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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3838/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE
- SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Giani Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice Relatore
dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3838/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Publio VALERIO ed elettivamente domiciliata, in via alternativa, presso il domicilio digitale costituito dal recapito p.e.c. nonché presso il suo studio sito in Via Email_1
Viaccarella n. 8/A, Bari;
- attrice contro
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace e con l'intervento volontario di pagina 1 di 14 (P.I. , difesa dall'avv. Piero Controparte_2 P.IVA_2
SPIRANDELLI ( ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
studio sito in Via G. Leopardi n. 23, Milano;
- terzo intervenuto
Oggetto: antitrust e opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice:
“A) IN VIA PRELIMINARE, IN RITO accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano in favore di quella del Tribunale di Bari ovvero del Tribunale di Siena, sebbene
il contratto di fideiussione sia comunque nullo, a conoscere ed emettere l'ingiunzione di pagamento
in questa sede opposta;
B) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del contratto di
fideiussione per violazione del combinato disposto dagli artt. 1418 c.c. e 2, L. 287/1990; C)
Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del D.I. n. 24665/19 emesso dal
Tribunale di Milano in danno della sig.ra avendo la richiesto il Parte_1 CP_1
provvedimento monitorio sulla scorta di un estratto di saldaconto in luogo dell'estratto conto
siccome previsto dall'art. 50 TUB;
D) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del D.I. n.
24665/19 emesso dal Tribunale di Milano in danno della sig.ra sulla scorta Parte_1
delle plurime eccezioni siccome analiticamente argomentate e dedotte nei propri scritti difensivi;
E)
Per l'effetto, revocare il D.I. n. 24665/19 con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
F) NEL
MERITO, IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare l'infondatezza del D.I. n. 24665/19 e, per
l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa avanzata da
[...]
in persona del suo l.r.p.t., in dipendenza del D.I. n. 24665/2019 accertare e Controparte_1
pagina 2 di 14 dichiarare il sig. tenuto a manlevare la sig.ra di quanto la Parte_2 Parte_1
stessa dovesse esser condannata a pagare;
G) Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Conclusione nell'interesse della convenuta Controparte_3
“IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato;
NEL
MERITO: IN VIA PRINCIPALE, per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, rigettare
le domande tutte proposte ex adverso e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, Voglia
l'Ill.mo Giudice adito condannare, con qualsiasi statuizione, la Signora Parte_1
(C.F.: ), nata a Bari (BA) il [...], a pagare in [...]_1 [...]
la somma di Euro 146.666,83= oltre interessi come Controparte_2
indicati in atti, dal dovuto al saldo, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in
corso di causa o ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA, ci si oppone all'ammissione delle
richieste istruttorie formulate da controparte. Con riserva di ogni ulteriore eccezione e deduzione.
Con ogni più ampia riserva di chiedere termine, produrre altri documenti ed indicare nuovi mezzi di
prova. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del
procedimento monitorio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
ed svolgendo Controparte_1 Controparte_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 24665/2019, emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della
(già , del socio e fideiussore e della Controparte_4 CP_5 Parte_2
stessa opponente quale fideiussore, per il pagamento in solido dell'importo di € 146.666,83, oltre spese, interessi e accessori di legge a titolo di dal saldo debitore derivante dallo scoperto del c/c n.
45741.
pagina 3 di 14 Nel presente giudizio l'opponente ha dedotto: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Milano adito in sede monitoria atteso che il rapporto negoziale era sorto a Bari, presso la filiale della banca e la stessa attrice era residente in [...]; b) la nullità della Controparte_1
fideiussione sottoscritta in data 21/05/2007 ai sensi dell'art. 2 l. 287/1990; c) la violazione dell'art. 1956 c.c.; d) in ogni caso, l'inidoneità della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio a costituire prova scritta del credito atteso che la banca aveva prodotto un mero estratto di saldaconto munito dell'autocertificazione di cui all'art. 50 TUB e non l'estratto conto;
f)
l'insussistenza del credito azionato per: (i) l'applicazione di interessi usurari;
(ii) l'irregolare pattuizione della commissione di massimo scoperto;
(iii) l'illegittima applicazione dell'anatocismo;
(iv) l'illegittima contabilizzazione dei giorni di valuta;
g) infine, la “infondatezza” della pretesa creditoria azionata dalla banca, atteso l'impego di estraneo al presente giudizio, Parte_2
a manlevare “in ordine alla fideiussione da quest'ultima rilasciata a favore Parte_1
delle ”. Controparte_1
1.1 – Intervenendo volontariamente in giudizio in qualità di titolare del credito a seguito di una operazione di scissione, la società ha chiesto il rigetto Controparte_2
delle domande. In relazione all'eccezione di nullità della fideiussione, ha rilevato che la Banca
d'Italia aveva censurato i presunti effetti distorsivi della concorrenza in caso di uniforme applicazione delle clausole e che l'attrice non aveva offerto prova di tale circostanza. Sotto altro aspetto, ha ribadito la correttezza della determinazione dell'ammontare del credito azionato e la sussistenza di idonea prova scritta in base al contratto di conto corrente n. 45741 intestato alla società
semplice (doc. 4 del fascicolo monitorio) e all'estratto certificato (doc. 8 del fascicolo CP_4
monitorio).
1.2 – Dichiarata la contumacia della banca convenuta e assegnati i termini di cui all'art. 183, 6
comma, c.p.c., le parti hanno formulato le loro istanze istruttorie mediante scambio di note scritte.
pagina 4 di 14 Con ordinanza del 07/03/2022, attesa l'identità delle circostanze da accertare e la parziale identità
soggettiva, il giudice istruttore ha disposto l'acquisizione della relazione peritale già depositata nel distinto giudizio di opposizione promosso avverso il medesimo decreto dalla società debitrice e dagli altri soci (ed iscritto al n. 3794/2020 R.G.). All'udienza del 22/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con la comparsa conclusionale depositata in data 22/12/2024, l'attrice ha depositato sentenza del Tribunale di Milano n. 6609/2022 pronunciata nel giudizio di opposizione r.g. 3794/2020 con cui è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 24665/19 e la condanna degli opponenti in solido al pagamento della minor somma di euro 64.005,48, oltre interessi del 5%
dal 13/2/2018, come rideterminata dal c.t.u.
2. – Così ripercorsi i fatti di causa, occorre procedere all'esame delle domande svolte dall'attrice,
rilevando sin d'ora l'infondatezza del motivo sub g) in quanto avente ad oggetto l'impegno a manlevare l'attrice assunto da un terzo che non è parte del giudizio.
2.1 – La domanda di accertamento negativo del credito per la nullità della fideiussione prestata non merita di essere accolta per le ragioni che si espongono.
Dalla documentazione prodotta dalla intervenuta risulta che e Parte_1 Parte_2
hanno sottoscritto la garanzia n. 1026847/64 per cui è causa il 21 maggio 2007, costituendosi
[...]
“fideiussori” sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 180.000,00, ciascuno nei limiti della quota del 50%, pari a € 90.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni presenti e future assunte dalla società nei confronti dell'istituto di credito banca CP_5 Controparte_1
[...]
2.2- Giova premettere che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha ad oggetto le clausole presenti nello schema negoziale predisposto dall'ABI nel 2003. Secondo quanto rilevato dall'autorità,
a differenza di altre previsioni comprese nello stesso schema – e che non comportano un pagina 5 di 14 ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario – le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del formulario) “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Tali clausole contengono, pertanto, previsioni che “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990, art. 1, comma 2, lett. a)”. Nella ricostruzione offerta dalla Banca d'Italia, la distorsione della concorrenza, che deriva dall'applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI, non è il portato di un contratto tra imprese, ovvero di “negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto”, ma di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali” (ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali) che hanno la funzione di “coordinare verso un comune interesse, le attività economiche” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 che richiama Cass. 827/1999).
2.3- Ciò posto, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, i contratti di fideiussione stipulati “a valle” dell'intesa sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 sono stati ritenuti parzialmente nulli in relazione alle sole previsioni riproduttive le clausole dello schema ABI sanzionate, potendo la nullità
di tali clausole estendersi all'intero contratto in base al meccanismo di cui all'art. 1419 c.c. laddove risulti che i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza le tre clausole in commento (Cass. Sez. Un. 41994/2021).
2.4- Peraltro, come osservato dalle richiamate Sezioni Unite, l'estensione della nullità delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI all'intero negozio costituisce “evenienza di ben difficile riscontro”, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l'effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l'effetto di alleggerirne la posizione, cosicché
non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore, soprattutto se, quale socio della società
pagina 6 di 14 garantita, interessato all'erogazione del finanziamento, avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle. Sotto altro aspetto l'imprenditore bancario ha interesse a mantenere la garanzia personale del fideiussore anche senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe l'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
2.5 – Ricondotte le conseguenze dell'illecito consistente nell'applicazione uniforme delle clausole che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI alla nullità parziale, si osserva che la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, rileva sotto il profilo dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione.
Ciò posto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di estinzione della fideiussione, anche ai sensi dell'art. 1957 c.c. (in ipotesi applicabile per effetto della caducazione della clausola che ne prevede la deroga), ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che la pretesa estinzione per decorso del termine semestrale di decadenze previsto dall'art. 1957 c.c. deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (Cass.
30383/2024; Cass. n. 8023/2024). Nel caso di specie l'attrice non ha dedotto alcuna decadenza della banca a mente dell'art. 1957 c.c., norma applicabile una volta caducata la clausola derogatoria, ne deriva l'insussistenza di un interesse ad agire in relazione alla dedotta nullità.
2.6 – Sotto altro profilo, occorre rilevare che il contratto di fideiussione per cui è causa è stato stipulato il 21 maggio 2007. In disparte ogni ulteriore valutazione in merito alla possibilità di qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, alla luce della previsione di cui all'art. 7
(“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione, quanto dovutele per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”),
rileva il Collegio che, secondo un condivisibile orientamento, affinché la parte che deduce la nullità
delle clausole del contratto a valle per effetto della intesa anticoncorrenziale possa avvalersi pagina 7 di 14 dell'accertamento sul punto compiuto dalla Banca d'Italia è necessario che il contratto sia stipulato
“entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì
offrendone altra e specifica prova” (Cass. 30383/2024). Nel caso di specie l'attrice si è limitata a dedurre la nullità della fideiussione, prodotta in atti dalla convenuta senza offrire la prova CP_2
della riconducibilità dell'inserimento delle clausole in esame ad un comportamento anticoncorrenziale esistente alla data della stipulazione della fideiussione. A tal proposito, l'attrice neppure ha formulato istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. per l'acquisizione dei modelli di fideiussione utilizzati nell'anno 2007 dai diversi istituti di credito.
3. – Anche le difese basate sulla applicazione dell'art. 1956 c.c. non sono fondate. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, grava sul fideiussore la prova che, successivamente alla prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al debitore garantito senza l'autorizzazione del fideiussore pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Peraltro, l'onere di richiedere la preventiva autorizzazione non sussiste se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (Cass. 30383/2024).
Deve, ancora, ricordarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, “il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancata preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quanto meno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un pagina 8 di 14 obbligo sostitutivo di vigilanza in capo alla banca creditrice” (Cass. 16822/2024). Nel caso di specie l'attrice era socia della società garantita ed il debito deriva da un preesistente rapporto di conto corrente. La parte non ha offerto prova alcuna del peggioramento della situazione finanziaria della società.
4. – Venendo alle ulteriori doglianze aventi ad oggetto la legittimità del decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue.
4.1. – Eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, adito in via monitoria.
Esclusa la qualifica di consumatore della opponente, socia della società alla data della CP_5
sottoscrizione della fideiussione e sino al 07.05.2018 per una quota pari al 33,33% del capitale sociale, l'eccezione non risulta efficacemente formulata in relazione a tutti i possibili fori concorrenti.
In particolare, nel caso di specie il foro del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta deve essere individuato alla luce del principio secondo cui “la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2055 cod. civ., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 cod. cv., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali” (Cass. Sez. 6, ord. 19473/2012). La banca opposta ha sede a Milano, ciò che consente di ritenere correttamente radicata la competenza del tribunale adito in via monitoria. Trova, inoltre,
applicazione l'art. 33 cod. proc. civ. in considerazione del luogo di residenza del coobbligato
Pt_2
4.2.- Sugli ulteriori motivi di opposizione.
Giova premettere che nel presente giudizio l'ingiunta ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sulla base degli stessi motivi di opposizione formulati, avverso il medesimo decreto ingiuntivo, dalla pagina 9 di 14 società semplice dal socio e fideiussore nella causa rubricata al n. R.G. CP_4 Parte_2
3794/2020.
Su istanza dell'opponente sono stati acquisiti l'elaborato peritale redatto in quel giudizio dal c.t.u.
dott. e i relativi allegati. Gli accertamenti svolti dal c.t.u. nell'ambito di tale Persona_1
consulenza possono essere utilizzati nel presente giudizio in quanto sottoposti al contraddittorio delle parti (Cass. 23132/2004; Cass. 9843/2014) e riguardanti circostanze di fatto rilevanti ai fini della odierna delibazione (Cass. 15714/2010).
a) L'eccezione relativa alla inidoneità della documentazione prodotta nel procedimento monitorio a costituire prova scritta del credito appare superata non solo dalla circostanza per cui la convenuta ha prodotto, come doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione, l'estratto conto CP_2
dall'apertura del rapporto fino alla sua chiusura, in data 13/02/2018; ma anche dall'esito della c.t.u.
che impone la revoca del decreto ingiunto, ottenuto per il pagamento di una somma superiore al saldo debitore derivante dal riconteggio operato dal consulente.
b) L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi usurai al rapporto di conto corrente,
evidenziando, nell'atto di citazione che “sulla scorta dell'avversa documentazione, sembrerebbe superato il tasso soglia per oltre il 2% sin dall'accensione del c/c intestato alla per cui si CP_4
verserebbe nell'ipotesi”. A supporto di tale allegazione l'attrice ha prodotto una consulenza tecnica di
Contr parte nella quale si legge che “dall''esame della tabella A, allegata al decreto del si evince che il TEGM valido per la categoria apertura di credito in c/c per importi superiori ad € 5.000,00 è pari al
9,900%. Per ottenere il tasso soglia tale aliquota deve essere aumentata della metà: TEGM (9,900%)
x 1.5 = tasso soglia 14,850%”. Tale allegazione non trova riscontro nelle previsioni riguardanti le condizioni economiche del conto corrente bancario, prodotte sub doc. 14, dalle quali emerge che le parti hanno convenuto un tasso di scoperto pari al 14,364% inferiore al tasso soglia del 14,85% in vigore nel trimestre in forza del decreto del MEF 20/03/2007. Nella relazione di parte si accenna pagina 10 di 14 anche alla fattispecie dell'usura sopravvenuta, effetto di una unilaterale modifica delle condizioni ai sensi dell'art. 118 t.u.b. Tale allegazione difetta della necessaria specificità e non è supportata da alcun elemento di prova atteso che la parte non ha indicato quale sia il diverso tasso in ipotesi applicato al rapporto, né i periodi di superamento del tasso soglia. L'opponente non ha, pertanto,
assolto all'onere della prova sulla stessa gravante alla stregua della giurisprudenza secondo cui nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli interessi è tenuto non solo a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori, ma anche gli interessi “applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. Un. 19597/2020; nella giurisprudenza di merito Corte appello Torino, sez. I,
09/02/2021, n. 136).
c) L'opponente ha censurato l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione oltre che l'illegittima applicazione delle valute. Anche tale doglianza risulta confutata dalle risultanze documentali: l'art. 9 del contratto del 18/05/2007 prevede che “i rapporti di dare avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità portando in conto con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge”. Nelle condizioni economiche le parti hanno espressamente previsto l'applicazione della commissione di massimo scoperto, indicando l'aliquota, distinta tra fido e scoperto. Le censure di indeterminatezza sono infondate anche con riguardo alle valute, in quanto nel contratto del 18/5/2007 le parti hanno dettagliatamente disciplinato tale condizione con riferimento alle diverse operazioni attive e passive, in conformità anche alle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, TUB, né parte attrice ha allegato e dimostrato violazioni della normativa.
pagina 11 di 14 d) Per quanto concerne la doglianza relativa alla illegittima applicazione dell'anatocismo,
vengono in esame le modifiche legislative che hanno interessato l'art. 120 t.u.b. che, nella formulazione originaria, così disponeva: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La disposizione è
stata sostituita dall'art. 1, comma 629, l. n. 147/2013 con la seguente previsione: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Tale previsione è stata nuovamente modificata per effetto dell'art. 17-bis D.L: 18/2016
inserito in sede di conversione dalla l. 49/2016. Nella formulazione attuale l'art. 120, comma 2 lett.
b) prevede che “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Intervenute a dirimere il contrasto riguardante la portata applicativa della norma, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno osservato che “non pare possa approdarsi a una interpretazione diversa rispetto a quella, già suggerita dalla dominante dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito secondo cui la disposizione vieta l'applicazione in radice dell'anatocismo”; infatti, “per conferire un senso all'enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola sorte capitale deve credersi che il legislatore, nel parlare di “interessi periodicamente capitalizzati”, abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da pagina 12 di 14 conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini,
quello in cui è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi,
divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi” (Cass. civ. Sez. Un.
21344/2024). Le Sezioni Unite hanno, inoltre, osservato che “il divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 01 dicembre 2014, opera a prescindere dall'adozione da parte del
CICR della delibera prevista dall'art. 120 comma 2, t.u.b. circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Ciò
posto, l'art. 9 del contratto di conto corrente inter partes, sebbene conforme alle previsioni vigenti alla data della stipulazione, disciplina l'anatocismo in modo difforme dalla norma primaria sopravvenuta. Si è reso pertanto necessario eliminare gli effetti della capitalizzazione con decorrenza dal 1/1/2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità. Inoltre, in sede di c.t.u. è stata quindi disposta l'eliminazione della commissione istruttoria, in quanto non pattuita (circostanza rilevabile d'ufficio), e l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7, lett. a),
TUB, fino al 19/11/2014, cioè fino alla data della pattuizione dell'onere.
Il c.t.u. ha proceduto al riconteggio del saldo debitore del conto corrente sulla base dei criteri esposti ed in aderenza al quesito formulato, condiviso da questo Tribunale. Sulla base di tali conteggi,
immuni da vizi logici o di altra natura, il saldo rettificato al 12/2/2018 è pari ad € 64.005,48.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo, emesso per il maggiore importo di € 146.666,83 oltre interessi “come da domanda”, e la condanna dell'opposta al pagamento del minore importo di €
64.005,48 oltre interessi al tasso contrattuale del 5%.
Occorre precisare che, come indicato nel ricorso monitorio, il presente debito ha natura solidale.
Inoltre, la statuizione di condanna deve essere resa in favore della intervenuta CP_2
pagina 13 di 14 titolare del credito a seguito di una operazione di scissione di Controparte_2 [...]
in data 25.11.2020. Controparte_1
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande dell'attrice le spese di lite debbono essere parzialmente compensate nella misura di un mezzo ed essere poste a carico dell'opponente nella misura della restante metà, da liquidarsi secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 in base al valore della controversia, applicata la riduzione massima in relazione alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di nullità del contratto di fideiussione formulata da Parte_1
;
[...]
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 24665/2018 del 22/11/2019 emesso dal Tribunale di Milano
nei confronti di;
Parte_1
3) condanna l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta della somma di euro
64.005,48 oltre interessi del 5% dal 13/2/2018 sino al soddisfo;
4) compensa le spese di lite limitatamente alla metà e condanna l'attrice a rifondere alla società
intervenuta le spese di lite nella misura della metà pari ad € 5.634,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Idamaria Chieffo Silvia Giani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE
- SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Giani Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice Relatore
dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3838/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Publio VALERIO ed elettivamente domiciliata, in via alternativa, presso il domicilio digitale costituito dal recapito p.e.c. nonché presso il suo studio sito in Via Email_1
Viaccarella n. 8/A, Bari;
- attrice contro
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace e con l'intervento volontario di pagina 1 di 14 (P.I. , difesa dall'avv. Piero Controparte_2 P.IVA_2
SPIRANDELLI ( ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
studio sito in Via G. Leopardi n. 23, Milano;
- terzo intervenuto
Oggetto: antitrust e opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice:
“A) IN VIA PRELIMINARE, IN RITO accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano in favore di quella del Tribunale di Bari ovvero del Tribunale di Siena, sebbene
il contratto di fideiussione sia comunque nullo, a conoscere ed emettere l'ingiunzione di pagamento
in questa sede opposta;
B) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del contratto di
fideiussione per violazione del combinato disposto dagli artt. 1418 c.c. e 2, L. 287/1990; C)
Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del D.I. n. 24665/19 emesso dal
Tribunale di Milano in danno della sig.ra avendo la richiesto il Parte_1 CP_1
provvedimento monitorio sulla scorta di un estratto di saldaconto in luogo dell'estratto conto
siccome previsto dall'art. 50 TUB;
D) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del D.I. n.
24665/19 emesso dal Tribunale di Milano in danno della sig.ra sulla scorta Parte_1
delle plurime eccezioni siccome analiticamente argomentate e dedotte nei propri scritti difensivi;
E)
Per l'effetto, revocare il D.I. n. 24665/19 con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
F) NEL
MERITO, IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare l'infondatezza del D.I. n. 24665/19 e, per
l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa avanzata da
[...]
in persona del suo l.r.p.t., in dipendenza del D.I. n. 24665/2019 accertare e Controparte_1
pagina 2 di 14 dichiarare il sig. tenuto a manlevare la sig.ra di quanto la Parte_2 Parte_1
stessa dovesse esser condannata a pagare;
G) Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Conclusione nell'interesse della convenuta Controparte_3
“IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato;
NEL
MERITO: IN VIA PRINCIPALE, per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, rigettare
le domande tutte proposte ex adverso e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, Voglia
l'Ill.mo Giudice adito condannare, con qualsiasi statuizione, la Signora Parte_1
(C.F.: ), nata a Bari (BA) il [...], a pagare in [...]_1 [...]
la somma di Euro 146.666,83= oltre interessi come Controparte_2
indicati in atti, dal dovuto al saldo, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in
corso di causa o ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA, ci si oppone all'ammissione delle
richieste istruttorie formulate da controparte. Con riserva di ogni ulteriore eccezione e deduzione.
Con ogni più ampia riserva di chiedere termine, produrre altri documenti ed indicare nuovi mezzi di
prova. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del
procedimento monitorio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
ed svolgendo Controparte_1 Controparte_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 24665/2019, emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della
(già , del socio e fideiussore e della Controparte_4 CP_5 Parte_2
stessa opponente quale fideiussore, per il pagamento in solido dell'importo di € 146.666,83, oltre spese, interessi e accessori di legge a titolo di dal saldo debitore derivante dallo scoperto del c/c n.
45741.
pagina 3 di 14 Nel presente giudizio l'opponente ha dedotto: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Milano adito in sede monitoria atteso che il rapporto negoziale era sorto a Bari, presso la filiale della banca e la stessa attrice era residente in [...]; b) la nullità della Controparte_1
fideiussione sottoscritta in data 21/05/2007 ai sensi dell'art. 2 l. 287/1990; c) la violazione dell'art. 1956 c.c.; d) in ogni caso, l'inidoneità della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio a costituire prova scritta del credito atteso che la banca aveva prodotto un mero estratto di saldaconto munito dell'autocertificazione di cui all'art. 50 TUB e non l'estratto conto;
f)
l'insussistenza del credito azionato per: (i) l'applicazione di interessi usurari;
(ii) l'irregolare pattuizione della commissione di massimo scoperto;
(iii) l'illegittima applicazione dell'anatocismo;
(iv) l'illegittima contabilizzazione dei giorni di valuta;
g) infine, la “infondatezza” della pretesa creditoria azionata dalla banca, atteso l'impego di estraneo al presente giudizio, Parte_2
a manlevare “in ordine alla fideiussione da quest'ultima rilasciata a favore Parte_1
delle ”. Controparte_1
1.1 – Intervenendo volontariamente in giudizio in qualità di titolare del credito a seguito di una operazione di scissione, la società ha chiesto il rigetto Controparte_2
delle domande. In relazione all'eccezione di nullità della fideiussione, ha rilevato che la Banca
d'Italia aveva censurato i presunti effetti distorsivi della concorrenza in caso di uniforme applicazione delle clausole e che l'attrice non aveva offerto prova di tale circostanza. Sotto altro aspetto, ha ribadito la correttezza della determinazione dell'ammontare del credito azionato e la sussistenza di idonea prova scritta in base al contratto di conto corrente n. 45741 intestato alla società
semplice (doc. 4 del fascicolo monitorio) e all'estratto certificato (doc. 8 del fascicolo CP_4
monitorio).
1.2 – Dichiarata la contumacia della banca convenuta e assegnati i termini di cui all'art. 183, 6
comma, c.p.c., le parti hanno formulato le loro istanze istruttorie mediante scambio di note scritte.
pagina 4 di 14 Con ordinanza del 07/03/2022, attesa l'identità delle circostanze da accertare e la parziale identità
soggettiva, il giudice istruttore ha disposto l'acquisizione della relazione peritale già depositata nel distinto giudizio di opposizione promosso avverso il medesimo decreto dalla società debitrice e dagli altri soci (ed iscritto al n. 3794/2020 R.G.). All'udienza del 22/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con la comparsa conclusionale depositata in data 22/12/2024, l'attrice ha depositato sentenza del Tribunale di Milano n. 6609/2022 pronunciata nel giudizio di opposizione r.g. 3794/2020 con cui è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 24665/19 e la condanna degli opponenti in solido al pagamento della minor somma di euro 64.005,48, oltre interessi del 5%
dal 13/2/2018, come rideterminata dal c.t.u.
2. – Così ripercorsi i fatti di causa, occorre procedere all'esame delle domande svolte dall'attrice,
rilevando sin d'ora l'infondatezza del motivo sub g) in quanto avente ad oggetto l'impegno a manlevare l'attrice assunto da un terzo che non è parte del giudizio.
2.1 – La domanda di accertamento negativo del credito per la nullità della fideiussione prestata non merita di essere accolta per le ragioni che si espongono.
Dalla documentazione prodotta dalla intervenuta risulta che e Parte_1 Parte_2
hanno sottoscritto la garanzia n. 1026847/64 per cui è causa il 21 maggio 2007, costituendosi
[...]
“fideiussori” sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 180.000,00, ciascuno nei limiti della quota del 50%, pari a € 90.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni presenti e future assunte dalla società nei confronti dell'istituto di credito banca CP_5 Controparte_1
[...]
2.2- Giova premettere che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha ad oggetto le clausole presenti nello schema negoziale predisposto dall'ABI nel 2003. Secondo quanto rilevato dall'autorità,
a differenza di altre previsioni comprese nello stesso schema – e che non comportano un pagina 5 di 14 ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario – le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del formulario) “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Tali clausole contengono, pertanto, previsioni che “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990, art. 1, comma 2, lett. a)”. Nella ricostruzione offerta dalla Banca d'Italia, la distorsione della concorrenza, che deriva dall'applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI, non è il portato di un contratto tra imprese, ovvero di “negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto”, ma di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali” (ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali) che hanno la funzione di “coordinare verso un comune interesse, le attività economiche” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 che richiama Cass. 827/1999).
2.3- Ciò posto, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, i contratti di fideiussione stipulati “a valle” dell'intesa sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 sono stati ritenuti parzialmente nulli in relazione alle sole previsioni riproduttive le clausole dello schema ABI sanzionate, potendo la nullità
di tali clausole estendersi all'intero contratto in base al meccanismo di cui all'art. 1419 c.c. laddove risulti che i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza le tre clausole in commento (Cass. Sez. Un. 41994/2021).
2.4- Peraltro, come osservato dalle richiamate Sezioni Unite, l'estensione della nullità delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI all'intero negozio costituisce “evenienza di ben difficile riscontro”, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l'effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l'effetto di alleggerirne la posizione, cosicché
non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore, soprattutto se, quale socio della società
pagina 6 di 14 garantita, interessato all'erogazione del finanziamento, avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle. Sotto altro aspetto l'imprenditore bancario ha interesse a mantenere la garanzia personale del fideiussore anche senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe l'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
2.5 – Ricondotte le conseguenze dell'illecito consistente nell'applicazione uniforme delle clausole che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI alla nullità parziale, si osserva che la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, rileva sotto il profilo dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione.
Ciò posto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di estinzione della fideiussione, anche ai sensi dell'art. 1957 c.c. (in ipotesi applicabile per effetto della caducazione della clausola che ne prevede la deroga), ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che la pretesa estinzione per decorso del termine semestrale di decadenze previsto dall'art. 1957 c.c. deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (Cass.
30383/2024; Cass. n. 8023/2024). Nel caso di specie l'attrice non ha dedotto alcuna decadenza della banca a mente dell'art. 1957 c.c., norma applicabile una volta caducata la clausola derogatoria, ne deriva l'insussistenza di un interesse ad agire in relazione alla dedotta nullità.
2.6 – Sotto altro profilo, occorre rilevare che il contratto di fideiussione per cui è causa è stato stipulato il 21 maggio 2007. In disparte ogni ulteriore valutazione in merito alla possibilità di qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, alla luce della previsione di cui all'art. 7
(“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione, quanto dovutele per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”),
rileva il Collegio che, secondo un condivisibile orientamento, affinché la parte che deduce la nullità
delle clausole del contratto a valle per effetto della intesa anticoncorrenziale possa avvalersi pagina 7 di 14 dell'accertamento sul punto compiuto dalla Banca d'Italia è necessario che il contratto sia stipulato
“entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì
offrendone altra e specifica prova” (Cass. 30383/2024). Nel caso di specie l'attrice si è limitata a dedurre la nullità della fideiussione, prodotta in atti dalla convenuta senza offrire la prova CP_2
della riconducibilità dell'inserimento delle clausole in esame ad un comportamento anticoncorrenziale esistente alla data della stipulazione della fideiussione. A tal proposito, l'attrice neppure ha formulato istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. per l'acquisizione dei modelli di fideiussione utilizzati nell'anno 2007 dai diversi istituti di credito.
3. – Anche le difese basate sulla applicazione dell'art. 1956 c.c. non sono fondate. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, grava sul fideiussore la prova che, successivamente alla prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al debitore garantito senza l'autorizzazione del fideiussore pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Peraltro, l'onere di richiedere la preventiva autorizzazione non sussiste se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (Cass. 30383/2024).
Deve, ancora, ricordarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, “il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancata preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quanto meno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un pagina 8 di 14 obbligo sostitutivo di vigilanza in capo alla banca creditrice” (Cass. 16822/2024). Nel caso di specie l'attrice era socia della società garantita ed il debito deriva da un preesistente rapporto di conto corrente. La parte non ha offerto prova alcuna del peggioramento della situazione finanziaria della società.
4. – Venendo alle ulteriori doglianze aventi ad oggetto la legittimità del decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue.
4.1. – Eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, adito in via monitoria.
Esclusa la qualifica di consumatore della opponente, socia della società alla data della CP_5
sottoscrizione della fideiussione e sino al 07.05.2018 per una quota pari al 33,33% del capitale sociale, l'eccezione non risulta efficacemente formulata in relazione a tutti i possibili fori concorrenti.
In particolare, nel caso di specie il foro del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta deve essere individuato alla luce del principio secondo cui “la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2055 cod. civ., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 cod. cv., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali” (Cass. Sez. 6, ord. 19473/2012). La banca opposta ha sede a Milano, ciò che consente di ritenere correttamente radicata la competenza del tribunale adito in via monitoria. Trova, inoltre,
applicazione l'art. 33 cod. proc. civ. in considerazione del luogo di residenza del coobbligato
Pt_2
4.2.- Sugli ulteriori motivi di opposizione.
Giova premettere che nel presente giudizio l'ingiunta ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sulla base degli stessi motivi di opposizione formulati, avverso il medesimo decreto ingiuntivo, dalla pagina 9 di 14 società semplice dal socio e fideiussore nella causa rubricata al n. R.G. CP_4 Parte_2
3794/2020.
Su istanza dell'opponente sono stati acquisiti l'elaborato peritale redatto in quel giudizio dal c.t.u.
dott. e i relativi allegati. Gli accertamenti svolti dal c.t.u. nell'ambito di tale Persona_1
consulenza possono essere utilizzati nel presente giudizio in quanto sottoposti al contraddittorio delle parti (Cass. 23132/2004; Cass. 9843/2014) e riguardanti circostanze di fatto rilevanti ai fini della odierna delibazione (Cass. 15714/2010).
a) L'eccezione relativa alla inidoneità della documentazione prodotta nel procedimento monitorio a costituire prova scritta del credito appare superata non solo dalla circostanza per cui la convenuta ha prodotto, come doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione, l'estratto conto CP_2
dall'apertura del rapporto fino alla sua chiusura, in data 13/02/2018; ma anche dall'esito della c.t.u.
che impone la revoca del decreto ingiunto, ottenuto per il pagamento di una somma superiore al saldo debitore derivante dal riconteggio operato dal consulente.
b) L'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi usurai al rapporto di conto corrente,
evidenziando, nell'atto di citazione che “sulla scorta dell'avversa documentazione, sembrerebbe superato il tasso soglia per oltre il 2% sin dall'accensione del c/c intestato alla per cui si CP_4
verserebbe nell'ipotesi”. A supporto di tale allegazione l'attrice ha prodotto una consulenza tecnica di
Contr parte nella quale si legge che “dall''esame della tabella A, allegata al decreto del si evince che il TEGM valido per la categoria apertura di credito in c/c per importi superiori ad € 5.000,00 è pari al
9,900%. Per ottenere il tasso soglia tale aliquota deve essere aumentata della metà: TEGM (9,900%)
x 1.5 = tasso soglia 14,850%”. Tale allegazione non trova riscontro nelle previsioni riguardanti le condizioni economiche del conto corrente bancario, prodotte sub doc. 14, dalle quali emerge che le parti hanno convenuto un tasso di scoperto pari al 14,364% inferiore al tasso soglia del 14,85% in vigore nel trimestre in forza del decreto del MEF 20/03/2007. Nella relazione di parte si accenna pagina 10 di 14 anche alla fattispecie dell'usura sopravvenuta, effetto di una unilaterale modifica delle condizioni ai sensi dell'art. 118 t.u.b. Tale allegazione difetta della necessaria specificità e non è supportata da alcun elemento di prova atteso che la parte non ha indicato quale sia il diverso tasso in ipotesi applicato al rapporto, né i periodi di superamento del tasso soglia. L'opponente non ha, pertanto,
assolto all'onere della prova sulla stessa gravante alla stregua della giurisprudenza secondo cui nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli interessi è tenuto non solo a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori, ma anche gli interessi “applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. Un. 19597/2020; nella giurisprudenza di merito Corte appello Torino, sez. I,
09/02/2021, n. 136).
c) L'opponente ha censurato l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione oltre che l'illegittima applicazione delle valute. Anche tale doglianza risulta confutata dalle risultanze documentali: l'art. 9 del contratto del 18/05/2007 prevede che “i rapporti di dare avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità portando in conto con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge”. Nelle condizioni economiche le parti hanno espressamente previsto l'applicazione della commissione di massimo scoperto, indicando l'aliquota, distinta tra fido e scoperto. Le censure di indeterminatezza sono infondate anche con riguardo alle valute, in quanto nel contratto del 18/5/2007 le parti hanno dettagliatamente disciplinato tale condizione con riferimento alle diverse operazioni attive e passive, in conformità anche alle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, TUB, né parte attrice ha allegato e dimostrato violazioni della normativa.
pagina 11 di 14 d) Per quanto concerne la doglianza relativa alla illegittima applicazione dell'anatocismo,
vengono in esame le modifiche legislative che hanno interessato l'art. 120 t.u.b. che, nella formulazione originaria, così disponeva: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La disposizione è
stata sostituita dall'art. 1, comma 629, l. n. 147/2013 con la seguente previsione: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Tale previsione è stata nuovamente modificata per effetto dell'art. 17-bis D.L: 18/2016
inserito in sede di conversione dalla l. 49/2016. Nella formulazione attuale l'art. 120, comma 2 lett.
b) prevede che “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Intervenute a dirimere il contrasto riguardante la portata applicativa della norma, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno osservato che “non pare possa approdarsi a una interpretazione diversa rispetto a quella, già suggerita dalla dominante dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito secondo cui la disposizione vieta l'applicazione in radice dell'anatocismo”; infatti, “per conferire un senso all'enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola sorte capitale deve credersi che il legislatore, nel parlare di “interessi periodicamente capitalizzati”, abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da pagina 12 di 14 conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini,
quello in cui è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi,
divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi” (Cass. civ. Sez. Un.
21344/2024). Le Sezioni Unite hanno, inoltre, osservato che “il divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 01 dicembre 2014, opera a prescindere dall'adozione da parte del
CICR della delibera prevista dall'art. 120 comma 2, t.u.b. circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Ciò
posto, l'art. 9 del contratto di conto corrente inter partes, sebbene conforme alle previsioni vigenti alla data della stipulazione, disciplina l'anatocismo in modo difforme dalla norma primaria sopravvenuta. Si è reso pertanto necessario eliminare gli effetti della capitalizzazione con decorrenza dal 1/1/2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità. Inoltre, in sede di c.t.u. è stata quindi disposta l'eliminazione della commissione istruttoria, in quanto non pattuita (circostanza rilevabile d'ufficio), e l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7, lett. a),
TUB, fino al 19/11/2014, cioè fino alla data della pattuizione dell'onere.
Il c.t.u. ha proceduto al riconteggio del saldo debitore del conto corrente sulla base dei criteri esposti ed in aderenza al quesito formulato, condiviso da questo Tribunale. Sulla base di tali conteggi,
immuni da vizi logici o di altra natura, il saldo rettificato al 12/2/2018 è pari ad € 64.005,48.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo, emesso per il maggiore importo di € 146.666,83 oltre interessi “come da domanda”, e la condanna dell'opposta al pagamento del minore importo di €
64.005,48 oltre interessi al tasso contrattuale del 5%.
Occorre precisare che, come indicato nel ricorso monitorio, il presente debito ha natura solidale.
Inoltre, la statuizione di condanna deve essere resa in favore della intervenuta CP_2
pagina 13 di 14 titolare del credito a seguito di una operazione di scissione di Controparte_2 [...]
in data 25.11.2020. Controparte_1
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande dell'attrice le spese di lite debbono essere parzialmente compensate nella misura di un mezzo ed essere poste a carico dell'opponente nella misura della restante metà, da liquidarsi secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 in base al valore della controversia, applicata la riduzione massima in relazione alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di nullità del contratto di fideiussione formulata da Parte_1
;
[...]
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 24665/2018 del 22/11/2019 emesso dal Tribunale di Milano
nei confronti di;
Parte_1
3) condanna l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta della somma di euro
64.005,48 oltre interessi del 5% dal 13/2/2018 sino al soddisfo;
4) compensa le spese di lite limitatamente alla metà e condanna l'attrice a rifondere alla società
intervenuta le spese di lite nella misura della metà pari ad € 5.634,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Idamaria Chieffo Silvia Giani
pagina 14 di 14