Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1999, n. 1575
CASS
Sentenza 24 febbraio 1999

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L' ordinanza con la quale il giudice dispone la vendita all' incanto, ai sensi dell' art. 788 cod.proc.civ., per sciogliere la comunione ereditaria, non è atto ne' del procedimento di vendita, ne' del processo di esecuzione, ma da un lato fissa le modalità dell' incanto, dall' altro consente il prosieguo della divisione, sì che, mentre per la prima parte è impugnabile ex art. art. 617 cod.proc.civ., per l' altra parte non è invece ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio. In particolare tale rimedio straordinario è da escludere anche nel caso in cui l' ordinanza suddetta non sia stata comunicata alla parte contumace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1999, n. 1575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1575
    Data del deposito : 24 febbraio 1999

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