Art. 3.
Chiunque pone in commercio per la vendita al dettaglio, detiene per porre in vendita al dettaglio o vende al dettaglio mandorle amare in difformita' alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283 .
Chiunque pone in commercio per la vendita al dettaglio, detiene per porre in vendita al dettaglio o vende al dettaglio mandorle amare in difformita' alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283 .