c.t.u., sulla base delle Linee Guida per la
Valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico previste dalla
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, ha concluso che “Al termine della malattia sono residuati postumi permanenti che, per la soggettività riferita e l'obiettività rilevata sono equamente valutabili nella misura del 18%
(diciotto per cento)” (cfr. pp. 15, 16 dell'elaborato peritale).
In ordine all'invalidità temporanea totale e temporanea il c.t.u. ha riscontrato che l'invalidità temporanea dell'attrice ha avuto il seguente decorso: “… 30 giorni in termini di inabilità temporanea totale, 30 di inabilità temporanea parziale al 75%, seguita da 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e ulteriori 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.” (p. 20 dell'elaborato peritale). La c.t.u., nel confermare il giudizio espresso anteriormente
10 alle osservazioni effettuate dal c.t.p. di parte attrice, ha dato atto di aver tenuto conto, nell'elaborazione dell'invalidità temporanea, del periodo di convalescenza
(cfr. p. 20 dell'elaborato peritale: “La “convalescenza” è stata poi adeguatamente valorizzata nel calcolo complessivo dell'inabilità temporanea”) e spiegando al c.t.p. di parte attrice, il quale lamentava la non congruità dell'attribuzione di soli trenta giorni di invalidità temporanea totale non conforme al reale periodo in cui l'attrice
è stata impossibilitata nel compiere le occupazioni ordinarie, che “[…] si deve far notare come il periodo di degenza necessario per il trattamento della lesione fratturativa ebbe effettiva durata di 11 giorni (26.10-6.11.2021). Già in dimissione, in data 6.11.2021, si formulò proposta di periodo di convalescenza di
“45 gg s.c.” con indicazione a proseguire “FKT e deambulazione assistita”: è evidente come “l'immobilizzazione” fosse di fatto terminata e superata in questa fase storica allorquando la paziente aveva già avviato la deambulazione, seppur con assistenza. Nonostante ciò, nella definizione di un periodo di ITT pari a 30 giorni proposta, si è già tenuta in debita considerazione la necessità riabilitativa “intensiva” che ha caratterizzato la prima fase del recupero post-operatorio” (cfr. pp. 19-20, dell'elaborato peritale).
Deve, dunque, giudicarsi congrua la conclusione del c.t.u. argomentata sulla base della documentazione medica prodotta.
In merito ai postumi il c.t.u. ha osservato che “I postumi rilevati non incidono in concreto su particolari attività non lavorative che il periziando alleghi di svolgere, le quali per frequenza e caratteristiche intrinseche esulino dalle normali attività esistenziali” specificando che “La Sig.ra all'epoca dell'evento Pt_1 traumatico era pensionata” e che non vi è danno alla integrità fisiognomica (cfr. p.
17 dell'elaborato peritale).
Da ultimo, il c.t.u. ha riconosciuto congrue tra le spese mediche allegate dall'attrice quelle per un ammontare pari ad € 644,30 necessarie in relazione alle visite e terapie sostenute in conseguenza l'incidente (“Sono congrue le spese mediche sostenute per il percorso diagnostico terapeutico e per la produzione delle copie della documentazione necessaria ai fini del presente giudizio, che ammontano ad €
644,30”) precisando che “Non sarà necessario in futuro affrontare ulteriori spese di cura” (cfr. p. 18 dell'elaborato peritale).
11 Sulla base di quanto sopra, si procede alla liquidazione del danno, evidenziando quanto emerge dall'elaborato peritale e, nello specifico, che parte attrice ha riportato un'invalidità biologica temporanea totale della durata di giorni 30 e una invalidità biologica temporanea parziale individuato in giorni 30 nella misura del
75 %, in giorni 15 nella misura del 50 % e giorni 15 nella misura del 25%.
Con riferimento alle spese sostenute per le cure, il c.t.u. ha ritenuto congrue le spese sostenute dall'attrice e allegate dalla stessa per l'importo complessivo pari a
€ 644,30.
In definitiva, alla luce dei parametri indicati nelle Tabelle in uso dal Tribunale di
Milano nell'anno 2024, il quantum risarcitorio spettante a parte attrice può essere così riassunto:
Età del danneggiato alla data dell'incidente: 75 anni;
Percentuale di invalidità permanente: 18%;
Punto base I.T.T.: € 115,00;
Giorni di invalidità temporanea totale: 30;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 15;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 15;
Danno non patrimoniale risarcibile: € 54.253,00;
Invalidità temporanea totale: € 3.450,00;
Invalidità temporanea parziale al 75%: € 2.587,50;
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 862,50,00;
Invalidità temporanea parziale al 25%: € 431,25;
Totale danno biologico temporaneo: € 7.331,25;
Spese mediche: € 644,30;
Totale complessivo: € 62.228,55.
Il danno è stato calcolato all'attualità; lo stesso è dunque da maggiorarsi di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo. Il danno va poi devalutato alla data dell'evento e di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, con maggiorazione di interessi legali dall'evento alla data odierna.
d) Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
12 Le spese della c.t.u. medica, liquidate come da separato decreto del 5.3.2025, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, in ragione della soccombenza.
Spettano all'attrice le spese di c.t.p., come documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 6942/2022 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del Comune di Lecce nella determinazione dell'evento oggetto di causa;
- Per l'effetto, condanna il Comune di Lecce al pagamento in favore di
[...]
della somma pari ad € 62.228,55, oltre accessori come in parte Parte_1 motiva;
- Condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese del giudizio in favore di
, liquidate in € 7.616,00 per compenso ed € 518,00 per Parte_1 spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Giannone, che ha reso la dichiarazione di rito, oltre alle spese di c.t.p. come documentate;
- Pone le spese di c.t.u., liquidate in complessivi € 1027,60 per compensi (oltre IVA
e oneri previdenziali come per legge), definitivamente a carico del Comune di Lecce, in ragione della soccombenza al netto degli acconti eventualmente già corrisposti.
Lecce, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN LE
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott. Per_3
, con la supervisione del titolare
[...]
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa AN LE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6942 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Giannone;
attrice e
Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta Ciulla e Anna De Giorgi;
convenuta
OGGETTO: risarcimento danni cagionati da cosa in custodia.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione per l'udienza del 25.9.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che, alle ore 19:00 circa del 26.10.2021, è Parte_1 caduta a causa di un dislivello di circa 10-15 cm presente sul fondo del manto stradale dissestato, mentre percorreva a piedi l'attraversamento pedonale posto dinanzi al centro commerciale Centrum in Viale OV OL II nel comune di
Lecce insieme a suo marito e al figlio. In seguito al sinistro, la è stata Pt_1 trasportata presso il nosocomio San Giuseppe da Copertino, dove i sanitari hanno riscontrato un trauma dell'anca sinistra e la frattura sottocapitata del femore sinistro lievemente scomposta.
L'attrice ha, quindi, convenuto in giudizio il Comune di Lecce - in persona del
Sindaco p.t. - chiedendo l'accertamento, in capo all'ente, della responsabilità esclusiva dell'evento dannoso e domandando, altresì, la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad € 50.477,40 a titolo di risarcimento del danno biologico patito e delle spese mediche sostenute o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione.
Con propria comparsa si è costituito il Comune di Lecce, contestando la dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice nell'atto introduttivo in quanto priva di adeguato corredo probatorio e chiedendo l'integrale rigetto della domanda di risarcimento;
la parte convenuta ha anche sostenuto che il referente normativo per i danni derivanti al pedone, in conseguenza della cattiva manutenzione della strada, deve essere individuato nel 2043 c.c. e non nel 2051 c.c. e che, in ogni caso, pur volendo applicarsi l'ultima disposizione, il verificarsi dell'evento dannoso è dovuto, in via esclusiva, alla condotta colposa di parte attrice. In via subordinata,
l'ente comunale ha chiesto la riduzione della pretesa risarcitoria attorea, sul presupposto dell'accertamento di una concorsualità colposa prevalente in capo all'attrice nella causazione dell'evento di danno.
La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di parte attrice, delle prove testimoniali nonché della c.t.u. medica ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
2 Come premesso, la controversia in esame attiene alla determinazione della responsabilità nella caduta di avvenuta in viale Parte_1
OV OL II nel centro abitato di Lecce in data 26.10.2021, alle ore 19:00 circa.
A fondamento della sua domanda, l'attrice ha dedotto che la sua caduta è stata provocata da una buca avente un dislivello di circa 10-15 cm, resa poco visibile dalla scarsa illuminazione pubblica, dalla presenza di carte e volantini, dalla presenza di pietrisco di colore uguale all'asfalto (cfr. p. 1 e 8 atto di citazione: “[…] risultava avere i bordi estremamente friabili ed era celata della presenza di pietrisco dello stesso colore dell'asfalto e da carte e volantini che la ricoprivano” e p. 2 memorie 183, comma 6 n. 1 c.p.c.: “[…] una buca, di profondità di circa 15 cm., con bordi estremamente friabili e celata dalla presenza di pietrisco dello stesso colore dell'asfalto e da carte e volantini pubblicitari che la ricoprivano”). L'attrice ha poi specificato che tale buca si trovava lungo l'attraversamento pedonale di viale
OV OL II che conduce al centro commerciale Centrum, all'altezza della galleria del centro commerciale.
Il Comune convenuto ha contestato la ricostruzione attorea eccependo, da un lato,
l'assenza di prove fornite dall'attrice sulla dinamica dell'incidente e, dall'altro,
l'insussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso atteso che lo stesso, in tesi di parte convenuta, si sarebbe verificato per esclusiva colpa dell'attrice, la quale avrebbe tenuto una condotta incauta e disattenta, tale da integrare il caso fortuito (cfr. p. 6 comparsa di costituzione e risposta “Alla luce del quadro giuridico di riferimento, dunque, quello che l'attrice ha definito in citazione una buca avente dislivello di circa 10-15 cm era in realtà un non omogeneo ed irregolare manto stradale occupato dalle strisce pedonali, che come tale non può ritenersi causa dell'evento dannoso, dovendosi questo imputare al caso fortuito previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., attesa la chiara omissione da parte dell'attrice medesima di quelle semplici cautele che, in considerazione delle condizione del manto stradale comprovate dalle foto in atti, le avrebbero certamente consentito di evitare la caduta”).
a) Sull'an della domanda risarcitoria.
3 Preliminarmente, è opportuno precisare a quale titolo è chiamato a rispondere il
Comune di Lecce.
L'attrice ha evocato nei suoi scritti difensivi oltre al 2051 c.c. anche la figura di matrice pretoria dell'insidia e del trabocchetto non oggettivamente visibile né soggettivamente prevedibile, ma ha chiesto la condanna dell'ente comunale in via principale a titolo di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia e, solo in via subordinata, per fatto illecito.
Il Comune di Lecce ha affermato l'applicabilità della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. alle ipotesi di danni patiti dall'utente della strada pubblica in seguito alla scarsa od omessa manutenzione della stessa (cfr. p. 2 comparsa di costituzione rispsota: “[…] il referente normativo (per l'inquadramento della responsabilità della P.A.) non va individuato nell'art. 2051 c.c. – che sancisce una presunzione di colpevolezza inapplicabile nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte di terzi – bensì nell' art. 2043 c.c. che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per
l'utente una situazione di pericolo occulto”).
Al riguardo si osserva che consolidata giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito quanto segue: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 37059 del
19/12/2022).
Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, pertanto, deve ricondursi il titolo di responsabilità per cui è stato evocato in giudizio il Comune nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e non in quello del 2043 c.c.
4 Ciò posto in punto di diritto, deve rilevarsi in punto di fatto che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua della documentazione prodotta in atti e delle deposizioni testimoniali.
In primo luogo, la stessa difesa del Comune produce una scheda di intervento redatta dalla polizia locale, nella quale è stato espressamente rilevato dagli agenti che la richiesta di intervento è provenuta da , marito dell'attrice; l'orario Persona_1 dell'intervento è indicato alle 20:02; che è intervenuta la pattuglia Controparte_1 che ha accertato le seguenti circostanze di fatto “Viale OV OL II, carreggiata in direzione centro città, altezza ingresso galleria commerciale Centrum: presenza sul sedime stradale di traccia, verosimilmente ascrivibile a precedenti interventi di manutenzione, sottoposta alla sede stradale circostante. Si informava tecnico rep. che assicurava intervento. Alle ore 21:25 Controparte_2 la pattuglia riferiva il ripristino dello stato dei luoghi”. A tale scheda di intervento sono allegate due foto che ritraggono lo stato dei luoghi da cui si evince la presenza della buca in cui è incappata l'attrice.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, deve ritenersi provato l'effettivo verificarsi del sinistro e le circostanze spazio-temporali in cui lo stesso si è verificato.
In secondo luogo, deve ritenersi provata la dinamica del sinistro per come ricostruita da parte attrice.
Sul punto, i testimoni hanno dichiarato che “ero con i miei genitori il giorno dell'incidente e mi trovavo a circa metri 5 dall'attraversamento pedonale quando vedevo cadere mia madre;
mi avvicinavo e vedevo mia madre per terra che lamentava dolori ad una gamba” … “io e mio padre abbiamo alzato da terra mia madre e
l'abbiamo accompagnata di fronte per spostarla dalla strada e abbiamo chiamato il
118” … “nell'attesa veniva fatta sedere su una sedia dentro una profumeria del centro commerciale” (teste );“sono titolare della profumeria Makup sita Tes_1 nel centro commerciale “Centrum” … “non ho assistito alla caduta dell'attrice ma so che la stessa, nell'occasione, la facevo accomodare nel mio negozio, su una sedia, in quanto si presentava sofferente poiché come la stessa riferiva, era caduta in una buca sulle strisce pedonali antistanti il centro commerciale” … “conosco il luogo dell'evento perché in particolare la buca in questione poiché ne avevo da tempo notato la presenza essendo essa sulle strisce pedonali;
posso dire che in zona vi erano
5 anche altre buche” (teste ); “il giorno 26.10.2021, alle ore 19:30 Testimone_2 circa, mentre attraversavo sul passo pedonale in via OV OL II a Lecce, in compagnia dell'attrice, all'altezza del Centrum, mia moglie precipitava a terra, quasi trascinandomi e dopo la caduta notavo che c'era una buca posta sulle strisce pedonali” … “notavo la presenza di un dissesto stradale che iniziava prima delle strisce pedonali che, tuttavia, al suo interno presentava un avvallamento più profondo con al centro una buca di profondità di circa 10/15 cm, di larghezza di circa
10/15 cm e lungo altrettanto” (teste ). Persona_1
Alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi provata non solo la dinamica del sinistro ma anche lo stato dei luoghi così come individuato da parte attrice e, dunque, non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che la sia caduta in Pt_1 viale OV OL II all'altezza della galleria Centrum alle ore 19:00 circa a causa della buca presente sull'attraversamento pedonale occultata dalla presenza sul sedime di foglie e volantini.
Tanto chiarito, si ricorda che l'art. 2051 c.c. configura un peculiare titolo di responsabilità in forza della quale sussiste in capo al custode l'obbligo di risarcire i danni causati a terzi dalla cosa che forma oggetto di custodia, salvo che il custode stesso fornisca la prova del caso fortuito. La giurisprudenza, ormai costante, ha chiarito la natura di tale responsabilità qualificandola in termini di responsabilità oggettiva affermando che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass.
Civ., Sez. III, Sent. n. 11152 del 27/04/2023).
Pertanto, nell'ambito della responsabilità per danni cagionate da cose in custodia, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno mentre il custode deve fornire la prova liberatoria mediante la dimostrazione positiva della sussistenza del caso fortuito.
6 Nel caso in esame, la ha provato che la sua caduta è stata causata da una Pt_1 buca avente un dislivello di 10-15 cm non percepibile con l'ordinaria diligenza in quanto di dimensione minima, ricoperta da carte e volantini e non segnalata talché il Comune ha l'onere di provare il caso fortuito che, si ribadisce, è costituito da un evento straordinario, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno subito dal danneggiato e che può consistere anche nella condotta del danneggiato stesso.
In ordine alla prova liberatoria, parte convenuta ha dedotto che l'attrice ha causato in via esclusiva l'evento di danno e tanto ha affermato sul presupposto che la avrebbe dovuto tenere un comportamento più cauto al fine di evitare il Pt_1 pericolo, che peraltro era visibile, stante la presenza di illuminazione pubblica e di altre fonti di illuminazione private quali insegne e vetrine dei negozi del centro commerciale (cfr. p. 5 comparsa di costituzione: “Ciò detto, la mancata osservanza delle più elementari regole di prudenza e di diligenza configura un fatto della stessa danneggiata idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'eventuale omissione colpevole dell'ente gestore della strada e l'evento, nella misura in cui, come innanzi evidenziato, una maggiore attenzione al piano di calpestio avrebbero certamente consentito di evitare la caduta” e p. 1 note scritte in sostituzione dell'udienza del
25.9.2025: “alla luce della istruttoria espletata, da cui emerge un'incauta e distratta condotta tenuta dalla attrice nell'attraversamento pedonale, potendo schivare
l'ostacolo o comunque la buca onde evitare il pericolo di caduta come poi è accaduto”).
Con particolare riferimento alle condizioni di visibilità, il Comune ha poi eccepito che “Va inoltre evidenziato che il sinistro si è verificato intorno alle ore 19:00 di un pomeriggio autunnale, in condizioni di luce crepuscolare nonché di illuminazione pubblica e di illuminazione fornita dalle vetrine e dalle insegne del Centro commerciale Centrum e, quindi, di assoluta visibilità dello stato dei luoghi. Deve quindi concludersi che al momento del sinistro per cui è causa il dislivello in questione era perfettamente visibile e l'insidiosità dello stesso risultava prevedibile ed evitabile, con conseguente sussistenza di quell'affidamento soggettivo anomalo” (cfr. p. 6 comparsa di costituzione).
Sul punto i testimoni hanno, invece, affermato che “confermo la posizione n. 3 e preciso che pur in presenza di pubblica illuminazione la luce era scarsa” … “confermo la posizione n. 4 e preciso che la buca era larga circa un 30/40 e lunga 50/60 cm e
7 profonda circa 15/10 cm” … “ricordo la presenza sulla buca di foglie e volantini”
(teste );“l'evento si è verificato intorno alle 19:00-19:30 ed all'epoca Tes_1
l'illuminazione pubblica era poco sufficiente, tant'è che adesso è stata potenziata;
ricordo che il giorno successivo anche la buca in questione è stata riparata con del bitume” …“il giorno dell'evento non so dire come si presentasse la buca ma, di solito la sera si accumulano davanti al centro commerciale carte e volantini ed anche foglie che ricoprono anche l'attraversamento pedonale in questione;
posso dire che la buca poteva essere profonda circa 10 cm, aveva una larghezza di circa 30/40 cm ed una lunghezza di circa 50 cm e che sicuramente aveva dimensioni molto più piccole rispetto alla toppa di bitume raffigurata nella foto in atti che mi viene esibita” (teste
); “nell'occasione vi era scarsa illuminazione pubblica e presenza Testimone_2 di foglie e cartacce che coprivano tutto il dissesto, compresa la buca” … “posso dire che le foto in atti sono state da me scattate la mattina dopo l'evento ma la buca risultava già riparata” … “dopo l'incidente ho chiamato sia i vigili urbani che il 188; entrambi sono intervenuti dopo circa 20/30 min;
ricordo che i vigili urbani redigevano un verbale nel quale indicavano la presenza della buca;
interveniva anche il 118 che trasportava mia moglie con ambulanza all'ospedale di Copertino” (teste ). Persona_1
La tesi del Comune circa la sussistenza del caso fortuito non può essere condivisa.
Invero, nel caso in esame non è possibile individuare una responsabilità dell'attrice, in quanto il dislivello di cui si discute non è percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che le sue dimensioni sono ridotte e che lo stesso risultava nascosto dalla presenza di foglie e volantini.
Diversamente si sarebbe potuto opinare qualora si fosse dimostrato che le condizioni di dissesto dell'attraversamento pedonale erano note all'attrice, che la stessa abitasse nelle vicinanze, che il dislivello non fosse occultato da cartacce e che, pertanto, fosse agevole prospettarsi che tale insidia potesse provocare una caduta. Solo in presenza di tali circostanze si sarebbe potuto predicare una evidente pericolosità dello stato dei luoghi tale da esigere una condotta diversa e cioè tale da indurre l'attrice ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada.
Ad ogni modo, nel caso in esame l'argomentazione circa la piena visibilità dei luoghi suffragata dalla difesa dell'ente comunale non incide sul decoroso causale dell'evento. Nello specifico, proprio a causa delle dimensioni ridotte (10/15 cm) del dislivello e del fatto che lo stesso fosse occultato alla vista dalla presenza di
8 volantini e foglie che, al contrario, facevano apparire la buca a livello con il resto dell'attraversamento pedonale, la circostanza che vi fosse o meno l'illuminazione nella zona non modifica l'imputabilità eziologica dell'evento, in quanto anche in condizioni di illuminazione ideali il dislivello risultava impercettibile con l'ordinaria cautela esigibile in capo all'utente medio, tanto da indurre il Comune di Lecce a disporre con estrema rapidità (la stessa sera della caduta dell'attrice) un intervento di ripristino dei luoghi oggetto di causa al fine di riportare l'avvallamento a livello rispetto al piano stradale mediante la bitumazione di buche, dislivelli e disconnessioni presenti nel manto come si evince dalle foto allegate alla scheda di intervento della polizia locale.
In ragione di quanto sopra, si riconosce la responsabilità esclusiva del Comune di
Lecce nella causazione dell'evento di danno oggetto di causa.
b) Sul quantum della domanda risarcitoria.
L'attrice ha esposto di aver riportato un trauma all'anca sinistra e una frattura sottocapitata del femore sinistro lievemente scomposta, in conseguenza delle quali ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico con inserimento di protesi totale all'anca sinistra presso il nosocomio di Scorrano. In ragione di tale esito operatorio,
l'attrice ha, altresì, esposto di aver dovuto effettuare un periodo di riabilitazione nonché altri controlli di tipo fisiatrico.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico patito nonché il rimborso delle spese per le cure mediche individuate in € 680,90.
In particolare, parte attrice ha quantificato il danno biologico in € 49.796,50 in ragione dei parametri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2021 tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'evento (75 anni), di una percentuale di invalidità permanente individuata nel 20 %, di 60 giorni di invalidità temporanea totale, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%.
Il comune ha contestato tale quantificazione ritenendo non congrua sia la percentuale di determinazione del danno biologico sia la durata dell'invalidità temporanea (cfr. p. 7 comparsa di costituzione: “Ferma restando la contestazione nell'an, la pretesa risarcitoria è totalmente infondata e pretestuosa anche nel quantum, sicché viene contestata anche sotto tale profilo. In particolare, si contestano, in quanto esorbitanti rispetto al tipo di lesione subita, i punti di invalidità permanente ed i giorni di inabilità temporanea totale e parziale”).
9 Al riguardo si osserva quanto segue.
La censura del Comune sulla quantificazione dei danni prospettata da parte attrice
è generica, in quanto non adduce a sostegno dell'infodatezza della determinazione della percentuale di invalidità permanente né dei giorni di invalidità temporanea alcun riscontro concreto volto a smentire la tesi attorea.
Tanto premesso, sulla natura e l'entità delle lesioni riportate in seguito alla caduta da è stato disposto l'espletamento della c.t.u. medica ad Parte_1 opera della dott.ssa la quale ha dato atto di aver ricevuto Persona_2
osservazioni alla bozza solo dal consulente di parte attrice, mentre nessuna contestazione è pervenuta all'elaborato peritale dalla difesa del Comune.
Venendo al merito della consulenza tecnica il c.t.u., nell'evidenziare che “Le lesioni accertate (esiti di frattura sottocapitata femore sinistro trattata con protesi totale
d'anca) sono compatibili con la dinamica dell'evento (caduta al suolo determinata da dissesto del manto stradale a livello di strisce pedonali) e risultano dunque in relazione causale con esso”, ha altresì specificato che “È documentata in atti una
“Pregressa frattura di tibia a sinosteosintetizzata”; in occasione della visita la Sig.ra
ha riferito in effetti “Nel 2012 intervento per frattura gamba sinistra a Pt_1 seguito di caduta accidentale con ritenzione di mezzi di sintesi” concludendo, tuttavia, che “tale stato anteriore non costituisce concausa di menomazione con riferimento al danno biologico conseguente alla lesione per cui è il presente procedimento” (p. 16 dell'elaborato peritale).
Con riferimento ai postumi permanenti il c.t.u., sulla base delle Linee Guida per la
Valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico previste dalla
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, ha concluso che “Al termine della malattia sono residuati postumi permanenti che, per la soggettività riferita e l'obiettività rilevata sono equamente valutabili nella misura del 18%
(diciotto per cento)” (cfr. pp. 15, 16 dell'elaborato peritale).
In ordine all'invalidità temporanea totale e temporanea il c.t.u. ha riscontrato che l'invalidità temporanea dell'attrice ha avuto il seguente decorso: “… 30 giorni in termini di inabilità temporanea totale, 30 di inabilità temporanea parziale al 75%, seguita da 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e ulteriori 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.” (p. 20 dell'elaborato peritale). La c.t.u., nel confermare il giudizio espresso anteriormente
10 alle osservazioni effettuate dal c.t.p. di parte attrice, ha dato atto di aver tenuto conto, nell'elaborazione dell'invalidità temporanea, del periodo di convalescenza
(cfr. p. 20 dell'elaborato peritale: “La “convalescenza” è stata poi adeguatamente valorizzata nel calcolo complessivo dell'inabilità temporanea”) e spiegando al c.t.p. di parte attrice, il quale lamentava la non congruità dell'attribuzione di soli trenta giorni di invalidità temporanea totale non conforme al reale periodo in cui l'attrice
è stata impossibilitata nel compiere le occupazioni ordinarie, che “[…] si deve far notare come il periodo di degenza necessario per il trattamento della lesione fratturativa ebbe effettiva durata di 11 giorni (26.10-6.11.2021). Già in dimissione, in data 6.11.2021, si formulò proposta di periodo di convalescenza di
“45 gg s.c.” con indicazione a proseguire “FKT e deambulazione assistita”: è evidente come “l'immobilizzazione” fosse di fatto terminata e superata in questa fase storica allorquando la paziente aveva già avviato la deambulazione, seppur con assistenza. Nonostante ciò, nella definizione di un periodo di ITT pari a 30 giorni proposta, si è già tenuta in debita considerazione la necessità riabilitativa “intensiva” che ha caratterizzato la prima fase del recupero post-operatorio” (cfr. pp. 19-20, dell'elaborato peritale).
Deve, dunque, giudicarsi congrua la conclusione del c.t.u. argomentata sulla base della documentazione medica prodotta.
In merito ai postumi il c.t.u. ha osservato che “I postumi rilevati non incidono in concreto su particolari attività non lavorative che il periziando alleghi di svolgere, le quali per frequenza e caratteristiche intrinseche esulino dalle normali attività esistenziali” specificando che “La Sig.ra all'epoca dell'evento Pt_1 traumatico era pensionata” e che non vi è danno alla integrità fisiognomica (cfr. p.
17 dell'elaborato peritale).
Da ultimo, il c.t.u. ha riconosciuto congrue tra le spese mediche allegate dall'attrice quelle per un ammontare pari ad € 644,30 necessarie in relazione alle visite e terapie sostenute in conseguenza l'incidente (“Sono congrue le spese mediche sostenute per il percorso diagnostico terapeutico e per la produzione delle copie della documentazione necessaria ai fini del presente giudizio, che ammontano ad €
644,30”) precisando che “Non sarà necessario in futuro affrontare ulteriori spese di cura” (cfr. p. 18 dell'elaborato peritale).
11 Sulla base di quanto sopra, si procede alla liquidazione del danno, evidenziando quanto emerge dall'elaborato peritale e, nello specifico, che parte attrice ha riportato un'invalidità biologica temporanea totale della durata di giorni 30 e una invalidità biologica temporanea parziale individuato in giorni 30 nella misura del
75 %, in giorni 15 nella misura del 50 % e giorni 15 nella misura del 25%.
Con riferimento alle spese sostenute per le cure, il c.t.u. ha ritenuto congrue le spese sostenute dall'attrice e allegate dalla stessa per l'importo complessivo pari a
€ 644,30.
In definitiva, alla luce dei parametri indicati nelle Tabelle in uso dal Tribunale di
Milano nell'anno 2024, il quantum risarcitorio spettante a parte attrice può essere così riassunto:
Età del danneggiato alla data dell'incidente: 75 anni;
Percentuale di invalidità permanente: 18%;
Punto base I.T.T.: € 115,00;
Giorni di invalidità temporanea totale: 30;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 15;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 15;
Danno non patrimoniale risarcibile: € 54.253,00;
Invalidità temporanea totale: € 3.450,00;
Invalidità temporanea parziale al 75%: € 2.587,50;
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 862,50,00;
Invalidità temporanea parziale al 25%: € 431,25;
Totale danno biologico temporaneo: € 7.331,25;
Spese mediche: € 644,30;
Totale complessivo: € 62.228,55.
Il danno è stato calcolato all'attualità; lo stesso è dunque da maggiorarsi di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo. Il danno va poi devalutato alla data dell'evento e di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, con maggiorazione di interessi legali dall'evento alla data odierna.
d) Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
12 Le spese della c.t.u. medica, liquidate come da separato decreto del 5.3.2025, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, in ragione della soccombenza.
Spettano all'attrice le spese di c.t.p., come documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 6942/2022 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del Comune di Lecce nella determinazione dell'evento oggetto di causa;
- Per l'effetto, condanna il Comune di Lecce al pagamento in favore di
[...]
della somma pari ad € 62.228,55, oltre accessori come in parte Parte_1 motiva;
- Condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese del giudizio in favore di
, liquidate in € 7.616,00 per compenso ed € 518,00 per Parte_1 spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Giannone, che ha reso la dichiarazione di rito, oltre alle spese di c.t.p. come documentate;
- Pone le spese di c.t.u., liquidate in complessivi € 1027,60 per compensi (oltre IVA
e oneri previdenziali come per legge), definitivamente a carico del Comune di Lecce, in ragione della soccombenza al netto degli acconti eventualmente già corrisposti.
Lecce, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN LE
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott. Per_3
, con la supervisione del titolare
[...]
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