Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 1
L'interpretazione dei limiti e del contenuto del giudicato cosiddetto esterno, formatosi tra le stesse parti in giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice del merito, e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo per vizi attinenti ad insufficiente o non corretta motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 19704/2001 proposto da:
TE NG, elettivamente domiciliato in Roma, via Andrea Mantegna n. 121, presso l'avv. Luigi Terrinoni che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Società Ferrovie dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326, presso l'avv. Prof. Renato Scognamiglio che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul ricorso n^. 19826/2001 proposto da:
Società Ferrovie dello Stato S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326, presso l'avv. Prof. Renato Scognamiglio che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE NG, elettivamente domiciliato in Roma, via Andrea Mantegna n. 121, presso l'avv. Luigi Terrinoni che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 24653/2000, decisa 5 aprile 2000 e pubblicata il 25 luglio 2000, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 64010/93 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Claudio Scognamiglio per delega dell'avv. Renato Scognamiglio per la società Ferrovie dello Stato S.p.A.;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al OR di Roma in funzione di Giudice del Lavoro NG TE conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato al fine di ottenere il pagamento delle differenze salariali rispetto a quanto a lui erogato a titolo di corrispettivo per lavoro autonomo, sulla base di sentenza n. 403/90, passata in giudicato, con la quale lo stesso OR aveva accertato la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro inter partes. Con sentenza in data 17 settembre 1992 il Giudice adito accoglieva la domanda limitatamente alle differenze salariali e condannava la convenuta al pagamento della somma di lire 65.965.951.
Interponeva appello la società Ferrovie dello Stato S.p.A., subentrata all'originario convenuto per effetto della privatizzazione del servizio ferroviario, con atto notificato in data 25 luglio 2001;
in esito il gravame veniva accolto in parte, quanto al compenso del lavoro straordinario festivo rivendicato dal lavoratore, con sentenza n. 24653/2000, emessa in data 5 aprile - 25 luglio 2000 dal Tribunale di Roma. La somma spettante all'NG veniva quindi ridotta a lire 61.951.183.
La decisione veniva così motivata.
Osservava il Collegio di merito che la controversia era limitata alle differenze salariali spettanti in forza del rapporto di lavoro subordinato e pertanto era irrilevante la carenza, ravvisata dal primo giudice, di elementi atti a individuare la posizione professionale, essendo stata abbandonata la domanda di inserimento in ruolo.
Osservava ancora che erano stati richiesti gli importi dovuti per il più basso livello del personale con anzianità zero e sulle conclusioni della consulenza contabile non erano state sollevate critiche o riserve.
Rilevava che non era certa la causale di riscossione dell'importo corrisposto dall'INA in forza di polizza di assicurazione stipulata da parte datoriale e peraltro mancavano elementi per ricondurlo al credito vantato.
Osservava ancora che non vi era prova di sorta in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario festivo.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propongono distinti ricorsi per Cassazione NG TE con atto notificato in data 24 luglio 2001, sulla base di tre motivi, nonché la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già società Ferrovie dello Stato S.p.A.), sulla base di un unico complesso motivo.
Entrambe le parti resistono con controricorsi rispettivamente notificati in data 30 agosto e 3 settembre 2001 e depositano memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. NG TE denuncia col primo motivo, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Osserva che il Tribunale avrebbe omesso di chiarire per qual motivo le buste paga prodotte, i dati di presenza, la mancata contestazione da parte della convenuta, non sarebbero sufficienti a fornire la prova del diritto a percepire l'indennità per lavoro straordinario festivo. La censura non appare fondata.
Invero il Tribunale ha rilevato il difetto di prova e il mero richiamo alle buste paga e ai dati di presenza non è sufficiente a evidenziare un vizio di motivazione siccome privo di decisività, non essendo indicate da parte del ricorrente le concrete risultanze che sarebbero state pretermesse.
Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. e si rileva che il
Tribunale, omettendo di considerare gli elementi sopra indicati, non avrebbe posto alla base della decisione le prove proposte dalle parti.
Non viene però indicato, al di là della mera enunciazione della norma invocata, un qualsiasi principio di diritto che sarebbe stato violato o erroneamente applicato e pertanto la denuncia va ricondotta nell'ambito del vizio di motivazione.
La censura si converte quindi nella stessa avanzata col primo motivo e risulta non fondata siccome priva di decisività, come già si è detto.
Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di contraddittoria motivazione poiché nella sentenza si legge "l'appello è infondato" e successivamente lo si accoglie in parte. La censura non appare fondata.
Invero si ha contraddittorietà di motivazione in presenza di due affermazioni antitetiche atte a elidersi vicendevolmente, si che non risulti possibile ricostruire l'iter formativo del ragionamento a base della pronuncia.
Nel caso in esame abbiamo invece una mera formula di stile, destinata a chiudere l'esposizione delle richieste di parte ed a segnare l'inizio delle argomentazioni che il giudicante si accinge a svolgere al riguardo. Tali argomentazioni, siccome relative a doglianze introdotte in via gradata, non si contraddicono fra di loro sol perché una censura attinente ad un profilo marginale è stata accolta ed altre disattese e neppure contrastano con la frase introduttiva contenente un enunciato di per sè privo di rilevanza se non sostenuto dal successivo sviluppo.
Con l'unico complesso motivo la società Ferrovie dello Stato S.p.A. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., 36 Costituzione, 2094, 2095, 2099, 2103, 2108, 2197 e, 1, 3 e 5 R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692. Denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Osserva che nella sentenza passata in giudicato era stato escluso il diritto all'inserimento dell' NG nei ruoli del personale e tale incertezza doveva estendersi anche alla spettanza delle differenze retributive.
Osserva ancora che non era in ogni caso giustificata l'automatica applicazione delle tabelle salariali del personale ferroviario. Rileva infine che è certa la riscossione della somma di lire 11.396.497 a carico dell'INA e il mancato accertamento della causale implica la detrazione di tale importo dal complesso di quanto eventualmente spettante a titolo di remunerazione del lavoro subordinato.
Le censure non appaiono fondate.
Osserva anzitutto la Corte che l'interpretazione dei limiti e del contenuto del giudicato esterno spetta esclusivamente al giudice del merito e può essere censurata dinanzi al Supremo Collegio solo per vizio di insufficiente o scorretta motivazione (ex pluribus Cass. civ., sez. 3^, 19 dicembre 2000, n. 15950, Cass. civ. sez. 3^, 19 dicembre 2000, n. 15950, Cass. civ., sez. 2^, 9 dicembre 1999, n. 13749, Cass. civ., sez. 3^, 4 luglio 1997, n. 6036, Cass. civ., sez. 3^, 4 luglio 1997, n. 6036, Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 1996, n. 7264, Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 1995, n. 6559, Cass. civ., sez. 1^, 24 agosto 1994, n. 7488, Cass. civ., sez. 1^, 20 luglio 1995, n. 7891, Cass. civ., sez. 2^, 19 dicembre 1994, n. 10935, Cass. civ., sez. 2^, 28 settembre 1994, n. 7890, Cass. civ., 25 marzo 1987, n. 2932, Cass. civ., 7 luglio 1987, n. 5933). Ma la motivazione della denunciata sentenza appare al riguardo del tutto coerente.
Invero il Collegio di merito pone in rilievo che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la sussistenza, fin dall'anno 1976, di un rapporto di lavoro subordinato e, solo in parte motiva, aveva affermato che non può essere accolta la domanda di inserimento nei ruoli del personale, per mancata individuazione della posizione professionale.
Osserva quindi che tale aspetto è irrilevante poiché il rapporto di lavoro è cessato ancor prima della pronuncia di primo grado e oggetto del giudizio è solamente la corresponsione di differenze salariali.
Ritiene giustificata l'adozione, quale parametro di riferimento, del più basso livello del personale delle Ferrovie dello Stato calcolato con anzianità zero, anche per effetto della mancata contestazione da parte della convenuta delle risultanze della consulenza contabile. Tale argomentazione è una valutazione di fatto, corretta sotto il profilo delle inferenze.
Al riguardo la società ricorrente osserva che non esiste un trattamento minimo dei dipendenti dall'ente FF.SS., dovendosi far riferimento alla contrattazione sindacale di settore. Il rilievo non appare fondato siccome privo di autosufficienza e decisività in quanto non si allega che la contrattazione de qua riguardi esclusivamente posizioni professionali di contenuto più elevato rispetto a quelle svolte dall' NG.
Ancora la società ricorrente sostiene che le eventuali differenze salariali andavano ricondotte nell'ambito di una retribuzione stabilita ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, ma non si può certo sostenere che la retribuzione per il più basso livello ad anzianità zero di una organizzazione complessa qual è quella delle Ferrovie, sia eccedente rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato da un addetto alle pulizie, salvo che nel giudizio di merito sia stata fornita la prova che tutti i dipendenti in organico svolgevano mansioni tali da richiedere una elevata professionalità, ma nulla in tal senso risulta dal ricorso. Quanto all'importo di lire 11.396.847, erogato dall'INA al lavoratore, risulta dalla denunciata sentenza che lo stesso avrebbe messo in evidenza di non aver richiesto alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto;
tale enunciato sottintende che tale appunto era la causale indicata dal lavoratore;
non è quindi esatta la censura svolta dalla società ricorrente nel senso che la causale di tale erogazione non sarebbe indicata e d'altro canto la stessa società non afferma di aver suggerito nel corso del giudizio di merito una eventuale diversa causale, che pure non poteva risultarle ignota posto che la copertura assicurativa era stata ovviamente stipulata per sua iniziativa. Conclusivamente entrambi i ricorsi vanno rigettati. Attesa la reciproca soccombenza si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004