Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
L' ordinanza con la quale il giudice dispone la vendita all' incanto, ai sensi dell' art. 788 cod.proc.civ., per sciogliere la comunione ereditaria, non è atto ne' del procedimento di vendita, ne' del processo di esecuzione, ma da un lato fissa le modalità dell' incanto, dall' altro consente il prosieguo della divisione, sì che, mentre per la prima parte è impugnabile ex art. art. 617 cod.proc.civ., per l' altra parte non è invece ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio. In particolare tale rimedio straordinario è da escludere anche nel caso in cui l' ordinanza suddetta non sia stata comunicata alla parte contumace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1999, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO VERA 28, presso lo studio dell'avvocato MARIO PONTESILLI, che lo difende unitamente all'avvocato SEBASTIANO COMIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VA VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE SANTIS MANGELLI SIMONETTA, che la difende unitamente all'avvocato GIANCARLO ZANNIER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
l'ordinanza della Pretura Circondariale di Pordenone - sezione distaccata di SPILIMBERGO, emessa il 16/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato DE SANTIS MANGELLI SIMONETTA difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.08.93, MI LE, proprietaria al 50% d'un immobile sito In Tramonti di Sotto, part. 91, fg. 14, mapp. 275, conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Pordenone PE LE, comproprietario in egual misura, chiedendo lo scioglimento della comunione sul predetto immobile e la sua divisione.
Il convenuto rimaneva contumace.
Il pretore, disposta consulenza tecnica di ufficio ed appreso dalla relazione che l'immobile non risultava agevolmente divisibile, con ordinanza 16.03.95, ne disponeva la vendita all'incanto; quindi, espletate le formalità d'asta, con decreto 29.9.95, registrato il 18.10.95, provvedeva al trasferimento dell'immobile in favore dell'acquirente e dichiarava l'estinzione del giudizio, assegnando pro quota ai precedenti comproprietari il ricavato delle vendita. Avverso l'ordinanza 16.03.95 PE LE, con atto notificato il 30.04.96, proponeva ricorso per Cassazione svolgendo un unico motivo. Resisteva MI LE con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al dubbio sollevato in proposito dalla difesa della resistente, devesi, preliminarmente, dare atto della procedibilità del ricorso, essendo stata ritualmente richiesta la trasmissione del fascicolo del giudizio di merito alla pretura di Spilimbergo con istanza 18.5.96,depositata presso la Cancelleria di questa Corte il 5.6.96. Va, del pari, disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, pure prospettata dalla resistente, sotto il profilo dell'opponibilità ex art. 617 CPC dell'ordinanza impugnata, inammissibilità che va, per contro, rilevata sotto altro diverso profilo.
Il provvedimento de quo, infatti, è un atto del procedimento per lo scioglimento delle comunioni, disciplinato dagli artt. 784 ss. CPC, che costituisce l'antecedente giuridico del procedimento ex artt. 576 ss CPC i cui singoli atti - in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 788 CPC al complesso della normativa in materia di vendita con incanto e, quindi, anche di controllo della regolarità e della legittimità delle singole sue operazioni - possono essere impugnati ex art. 617 CPC (Sentenza 21.3.85 n. 2063, 9.6.94 n. 5614 di questa Corte), non un atto del detto procedimento di vendita e neppure un atto del processo di esecuzione, quale è l'omologa ordinanza di cui all'art. 569 CPC che è, in quanto tale, essa sì, soggetta all'opposizione agli atti esecutivi.
Nell'ordinanza prevista dal primo comma dell'art. 788 CPC deve, in vero, ravvisarsi la previsione di due distinte ed autonome determinazioni del giudice istruttore, che hanno natura e contenuti diversi e che vanno, di conseguenza. assoggettate a differente disciplina: l'una, con la quale il giudice, nell'ambito del giudizio di divisione, provvede per il prosieguo, secondo la specifica previsione normativa, una volta accertato che "occorre procedere alla vendita dell'immobile", così disponendo in conformità; l'altra, con la quale, sulla base di tale premessa, stabilisce le modalità dell'incanto giusta la previsione degli artt. 576 ss CPC cui all'uopo rinvia la seconda parte dello stesso primo comma dell'art. 788 CPC. Quest'ultima determinazione, già al di fuori dell'ambito della disciplina del giudizio di divi sione, è soggetta, in virtù del sopra richiamato rinvio, alla disciplina degli artt. 576 ss. CPC al pari di tutti gli atti successivi e, di conseguenza, anche alla disciplina generale del processo d'esecuzione e, specificamente, alla parte di essa nella quale vengono regolate le opposizioni agli atti esecutivi (sentenze 9.6.94 n. 5614, 21.3.85 n. 2063). Quanto, per contro, alla prima delle dette determinazioni, al cui genus appartiene quella in questa sede impugnata, non le si può riconoscere contenuto decisorio - sebbene altre volte, sulla base di tale considerazione, sia stata ritenuta ammissibile l'impugnazione con il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (sentenze. 23.1.88 n. 525, 22.10.81 n. 5548, 5.2.80 n. 834. 8.11.74 n. 3432) - giacché, come hanno evidenziato le Sezioni Unite di questa Corte, esaminando la fattispecie regolata dall'art. 789 CPC (SS.UU.
1.3.95 n. 2317, ma già sentenza 7708/90), perché il provvedimento giurisdizionale abbia natura decisoria non è sufficiente che statuisca su diritti delle parti ma, onde ciò avvenga, è altresì necessario che in ordine a tali diritti vi sia stata una specifica contestazione e che su di essa il giudice abbia ritenuto di dover deliberare (nel caso di specie neppure richiedendosi un'espressa pronunzia, in quanto la decisione può desumersi per implicito anche dalla sola emanazione dell'ordinanza, presupponendo tale emanazione il rigetto della contestazione). In difetto dell'essenziale carattere della decisorietà - per avere il giudice provveduto senza che vi fossero contestazioni tra le parti sulle condizioni di fatto e/o di diritto per l'adozione delle de terminazioni richiestegli dalle parti stesse o demandategli dalla legge e per non essere, comunque, egli attributario d'un potere decisionale nell'adozione dell'ordinanza de qua, potere attribuito, invece, al collegio proprio in ragione dell'eventuale insorgere di contestazioni - non sussiste, dunque, il presupposto indefettibile perché possa essere ammessa un'impugnazione per cassazione ex art.111 della Costituzione.
Come ha chiarito la surrichiamata sentenza delle SS.UU., neppure l'abnormità od anomalia del provvedimento potrebbero, comunque, attribuire carattere decisorio ad una determinazione che tale carattere per sua natura non abbia.
D'altra parte, neppure potrebbesi, nella specie, fondatamente sostenere la tesi dell'abnormità del provvedimento - sotto il quale profilo altra volta la giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. - come sembra voler dedurre il ricorrente laddove denunzia una pretesa violazione dell'art. 788 CPC per non essere stato egli sentito prima che fosse disposta la vendi ta, prospettando la tesi per cui la sua audizione sarebbe stata "dovuta" trattandosi, nella specie, di applicare per analogia l'art.789 CPC. Tesi, all'evidenza, infondata.
Anzi tutto, perché il ricorso all'analogia è consentito, ex art. 12, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, preliminari al CC, solo ove la fattispecie non sia compiutamente regolata da una precisa disposizione di legge, ciò che non è nel case in esame, adeguatamente disciplinato dall'art. 788 CPC, dal quale una convocazione delle parti non è prevista - e vale qui il principio ubi lex dixit voluit, ubi non dixit noluit - per l'ovvia considerazione che è presupposto dell'ordinanza di vendita emessa direttamente dal giudice istruttore la già constatata assenza di contrasto tra le parti in ordine alla vendita stessa, onde nessuna necessità sussiste d'una convocazione delle parti medesime, diversamente la competenza a decidere spetterebbe al collegio per espressa previsione del secondo comma della norma in esame. Nè può utilmente sostenersi, come dal ricorrente, che la contumacia del convenuto nel giudizio di divisione non possa essere equiparata all'assenza di controversia sulla necessità della vendita, giacché tale è esattamente, per contro, il significato da attribuire alla mancata partecipazione al giudizio stesso.
La contumacia del soggetto comunque interessato all'attuazione dell'ordinamento attraverso il processo, contumacia che ha quale presupposto la rituale chiamata del soggetto stesso a partecipare al giudizio ed a far valere in esso tutte le proprie ragioni eventualmente difformì da quelle degli altri soggetti interessati e tutte le proprie considerazioni in ordine alle situazioni che eventualmente emergano nel corso dell'istruttoria, implica, infatti, la rinunzia di questi, espressione dell'autonomia privata nella valutazione dell'interesse e delle modalità di realizzarlo, a contestare tanto le pretese dei detti altri soggetti, quanto l'eventuale evoluzione modificativa della situazione, quale originariamente dedotta in giudizio, a seguito dello svolgimento dell'iter processuale.
Tant'è che il legislatore ha limitato a quelle espressamente previste con l'art. 292 CPC le ipotesi nelle quali il contumace, resosi per sua autonoma scelta estraneo al giudizio eppertanto a tutto quel che avvenir possa nel corso di esso, debba essere nuovamente contattato e portato a conoscenza di fatti od atti del processo.
Tra le quali ipotesi non è compresa quella dell'accertamento, nel corso del giudizio di divisione, dell'impossibilità o della particolare difficoltà a procedere all'attribuzione pro quota d'un immobile e, conseguentemente, della necessità d'effettuarne la vendita.
D'altronde, ogniqualvolta il codice di rito fa riferimento alle "parti" - come nell'art. 789, la cui applicazione è invocata dal ricorrente - queste debbonsi intendere in senso processuale, id est formalmente presenti in giudizio mediante regolare costituzione - qualità che non può essere riconosciuta per definizione al contumace - non, invece, alle parti sostanziali del rapporto, che rilevano ai fini dell'integrazione del contraddittorio ma che, una volta ritualmente convenute, divengono irrilevanti ai fini processuali, ove non si siano costituite, salvo sempre il disposto dell'art. 292 citato.
Nessun diritto poteva, dunque, vantare il con dividente contumace ad essere interpellato in ordine alla vendita del bene oggetto di divisione.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in L. 2.125.400=, delle quali L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1999