Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Carta, in Roma, Viale Parioli, n. 47;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza,
della sentenza n. -OMISSIS- emessa dalla Sezione II del T.A.R. per la Puglia - Lecce, depositata in data 30 aprile 2025 e notificata il 21 maggio 2025, con la quale è stato accolto il ricorso n. r.g. -OMISSIS- proposto dal signor -OMISSIS- e, per l’effetto, sono stati annullati:
- la determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 29 gennaio 2025 (notificata il 5 febbraio 2025), con la quale il Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza ha disposto la destituzione del signor -OMISSIS- dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, del d.p.r. n. 737/1981;
- la delibera del 16 dicembre 2024, integralmente richiamata nel decreto, con la quale il Consiglio Provinciale di disciplina ha proposto l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4, del citato d.P.R. n. 737/1981;
- tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti;
e per la declaratoria di nullità
- del decreto del Prefetto della Provincia di Bari n. Dpr-OMISSIS- del 18.07.2025 (notificato il 28 luglio 2025), con cui si è provveduto a formalizzare il trattamento economico del ricorrente in conseguenza della cessazione dal servizio per destituzione;
- della comunicazione di cessazione ai fini TFS prot. INPS.-OMISSIS-, con cui è stata comunicata all'INPS la cessazione del rapporto di lavoro per "Destituzione" a decorrere dal 21 dicembre 2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
e per la nomina ,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza del T.A.R. per la Puglia – Lecce, Sez. II, n. -OMISSIS-;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CA CO e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato A. Caprioli per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di ottemperanza notificato in data 22 ottobre 2025 e depositato il 23 ottobre 2025, il ricorrente - Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza, che ha prestato servizio, da ultimo, alla Sezione di Polizia Ferroviaria di Taranto - ha chiesto l’ottemperanza, in parte qua, della sentenza n. -OMISSIS-, emessa dalla Sezione II del T.A.R. per la Puglia - Lecce, depositata in data 30 aprile 2025 e notificata il 21 maggio 2025, con la quale è stato accolto il ricorso n. r.g. -OMISSIS- proposto dal signor -OMISSIS- e, per l’effetto, sono stati annullati: - la determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 29 gennaio 2025 (notificata il 5 febbraio 2025), con la quale il Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza ha disposto la destituzione del signor -OMISSIS- dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, del d.p.r. n. 737/1981; - la delibera del 16 dicembre 2024, integralmente richiamata nel decreto, con la quale il Consiglio Provinciale di disciplina ha proposto l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4, del citato d.P.R. n. 737/1981; - tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti;
Ha chiesto, altresì, la declaratoria di nullità del decreto del Prefetto della Provincia di Bari n. Dpr-OMISSIS- del 18.07.2025 (notificato il 28 luglio 2025), con cui si è provveduto a formalizzare il trattamento economico del ricorrente in conseguenza della cessazione dal servizio per destituzione; della comunicazione di cessazione ai fini TFS prot. INPS.-OMISSIS-, con cui è stata comunicata all'INPS la cessazione del rapporto di lavoro per "Destituzione" a decorrere dal 21 dicembre 2021;, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Ha chiesto, infine, la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
A sostegno del ricorso di ottemperanza ha dedotto le seguenti censure:
I - SULL’OBBLIGO DI OTTEMPERANZA E SUI CONSEGUENTI EFFETTI CONFORMATIVI DEL GIUDICATO.
II - SULLA NULLITÀ DEGLI ATTI ADOTTATI IN VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO AI SENSI DELL’ART. 21-SEPTIES L. 241/1990.
A dire del ricorrente, il Ministero dell’Interno non si sarebbe conformato alla predetta sentenza del T.A.R. per la Puglia – Lecce, Sez. II, n. -OMISSIS-, poiché, a suo dire, “l’Amministrazione anziché provvedere alla riammissione in servizio del proprio dipendente, il 28 luglio 2025 ha notificato al signor -OMISSIS- il decreto del Prefetto della Provincia di Bari n. Dpr-OMISSIS-- 11.07.25 del 18.07.2025, con cui è stato quantificato il trattamento economico conseguente alla cessazione dal servizio” e, in pari data, “al ricorrente è stata notificata la comunicazione di cessazione ai fini TFS prot. INPS.-OMISSIS-, da cui è possibile evincere la comunicazione all’Istituto previdenziale quale motivo della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente la “Destituzione”, sicchè, a suo dire, l’Amministrazione intimata avrebbe dato corso agli adempimenti conseguenti alla cessazione dal servizio del ricorrente, considerando ancora efficace la destituzione annullata con la citata sentenza del T.A.R. per la Puglia – Lecce, Sez. II, n. -OMISSIS-.
Il 30 ottobre 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata.
Il 24 dicembre 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali il provvedimento a firma del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, emesso in data 4 dicembre 2025, n. -OMISSIS-, mediante il quale, in esecuzione della sentenza del T.A.R. per la Puglia n. -OMISSIS-, pubblicata in data 30 aprile 2025, ha decretato l’annullamento del decreto del 29 gennaio 2025 con il quale era stato destituito dal servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con conseguente riammissione in servizio dell'Assistente Capo Coordinatore-OMISSIS- a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.
Il 07 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di voler altresì accertare e dichiarare la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, condannandola conseguentemente alla rifusione in favore dell’odierno ricorrente delle spese del presente giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza - regolare in rito e tempestivo - è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
In particolare, questo Collegio osserva che con provvedimento a firma del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, emesso in data 4 dicembre 2025, n. -OMISSIS-, in esecuzione della sentenza del T.A.R. per la Puglia n. -OMISSIS-, pubblicata in data 30 aprile 2025, l’Amministrazione intimata ha decretato l’annullamento del decreto del 29 gennaio 2025 con il quale l’odierno ricorrente era stato destituito dal servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con conseguente riammissione in servizio dello stesso a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, con la conseguenza che, la pretesa azionata dall’odierno ricorrente per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, emessa dalla Sezione II del T.A.R. per la Puglia - Lecce, depositata in data 30 aprile 2025 e notificata il 21 maggio 2025, è stata, nelle more del presente giudizio, integralmente soddisfatta, come da esplicita dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente con la sopracitata istanza di cessazione della materia del contendere del 07 gennaio 2026, depositata in giudizio in pari data, per cui il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
3. In conclusione, il ricorso di ottemperanza va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
4. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (tenuto anche conto che l’Amministrazione intimata, seppur nel corso del giudizio, ha emesso il provvedimento richiesto) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR RO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
CA CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA CO | TR RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.