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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 144/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio in data 19/2/2025 ha pronunciato, all'esito del deposito delle note scrtte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado in materia di
LAVORO iscritta al N°144 R.G. Lav.- anno 2024 –
avente ad oggetto: Carta elettronica docente
promossa da
rappresentata e difesa dagli avv. Q. Mescia e A. Cuccaro, elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti appellante
1 nei confronti di
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Campobasso in data 24/2/2023, Parte_1
premesso di aver ricoperto incarichi di docenza annuale in virtù di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, conveniva in giudizio il per far accertare e dichiarare il proprio diritto ad Controparte_1 usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche) espressamente previsto per i soli docenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Eccepiva, a riguardo, la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori come sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, ed altresì degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola.
Si costituiva il , il quale, nel resistere alla domanda, ne Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio il , preso atto della decisione della Suprema Corte n. 29961 del CP_1
27/10/2023 che ha enunciato il principio di diritto secondo cui la carta del docente spetta anche ai docenti non di ruolo, sia con incarico annuale che titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche, non si opponeva alla concessione della carta del docente alla ricorrente e chiedeva, in ragione della novità di tale orientamento giurisprudenziale, l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
2 Con sentenza del 17/4/2024 il Tribunale di Campobasso accoglieva il ricorso alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.29961/2023, compensando le spese di lite, attesa l'adesione del a seguito del recente intervento della Suprema Corte. CP_1
2. L'appello e le difese dell'appellato.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello limitatamente al capo in cui il Parte_1
Giudice di prime cure aveva statuito la compensazione delle spese di lite, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., facendo rilevare, in particolare, che la non contestazione del era CP_1
intervenuta solo nel corso di un giudizio che era stata costretta ad instaurare dopo che la propria domanda volta al riconoscimento del beneficio de quo non era stata neppure riscontrata dal medesimo. CP_1
Deduceva altresì che quest'ultimo era a tutt'oggi inadempiente.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla compensazione delle spese di lite con condanna del
[...]
alla rifusione delle spese per il doppio grado di giudizio, con Controparte_1
distrazione.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo, in via principale, il Controparte_1 rigetto dell'appello e, subordinatamente, di “contenere al minimo le spese di giudizio da liquidare in favore della parte privata, relative al primo grado di giudizio, applicando i minimi tabellari, con ogni ulteriore riduzione di cui al D.M. 55/2014 e con esclusione della fase di studio della controversia;
- ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame avversario, disporre in ogni caso la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, per le motivazioni esposte in narrativa.”
Deduceva al riguardo che correttamente il primo giudice aveva statuito in ordine alla compensazione delle spese, dato il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di riconoscere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 ai docenti cd. precari esistente in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della S.C. n. 29961/2023 e considerata anche la non opposizione dell'Amministrazione scolastica all'emissione della carta docente in favore dell'odierna appellante.
3 Citava, in particolare, a sostegno di quanto affermato, una recente pronuncia del Tribunale di
Napoli (sez V, 10/10/2023, n. 9161), per cui “In ossequio ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza, il giudice deve compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, ogni qual volta la questione trattata sia caratterizzata da assoluta novità laddove la questione non sia oggetto di precedenti giurisprudenziali, nonché, nel corso di causa, vi intervenga un mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti o in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, nonché la pronuncia del T.A.R. Lazio – Roma sez. III, 03/01/2024, n. 144, secondo cui
“Sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti”, evidenziando che la controversia che ne occupa sarebbe caratterizzata da un elevato grado di serialità.
2.2. Acquisite le note scritte, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3. Motivi della decisione.
L'appello è fondato e va pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Va rilevato al riguardo che compensando tra le parti le spese del giudizio “attesa l'adesione del a seguito del recente intervento della S.C.”, il giudice di prime cure non ha fatto corretta CP_1 applicazione dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 2014 e dall'intervento della
Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018.
Alla stregua della richiamata disposizione, infatti, la compensazione delle spese può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la
4 stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo
92, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sezione VI, ordinanza n. 4696 del 18/2/2019).
A nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata sentenza.
In primo luogo, occorre escludere l'assoluta novità della questione trattata atteso, in particolare, che con la pronuncia richiamata - in data 27/10/2023-, la S.C. è intervenuta nella questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015), confermando quanto già statuito sul punto dalla Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18 maggio 2022, nonché dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022.
Si segnala, inoltre, la precedente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 32104/2022, con la quale è stato affermato il diritto all'erogazione della carta docente a tutto il personale docente, “ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, la sentenza impugnata va parzialmente riformata e il condannato a rifondere alla ricorrente-odierna Controparte_1
appellante le spese del primo grado, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi indicati dal D.M n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, attesa la serialità
e non complessità della questione dedotta in giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione e si liquidano come da dispositivo, con pagamento in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in data 17/4/2024 e con ricorso qui depositato il 2/10/2024 da Parte_1 nei confronti di , Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
5 -accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €1.030,00 per competenze,
[...]
oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione, nonché alla rifusione in favore della medesima parte del C.U. versato per il primo grado di giudizio;
-condanna il alla rifusione in favore di anche Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €962,00 per competenze, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione, nonché alla rifusione in favore della medesima parte del C.U. versato per il presente appello.
Campobasso, 19/2/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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