Sentenza 5 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi.
Commentario • 1
- 1. Nemo tenetur alterum detegere. L’identificazione del beneficiario del comportamento conforme a fattispecie nei delitti contro l’attività giudiziaria a valle delle…Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 luglio 2023
Abstract Il contributo nasce dalle considerazioni formulate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel corpo di una recente sentenza relativa alla previsione con cui l'art. 384 comma 1 c.p. prevede la non punibilità di alcune condotte di reato contro l'amministrazione della giustizia qualora commesse con lo scopo di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Secondo l'autore, nonostante la sentenza delle Sezioni Unite possa apparire corretta da un punto di vista sociale, essa non ha correttamente identificato la natura della causa di esclusione della responsabilità prevista dalla norma sopra menzionata ed è andata oltre la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2010, n. 37467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37467 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/10/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1654
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 26324/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO DR, nato ad *Este (PD) il 16.9.1978*;
contro la sentenza del 14 aprile 2010 emessa dalla Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Squitieri Giuseppe, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del 21 settembre 2004 con cui il Tribunale di Padova - Sezione di Este aveva ritenuto RO DR responsabile del reato di falsa testimonianza, condannandolo a un anno e quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. I giudici di merito hanno ritenuto provata la falsa testimonianza dell'imputato, consistita nell'avere affermato falsamente davanti al giudice, nel procedimento penale nei confronti dello zio \M VE per guida in stato di ebbrezza, che quest'ultimo non era in stato di ebbrezza e non aveva guidato alcuna autovettura.
2. - L'imputato ha proposto, personalmente ricorso per cassazione. Con il primo motivo lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Con il secondo motivo il ricorrente, oltre a censurare la sentenza per avere ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 372 c.p., deduce la violazione dell'art. 384 c.p. assumendo che la causa di non punibilità possa trovare applicazione anche in presenza degli avvisi previsti dall'art. 199 c.p.p.. 3. - Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto non prende in alcuna considerazione la motivazione con la quale la Corte d'appello ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, consistente nell'acquisizione dei verbali del procedimento a carico di \B AU: infatti, i giudici hanno ritenuto del tutto irrilevante tale acquisizione dal momento che i verbali richiesti erano già contenuti nel fascicolo del dibattimento.
4. - Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. La Corte d'appello ha fatto una corretta applicazione del principio, costituente ormai diritto vivente, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384 c.p. non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato ritualmente avvisato della facoltà di astenersi (Sez. un., 29 novembre 2007, n. 7208, P.M. in proc. Genovese).
5. - Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti consegue l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00 in considerazione delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010